Doc. XVIII, N. 9

VIII COMMISSIONE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672)

Approvato il 25 ottobre 2023

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    sono complessivamente condivisibili le finalità e gli obiettivi della proposta, che si inserisce nelle politiche contro i cambiamenti climatici. Essa infatti costituisce un importante strumento, a carattere volontario, per promuovere gli assorbimenti di carbonio, determinanti per progredire verso il raggiungimento degli obiettivi climatici assunti dall'UE;

    la proposta conferma la centralità del contributo che può essere offerto dall'agricoltura, dalla gestione del suolo e dalla gestione forestale sostenibile alla transizione climatica e ambientale;

   considerato che:

    la proposta demanda a futuri atti delegati della Commissione europea la definizione di aspetti sostanziali del regime di certificazione che si intende realizzare, quali le metodologie di calcolo (articolo 8), le informazioni minime contenute nei certificati (articolo 15), ed ulteriori aspetti del processo di certificazione, quali ad esempio il funzionamento dei sistemi e dei registri pubblici, dovrebbero essere definiti con atti esecutivi (articoli 9, 11, 12, 13);

    la proposta potrebbe esporre gli Stati membri al rischio di non raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal pacchetto clima-energia 2030, dal momento che le attività di assorbimento di carbonio contabilizzate e vendute sui mercati volontari da operatori privati non potrebbero essere contabilizzate ai fini dei target nazionali;

    andrebbero ulteriormente approfondite, ai fini di una appropriata modifica ed integrazione del testo della proposta, le questioni relative alla possibilità di doppi conteggi dei crediti, all'incertezza del mercato dei crediti di carbonio, alla carenza di incentivi e finanziamenti per sostenere lo sviluppo delle tecnologie di assorbimento;

   rilevato con specifico riguardo al settore agricolo che:

    le pratiche agricole idonee a favorire gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere remunerate con meccanismi pubblici di incentivazione diversi e aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune, di per sé non sufficienti;

    le misurazioni degli assorbimenti da parte delle aziende agricole comporterebbero costi elevati, anche per la necessità di ricorrere a personale qualificato, ed oneri amministrativi che le aziende piccole e medie potrebbero non essere in grado di sostenere;

    il regime proposto, incentrato sulla certificazione dei risultati di assorbimento raggiunti, non tiene in debita considerazione, per quanto riguarda il settore agricolo, i numerosi fattori (effetti dei cambiamenti climatici, eventi metereologici eccezionali, particolari caratteristiche o vulnerabilità del territorio) che influiscono su tali risultati, indipendentemente dalle buone pratiche agricole e di manutenzione del territorio, né il fatto che tali risultati possono essere conseguiti in tempi anche molto lunghi; pertanto sarebbe necessario integrarePag. 3 la proposta con norme che riconoscano non solo gli assorbimenti effettivamente conseguiti, ma anche il contributo di attività idonee a favorire tali assorbimenti con meccanismi incentivanti cosiddetti «action based»;

    la diversa capacità di assorbimento dei suoli in ragione delle loro peculiari caratteristiche richiede di tenere in adeguata considerazione le specificità del territorio dei singoli Stati membri;

    la diversa capacità di assorbimento dei soprassuoli forestali in ragione delle differenti caratteristiche ecologiche e socioeconomiche locali richiede di tenere in adeguata considerazione le specificità di gestione forestale, rimboschimento e imboschimento dei singoli Stati membri, in coerenza con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), e delle linee guida per l'imboschimento e il rimboschimento, con una particolare attenzione alle disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCCC);

    lo sviluppo di pratiche colturali innovative e a basso impatto ambientale per specifiche monocolture forestali e l'arboricoltura da legno in generale, riconosciute anche dal cofinanziamento del FEASR, richiede di tenere in adeguata considerazione il loro contributo agli obiettivi di assorbimenti e stoccaggio del carbonio e di essere ammissibili alla certificazione sulla base di criteri tecnico scientifici afferenti al principio «non arrecare un danno significativo»;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia circoscritto, sia limitandone l'ambito oggettivo, sia definendo principi e criteri direttivi, il ricorso ad atti delegati ed esecutivi per definire aspetti essenziali del quadro di certificazione quali le metodologie di certificazione, il funzionamento e la valutazione dei sistemi di certificazione, nonché l'istituzione e il funzionamento dei registri pubblici, il contenuto dei certificati, modificando in tal senso gli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 15;

   2) ferma restando la natura giuridica del mercato dei crediti di carbonio quale regime volontario si integri il testo della proposta con norme volte a chiarire il rapporto tra gli assorbimenti certificati nell'ambito del regime volontario proposto con gli obiettivi vincolanti fissati dall'Unione europea con le nuove norme del cosiddetto pacchetto «Pronti per il 55%»;

   3) si modifichi l'articolo 2 nel senso di integrarlo con la definizione di «gas ad effetto serra» e di rivedere la definizione di «assorbimenti di carbonio», al fine di assicurarne la coerenza con le definizioni adottate a livello internazionale dalla comunità scientifica ed in particolare dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

   4) per evitare di sovrastimare o sottostimare assorbimenti ed emissioni si adottino metodologie di quantificazione degli assorbimenti basati su solide basi scientifiche, monitorabili e verificabili, nonché coerenti con quanto previsto dalle linee guida elaborate dal citato Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), anche adottando la metrica adottata a livello internazionale per il calcolo della CO2 equivalente evitando in ogni caso ogni ulteriore onere amministrativo per le imprese agricole e forestali;

   5) nella realizzazione del quadro di certificazione e nella elaborazione dello scenario di partenza iniziale, si introducano disposizioni tali da tenere conto delle specificità e differenze tra Stati membri, territori, regioni ed anche singole aziende agricole e della specificità delle coltivazioni/colture presenti, per garantirne la sostenibilità anche economica e sociale del sistema;

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   6) si valuti la possibilità di integrare le norme proposte con disposizioni che valorizzino incentivandolo il contributo della gestione forestale sostenibile alla riduzione complessiva di CO2, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo di risorse pubbliche;

   7) nell'elaborazione del quadro di certificazione si assicuri la massima semplificazione e la minimizzazione degli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, anche per consentire l'adesione e partecipazione del maggior numero di imprese e operatori, ad esempio nei settori agricolo e della gestione del suolo. A tal fine si valuti l'introduzione di norme volte a ridurre al minimo i costi e gli oneri a carico dei piccoli produttori, anche agricoli, e a favorire per questi ultimi strumenti e meccanismi di aggregazione che consentano il loro inserimento in progetti collettivi;

   8) al fine di evitare che il regime proposto si basi, per il settore agricolo, esclusivamente sui risultati ottenuti, si introduca un quadro normativo distinto per gli assorbimenti del carbonio nei suoli agricoli, conseguiti attraverso soluzioni naturali, e che preveda inoltre la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

   9) si integri in ogni caso la proposta con disposizioni volte a remunerare le pratiche agricole idonee a favorire l'assorbimento di carbonio dall'atmosfera con meccanismi incentivanti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti la possibilità di lasciare agli Stati membri la scelta di ulteriori pratiche agro-ecologiche da considerare ammissibili e incoraggiare;

   b) alla luce delle premesse considerazioni in ordine alla specificità del settore agricolo, alle difficoltà di comunicazione, monitoraggio e verifica dei risultati in tale settore, si valuti l'introduzione di norme volte a favorire la creazione di uno specifico mercato volontario dei crediti derivanti dagli assorbimenti, anche temporanei del settore agricolo.