Doc. XVIII-bis, n. 9

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 final)

Approvato il 28 giugno 2023

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta, volta a definire un quadro normativo comune per garantire l'accesso dell'Unione europea a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Tale approvvigionamento infatti dipende attualmente in misura quasi esclusiva dalle importazioni, spesso concentrate in un numero ristretto di paesi terzi;

    lo scenario globale è caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una concorrenza sempre più forte per l'accaparramento e il controllo delle risorse. Alcuni paesi inoltre sfruttano la loro posizione di forza come fornitori di materie prime critiche nei confronti dei paesi acquirenti;

    l'Unione europea e gli Stati membri non hanno sinora valorizzato il potenziale di crescita delle proprie capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio, a causa della lentezza e della complessità delle procedure di autorizzazione, delle resistenze dell'opinione pubblica motivate da preoccupazioni ambientali, e di un clima ideologico che ha esaltato la capacità delle forze di mercato di sovvenire in modo automatico e autoregolato alle esigenze dei sistemi produttivi nazionali, nel contesto della cosiddetta «globalizzazione»;

    le criticità dell'ideologia mercatista, d'altra parte, non devono spingere ad aderire in modo acritico a un approccio che si sbilanci nel senso dell'economia pianificata, attribuendo un disvalore alla coesistenza di libere iniziative economiche e ignorando il potenziale distorsivo sul sistema dei prezzi e quindi sull'efficiente allocazione delle risorse di interventi che incentivino la concentrazione, anziché la libera concorrenza, di attività economiche;

Pag. 3

    in questo senso, la proposta sembra basarsi sul presupposto implicito che il carattere strategico di una filiera giustifichi una compressione della concorrenza, dal che si potrebbe dedurre che filiere come quella bancaria, che nel nostro Paese sono state soggette in nome della concorrenza a interventi così incisivi da essere censurati ex post dagli stessi tribunali dell'Unione, non vengano considerate strategiche per un'economia monetaria e creditizia di mercato come quella europea e come tutte le economie avanzate ed emergenti;

    va altresì considerato che l'approvvigionamento di materie prime è un ambito in cui si esaltano per motivi di carattere oggettivo, riferibili alle diverse disponibilità dei singoli minerali e all'evoluzione dei sistemi industriali, le asimmetrie fra i singoli Paesi membri, asimmetrie la cui complessità non può essere risolta con l'imposizione di target arbitrari; sotto questo profilo, la proposta presenta due ordini di criticità distinti ma convergenti: in primo luogo, l'elenco delle materie prime preso in considerazione è nettamente sbilanciato in favore dei cosiddetti «metalli per batteria», ovvero delle materie prime impiegate nella filiera dell'elettrico, mentre trascura materie prime essenziali per settori manufatturieri che, pur essendo più maturi, non possono essere considerati meno strategici, tanto più che, con il progredire della transizione ecologica, i confini fra le due filiere si fanno più sfumati, per cui un eventuale tentativo di favorire la filiera dell'elettrico e i Paesi membri in cui essa è più sviluppata a danno delle filiere che potremmo definire «tradizionali» rischia di avere effetti controproducenti. Lo dimostra l'omissione dagli elenchi delle materie prime strategiche e di quelle critiche dell'alluminio, che pur essendo il terzo elemento più abbondante sulla crosta terrestre presenta rilievi oggettivi di scarsità, determinati da un lato dalla natura estremamente energivora del suo processo di estrazione dal minerale e dall'altro dall'inevitabile aumento della sua domanda nell'ambito della filiera dell'automotive, conseguente al fatto che le motorizzazioni elettriche spingono verso un uso più intenso di metalli più leggeri, con aumenti che nel caso dell'alluminio sono stimati dell'ordine del 47 per cento nei prossimi sette anni, ma anche quella dello zinco, considerando che metalli esplicitamente menzionati nell'elenco delle materie prime, come il germanio, sono estratti dalla polvere di lavorazione del minerale di zinco;

    in secondo luogo, nonostante la loro indubbia efficacia sotto il profilo comunicativo, gli obiettivi quantitativi considerati dal regolamento non sembrano tutti realistici e sono forieri di difficoltà e distorsioni. Ad esempio, per quanto riguarda il cobalto, la produzione europea è concentrata in un singolo Stato membro, la Finlandia, ma si ritiene irrealistico che possa raggiungere il target del 10 per cento del consumo dell'Unione europea entro il 2030; per quanto riguarda il litio, l'obiettivo di soddisfare il consumo col 15 per cento di prodotto riciclato entro il 2030 è chiaramente irrealistico, semplicemente perché mancherà il rottame da riciclare; per quanto riguarda il cobalto, l'obiettivo di confinare la provenienza da un singolo Stato entro la soglia del 65 per cento appare particolarmente difficile da soddisfare;

    va anche accesa un'attenzione sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà, in quanto se da un lato si può argomentare Pag. 4che l'azione a livello UE sembra in grado di assicurare un chiaro valore aggiunto in quanto garantirà che i progetti di investimento siano sviluppati tenendo conto delle esigenze del mercato unico complessivo, dall'altro occorre considerare il rischio che il «coordinamento dello sviluppo di scorte strategiche nazionali» e l'agevolazione degli acquisti congiunti esercitino ulteriori pressioni sull'offerta già scarsa, alla stregua di quanto avvenuto nel mercato del gas nel terzo trimestre del 2022 proprio in conseguenza delle sollecitazioni della Commissione UE agli acquisti. La diversificazione degli acquisti rappresenta in termini sia teorici che pratici l'elemento in grado di garantire efficienza al mercato;

    osservato tuttavia che la proposta attribuisce alla Commissione il potere di integrare e precisare ulteriormente numerosi aspetti di dettaglio della nuova normativa attraverso l'adozione di atti delegati che interverrebbero a disciplinare questioni anche rilevanti, come gli elenchi di materie prime critiche e strategiche. Tali previsioni andrebbero valutate attentamente alla luce dell'articolo 290 del TFUE, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo»;

   considerato, altresì, che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, ma che occorre, per un verso, non sovraccaricare le imprese con eccessivi oneri amministrativi e di rendicontazione e, per altro verso, valutare approfonditamente il suo impatto sull'ordinamento nazionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione con riferimento alle disposizioni che prescrivono agli Stati membri di:

    adeguare i propri ordinamenti alle procedure autorizzative semplificate (che avranno altresì un'incidenza sulle competenze regionali e delle autonomie locali);

    nominare un'unica autorità nazionale competente, dotandola di personale e risorse sufficienti;

    prevedere sanzioni efficaci nell'ordinamento nazionale per le imprese che non rispettano gli obblighi;

    attivare procedure per il monitoraggio delle scorte e per condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento;

    garantire l'accessibilità online delle informazioni amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche;

    elaborare un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e programmi nazionali contenenti misure volte a sostenere la circolarità;

   rilevata, inoltre, l'esigenza nel corso del negoziato di apportare le modifiche appropriate alla proposta al fine di:

    estendere l'elenco delle materie prime critiche includendo, accanto alle 34 indicate nella proposta della Commissione, quelle fondamentali per l'industria manifatturiera di base, come il fosforo e il neon;

Pag. 5

    raggiungere un adeguato bilanciamento tra standard ambientali e necessità di approvvigionamento e mettere in campo iniziative e campagne europee per comunicare i benefici dei nuovi progetti di estrazione e più in generale per agevolare l'accettazione sociale delle misure proposte;

    rafforzare la ricerca e l'innovazione per portare rapidamente sul mercato materie sostitutive, in particolare delle terre rare, e promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche;

    incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per le attività estrattive;

    approfondire gli aspetti connessi alla condivisione di informazioni che attiene alla sicurezza nazionale;

    stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE, anche attraverso l'istituzione di un fondo di sovranità europeo, per l'attuazione del regolamento proposto, anche per rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

   sottolineata pertanto l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza;

   ritenuto necessario, in particolare, che:

    nell'elenco delle materie prime strategiche si tenga conto dell'alluminio, e in quello delle materie prime critiche di zinco, fosforo, e neon;

    si tenga adeguato conto dell'eventuale impatto sulla dinamica dei prezzi delle materie prime di operazioni congiunte massive di adeguamento delle scorte;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.