Doc. XVIII-bis, n. 15

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (esg) (COM (2023)314 final)

Approvato il 5 ottobre 2023

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Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (esg) (COM (2023)314 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di definire un quadro normativo dell'UE volto a rafforzare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e al buon funzionamento del mercato interno;

    è di particolare importanza consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento più informate con riferimento agli obiettivi di sostenibilità e alle imprese di comprendere meglio le proprie prestazioni al riguardo, nonché fare maggiore chiarezza sulle operazioni dei fornitori di rating ESG, in particolare per prevenire e attenuare i potenziali rischi associati ai conflitti di interesse;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, anche eliminando gli ostacoli che rendono difficile ai partecipanti al mercato, quali i fornitori di rating ESG o gli investitori, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno;

   considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    l'intervento a livello europeo è necessario per colmare una lacuna nella disciplina degli investimenti e dei mercati finanziari dell'Unione. Allo stato infatti né l'Unione né gli Stati membri dispongono di una normativa che disciplini il funzionamento dei fornitori di rating ESG né le condizioni alle quali essi forniscono rating ESG;

    è evidente il valore aggiunto di una disciplina comune a livello europeo in quanto gli Stati membri potrebbero intervenire individualmente per migliorare l'affidabilità e la trasparenza dei rating ESG, ma le misure introdotte a livello nazionale differirebbero notevolmente e con ciò potrebbero determinarsi livelli divergenti di trasparenza, ostacoli per i partecipanti al mercato e difficoltà per coloro che operano a livello transfrontaliero, oltre a limitare la comparabilità tra i rating;

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   considerato che la proposta risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità. Tuttavia si ritiene che occorra valutare più approfonditamente se le misure specifiche introdotte per tutelare i fornitori di rating ESG che abbiano natura di piccole e medie imprese (PMI) siano effettivamente in grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa su di essi in termini di maggiori costi regolamentari e di vigilanza nonché di perdita di quote di mercato. Sono certamente apprezzabili le specifiche misure in favore delle PMI prospettate dalla proposta in esame. Appare invece persuasiva solo in parte l'argomentazione della Commissione europea secondo la quale tali costi sarebbero compensati a medio e lungo termine con una crescita del mercato conseguente alla maggiore reputazione dei rating e alla fiducia degli investitori. Pur essendo tale crescita prevedibile, non è chiaro, in assenza di una più puntuale analisi e stima, in quale misura essa apporterebbe beneficio a tutti gli operatori del settore o soltanto ad alcuni di essi di maggiori dimensioni;

   osservato, inoltre, che alcune disposizioni della proposta attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa, tra i quali la procedura per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e la tipologia di contributi da versare. Occorre valutare attentamente se l'ambito e la portata di tali disposizioni sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo dei poteri delegati o esecutivi;

   rilevato che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della proposta, per evitare potenziali conflitti di interessi, stabilisce che i fornitori di rating ESG non possono svolgere attività di emissione e vendita di rating del credito. Tale soluzione appare troppo rigida ed in contrasto con gli obiettivi di accrescere la qualità e la competenza nel mercato dei servizi di rating ESG. Occorre pertanto valutare se, in luogo della rigida separazione prevista dall'articolo 15, non sia possibile ammettere l'esercizio delle attività ivi contemplate da parte dei fornitori di rating ESG rafforzando ulteriormente gli obblighi di trasparenza;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, anche aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.