Doc. XVIII-bis, n. 27

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee

(COM (2023) 728 final)

Approvato il 20 febbraio 2024

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   ritenuti complessivamente condivisibili gli obiettivi generali della proposta;

   osservato che il nuovo sistema di monitoraggio proposto risulta sostanzialmente in linea con quanto si sta realizzando in Italia, dove è stata recentemente pubblicata la Strategia Forestale Nazionale e sono in fase di definizione il nuovo sistema informativo forestale e il nuovo inventario forestale nazionale;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'UE il diritto di intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale e che costituisce la stessa base giuridica utilizzata per le misure intese a proteggere il patrimonio naturale degli ecosistemi forestali;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la portata e la natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste e i crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE come pure la valutazione, con maggiore precisione e tempestività, della necessità di cambiamenti delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi strategici;

   considerato che la proposta non appare invece del tutto coerente il principio di proporzionalità in quanto:

    per un verso, gli Stati membri saranno tenuti a raccogliere unicamente i dati forestali connessi alla normativa e agli obiettivi strategici dell'UE e a condividere dati armonizzati provenienti da sistemi nazionali di raccolta, principalmente inventari forestali nazionali, il che richiederebbe un adattamento minimo dei metodi nazionali di acquisizione dei dati;

    per un altro verso essi dovranno sobbarcarsi per intero i costi, non trascurabili, di attuazione della nuova normativa. Dovrebbero essere pertanto stanziate adeguate risorse aggiuntive da parte dell'UE per coprire la parte eccedente il monitoraggio «ordinario» delle foreste dei singoli Stati membri, al fine di raggiungere un livello comune di base;

Pag. 3

   ritenuto, inoltre, che, una volta adottata, la nuova normativa dovrà concedere agli Stati membri un tempo adeguato per la sua attuazione, evitando tempistiche eccessivamente stringenti;

   osservato, infine, che alcune disposizioni della proposta attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti rilevanti della nuova normativa, come per lo sviluppo di specifiche tecniche e norme in materia di raccolta dei dati per gli indicatori aggiuntivi, compresi quelli che richiedono l'integrazione di dati rilevati a terra e mediante telerilevamento. Occorre valutare attentamente se l'ambito e la portata di tali disposizioni sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo dei poteri delegati o esecutivi;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.