CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2024
274.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 6

GIUNTA PLENARIA

  Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 14.05.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 marzo 2024.

  Enrico COSTA, presidente e relatore, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – formulata dal GUP presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 20 novembre 2023, pervenuta alla Camera il successivo 23 novembre – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RGNR – 777/22 RGGIP).
  Rammenta, inoltre, di aver proposto alla Giunta, nella precedente riunione del 14 marzo scorso – in qualità di relatore – di negare l'autorizzazione al sequestro in esame. Nell'evidenziare che la seduta di oggi è dedicata alla votazione su tale proposta, chiede quindi ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazioni di voto.

  Enrica ALIFANO (M5S), partendo dalla considerazione che il nucleo fondamentale della vicenda all'esame della Giunta consiste nel verificare se i messaggi di testo inviati tramite whatsapp, e-mail o anche immagini costituiscano «corrispondenza», sottolinea che la procura di Firenze ha in un primo tempo acquisito direttamente tali messaggi in quanto, sulla scorta della giurisprudenza consolidata in materia, li qualificava come semplici «documenti». A suo avviso, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 – che invece ha qualificato come «corrispondenza» i messaggiPag. 7 di testo inviati mediante dispositivi elettronici e letti dal destinatario – la medesima procura si è adeguata ai principi stabiliti dalla Consulta e ha chiesto alla Camera l'autorizzazione al sequestro prevista dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. D'altra parte, ritiene doveroso sottolineare che i messaggi in esame potrebbero contenere anche prove a favore del terzo non parlamentare: le sembrerebbe quindi ingiusto privare il procedimento di tali fonti di prova, tanto più che le prerogative a favore dei parlamentari sono di stretta interpretazione. Nel concludere, anticipa quindi che il proprio Gruppo è favorevole al rilascio dell'autorizzazione al sequestro richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze.

  Marco LACARRA (PD-IDP), a nome del Gruppo Partito Democratico sottolinea di condividere la relazione del Presidente nella parte in cui essa evidenzia la necessità che la richiesta di autorizzazione al sequestro proveniente dall'Autorità giudiziaria di Firenze dovesse essere preventiva e non successiva, come invece è accaduto nei fatti. Né, d'altra parte, gli appare possibile il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria, che contrasterebbe con quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023. Pur non condividendo totalmente, invece, l'idea che vi sia stato un intento persecutorio, anticipa che il suo Gruppo voterà a favore della proposta del Presidente di negare l'autorizzazione al sequestro richiesta dal GUP di Firenze.

  Devis DORI (AVS), nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del voto della seduta odierna evidenzia, per un verso, che la procura di Firenze ha in un primo tempo acquisito la corrispondenza dei parlamentari sulla base della giurisprudenza allora prevalente, ma, per altro verso, che – allo stato – occorre invece sicuramente applicare i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che impongono chiaramente alla Autorità giudiziaria di inviare alla Camera la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 prima di eseguire il sequestro di corrispondenza dei parlamentari. Nel caso di specie, invece, si comprende palesemente dalla documentazione inviata come tale corrispondenza sia stata già acquisita dalla magistratura inquirente e trasmessa al Giudice dell'udienza preliminare assieme alla richiesta di rinvio a giudizio. Pur non trovando invece convincenti le argomentazioni sul fumus persecutionis, ritiene che la richiesta di autorizzazione del GUP del Tribunale di Firenze vada respinta.

  Dario IAIA (FDI) rileva in primo luogo che analoghi sequestri disposti dalla procura di Firenze nell'ambito della stessa inchiesta da cui trae origine la richiesta all'esame della Giunta sono stati ripetutamente annullati dalla Corte di cassazione, che ha riconosciuto insussistente il fumus commissi delicti. A suo avviso, inoltre, anche la corrispondenza di cui si chiede oggi il sequestro – che peraltro risulta già detenuta dall'autorità giudiziaria procedente – avrebbe dovuto essere restituita ai titolari a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. In secondo luogo, sottolinea la sproporzione immotivata della misura richiesta dall'autorità giudiziaria procedente, che chiede di poter sequestrare circa 4.200 comunicazioni riguardanti parlamentari, intercorse tra il 2011 e il 2019, mentre i reati contestati si sarebbero consumati tra il 2014 e il 2018. Si tratta, a suo avviso, di anomalie così lampanti e di così grande evidenza da far insorgere notevoli dubbi in merito al procedimento penale in questione; dubbi peraltro avvalorati dalle sentenze di annullamento dei sequestri della Cassazione che prima ha evocato. In terzo luogo, condivide quanto hanno anticipato gli altri colleghi in merito al fatto che l'autorizzazione richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze non è stata chiesta prima dell'esecuzione del sequestro della corrispondenza, bensì a sequestro già avvenuto; ciò che però contrasta con quanto chiaramente statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023. D'altronde, a suo avviso non va dimenticato che l'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prevede espressamentePag. 8 che, in attesa dell'autorizzazione parlamentare, l'esecuzione del sequestro rimane sospesa. Da ultimo, ritiene doveroso sottolineare, quanto al fumus, che la Corte di cassazione ha ripetutamente evidenziato come, nell'inchiesta condotta dalla procura di Firenze, non fosse dimostrata la sussistenza degli elementi costituitivi del reato di illecito finanziamento ai partiti contestato agli imputati. Per questi motivi anticipa il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore di negare l'autorizzazione richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze.

  Pietro PITTALIS (FI) nel congratularsi col Presidente Costa per l'accuratezza e la completezza della relazione fornita alla Giunta, ritiene doveroso sottolineare la scorrettezza dell'operato della magistratura inquirente di Firenze che, anche prima della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, avrebbe dovuto interpretare in maniera costituzionalmente orientata le norme che riguardano il sequestro di corrispondenza dei parlamentari e chiedere preventivamente l'autorizzazione alle Camere. Al riguardo, precisa peraltro che, anche se il GUP ha provato successivamente a rimediare agli errori dei pubblici ministeri inviando la richiesta di autorizzazione a questo ramo del Parlamento, la Giunta non può che prendere atto della tardività della richiesta medesima. Evidenzia quindi che l'istanza proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze non risulta adeguatamente motivata in termini di necessità dell'atto ai fini della prosecuzione delle indagini e che, in ogni caso, la richiesta gli appare sproporzionata in considerazione dell'enorme numero delle comunicazioni che si intende sequestrare e del lungo intervallo di tempo cui esse si riferiscono. Infine, anticipa che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà favorevole alla proposta del Presidente di negare l'autorizzazione richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze.

  Laura CAVANDOLI (LEGA) nel comprendere la posizione espressa dall'on. Alifano circa la portata fortemente innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, sottolinea tuttavia, in generale, come le sentenze della Consulta abbiano valore retroattivo, senza considerare il fatto che ai medesimi esiti interpretativi, nel caso concreto, poteva pervenirsi anche prima mediante una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. Il revirement della Corte, inoltre, va a suo avviso letto alla luce dell'esigenza – più volte sottolineata dalla medesima Consulta – del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare che, nella specie, non le sembra rispettato. La richiesta in questione, dunque, non le sembra rispettosa del quadro dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale e va, a suo avviso, rigettata. Anticipa quindi che il voto del Gruppo della Lega sarà a favore della proposta del Presidente di negare la richiesta di autorizzazione al sequestro.

  Enrico COSTA, presidente e relatore, non essendovi altri interventi, pone in votazione la sua proposta di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente i deputati Bonifazi, Boschi e Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, richiesta dal GUP presso Tribunale di Firenze con ordinanza del 20 novembre 2023, pervenuta alla Camera il 23 novembre 2023.

  La Giunta approva la proposta del Presidente e relatore, dandogli mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI