Doc. XVIII-bis, n. 21

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione
(COM (2023) 414 final)
e
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione
(COM (2023) 415 final)

Approvato il 6 dicembre 2023

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proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale
nell'unione (com (2023) 414 final)

e
proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di
moltiplicazione (com (2023) 415 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate congiuntamente, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, le proposte di regolamento relative alla produzione e commercializzazione, rispettivamente, di materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)414) e materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023)415);

   preso atto delle relazioni trasmesse su entrambe le proposte dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   osservato con riguardo alla proposta sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)414) che:

    la normativa vigente in materia è definita a livello europeo da numerose direttive che verrebbero sostituite da un unico regolamento proposto. L'attuazione di tali direttive ha contribuito a garantire l'identità, la qualità e la salute del materiale riproduttivo vegetale e a favorire lo sviluppo di un settore europeo competitivo a livello internazionale;

    il quadro normativo vigente tuttavia è divenuto superato e frammentato al punto da generare incertezze e divergenze tra gli Stati membri. Inoltre esso non risponde agli obiettivi di sostenibilità, tutela della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, stabiliti a livello UE, né appare adeguato a rispondere alle nuove esigenze di regolamentazione richieste dal progresso scientifico e tecnologico;

    è pertanto, in linea generale, condivisibile l'obiettivo della proposta di assicurare, mediante l'accorpamento di tutte le prescrizioni in materia in un unico atto giuridico, una maggiore armonizzazione, la riduzione degli oneri amministrativi e il sostegno dell'innovazione nella produzione e nella selezione delle piante;

   considerato con riguardo alla proposta sul materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023)415) che:

    essa è volta ad aggiornare e sostituire con un regolamento la vigente direttiva sulla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, introducendo un regime normativo meno oneroso e più semplice;

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo della proposta di garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità, in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento di foreste resilienti, nonché al ripristino degli ecosistemi Pag. 3forestali. Ciò anche al fine di tenere conto degli sviluppi legati all'adozione del Green Deal e al sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale elaborato dall'OCSE;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che entrambe le proposte sono correttamente fondate sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente all'Unione di adottare disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune;

    considerate entrambe le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'assenza di un intervento a livello dell'Unione comporterebbe la frammentazione del mercato in 27 diversi sistemi nazionali, ostacolando la circolazione di materiale riproduttivo vegetale e materiale forestale di moltiplicazione nel mercato interno e aumentando gli oneri finanziari associati alla registrazione delle varietà, nonché ai necessari controlli di qualità e per la loro identificazione;

   ritenute invece le proposte non conformi al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

    a) il ricorso al regolamento in luogo delle direttive vigenti non appare adeguatamente motivato dalla Commissione europea e determina una indebita compressione dei margini di cui i legislatori nazionali dovrebbero disporre per tenere conto delle specificità dei rispettivi territori e settori interessati;

    b) l'ampio ricorso previsto da entrambe le proposte ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per la definizione di elementi delicati e rilevanti della materia è suscettibile, per un verso, di determinare una ulteriore compressione dei margini di intervento delle autorità nazionali e, per altro verso, impedisce di valutare in modo compiuto l'impatto della nuova normativa sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese;

    c) l'applicazione dei due nuovi regolamenti tre anni dopo la rispettiva pubblicazione appare un traguardo troppo ravvicinato e non realistico, tenuto anche conto del fatto che nel corso di tale periodo è prevista l'adozione dei richiamati atti delegati ed esecutivi cui i destinatari dovranno conformarsi;

    d) i numerosi obblighi ed adempimenti previsti dalle due proposte potrebbero rivelarsi eccessivi per le piccole e medie imprese che rappresentano la maggior parte degli operatori attivi soprattutto nel settore della produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione;

   evidenziata la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta sul materiale riproduttivo vegetale, di:

    a) precisare alcune definizioni che non appaiono coerenti con i regolamenti 2016/2031, recante misure di protezione delle piante dagli organismi nocivi e 2017/625 in materia di controlli ufficiali per la salute delle piante;

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    b) chiarire l'ambito e la portata delle semplificazioni e delle deroghe proposte con particolare riferimento all'accesso al mercato delle varietà biologiche e da conservazione, al materiale riproduttivo vegetale destinato agli utilizzatori finali, al materiale riproduttivo vegetale destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche, allo scambio di sementi in natura tra agricoltori;

    c) meglio delimitare le disposizioni sulla verifica del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, alla luce dell'impatto organizzativo ed economico sugli operatori professionali e sulle autorità competenti;

   rilevata l'esigenza, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta relativa al materiale forestale di moltiplicazione, di:

    a) ampliare l'elenco delle specie oggetto del regolamento per ricomprendervi alcune di rilevanza strategica per gli ecosistemi mediterranei e già oggetto della normativa nazionale nonché di alcune norme regionali;

    b) modificare la denominazione del «Piano di emergenza» in «Piano della programmazione e pianificazione», per favorire un approccio basato sulla programmazione e non sull'emergenza;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame delle due proposte a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.