Doc. IV-ter, N. 3-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: DONDI)

sulle

RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di
VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI PERUGIA – SEZIONE GIP-GUP

il 23 dicembre 2020

Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 2023

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  Onorevoli colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Tale richiesta proviene dal Tribunale di Perugia–Sezione Gip-Gup e scaturisce da un procedimento penale avviato a seguito di una denuncia-querela sporta contro l'ex deputato in questione dalla dottoressa Laura Condemi (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma) per il reato di cui all'articolo 595 terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione – procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3). L'esame di tale richiesta, pervenuta alla Camera il 23 dicembre 2020, era iniziato durante la precedente legislatura, ma non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, la querela della dott.ssa Condemi consegue alle affermazioni che l'on. Sgarbi ha reso, prima, alla testata giornalistica ilGiornale.it del 30 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e, successivamente, alla trasmissione radiofonica I Lunatici, andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018. Le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state pronunciate dall'on. Sgarbi appena appresa la notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (contraffazione di opere d'arte), per avere autenticato opere asseritamente false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Come la Giunta ha potuto verificare e come pure risulta dal capo di imputazione che lo riguarda, nelle dichiarazioni rese al Giornale, l'on. Sgarbi disse: «mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi» e definì l'indagine «irresponsabile e criminale». Nell'intervista radiofonica, invece, l'on. Sgarbi definì la dott.ssa Condemi «una povera disperata».
  Per quanto invece attiene più specificamente alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la Giunta fa presente che:

   1) il GIP del Tribunale di Perugia ha rigettato l'eccezione di insindacabilità formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, in quanto non ha ritenuto sussistente alcun collegamento o nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta dall'on. Sgarbi stesso;

   2) diversamente, ad avviso dell'on. Sgarbi, le dichiarazioni oggetto di querela dovrebbero ritenersi collegate all'attività parlamentare da lui svolta durante il mandato. Non si tratterebbe, peraltro, di un generico riferimento a pregresse «battaglie politiche», bensì di un rapporto di «nesso funzionale» con opinioni espresse e voti dati sullo specifico tema della tutela del patrimonio artistico e culturale e delle indagini condotte in tale ambito. In particolare, l'on. Sgarbi fa riferimento alla dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 sulla votazione finale dell'AC 843, recante «disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», in occasione della quale affermò: «nessuno, conoscendo la falsità, farebbe una perizia in favore: cercherebbe di farla fare ad altri».

***

  Ciò premesso, la Giunta propone all'Assemblea di stabilire che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP presso il Tribunale di Perugia costituiscono opinioni espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. A sostegno di tale conclusione, depongono ad avviso della Giunta le seguenti considerazioni.
  Innanzitutto, anche a voler seguire il noto orientamento, particolarmente restrittivo, della Corte costituzionale, le dichiarazioni in questione dell'on. Sgarbi sembrano costituire la proiezione esterna – declinata specificamente nel caso concreto concernente l'inchiesta sulla presunta falsificazione delle opere del maestro De Dominicis – di alcune affermazioni di carattere generalePag. 3 dell'on. Sgarbi contenute in interventi e in atti parlamentari. Ci si riferisce più specificamente alla dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 (data immediatamente precedente alle dichiarazioni all'origine della querela, che sono del 30 novembre/2 dicembre 2018) sulla votazione finale dell'AC 843, recante «disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». In tale circostanza, l'ex deputato de quo svolse considerazioni molto critiche sulle norme in via di approvazione e censurò in particolare proprio la previsione dell'irrogazione di una pena nell'ambito di una disposizione relativa all'autenticazione di opere false.
  Analogamente, nell'interrogazione a risposta scritta 4-01827 dell'8 dicembre 2018, l'on. Sgarbi – nel richiamare il caso della c.d. Tavola Doria (opera falsamente attribuita a Leonardo), caso menzionato, peraltro, proprio nell'intervista a I Lunatici del 2 dicembre precedente – criticò severamente le indagini condotte dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dalla Procura di Roma, definendole «approssimative e inadeguate» nonché «un'inutile e dispersiva azione di recupero di una crosta».
  In secondo luogo, occorre richiamare anche nel caso in esame l'esigenza – più volte ribadita dalla Giunta anche nella presente legislatura – di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dello specifico atto tipico pregresso. In particolare, la Giunta ha avuto modo di sottolineare sovente la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non appare adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. È stato anche più volte rilevato, poi, che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto. D'altra parte, tale esigenza sembra essere stata colta – almeno a livello di principio – dalla sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, ove è stato evidenziato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in questione, occorre evidenziare che – nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma nel 2013 (n. 13359/2013 RGNR) – l'on. Sgarbi è stato sottoposto ad indagini (e financo intercettato) per quasi cinque anni, in relazione a reati particolarmente infamanti quali l'associazione per delinquere e la contraffazione di opere d'arte (reato, quest'ultimo, evidentemente disonorevole per un critico d'arte di fama internazionale qual è Sgarbi stesso). Così come occorre sottolineare con forza che tali indagini si sono rivelate del tutto infondate fin dall'udienza preliminare, tant'è che il GUP del Tribunale di Roma le ha definite «fumose» e ha assolto l'on. Sgarbi perché il fatto non costituisce reato (sentenza 30 giugno/6 luglio 2021). Sembra esservi stato, dunque, una sorta di «accanimento giudiziario» nei confronti di un deputato della Repubblica che, paradossalmente, si è sempre battuto nella sua attività parlamentare contro l'eccessiva durata dei processi, contro l'uso «disinvolto» delle inchieste giudiziarie e a favore, invece, di una giustizia indipendente e imparziale.
  La Giunta ritiene pertanto che, nella fattispecie all'esame, l'on. Sgarbi, pur partendo dalla propria esperienza personale, ha voluto informare il Paese dei fatti che toccano direttamente la corretta amministrazione della giustizia e che hanno spesso effetti devastanti sulla vita e sulla libertà dei cittadini, quando questi sono sottoposti al calvario di indagini che spesso durano anni e talvolta si risolvono in un nulla di fatto. Le frasi pronunciate, quindi – pur Pag. 4essendo molto aspre e forti nei toni – rappresentano un giudizio e una critica di natura sostanzialmente politica sui malfunzionamenti della giustizia italiana, che sono sempre stati al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico-parlamentare.

Daniela DONDI, relatrice

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 13, 20 e 27 settembre e 4 ottobre 2023

Mercoledì 13 settembre 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 23 dicembre 2020, il cui esame era iniziato durante la precedente legislatura ma non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Daniela Dondi, cui cede la parola per l'illustrazione della vicenda.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, evidenzia che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Perugia, originato da una denuncia-querela sporta nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi dalla dottoressa Laura Condemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il reato di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale e all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). La richiesta di deliberazione è pervenuta alla Camera in data 23 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia – Sezione GIP-GUP. La prossima udienza (preliminare) è fissata il 17 ottobre 2023.
  Rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti – che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile e la memoria difensiva dell'on. Sgarbi in vista della prima udienza preliminare del 1° dicembre 2020 – la querela della dott.ssa Condemi consegue alle affermazioni che il predetto deputato ha reso prima alla testata giornalistica ilGiornale.it del 29 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici, andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018. Sostiene che le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi a commento della notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere asseritamente autenticato opere ritenute false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Sottolinea che, durante l'intervista rilasciata al Giornale, l'on. Sgarbi disse: «mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato tale Laura Condemi» e definì l'indagine «irresponsabile e criminale». Nell'intervista radiofonica, invece, l'on. Sgarbi definì la dott.ssa Condemi «una povera disperata».
  Fa presente che il giudice delle indagini preliminari di Perugia non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione Pag. 6del processo nonché la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. Il GIP non ha ravvisato nelle dichiarazioni sopra ricordate alcun nesso con le funzioni parlamentari. In particolare, il GIP ha ritenuto non conferente il richiamo, contenuto nella memoria difensiva del deputato, all'audizione del 12 novembre 2018 del prof. Giovanni Canzio (Presidente emerito della Corte di cassazione) presso le commissioni riunite I e II della Camera, «sul tema della ragionevole durata del processo penale e delle prospettive di riforma». A parere del GIP «ove l'on. Sgarbi avesse inteso censurare anche l'eccessiva durata del procedimento penale che lo riguardava, il tenore complessivo delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica e di quelle pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica [sarebbe stato diverso. Tali dichiarazioni, invece,] evidenziano chiaramente come le esternazioni incriminate non si inquadrassero nel contesto di una attività esterna di denuncia e/o critica politica, essendo volte a stigmatizzare, in modo specifico, l'oggetto dell'indagine che vedeva coinvolto lo stesso parlamentare, senza alcun riferimento a temi di rilievo generale, oggetto di possibile dibattito parlamentare».
  Evidenzia che, con il riferimento alla asserita «mancanza di giudizio» del magistrato e alla definizione dell'indagine come «irresponsabile e criminale», nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza preliminare del 1° dicembre 2020, l'on. Sgarbi sostiene che, «come parlamentare, voleva criticare tale indagine, troppo lunga e che aveva violato le norme elementari del codice di rito e della C.E.D.U.». La medesima memoria difensiva dell'on. Sgarbi invoca la non punibilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, argomentando che egli «prima dei fatti per cui è processo – e anche successivamente – si è sempre battuto sulla innocenza degli imputati e sulla lungaggine dei processi, presentando diverse interrogazioni parlamentari e pagando di persona numerosi risarcimenti ai magistrati, e tutto ciò solo per aver osato criticarli, magari duramente e con ragionamenti iperbolici» e che «nella specie, quindi, risulta sussistente il c.d. nesso funzionale» e «il parlamentare risulta non punibile avendo commesso il fatto nell'esercizio delle proprie funzioni».
  Sottolinea inoltre che, con sentenza del 30 giugno 2021, il GUP del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi per il reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) e per quello di contraffazione di opere d'arte (e 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, il GUP non ha ritenuto sufficientemente provata la consapevolezza, in capo all'on. Sgarbi, della falsità delle opere d'arte autenticate e ha ritenuto invece sussistente la buona fede del medesimo ex parlamentare.
  In conclusione, rappresenta che agli atti della Giunta è presente la trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale relativo all'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di opere d'arte (procedimento poi chiuso, come detto, con un non luogo a procedere a favore dell'on. Sgarbi). A suo avviso, tuttavia, il contenuto di tali intercettazioni è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Si riserva, infine, di avanzare una proposta alla Giunta all'esito dell'audizione dell'interessato (o, in alternativa, dell'invio di memorie difensive) e del dibattito che ne seguirà.

  Enrico COSTA, presidente, nel ringraziare l'on. Dondi per la relazione introduttiva, evidenzia che, a suo avviso, occorrerebbe ricostruire compiutamente il contesto generale della trasmissione radiofonica e dell'intervista in cui l'on. Sgarbi ha rilasciato le dichiarazioni oggetto di querela. In particolare, sarebbe utile verificare se, in tale contesto, l'on. Sgarbi abbia fatto riferimento a problematiche di carattere generale collegate ad attività parlamentari. Inoltre, sarebbe a suo avviso opportuno comprendere come sia stata resa pubblica l'indagine riguardante la presunta falsificazione di opere d'arte e quale sviluppo successivo essa abbia avuto.

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  Carla GIULIANO (M5S) ritiene utile per la Giunta ricostruire il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni incriminate. Tuttavia, sottolinea che – a prescindere dal caso concreto e quindi in via generale – il compito della Giunta non consiste nell'entrare nel merito processuale della vicenda all'esame della Camera, quanto piuttosto nel verificare la sussistenza del nesso funzionale delle opinioni rese dal deputato rispetto all'attività parlamentare, così come richiede l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La ricostruzione del contesto generale – ribadisce – benché astrattamente utile, non dovrebbe condizionare la valutazione della Giunta circa il collegamento delle dichiarazioni rese con eventuali atti di funzione.

  Enrico COSTA, presidente, chiarisce che la ricostruzione del contesto generale in cui sono state rese le opinioni dell'on. Sgarbi sarebbe necessaria proprio per valutare più compiutamente l'eventuale sussistenza di un collegamento con l'attività parlamentare.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide l'opinione del Presidente circa l'opportunità di ricostruire il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni oggetto di querela. Ritiene che il compito della Giunta non debba limitarsi a prendere atto del capo di imputazione formulato dalla magistratura inquirente – così procedendo, infatti, la Giunta si limiterebbe a svolgere una valutazione meramente sommaria del caso – ma debba consistere nel ricostruire autonomamente i fatti consultando direttamente le fonti per esprimere in maniera più compiuta ed esauriente la valutazione circa la sussistenza del nesso funzionale. Ciò, ovviamente, senza sovrapporsi con il lavoro svolto dalla autorità giudiziaria.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) chiarisce come, a suo avviso, occorra evitare sovrapposizioni con il lavoro della magistratura ed evidenzia che il compito della Giunta sia solo quello di verificare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e l'attività parlamentare del deputato.

  Dario IAIA (FDI) nel condividere l'impostazione proposta dal Presidente, sottolinea anch'egli l'importanza di ricostruire compiutamente il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni oggetto di querela. Nel ribadire la convinzione che non si debbano creare interferenze col lavoro della magistratura, sottolinea l'importanza, anche ai fini del lavoro della Giunta, di verificare la consistenza delle indagini penali, che talvolta sembrano fondate su presupposti estremamente fragili, tali da esigere una verifica circa la sussistenza di un possibile fumus pesecutionis nei confronti del deputato interessato. Pertanto, ritiene che la reazione di un cittadino, e quindi anche del parlamentare, rispetto a indagini inconsistenti vada valutata anche alla luce di un più generale contesto in cui dette indagini si sono sviluppate.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) ribadisce il concetto che la Giunta non è chiamata a valutare la fondatezza o meno dell'accusa rivolta al deputato ma solo a verificare la sussistenza del nesso funzionale ex articolo 68 della Costituzione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) nell'apprezzare il dibattito in corso circa l'ambito delle prerogative della Giunta, esprime l'avviso secondo cui, se è vero che la Camera non deve entrare nel merito dei fatti processuali, appare altrettanto vero che ricostruire il quadro complessivo di tali fatti aiuta a verificare meglio la sussistenza del collegamento funzionale delle dichiarazioni espresse con l'attività parlamentare.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Sgarbi a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

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Mercoledì 20 settembre 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 settembre 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).
  Ricorda altresì che nella seduta del 13 settembre scorso la relatrice, deputata Dondi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Fa presente, inoltre, che il 15 settembre scorso l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha comunicato, per il tramite del suo legale, che non avrebbe partecipato alla seduta odierna. Egli ha tuttavia inviato una memoria difensiva, che è agli atti della Giunta ed è a disposizione per la consultazione.
  Chiede quindi alla relatrice di sintetizzare i contenuti di tale memoria.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, fa presente che il legale dell'on. Sgarbi ha inviato una memoria difensiva per conto del suo assistito, di cui riassume gli argomenti portanti.
  In primo luogo evidenzia che, ad avviso dell'on. Sgarbi, l'indagine del pubblico ministero querelante, dott.ssa Condemi – avente ad oggetto la presunta falsificazione di talune opere dell'artista Gino De Dominicis – sarebbe risultata «totalmente infondata». Ciò in quanto:

   con sentenza del 30 giugno 2021 (che è agli atti della Giunta), il GUP del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi per il reato di associazione per delinquere (articolo 416 codice penale) e per quello di contraffazione di opere d'arte (articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004);

   con sentenza n. 216 del 27 giugno 2023 (che è agli atti della Giunta), il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli altri coimputati nell'ambito dello stesso filone di inchiesta (perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di associazione per delinquere e, per prescrizione, in relazione ai reati di contraffazione di opere d'arte, truffa e ricettazione);

   con sentenza del 13 settembre 2023 (che non è agli atti della Giunta), il Tribunale di Bolzano avrebbe assolto la sig.ra Massaioli (una delle principali co-indagate nel filone delle indagini conclusesi con la predetta sentenza del Tribunale di Pesaro) per altre presunte falsificazioni di opere del De Dominicis.

  Sottolinea pertanto che – sempre ad avviso dell'on. Sgarbi – in considerazione della ritenuta infondatezza dell'indagine svolta dalla dott.ssa Condemi, il giudizio critico sull'indagine stessa (definita «irresponsabile e criminale») non costituirebbe reato.
  In secondo luogo, per quanto attiene più specificamente alla prerogativa della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rappresenta alla Giunta che l'ex deputato in questione ripropone nella nota difensiva l'opinione espressa dalla relatrice della XVIII legislatura (on. Covolo), secondo la quale le dichiarazioni oggetto di querela dovrebbero ritenersi collegate all'attività parlamentare da lui svolta durante il mandato. Non si tratterebbe, però, di un generico riferimento a pregresse «battaglie politiche», Pag. 9bensì di un vero «nesso funzionale» con opinioni espresse e voti dati sullo specifico tema della tutela del patrimonio artistico e culturale e delle indagini condotte in tale ambito. Ricorda, in particolare, la dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 (data precedente alle dichiarazioni all'origine della querela) sulla votazione finale dell'AC 843, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». In tale circostanza – prosegue la memoria difensiva dell'on. Sgarbi – quest'ultimo svolse considerazioni molto critiche sulle norme in via di approvazione, tra l'altro commentando negativamente proprio una disposizione relativa all'autenticazione di opere false perché, disse, «nessuno, conoscendo la falsità, farebbe una perizia in favore: cercherebbe di farla fare ad altri».
  La medesima memoria sottolinea poi che, tra le funzioni del parlamentare, vi sarebbe anche quella di informare il Paese dei fatti che toccano direttamente la corretta amministrazione della giustizia nonché degli effetti sulla vita e la libertà dei cittadini che derivano da sempre possibili errori e deviazioni. Dal che conseguirebbe che le frasi proferite dall'on. Sgarbi, pur se caratterizzate da uno stile «particolarmente insinuante e astrattamente diffamatorio», rappresenterebbero un giudizio e una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che sono sempre al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare.
  Infine, per ciò che invece riguarda le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi durante la trasmissione radiofonica «I Lunatici» del 2 dicembre 2018 con cui egli definiva la dott.ssa Condemi «una povera disperata», evidenzia che, ad avviso del legale del predetto ex deputato, il diritto di critica non sarebbe stato superato in considerazione del fatto che la censura non sarebbe stata rivolta alla persona ma all'indagine, che si sarebbe infine rivelata un «totale fallimento». In proposito, peraltro, il medesimo difensore sottolinea che:

   l'on. Sgarbi sarebbe stato sottoposto alle indagini (e persino intercettato) per quasi cinque anni (dal 2014 al 2018), ricevendo per la prima volta l'informazione di garanzia solo al termine di tali indagini (il 23 novembre 2018);

   la dott.ssa Condemi avrebbe chiesto, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, l'adozione della misura cautelare dell'obbligo di firma nel mese di novembre 2018 (quando l'on. Sgarbi era deputato); misura cautelare che, sebbene respinta dal GIP con ordinanza del 15 novembre 2018, denoterebbe una sorta di «accanimento giudiziario» nei confronti di un deputato della Repubblica.

  Così riassunti i punti salienti della memoria difensiva dell'on. Sgarbi (che è ovviamente disponibile per la consultazione), ritiene doveroso – per completezza dell'istruttoria – evidenziare i seguenti aspetti, che è possibile cogliere dalla lettura degli atti trasmessi.

   a) Con la sentenza n. 216 del 2023, il GUP del Tribunale di Pesaro ha – sì – dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei co-imputati dell'on. Sgarbi, ma lo ha fatto perché ha ritenuto maturata la prescrizione dei reati ascritti (in prevalenza, ricettazione e truffa). Nel merito, ha giudicato tuttavia condivisibile l'impianto accusatorio formulato dalla magistratura romana.
   Il GUP, pertanto, ha ritenuto di non poter prosciogliere gli indagati con formula assolutoria piena ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, ma solo dichiarare il non luogo a procedere per prescrizione.

   b) Analogamente, il GUP del Tribunale di Roma, nella sentenza del 6 luglio 2021 con cui ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi (perché il fatto non costituisce reato), non ha smentito il quadro accusatorio della procura, ma ha assolto l'imputato in quanto ha riscontrato la sua buona fede all'atto dell'autenticazione delle opere del De Dominicis e quindi l'assenza del dolo specifico, rappresentato dalla consapevolezza della falsità delle opere medesime, che è un necessario elemento costitutivo del reato di Pag. 10cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

  Da ultimo, con riferimento al dibattito svoltosi in Giunta la settimana scorsa, nel corso del quale alcuni colleghi hanno evidenziato l'opportunità di ricostruire il più generale contesto nell'ambito del quale l'on. Sgarbi ha pronunciato le frasi asseritamente offensive nei confronti della dott.ssa Condemi, fa presente quanto segue:

   1) per quanto concerne le dichiarazioni pubblicate dal Giornale il 30 novembre 2018 («mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi»), evidenzia che esse costituiscono un commento «a caldo» dell'on. Sgarbi sulla notizia, appena divulgata dai giornali, dell'applicazione della misura cautelare nei confronti, tra gli altri, della vice-Presidente della fondazione Gino De Dominicis (di cui l'on. Sgarbi era Presidente) e del sequestro di alcune decine di opere, ritenute false dagli inquirenti, del medesimo artista. In buona sostanza Il Giornale, in un trafiletto contenuto nella sezione «attualità», prima dà la notizia delle indagini svolte dai Carabinieri del Comando Tutela del patrimonio culturale, sfociate nelle misure cautelari e nei sequestri che prima ho menzionato, e poi riporta il commento dell'on. Sgarbi, anch'egli indagato.

   2) Per quanto invece riguarda le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici di Radio 2 del 2 dicembre 2018 (in cui la dott.ssa Condemi è definita una «povera disperata»), evidenzia innanzitutto che essa avvenne in maniera, per così dire, casuale. La trasmissione, infatti, cominciò con un'intervista telefonica dei due giornalisti-conduttori (Arduini e Di Ciancio) a un'assistente dell'on. Sgarbi (Paola Camarco) e si concluse con due domande rivolte direttamente all'on. Sgarbi stesso, presente per caso vicino alla sua collaboratrice. La prima domanda riguardò le polemiche concernenti le presunte irregolarità compiute dal padre dell'on. Di Maio nell'ambito della propria attività imprenditoriale. Con la seconda domanda, invece, i giornalisti chiesero all'on. Sgarbi di commentare le indagini sulle ipotizzate contraffazioni delle opere del maestro De Dominicis, in cui lui stesso era coinvolto. Come è oramai noto, l'on. Sgarbi rispose criticando aspramente sia i Carabinieri che avevano condotto l'indagine sia il Pm Condemi che l'aveva coordinata.

  Si riserva, infine, di formulare una proposta alla Giunta in una prossima seduta, all'esito del dibattito con i colleghi.

  Enrico COSTA, presidente, chiede se qualche collega intende intervenire.

  Carla GIULIANO (M5S), nell'apprezzare la relazione approfondita dell'on. Dondi, chiede al presidente se è possibile ascoltare l'audio relativo all'intervista radiofonica dell'on. Sgarbi a «I Lunatici» del 2 dicembre 2018.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone la riproduzione in aula del file audio contenente l'intervista dell'on. Sgarbi alla trasmissione radiofonica I Lunatici di Radio 2 del 2 dicembre 2018.

  (La Giunta procede all'ascolto del file audio).

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale la relatrice – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Mercoledì 27 settembre 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di PerugiaPag. 11 (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 settembre 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).
  Ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso la relatrice, deputata Dondi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Avverte inoltre che l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta, che la relatrice ha illustrato nella seduta del 20 settembre scorso.
  Chiede, quindi, all'onorevole Dondi di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, prima di formulare la proposta alla Giunta, desidera brevemente riepilogare i fatti che sono alla base della richiesta di deliberazione proveniente dal Tribunale di Perugia e sintetizzare le tesi dell'autorità giudiziaria richiedente e dell'on. Sgarbi in ordine alla sussistenza dei presupposti della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Innanzitutto, ricorda che il procedimento penale pendente presso il predetto Tribunale trae origine da una denuncia-querela sporta nei confronti dell'ex deputato Vittorio Sgarbi dalla dottoressa Laura Condemi (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), per il reato di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale e all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, la querela della dott.ssa Condemi consegue alle affermazioni che il predetto ex deputato ha reso prima alla testata giornalistica ilGiornale.it del 30 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici, andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018. Le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi appena appresa la notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (contraffazione di opere d'arte), per avere autenticato opere asseritamente false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Come la Giunta ha potuto verificare e come pure risulta dal capo di imputazione che lo riguarda, nelle dichiarazioni rese al Giornale, l'on. Sgarbi disse: «mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi» e definì l'indagine «irresponsabile e criminale». Nell'intervista radiofonica, invece, l'on. Sgarbi definì la dott.ssa Condemi «una povera disperata».
  In secondo luogo, per quanto attiene più specificamente alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ricorda che: 1) il GIP del Tribunale di Perugia ha rigettato l'eccezione di insindacabilità formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, in quanto non ha ritenuto sussistente alcun collegamento o nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta dall'on. Sgarbi stesso; 2) diversamente, ad avviso dell'on. Sgarbi, le dichiarazioni oggetto di querela dovrebbero ritenersi collegate all'attività parlamentare da lui svolta durante il mandato. Non si tratterebbe, peraltro, di un generico riferimento a pregresse «battaglie politiche», bensì di un rapporto di «nesso funzionale» con opinioni espresse e voti dati sullo specifico tema della tutela del patrimonio artistico e culturale e delle indagini condotte in tale Pag. 12ambito. In particolare, l'on. Sgarbi fa riferimento alla dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 sulla votazione finale dell'AC 843, recante «disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», in occasione della quale affermò: «nessuno, conoscendo la falsità, farebbe una perizia in favore: cercherebbe di farla fare ad altri».
  Ciò premesso, propone alla Giunta di stabilire che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP presso il Tribunale di Perugia costituiscono opinioni espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. A sostegno di tale conclusione, depongono a suo avviso le seguenti considerazioni.
  Innanzitutto rileva che, anche a voler seguire il noto orientamento particolarmente restrittivo della Corte costituzionale, le dichiarazioni in questione dell'on. Sgarbi sembrano costituire la proiezione esterna – declinata specificamente nel caso concreto concernente l'inchiesta sulla presunta falsificazione delle opere del maestro De Dominicis – di alcune affermazioni di carattere generale dell'on. Sgarbi contenute in interventi e in atti parlamentari. Si riferisce più specificamente alla già menzionata dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 (data immediatamente precedente alle dichiarazioni all'origine della querela, che sono del 30 novembre/2 dicembre 2018) sulla votazione finale dell'AC 843, recante «disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». In tale circostanza – come prima anticipato – l'ex deputato de quo svolse considerazioni molto critiche sulle norme in via di approvazione e censurò in particolare proprio la previsione dell'irrogazione di una pena nell'ambito di una disposizione relativa all'autenticazione di opere false. Analogamente, evidenzia che nell'interrogazione a risposta scritta 4-01827 dell'8 dicembre 2018, l'on. Sgarbi – nel richiamare il caso della cosiddetta Tavola Doria (opera falsamente attribuita a Leonardo), caso menzionato, peraltro, proprio nell'intervista a I Lunatici del 2 dicembre precedente – criticò severamente le indagini condotte dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dalla Procura di Roma, definendole «approssimative e inadeguate» nonché «un'inutile e dispersiva azione di recupero di una crosta».
  In secondo luogo, richiama anche in relazione al caso in esame l'esigenza – più volte ribadita dalla Giunta anche nella presente legislatura – di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dello specifico atto tipico pregresso. In particolare, la Giunta ha avuto modo di sottolineare sovente la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non appare adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. È stato anche più volte rilevato, poi, che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto. D'altra parte, tale esigenza sembra essere stata colta – almeno a livello di principio – dalla sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, ove è stato evidenziato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  Con specifico riferimento alla fattispecie in questione, occorre a suo avviso evidenziare che – nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma nel 2013 (n. 13359/2013 RGNR) – l'on. Sgarbi è stato sottoposto a indagini (e financo intercettato) per quasi cinque anni, in relazione a reati particolarmente infamanti quali l'associazione per delinquere e la contraffazione di opere d'arte (reato, quest'ultimo, particolarmente disonorevole per un criticoPag. 13 d'arte di fama internazionale qual è Sgarbi stesso). Così come ritiene debba sottolinearsi con forza che tali indagini si sono rivelate del tutto infondate fin dall'udienza preliminare, tant'è che il GUP del Tribunale di Roma le ha definite «fumose» e ha assolto l'on. Sgarbi perché il fatto non costituisce reato (sentenza 30 giugno/6 luglio 2021). Sembra esservi stato, dunque, una sorta di «accanimento giudiziario» nei confronti di un deputato della Repubblica che, paradossalmente, si è sempre battuto nella sua attività parlamentare contro l'eccessiva durata dei processi, contro l'uso «disinvolto» delle inchieste giudiziarie e a favore, invece, di una giustizia indipendente e imparziale.
  A suo avviso, pertanto, nella fattispecie all'esame della Giunta, l'on. Sgarbi, pur partendo dalla propria esperienza personale, ha voluto informare il Paese dei fatti che toccano direttamente la corretta amministrazione della giustizia e che hanno spesso effetti devastanti sulla vita e sulla libertà dei cittadini, quando questi sono sottoposti al calvario di indagini che spesso durano anni e talvolta si risolvono in un nulla di fatto. Le frasi pronunciate, quindi – pur essendo molto aspre e forti nei toni – rappresentano, dal suo punto di vista, un giudizio e una critica di natura sostanzialmente politica sui malfunzionamenti della giustizia italiana, che sono sempre stati al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico-parlamentare.
  Alla luce delle considerazioni che precedono, propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni che l'on. Sgarbi ha reso prima alla testata giornalistica ilGiornale.it del 30 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici, andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018, siano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

  Devis DORI (AVS) chiede se sia possibile sapere per la prossima seduta – eventualmente attraverso gli uffici – la data di effettivo deposito, da parte dell'on. Sgarbi, dell'interrogazione n. 4-01827 del 2018.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale si procederà a votare la proposta della relatrice.

Mercoledì 4 ottobre 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 settembre 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3). Ricorda che nella seduta del 27 settembre scorso la relatrice, deputata Dondi, ha proposto alla Giunta di stabilire che i fatti all'origine del procedimento penale in esame concernono opinioni espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio della sua funzione di parlamentare.
  Chiede alla collega Dondi se desidera aggiungere altre considerazioni alla sua proposta.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, facendo seguito a una richiesta emersa nel corso della seduta precedente, desidera soltanto precisare che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/01827 è stata materialmente depositata dall'on. Sgarbi il 5 dicembre Pag. 142018 e che, a seguito dei consueti controlli spettanti alla Presidenza della Camera, è stata pubblicata l'8 dicembre successivo.

  Carla GIULIANO (M5S), nel ringraziare l'on. Dondi per la relazione e per gli approfondimenti svolti, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla proposta di insindacabilità. Pur rilevando che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/01827 dell'on. Sgarbi presenta contenuti analoghi a quelli delle dichiarazioni oggetto di querela, ritiene di non potersi esimere dal sottolineare che il medesimo ex deputato abbia utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti della querelante, dott.ssa Condemi. In proposito, ricorda come, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli epiteti offensivi utilizzati dai parlamentari non sono mai coperti dall'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione e che, pertanto, essi devono essere sempre sottoponibili al sindacato giurisdizionale della magistratura. Rileva inoltre che, anche a tutela della dignità e della serietà del Parlamento, la Camera non dovrebbe proteggere con lo scudo dell'insindacabilità le dichiarazioni ingiuriose dei deputati. Ciò, anche per limitare l'insorgenza di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato che, almeno in casi estremi come quello oggi all'esame della Giunta, andrebbero evitati.

  Antonella FORATTINI (PD) nel ringraziare l'on. Dondi per la relazione e per gli approfondimenti svolti, preannuncia il voto contrario del Partito Democratico alla proposta di insindacabilità. A sostegno della posizione del proprio Gruppo evidenzia che: 1) i contenuti dell'interrogazione a risposta scritta n. 4/01827 (che aveva ad oggetto la ritenuta non autenticità della c.d. Tavola Doria attribuita a Leonardo da Vinci) sono diversi dall'oggetto delle dichiarazioni per le quali è stata sporta querela (che invece riguardavano l'asserita autenticità delle opere del maestro De Dominicis); 2) le espressioni usate dall'on. Sgarbi per criticare l'operato del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale e della Procura di Roma sono meramente offensive e denigratorie e, pertanto, non meritano la protezione della insindacabilità parlamentare.

  Devis DORI (AVS) sottolinea di essersi astrattamente convinto della insindacabilità delle dichiarazioni dell'on. Sgarbi dopo aver esaminato la più volte citata interrogazione a risposta scritta n. 4/01827. A suo avviso, infatti, essa tratta di una questione strettamente connessa con quella di cui ha parlato l'on. Sgarbi nel corso della trasmissione radiofonica I Lunatici del 2 dicembre 2018. Ritiene inoltre che sussista – data la prossimità delle dichiarazioni extra moenia alla presentazione del predetto atto di sindacato ispettivo intra moenia – quel nesso temporale che la Corte costituzionale considera necessario ai fini dell'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tuttavia, poiché ritiene insuperabile il giudizio negativo sulla natura ingiuriosa ed offensiva delle espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi, preannuncia che si asterrà dal voto.

  Dario IAIA (FDI) nel ringraziare l'on. Dondi per gli approfondimenti svolti, apprezza preliminarmente il richiamo della relatrice alla sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, in cui la Consulta sottolinea che non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. La citazione di questa pronuncia rafforza, a suo avviso, la proposta della relatrice nel senso della insindacabilità, posto che nel caso di specie sono rinvenibili anche alcuni specifici atti parlamentari dell'on. Sgarbi, che riguardano il caso concreto. Si riferisce in particolare, oltre che alla già citata interrogazione a risposta scritta n. 4/01827 del 2018, anche all'intervento per dichiarazioni di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 sulla votazione finale dell'AC 843. Sottolinea anche l'importanza del contesto in cui l'on. Sgarbi ha rilasciato le dichiarazioni oggetto di querela: esse sono state rese a commento di un'accusa della Pag. 15Procura di Roma che è risultata poi del tutto infondata, tant'è che lo stesso on. Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Per tutte queste ragioni, anticipa il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di insindacabilità avanzata dalla relatrice.

  Patrizia MARROCCO (FI-PPE) nel ringraziare l'on. Dondi per l'analitica relazione e per gli approfondimenti svolti, dichiara che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della proposta di insindacabilità avanzata dalla relatrice.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Vittorio Sgarbi – oggetto del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) – costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta della relatrice e dà mandato alla medesima di predisporre la relazione per l'Assemblea.