Doc. IV-ter, N. 12-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: LUCASELLI)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di
GIANNI TONELLI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI FERRARA – UFFICIO GIP

il 29 settembre 2022

Presentata alla Presidenza il 28 giugno 2023

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1. Premessa. I fatti all'origine della richiesta di deliberazione da parte del Tribunale di Ferrara.

  Onorevoli colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce oggi all'Assemblea in ordine a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che è stata inviata alla Camera dal Tribunale di Ferrara (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta, pervenuta il 29 settembre 2022, trae origine da un procedimento penale in corso di svolgimento nei confronti dell'on. Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, iscritto al Gruppo parlamentare della Lega nella XVIII legislatura (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RGGIP). Tale procedimento è stato avviato a seguito di una querela sporta da Ilaria Baraldi, consigliere comunale del Partito democratico a Ferrara.
  In base a quanto si evince dall'incolpazione trascritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'on. Tonelli è accusato di diffamazione aggravata (articolo 595, primo e terzo comma, c.p.) per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, in data 30 agosto 2020, un post dal seguente contenuto:

  «!!Io non ho paura della polizia!! A me spaventa di più un esponente del PD, partito al governo, che preferisce gli spacciatori ai poliziotti. A me, come tutte le persone per bene, non spaventa la Polizia. Notizia datata, ma la “signora” è ancora al suo posto. Evidentemente dichiarazioni del genere non sono state ritenute degne di dimissioni! #iostoconlapolizia. Io amo la polizia».

  Tale post era poi accompagnato dall'immagine fotografica di Ilaria Baraldi con il suo nome scritto in grassetto; su tale immagine era riportata una frase (secondo il pubblico ministero attribuita falsamente alla stessa) dal seguente tenore:

  «Consigliere PD attacca la polizia: “meglio spacciatori che agenti ... A me impressiona più la polizia in tenuta anti-sommossa che 4 spacciatori in bicicletta”».

  Al post in questione sono purtroppo seguiti (sempre sulla bacheca Facebook dell'on. Tonelli) pesanti, volgari e inaccettabili insulti nei confronti della consigliera Baraldi provenienti da altri soggetti, che sono stati querelati dall'interessata assieme al Tonelli medesimo.

1.1. L'originario post della consigliera Baraldi.

  Il commento pubblicato dall'on. Tonelli riprendeva precedenti dichiarazioni della consigliera Baraldi. In proposito, si fa presente che:

   1) tali dichiarazioni erano contenute in un messaggio pubblicato dalla querelante sul proprio profilo Facebook. Tale messaggio recitava testualmente:

  «Dite quello che vi pare. A me impressiona e spaventa molto di più un gruppo di ultras urlanti e la polizia in tenuta antisommossa che 4 spaccini in bicicletta. Lo penso. L'ho detto».

  Come emerge dagli atti del procedimento, Baraldi sottolinea di aver pubblicato tale post a seguito di alcuni scontri svoltisi a Ferrara tra la polizia, in tenuta antisommossa, e gli ultras della squadra ospite, a causa dei quali c'erano stati disordini e danneggiamenti a strutture pubbliche e private della città;

   2) il predetto commento della consigliera del PD risale al 20 settembre 2016. L'on. Tonelli evidenzia di averlo ripreso a seguito di un ulteriore post – stavolta pubblicato il 25 agosto 2020 dall'on. Miceli del PD – che esprimeva la solidarietà, propria e del PD stesso, alle Forze dell'ordine a seguito di una serie di aggressioni avvenute in varie località italiane a causa dei controlli circa l'applicazione della normativa anti-Covid. L'on. Tonelli, nel richiamare e commentare il post di Ilaria Baraldi, appartenente al medesimo partito politico dell'on. Miceli, aveva sostanzialmente ritenuto «segno di ipocrisia» quanto pubblicato da quest'ultimo, in quanto asseritamente contrastante con quanto a suo tempo dichiarato dalla collega (la quale, secondo il Tonelli,Pag. 3 aveva manifestato quantomeno un sentimento di diffidenza nei confronti delle Forze dell'ordine pubblicando un commento nel quale, secondo lo stesso ex deputato, la Polizia sarebbe stata posta sullo stesso piano degli spacciatori).

2. Il merito dell'accusa per diffamazione.

  Per quanto invece attiene al merito dell'accusa, si ricorda che, ad avviso del pubblico ministero, il contenuto del post dell'on. Tonelli avrebbe travalicato i limiti della legittima critica politica. Ciò, in quanto l'ex deputato in questione avrebbe attribuito – riportando tra virgolette e utilizzando la prima persona – un pensiero in realtà mai espresso dalla consigliera Baraldi. Nella frase riportata nel post dell'on. Tonelli, infatti, veniva completamente cancellata l'espressione «un gruppo di ultras urlanti» all'atto di fronteggiare la Polizia in tenuta antisommossa.
  Secondo il pubblico ministero, dunque, non rappresentando interamente la scena descritta dalla querelante (e in particolare omettendo il riferimento agli scontri tra ultras e Forze dell'ordine), l'on. Tonelli avrebbe artatamente e impropriamente attribuito a Baraldi un paragone diretto fra spacciatori e Polizia in tenuta antisommossa. In altri termini – afferma il pubblico ministero – «non si muove alcun rilievo circa la legittima critica politica rispetto all'operato e alle opinioni dell'avversario: integra il delitto di diffamazione, invece, l'aver riportato, accanto all'immagine fotografica della querelante, una dichiarazione diversa da quella effettivamente resa, della quale, elidendo il riferimento agli ultras urlanti – presente nella versione originale – veniva alterato il contenuto».
  Con memoria depositata nel procedimento penale in corso il 27 aprile 2022 e poi inviata a questa Giunta il 17 maggio scorso, il legale dell'on. Tonelli evidenzia innanzitutto la significativa differenza fra la posizione dell'ex deputato stesso e quella di coloro che avevano commentato l'originario messaggio con una serie di altri post offensivi e denigratori. In particolare, la memoria difensiva colloca la condotta dei soli ulteriori commentatori nell'ambito del fenomeno dei c.d. haters, ovvero di coloro che, profittando della capacità divulgativa della rete e dei social network, incitano pubblicamente a esprimere odio verso un determinato obiettivo. Nel caso di specie, invece, la posizione dell'on. Tonelli risulterebbe radicalmente diversa per la personalità dello stesso, per la continenza delle espressioni usate, per l'assoluta assenza di insulti nonché per l'argomentazione logica e congrua posta alla base dell'intervento, che sarebbe pertanto qualificabile come motivata critica politica. Il difensore osserva, altresì, che «mentre il punto fondamentale in ottica accusatoria è che l'on. Tonelli avrebbe attribuito alla Baraldi una dichiarazione da lei mai pronunciata», deve ritenersi che «il senso della dichiarazione della persona offesa fosse proprio quello riportato da Tonelli, con conseguente insussistenza della falsità nelle sue dichiarazioni». A sostegno della propria tesi, la memoria sottolinea la fedeltà tra il modo in cui l'on. Tonelli avrebbe riportato le dichiarazioni di Baraldi e quanto effettivamente pubblicato da quest'ultima. Rileva altresì che, a suo tempo, la Baraldi sia stata aspramente criticata per il contenuto del post, che è stato interpretato dalla stampa e da altri esponenti politici – persino appartenenti allo stesso schieramento politico della querelante – in modo analogo a quanto riportato dall'on. Tonelli nel commento del 30 agosto 2020. Per tale ragione, dovrebbe quindi ritenersi insussistente quantomeno l'elemento soggettivo del dolo.

3. Sulla sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità parlamentare.

  Infine, per quanto più direttamente concerne i profili relativi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il pubblico ministero e il GIP sono dell'avviso che non ricorrano i presupposti richiesti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione perché possa ritenersi operante la prerogativa dell'insindacabilità: nella fattispecie, mancherebbero infatti precedenti atti o interventi parlamentari con cui l'on. Tonelli avrebbe commentato intra moenia il post della consigliera Baraldi.Pag. 4
  Diversamente, secondo la difesa dell'on. Tonelli, il caso in esame rappresenterebbe una «ipotesi di scuola» in cui occorrerebbe ritenere sussistenti i presupposti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare tale difesa evidenzia che:

   1) la critica dell'on. Tonelli era rivolta «non ad un soggetto qualunque, ma alla sig.ra Baraldi, che è un avversario politico, ha un ruolo istituzionale attivo, appartiene ad altro partito e, peraltro, opera nella stessa area geografica appartenente a quella di interesse dell'on. Tonelli (eletto in Emilia Romagna)». Si tratterebbe, dunque, di un classico esempio di «critica e di denuncia politica, connessa alla funzione del parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento», rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003;

   2) la pagina Facebook in cui è stato pubblicato il post incriminato rappresenterebbe il profilo ufficiale del parlamentare appositamente dedicato alle iniziative istituzionali dello stesso e che, per tali finalità, sarebbe stato comunicato in via ufficiale anche alla Camera dei deputati.

4. La proposta della Giunta all'Assemblea.

  Tutto ciò premesso, la Giunta formula all'Assemblea la proposta di ritenere insindacabili le opinioni espresse dall'on. Tonelli nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 30 agosto 2020.
  A sostegno di tale proposta, la Giunta sottopone all'Aula le seguenti argomentazioni.

   1) Preliminarmente e in via generale, si sottolinea che – nella legislatura da poco iniziata e, da ultimo, in occasione dell'esame del caso concernente l'on. Morani – la Camera ha convenuto in linea teorica che la tesi secondo cui l'insindacabilità sarebbe rigidamente subordinata alla necessaria presenza di uno specifico atto parlamentare precedente – del quale il deputato potrebbe solo limitarsi a divulgare extra moenia i contenuti – necessita di un aggiornamento, che tenga conto dello «spirito dei tempi» e segnatamente dell'evoluzione delle modalità della comunicazione politica. Tale tesi, infatti, formatasi decenni or sono, non tiene conto né della velocità che contraddistingue la comunicazione politica attuale né dei nuovi mezzi informatici con cui tale comunicazione oggi avviene.

   2) In secondo luogo, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che l'on. Tonelli, prima di essere eletto alla Camera, è stato Segretario generale del S.A.P., uno dei più importanti sindacati di Polizia. Egli, pertanto, ha sempre incentrato il suo programma politico principalmente sulla tutela delle Forze dell'ordine sia a livello materiale sia a livello di immagine. Ne è testimonianza il fatto di aver presentato una molteplicità di proposte di legge in materia, tra le quali è possibile ricordare:

    – la proposta di legge concernente la «Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere» (A.C. n. 1562);

    – la proposta di legge concernente «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico e di trasparenza dell'azione di polizia, nonché devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile ed estensione dell'applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità al personale delle Forze armate e di polizia» (A.C. n. 2206);

    – la proposta di legge concernente «Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi» (A.C. n. 3049);

    – la proposta di legge concernente «Modifiche agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, in materia di diritto dei cittadini alla sicurezza e di tutela delle vittime di reati» (A.C. n. 3050);

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    – la proposta di legge concernente «Istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato» (A.C. n. 3051);

    – la proposta di legge concernente «Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico» (A.C. n. 3112);

    – la proposta di legge concernente «Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria» (A.C. n. 3493).

  Inoltre, come è facilmente verificabile consultando la scheda personale della XVIII legislatura, sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo presentati dell'on. Tonelli che hanno ad oggetto le attività svolte dalla Polizia e che in particolare segnalano l'esigenza di una più efficace protezione materiale, giuridica ed economica delle Forze dell'ordine. A titolo meramente esemplificativo, si rammenta l'interpellanza 2/01287, l'interrogazione a risposta orale 3/01035, l'interrogazione a risposta scritta 4/12642, l'interrogazione a risposta scritta 4/12082, l'interrogazione a risposta scritta 4/11882, l'interrogazione a risposta scritta 4/11871 e l'interrogazione a risposta scritta 4/11445.

   3) In terzo luogo, sembra opportuno ricordare in questa sede come l'articolo 3, co. 1, della legge n. 140 del 2003 stabilisce che «l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica, in ogni caso, (...) per ogni altra attività (...) di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». Ora, è vero, per un verso, che la Corte costituzionale ha sottolineato che tale disposizione va interpretata in coerenza con le direttrici ermeneutiche fornite dalla stessa Consulta in materia di insindacabilità parlamentare (sentenza n. 120 del 2004). Per altro verso, tuttavia, sembrano ricorrere nel caso di specie tutti i requisiti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica di cui all'articolo 51 c.p., indicati dalla Corte di cassazione.
   Infatti, ai fini della configurabilità dell'esimente in parola – che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori – viene innanzitutto richiesto che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263). Ne consegue, coerentemente, la sussistenza dell'esimente del legittimo esercizio del diritto allorquando l'espressione usata si risolva in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee e ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive e commenti tipicamente «di parte», purché l'espressione medesima non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46132).
   Secondo il medesimo orientamento interpretativo della Suprema Corte, il delitto di diffamazione ex articolo 595 c.p., può dunque ritenersi – a contrario – sussistente qualora la competizione politica si trasformi in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari. In tale ultimo caso, le affermazioni non potrebbero ritenersi espressione del diritto di critica, neppure estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, concretandosi piuttosto in espressioni denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducano nella pura contumelia (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2022 n. 12199).
   Ebbene, nella fattispecie in esame, non sembra sussistano dubbi: 1) in primo luogo, sulla natura politica della critica espressa dall'on. Tonelli: si tratta, infatti, di valutazioni da qualificarsi politiche non solo dal punto di vista oggettivo (in quanto riguardano il tema generale concernente il ruolo delle forze di Polizia nell'organizzazione statuale e sociale), ma anche sotto il profilo soggettivo (in quanto espresse da personaggi politici attivi); 2) in secondo luogo, sul fatto che l'on. Tonelli, pur nell'ambito di un contesto critico del pensiero della consigliera Baraldi, abbia usato espressioni lessicali continenti e non certo volgari e offensive. Ciò, a differenza di altri soggetti – a giusto titolo qualificabili come hatersPag. 6che hanno impiegato epiteti volgari e scritto commenti violenti e perciò assolutamente inaccettabili.

   4) Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che il post incriminato dell'on. Tonelli era contenuto nella pagina Facebook ufficiale del medesimo; pagina che – come può verificarsi consultandola e come lo stesso interessato ha sottolineato durante l'audizione presso la Giunta – contiene solo commenti ad attività istituzionali e non riferimenti alla propria vita privata.
   Deve poi rammentarsi che già un regolamento dell'Ufficio di Presidenza del 1999 consentiva che il sito internet della Camera potesse «ospitare» il link ai siti web personali dei deputati; ciò, a condizione che in essi non fossero contenuti termini ingiuriosi, espressioni sconvenienti o comunque dichiarazioni tali da ledere la sfera personale e l'onorabilità dei singoli. Anche con riferimento alle audizioni informali che si stanno svolgendo sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei social media, tali rilievi sembrano meritevoli di particolare evidenza, in quanto uno degli argomenti principali della nota giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità è che le opinioni rese extra moenia – che non siano meramente riproduttive di atti parlamentari compiuti intra moenia – non sarebbero avvinte da nesso funzionale in quanto esse sarebbero rese «al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare» (ex multis, sentenze n. 283 del 2002; n. 52 del 2002; n. 51 del 2002; n. 289 del 2001). In particolare, poi, la sentenza n. 435 del 2002 esclude espressamente l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, con riferimento alle opinioni rese extra moenia, in quanto queste ultime sarebbero espresse «fuori dalla possibile applicazione delle procedure parlamentari di controllo idonee ad evitare, ad esempio – nel testo delle mozioni, interpellanze o interrogazioni – l'utilizzazione di espressioni lesive dell'onorabilità dei singoli o comunque espressioni sconvenienti (art. 139-bis del Regolamento della Camera dei deputati)».
   Per tornare al caso in esame, occorre evidenziare che le dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Tonelli, accessibile dal sito internet istituzionale della Camera, non contengono di certo «frasi sconvenienti» o «espressioni lesive dell'onorabilità dei singoli». Essendo comunque lato sensu inserite in un quadro regolamentare, tali dichiarazioni sembrano connesse all'esercizio di una funzione parlamentare, sia pure atipica, che appare per certi versi assimilabile alla funzione ispettiva, di vigilanza e controllo prevista dal Regolamento.

  Per tutte queste ragioni la Giunta propone all'Assemblea di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Tonelli sulla propria pagina Facebook il 30 agosto 2020 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ylenja LUCASELLI, relatrice.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 24 e 31 maggio, 7 e 21 giugno 2023

Mercoledì 24 maggio 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).
  Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 29 settembre 2022, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Ylenja Lucaselli.
  Cede quindi la parola alla relatrice per illustrare la questione alla Giunta.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, evidenzia preliminarmente che la richiesta in discussione è stata inviata alla Camera dal Tribunale di Ferrara (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Detta richiesta, pervenuta il 29 settembre 2022, trae origine da un procedimento penale in corso di svolgimento nei confronti dell'on. Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, iscritto al Gruppo parlamentare della Lega nella XVIII legislatura (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RGGIP). Tale procedimento è stato avviato a seguito di una querela sporta da Ilaria Baraldi, consigliere comunale del Partito democratico a Ferrara.
  Ricorda che, in base a quanto si evince dall'incolpazione trascritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'on. Tonelli è accusato di diffamazione aggravata (articolo 595, primo e terzo comma, c.p.) per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, in data 30 agosto 2020, un post dal seguente contenuto:

   «!!Io non ho paura della polizia!! A me spaventa di più un esponente del PD, partito al governo, che preferisce gli spacciatori ai poliziotti. A me, come tutte le persone per bene, non spaventa la Polizia. Notizia datata, ma la “signora” è ancora al suo posto. Evidentemente dichiarazioni del genere non sono state ritenute degne di dimissioni! #iostoconlapolizia. Io amo la polizia».

   Fa presente che tale post era poi accompagnato dall'immagine fotografica di Ilaria Baraldi con il suo nome scritto in grassetto; su tale immagine era riportata una frase (secondo il pubblico ministero attribuita falsamente alla stessa) dal seguente tenore:

    «Consigliere PD attacca la polizia: “meglio spacciatori che agenti ... A me impressiona più la polizia in tenuta anti-sommossa che 4 spacciatori in bicicletta”».

  Si rammarica del fatto che al post in questione siano seguiti (sempre sulla bacheca Facebook dell'on. Tonelli) pesanti, volgari e inaccettabili insulti nei confronti della consigliera Baraldi provenienti da altri soggetti, che sono stati querelati dall'interessata assieme al Tonelli medesimo.
  Ricorda, inoltre, che il commento pubblicato dall'on. Tonelli riprendeva precedentiPag. 8 dichiarazioni della consigliera Baraldi. In proposito, fa presente che:

   1) tali dichiarazioni erano contenute in un messaggio pubblicato dalla querelante sul proprio profilo Facebook. Tale messaggio recitava testualmente:

    «Dite quello che vi pare. A me impressiona e spaventa molto di più un gruppo di ultras urlanti e la polizia in tenuta antisommossa che 4 spaccini in bicicletta. Lo penso. L'ho detto».

   Rileva che, dagli atti del procedimento, emerge che Baraldi ha pubblicato tale post a seguito di alcuni scontri svoltisi a Ferrara tra la polizia, in tenuta antisommossa, e gli ultras della squadra ospite, a causa dei quali c'erano stati disordini e danneggiamenti a strutture pubbliche e private della città;

   2) il predetto commento della consigliera del PD risale al 20 settembre 2016. L'on. Tonelli evidenzia di averlo ripreso a seguito di un ulteriore post – stavolta pubblicato il 25 agosto 2020 dall'on. Miceli del PD – che esprimeva la solidarietà, propria e del PD stesso, alle Forze dell'ordine a seguito di una serie di aggressioni avvenute in varie località italiane a causa dei controlli circa l'applicazione della normativa anti-Covid. L'on. Tonelli, nel richiamare e commentare il post di Ilaria Baraldi, appartenente al medesimo partito politico dell'on. Miceli, aveva sostanzialmente ritenuto «segno di ipocrisia» quanto pubblicato da quest'ultimo, in quanto asseritamente contrastante con quanto a suo tempo dichiarato dalla collega (la quale, secondo il Tonelli, aveva manifestato quantomeno un sentimento di diffidenza nei confronti delle Forze dell'ordine pubblicando un commento nel quale, secondo lo stesso ex deputato, la Polizia sarebbe stata posta sullo stesso piano degli spacciatori).

  Per quanto invece attiene al merito dell'accusa, fa presente che, ad avviso del pubblico ministero, il contenuto del post dell'on. Tonelli avrebbe travalicato i limiti della legittima critica politica. Ciò, in quanto l'ex deputato in questione avrebbe attribuito – riportando tra virgolette e utilizzando la prima persona – un pensiero in realtà mai espresso dalla consigliera Baraldi. Nella frase riportata nel post, infatti, veniva completamente cancellata l'espressione «un gruppo di ultras urlanti» all'atto di fronteggiare la Polizia in tenuta antisommossa. Secondo il p.m., dunque, il paragone attribuito alla Baraldi sarebbe artatamente effettuato fra spacciatori e Polizia in tenuta antisommossa, senza che l'intera scena rappresentata dalla querelante (ovvero quella degli scontri tra ultras e Forze dell'ordine) sia mai stata compiutamente descritta. A parere della pubblica accusa, quindi, la diffamazione sarebbe consistita nell'attribuire alla Baraldi un pensiero diverso da quello in realtà formulato e, più precisamente, nell'indurre falsamente il lettore a ritenere che la querelante preferisse tout court gli spacciatori alla Polizia.
  Segnala che, con memoria depositata nel procedimento penale in corso il 27 aprile 2022 e poi inviata a questa Giunta il 17 maggio scorso, il legale dell'on. Tonelli evidenzia innanzitutto la significativa differenza fra la posizione dell'ex deputato stesso e quella di coloro che avevano commentato l'originario messaggio con una serie di altri post offensivi e denigratori. In particolare, la memoria difensiva colloca la condotta dei soli ulteriori commentatori nell'ambito del fenomeno dei cosiddetti haters, ovvero di coloro che, profittando della capacità divulgativa della rete e dei social network, incitano pubblicamente a esprimere odio verso un determinato obiettivo. Nel caso di specie, invece, la posizione dell'on. Tonelli risulterebbe radicalmente diversa per la personalità dello stesso, per la continenza delle espressioni usate, per l'assoluta assenza di insulti nonché per l'argomentazione logica e congrua alla base dell'intervento, che sarebbe pertanto qualificabile come motivata critica politica. Il difensore osserva, altresì, che «mentre il punto fondamentale in ottica accusatoria è che l'on. Tonelli avrebbe attribuito alla Baraldi una dichiarazione da lei mai pronunciata», deve ritenersi che «il senso della dichiarazione della persona offesa fosse proprioPag. 9 quello riportato da Tonelli, con conseguente insussistenza della falsità nelle sue dichiarazioni». A sostegno della propria tesi, la memoria sottolinea la fedeltà tra il modo in cui l'on. Tonelli avrebbe riportato le dichiarazioni di Baraldi e quanto effettivamente pubblicato da quest'ultima. Rileva altresì che, a suo tempo, la Baraldi sia stata aspramente criticata per il contenuto del post, che è stato interpretato dalla stampa e da altri esponenti politici – persino appartenenti allo stesso schieramento politico della querelante – in modo analogo a quanto riportato dall'on. Tonelli nel commento del 30 agosto 2020. Per tale ragione, dovrebbe quindi ritenersi insussistente quantomeno l'elemento soggettivo del dolo.
  Infine, per quanto più direttamente concerne i profili relativi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, evidenzia che il pubblico ministero e il GIP sono dell'avviso che non ricorrano i presupposti richiesti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione perché possa ritenersi operante la prerogativa dell'insindacabilità: nella fattispecie, mancherebbero infatti precedenti atti o interventi parlamentari con cui l'on. Tonelli avrebbe commentato intra moenia il post della consigliera Baraldi.
  Diversamente, secondo la difesa dell'on. Tonelli, il caso in esame rappresenterebbe una «ipotesi di scuola» in cui occorrerebbe ritenere sussistenti i presupposti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare tale difesa evidenzia che:

   1) la critica dell'on. Tonelli era rivolta «non ad un soggetto qualunque, ma alla sig.ra Baraldi, che è un avversario politico, ha un ruolo istituzionale attivo, appartiene ad altro partito e, peraltro, opera nella stessa area geografica appartenente a quella di interesse dell'on. Tonelli (eletto in Emilia Romagna)». Si tratterebbe, dunque, di un classico esempio di «critica e di denuncia politica, connessa alla funzione del parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento», rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003;

   2) la pagina Facebook in cui è stato pubblicato il post incriminato rappresenterebbe il profilo ufficiale del parlamentare appositamente dedicato alle iniziative istituzionali dello stesso e che, per tali finalità, sarebbe stato comunicato in via ufficiale anche alla Camera dei deputati.

  Da ultimo, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni (personalmente o tramite l'invio di note scritte) e dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Mercoledì 31 maggio 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

(Esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 maggio 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).Pag. 10
  Ricorda che nella seduta del 24 maggio scorso la relatrice, deputata Lucaselli, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Rammenta, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – si procederà oggi ad ascoltare l'on. Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
  Invita l'on. Gianni Tonelli a entrare in aula.

  (Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, viene introdotto in aula).

  Gianni TONELLI, nel ringraziare anticipatamente la Giunta per l'attenzione, deposita taluni articoli di stampa che si riferiscono alla vicenda che lo riguarda. In via preliminare, sostiene che l'accusa formulata dalla procura di Ferrara è completamente destituita di fondamento nel merito ed è fortemente lesiva delle prerogative parlamentari. Trova increscioso aver appreso solo dai giornali di essere indagato per diffamazione, peraltro assieme a un gruppo di «balordi» che, intervenendo sui social media, hanno usato toni volgari e diffamatori nei confronti della consigliera Baraldi. Sottolinea che il suo post, oggetto di incriminazione, non è altro che lo screenshot di un articolo tratto dal Giornale on line (dal titolo: Consigliere PD attacca la polizia: meglio spacciatori che agenti), che egli si è limitato a riprodurre sulla propria pagina Facebook di parlamentare. Ribadisce di aver recuperato, commentandolo, il post di Baraldi, che risale al 2016, per stigmatizzare l'atteggiamento a suo avviso contraddittorio del Partito Democratico che invece, nel 2020, tramite l'on. Miceli, aveva manifestato sostegno e solidarietà alle Forze di polizia per gli attacchi subiti a causa dei controlli sull'applicazione delle misure anti-Covid. Nel ribadire di essersi limitato a pubblicare la semplice schermata di un titolo di giornale che riproduceva il post di Baraldi, sottolinea che tutti i commentatori avevano interpretato il pensiero di quest'ultima nel senso da lui fatto proprio. Evidenzia, poi, di aver impiegato toni estremamente equilibrati e rispettosi e non comprende perché il pubblico ministero non si sia per nulla curato di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell'indagato. Sottolinea, inoltre, come rivestire la carica di parlamentare non debba essere considerato in alcun modo un privilegio ma neanche una causa di discriminazione. Ricorda, infine, di aver invitato la consigliera in discorso a confrontarsi pubblicamente con lui sul tema delle Forze di polizia alla Festa dell'Unità, ma che tale invito non è stato raccolto.

  Enrico COSTA, presidente, chiede all'on. Tonelli: 1) se, nella scorsa legislatura, la sua pagina Facebook fosse collegata al sito internet della Camera; 2) su quale giornale fosse pubblicato il titolo di cui ha riprodotto la schermata sul post incriminato.

  Gianni TONELLI risponde affermativamente alla prima domanda e sottolinea di essere solito pubblicare sul proprio profilo Facebook solo informazioni e commenti concernenti la propria attività professionale e non vicende private; inoltre, ricorda che l'articolo in questione era pubblicato sul Giornale on line.

  Enrica ALIFANO, chiede all'on. Tonelli se Baraldi abbia querelato anche i giornalisti che avevano commentato il post del 2016 pubblicato dalla medesima consigliera comunale.

  Gianni TONELLI risponde che dagli atti emerge che è stato l'unico a essere querelato, oltre a quegli altri che hanno commentato il post con termini assolutamente impropri e inopportuni.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, chiede all'on. Tonelli quale mestiere svolgesse all'epoca dei fatti.

  Gianni TONELLI ricorda di essere un poliziotto e di aver ricoperto anche la carica di Segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia nel 2016 (nonché quella di vice-Segretario generale al momento dei fatti).

  Carla GIULIANO (M5S) chiede all'on. Tonelli se Baraldi abbia avuto successivamentePag. 11 modo di chiarire meglio il suo pensiero sull'argomento.

  Gianni TONELLI evidenzia che Baraldi non ha mai raccolto il suo invito a confrontarsi pubblicamente con lui sulle questioni concernenti le Forze di polizia.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, ringrazia l'on. Tonelli e lo invita a lasciare l'aula della Giunta.

  (Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Enrico COSTA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale la relatrice – se riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Mercoledì 7 giugno 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 31 maggio 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).
  Ricorda che nella seduta del 24 maggio 2023 la relatrice, deputata Ylenja Lucaselli, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 31 maggio scorso la Giunta stessa ha ascoltato l'on. Tonelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che – in base a quanto si evince dall'incolpazione trascritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari – l'on. Tonelli è accusato di diffamazione aggravata (articolo 595, primo e terzo comma, c.p.) per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, in data 30 agosto 2020, un post dal seguente contenuto:

  «!!Io non ho paura della polizia!! A me spaventa di più un esponente del PD, partito al governo, che preferisce gli spacciatori ai poliziotti. A me, come tutte le persone per bene, non spaventa la Polizia. Notizia datata, ma la “signora” è ancora al suo posto. Evidentemente dichiarazioni del genere non sono state ritenute degne di dimissioni! #iostoconlapolizia. Io amo la polizia».

  Tale post era poi accompagnato dall'immagine fotografica di Ilaria Baraldi – consigliera comunale del PD presso il Comune di Ferrara – con il suo nome scritto in grassetto; su tale immagine era riportata una frase (secondo il pubblico ministero attribuita falsamente alla stessa) dal seguente tenore:

  «Consigliere PD attacca la polizia: “meglio spacciatori che agenti ... A me impressiona più la polizia in tenuta anti-sommossa che 4 spacciatori in bicicletta”».

  Per quanto attiene al merito dell'accusa, rammenta che, ad avviso del pubblico ministero, il contenuto del post dell'on. Tonelli sarebbe diffamatorio in quanto l'ex deputato in questione avrebbe attribuito – riportando tra virgolette e utilizzando la prima persona – un pensiero in realtà mai espresso dalla consigliera Baraldi. Nella frase menzionata nel post, infatti, veniva completamente cancellata l'espressione «un gruppo di ultras urlanti» all'atto di fronteggiare la Polizia in tenuta antisommossa. Secondo il p.m., dunque, non rappresentando interamente la scena descritta dalla Pag. 12querelante (e in particolare omettendo il riferimento agli scontri tra ultras e Forze dell'ordine), l'on. Tonelli avrebbe artatamente e impropriamente attribuito a Baraldi un paragone diretto fra spacciatori e Polizia in tenuta antisommossa. In altri termini – afferma il p.m. – «non si muove alcun rilievo circa la legittima critica politica rispetto all'operato e alle opinioni dell'avversario: integra il delitto di diffamazione, invece, l'aver riportato, accanto all'immagine fotografica della querelante, una dichiarazione diversa da quella effettivamente resa, della quale, elidendo il riferimento agli ultras urlanti – presente nella versione originale – veniva alterato il contenuto».
  Infine, per quanto più direttamente concerne i profili relativi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il pubblico ministero e il GIP sono dell'avviso che non ricorrano i presupposti richiesti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione perché possa ritenersi operante la prerogativa dell'insindacabilità: nella fattispecie, mancherebbero infatti precedenti atti o interventi parlamentari con cui l'on. Tonelli avrebbe commentato intra moenia il post della consigliera Baraldi.
  Tutto ciò premesso formula alla Giunta la proposta di ritenere insindacabili – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – le opinioni espresse dall'on. Tonelli nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 30 agosto 2020.
  A sostegno di tale sua proposta, sottopone ai colleghi le seguenti argomentazioni.

   1) Preliminarmente e in via generale, desidera sottolineare che – nella legislatura da poco iniziata e, da ultimo, in occasione dell'esame del caso concernente l'on. Morani – questa Giunta ha convenuto in linea teorica che la tesi secondo cui l'insindacabilità sarebbe rigidamente subordinata alla necessaria presenza di uno specifico atto parlamentare precedente – del quale il deputato potrebbe solo limitarsi a divulgare extra moenia i contenuti – necessita di un aggiornamento, che tenga conto dello «spirito dei tempi» e segnatamente dell'evoluzione delle modalità della comunicazione politica. Tale tesi, infatti, formatasi decenni or sono, non tiene conto né della velocità e della centralità che contraddistingue la comunicazione politica attuale né dei nuovi mezzi informatici con cui tale comunicazione oggi avviene.

   2) In secondo luogo, con riferimento al caso di specie, sottolinea che l'on. Tonelli, prima di essere eletto alla Camera, è stato Segretario generale del S.A.P., uno dei più importanti sindacati di Polizia. Egli, pertanto, ha sempre incentrato il suo programma politico principalmente sulla tutela delle Forze dell'ordine sia a livello materiale sia a livello di immagine. Ne è testimonianza il fatto di aver presentato una molteplicità di proposte di legge in materia, tra le quali è possibile ricordare:

    la proposta di legge concernente la «Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere» (A.C. n. 1562);

    la proposta di legge concernente «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico e di trasparenza dell'azione di polizia, nonché devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile ed estensione dell'applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità al personale delle Forze armate e di polizia» (A.C. n. 2206);

    la proposta di legge concernente «Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi» (A.C. n. 3049);

    la proposta di legge concernente «Modifiche agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, in materia di diritto dei cittadini alla sicurezza e di tutela delle vittime di reati» (A.C. n. 3050);

Pag. 13

    la proposta di legge concernente «Istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato» (A.C. n. 3051);

    la proposta di legge concernente «Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico» (A.C. n. 3112);

    la proposta di legge concernente «Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria» (A.C. n. 3493).

  Inoltre, come è facilmente verificabile consultando la scheda personale della XVIII legislatura, sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo presentati dell'on. Tonelli che hanno ad oggetto le attività svolte dalla Polizia e che in particolare segnalano l'esigenza di una più efficace protezione materiale, giuridica ed economica delle Forze dell'ordine. A titolo meramente esemplificativo, ricorda l'interpellanza 2/01287, l'interrogazione a risposta orale 3/01035, l'interrogazione a risposta scritta 4/12642, l'interrogazione a risposta scritta 4/12082, l'interrogazione a risposta scritta 4/11882, l'interrogazione a risposta scritta 4/11871 e l'interrogazione a risposta scritta 4/11445.

   3) In terzo luogo, le sembra opportuno ricordare in questa sede come l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 stabilisce che «l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica, in ogni caso, (...) per ogni altra attività (...) di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». Ora, è vero, per un verso, che la Corte costituzionale ha sottolineato che tale disposizione va interpretata in coerenza con le direttrici ermeneutiche fornite dalla stessa Consulta in materia di insindacabilità parlamentare (sentenza n. 120 del 2004). Per altro verso, tuttavia, le sembrano ricorrere nel caso di specie tutti i requisiti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica di cui all'articolo 51 c.p., indicati dalla Corte di cassazione.
   Infatti, ai fini della configurabilità dell'esimente in parola – che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori – viene innanzitutto richiesto che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263). Ne consegue, coerentemente, la sussistenza dell'esimente del legittimo esercizio del diritto allorquando l'espressione usata si risolva in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee e ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive e commenti tipicamente «di parte», purché l'espressione medesima non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46132).
   Secondo il medesimo orientamento interpretativo della Suprema Corte, il delitto di diffamazione ex articolo 595 c.p., può dunque ritenersi – a contrario – sussistente qualora la competizione politica si trasformi in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari. In tale ultimo caso, le affermazioni non potrebbero ritenersi espressione del diritto di critica, neppure estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, concretandosi piuttosto in espressioni denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducano nella pura contumelia (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2022 n. 12199).
   Ebbene, nella fattispecie in esame, non le sembra sussistano dubbi: in primo luogo, sulla natura politica della critica espressa dall'on. Tonelli: si tratta, infatti, di valutazioni da qualificarsi politiche non solo dal punto di vista oggettivo (in quanto riguardano il ruolo delle forze di Polizia nell'organizzazione statuale e sociale), ma anche sotto il profilo soggettivo (in quanto espresse da personaggi politici attivi); in secondo luogo, sul fatto che l'on. Tonelli, pur nell'ambito di un contesto critico del pensiero della consigliera Baraldi, abbia usato espressioni lessicali continenti e non certo volgari e offensive. Ciò, a differenza di altri soggetti – a giusto titolo qualificabili come Pag. 14haters – che hanno impiegato epiteti volgari e scritto commenti violenti e perciò assolutamente inaccettabili. Sotto questo profilo, esprime la sua più totale solidarietà nei confronti della consigliera Baraldi per gli ignobili attacchi ricevuti.

   4) Da ultimo, le sembra opportuno evidenziare che il post incriminato dell'on. Tonelli era contenuto nella pagina Facebook ufficiale del medesimo; pagina che – come può verificarsi consultandola e come lo stesso interessato ha sottolineato durante l'audizione presso la Giunta della settimana scorsa – contiene solo commenti ad attività istituzionali e non riferimenti alla propria vita privata.
   Aggiunge inoltre che, nella XVIII legislatura, era possibile accedere alla pagina Facebook dell'on. Tonelli direttamente dal sito internet istituzionale della Camera e, più precisamente, dalla pagina che contiene la scheda personale del deputato con le principali informazioni che lo riguardano («attività svolta», «dichiarazioni di cariche e professioni» e «documentazione patrimoniale»).
   Al riguardo desidera ricordare, in generale, che ciascun deputato può chiedere che sia realizzato un collegamento dalla pagina personale presente sul sito della Camera al proprio sito o al sito del Gruppo e, secondo la prassi, ai canali social. Tali link sono disattivati al termine del mandato parlamentare e comunque alla fine della legislatura.
   Fa presente che, a sua memoria, già un regolamento dell'Ufficio di Presidenza del 1999 consentiva che il sito internet della Camera potesse «ospitare» il link ai siti web personali dei deputati. Ciò, a condizione che in essi non fossero contenuti termini ingiuriosi, espressioni sconvenienti o comunque dichiarazioni tali da ledere la sfera personale e l'onorabilità dei singoli.
   Anche con riferimento alle audizioni informali che si stanno svolgendo sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei social media, tali rilievi le sembrano meritevoli di ulteriori approfondimenti, in quanto uno degli argomenti principali della nota giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità è che le opinioni rese extra moenia – che non siano meramente riproduttive di atti parlamentari compiuti intra moenia – non sarebbero avvinte da nesso funzionale in quanto esse sarebbero rese «al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare» (ex multis, sentenze n. 283 del 2002; n. 52 del 2002; n. 51 del 2002; n. 289 del 2001). In particolare, poi, la sentenza n. 435 del 2002 esclude espressamente l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, con riferimento alle opinioni rese extra moenia, in quanto queste ultime sarebbero espresse «fuori dalla possibile applicazione delle procedure parlamentari di controllo idonee ad evitare, ad esempio – nel testo delle mozioni, interpellanze o interrogazioni – l'utilizzazione di espressioni lesive dell'onorabilità dei singoli o comunque espressioni sconvenienti (art. 139-bis del Regolamento della Camera dei deputati)».
   Per tornare al caso che occupa la Giunta, le preme evidenziare che le dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Tonelli, accessibile dal sito internet istituzionale della Camera, non contengono di certo «frasi sconvenienti» o «espressioni lesive dell'onorabilità dei singoli». Essendo comunque lato sensu inserite in un quadro regolamentare, tali dichiarazioni le sembrano connesse all'esercizio di una funzione parlamentare, sia pure atipica, che appare per certi versi assimilabile alla funzione ispettiva, di vigilanza e controllo prevista dal Regolamento.
   Per tutte queste ragioni propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Tonelli sulla propria pagina Facebook il 30 agosto 2020 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia la relatrice e, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta nella quale si procederà a votare la proposta della relatrice.

Pag. 15

Mercoledì 21 giugno 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 giugno 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).
  In proposito, ricorda che: 1) nella seduta del 24 maggio 2023 la relatrice, deputata Ylenja Lucaselli, ha illustrato la vicenda alla Giunta; 2) nella seduta del 31 maggio scorso, la Giunta ha ascoltato l'on. Tonelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera; 3) nella seduta del 7 giugno scorso, la relatrice ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Tonelli sulla propria pagina Facebook il 30 agosto 2020 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Chiede alla collega Lucaselli se desidera aggiungere altre considerazioni alla sua proposta.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, conferma la sua proposta e le argomentazioni ad essa sottese.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta della relatrice.

  Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice. A sostegno di tale posizione evidenzia che: a) l'on. Tonelli è stato Segretario generale del Sindacato autonomo della Polizia (SAP) e, in tale qualità, si è continuamente speso in difesa delle Forze dell'ordine nella sua attività di parlamentare; b) ha legittimamente esercitato il diritto di critica politica nei confronti di un avversario politico; sotto tale aspetto, ritiene sussistente nel caso di specie la scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale. Più in generale, invita i colleghi a riflettere sull'opportunità che la Giunta valuti, nei casi futuri, la sussistenza di cause di giustificazione.

  Dario IAIA (FDI) condivide la proposta della relatrice e anticipa che il proprio Gruppo voterà a favore della insindacabilità. In proposito ritiene sussistenti, nel caso in esame, tutti i requisiti della critica politica: fermo restando, infatti, che non sono stati impiegate espressioni volgari, sottolinea, per un verso, che dal punto di vista soggettivo il confronto è avvenuto tra due personalità politicamente attive all'epoca dei fatti e, per altro verso, che sotto il profilo oggettivo i commenti su Facebook dell'on. Tonelli e della consigliera Baraldi hanno riguardato un tema politicamente molto discusso e sensibile qual è quello riguardante l'operato delle Forze dell'ordine. Aggiunge, infine, che il commento oggetto del procedimento penale era contenuto nella pagina Facebook dell'on. Tonelli, che è dedicata esclusivamente alle attività istituzionali di quest'ultimo e che perciò era direttamente collegata al sito internet istituzionale della Camera.

  Devis DORI (AVS) condivide la relazione dell'on. Lucaselli, che ritiene sia ben articolata, completa e convincente. Anticipa quindi il proprio voto a favore dell'insindacabilità, rinvenendo nella specie il nesso funzionale richiesto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

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  Antonella FORATTINI (PD-IDP) condivide la proposta della relatrice, evidenziando che le dichiarazioni dell'on. Tonelli si inscrivono nell'ambito di una polemica politica.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) esprime apprezzamento per la relazione dell'on. Lucaselli e condivide, in particolare, che la fattispecie in esame rappresenti un caso di scuola di denuncia e di critica politica espletata fuori del Parlamento.

  Ingrid BISA (Lega) aderisce alla proposta della relatrice, evidenziando che le opinioni dell'on. Tonelli costituiscono una evidente manifestazione dell'impegno politico e parlamentare del deputato in questione in ordine alle attività e all'operato delle Forze di polizia. A suo avviso, il procedimento penale doveva già concludersi con l'archiviazione, senza approdare alla Camera.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Tonelli, oggetto del procedimento penale in discussione presso il tribunale di Ferrara, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta della relatrice, secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dà mandato alla relatrice di predisporre la relazione per l'Assemblea.