Doc. XVIII-bis, n. 7

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023)185 final)

Approvato il 20 giugno 2023

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023)185 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali;

   considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

   premesso che:

    le finalità della proposta sono pienamente condivisibili, in quanto essa, colmando una grave lacuna nella disciplina vigente, mira ad introdurre norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri nell'Unione europea, con particolare riguardo alle fattispecie di reato che presentano profili transfrontalieri;

    l'intervento prospettato contribuirebbe in tal modo ad un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia nell'UE, prevenendo duplicazioni di procedimenti penali in più Stati membri, garantendo che i medesimi procedimenti siano condotti nello Stato più adatto, nonché evitando casi di impunità in relazione a gravi reati transfrontalieri;

   osservato che:

    la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce all'Unione il potere di stabilire misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

    la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non potrebbe esser realizzato in modo adeguato dagli Stati membri da soli, trattandosi di una questione transfrontaliera, come dimostra l'attuale frammentazione del quadro giuridico. Inoltre, la nuova disciplina non impone alcun obbligo allo Stato richiedente di inviare un'istanza di trasferimento del procedimento penale e, pur stabilendo un elenco comune di criteri che giustificano la procedura, lascia un sufficiente margine di discrezionalità allo Stato richiesto per rifiutare il trasferimento del procedimento penale;

    la proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché sia la forma che il contenuto delle misure proposte si limitano a quanto necessario per rafforzare il quadro dell'UE concernente l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. In particolare, le opzioni regolative scelte dalla Commissione non sono eccessivamente invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri e tengono anche conto del fatto che in alcuni ordinamenti l'azione penale Pag. 3è obbligatoria mentre in altri il pubblico ministero ha la discrezionalità di non esercitarla quando non è nell'interesse pubblico;

    anche il ricorso allo strumento del regolamento piuttosto che della direttiva appare condivisibile, essendo essa intesa ad assicurare la massima certezza del diritto e a prevenire disallineamenti in fase di recepimento negli ordinamenti nazionali;

   rilevato che alcune disposizioni della proposta richiedono una ulteriore e più approfondita valutazione di merito da parte del Governo e del Parlamento, anche alla luce del loro impatto sull'ordinamento italiano. In particolare, si osserva che:

    l'articolo 4, alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale stabilito dall'articolo 112 della Costituzione italiana, sembrerebbe configurare un nuovo caso di sospensione del procedimento. Andrebbe chiarito come la sospensione disposta da un'autorità richiedente italiana, ai sensi del regolamento in esame, si intrecci con la disciplina della prescrizione e con la relativa sospensione e interruzione prevista dal nostro ordinamento;

    la proposta in esame ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Al contrario gli articoli 746-bis e ter del codice di procedura penale prevedono che il trasferimento dei procedimenti penali – in entrata e in uscita – siano disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale;

    la proposta non contempla la facoltà prevista dall'articolo 746-quater del codice di procedura penale, ai sensi del quale il Ministero della giustizia può esercitare un potere di blocco rispetto alla richiesta di trasferimento all'estero di un procedimento penale;

   considerato altresì che l'articolo 13 della proposta consente, tra l'altro, all'autorità cui è stato richiesto un trasferimento di procedimento penale di rifiutarlo qualora ritenga che tale opzione non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, occorre valutare se tale clausola di natura generale possa consentire agli Stati membri un approccio molto restrittivo nei confronti delle richieste di assunzione di un procedimento penale, tale da pregiudicare l'impianto e le finalità complessive dell'intervento normativo;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.