CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2024
312.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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TESTO AGGIORNATO AL 28 MAGGIO 2024

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
C. 1877 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalle ore 13 di oggi, invita il relatore a svolgere la relazione e a formulare una proposta di parere.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA), relatore, segnala che il provvedimento in esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), nel testo modificato dal Senato, si compone di 17 articoli.
  Precisa che nello svolgimento della relazione si soffermerà sulle disposizioni che rilevano in considerazione delle materie di competenza della Commissione Affari sociali. In tal senso, osserva che l'articolo 1-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – istituisce un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. Gli interventi attengono alla riqualificazione energetica o strutturale. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente. La richiesta del contributo deve essere presentata all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), mentre la concessione del medesimo compete al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi riguardino immobili iscritti nello stato patrimoniale dell'ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. Il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Richiama altresì il comma 7 dell'articolo 9, che riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, pari a 700 euro annui in base alla novella operata dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023, che ha elevato il precedente importo di 149,77 euro. La disposizione in oggetto richiama espressamente la circostanza dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.
  Rileva, inoltre, che presenta profili di interesse per la XII Commissione anche il comma 7 dell'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che posticipa al 1° luglio 2025 la decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate – cosiddetta sugar tax – istituita dalla legge di bilancio 2020.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.
(Esame del documento conclusivo e approvazione).

  La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica. Ricorda che la proposta di documento conclusivo, già trasmessa per le vie brevi a tutti i gruppi, è stata successivamente resa disponibile a tutti i componenti della Commissione, nel testo risultante dal recepimento di alcune proposte di modifica e integrazione pervenute (vedi allegato 2).

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel giudicare positivamente l'indagine conoscitiva nel suo complesso, sottolinea in particolar modo l'importanza di avere aperto canali di confronto con chi vive quotidianamente la realtà dell'emergenza-urgenza, anche quando le problematiche emerse fossero in parte note o prevedibili. Ritiene inevitabile che molte domande, che esulavano dall'oggetto circoscritto dell'indagine, rimangano tuttora inevase, quale ad esempio quella concernente la ristrutturazione dei pronto soccorso.
  Evidenzia che i gruppi si trovano concordi sull'analisi delle problematiche emerse, mentre le divergenze riguardano le modalità per farvi fronte. In tal senso, ritiene che il tema delle risorse sia fondamentale, in quanto collegato a necessità quali la ristrutturazione complessiva del sistema sanitario, le condizioni di lavoro del personale e la saturazione dei reparti di emergenza-urgenza.
  Pertanto, identifica la prossima manovra di bilancio come il momento cruciale per capire come concretizzare le risultanze dell'indagine appena conclusa, ricordando, peraltro, che quest'anno la legge di bilancio sarà esaminata in prima lettura alla Camera. In tal senso, il documento si rivelerà centrale per il dibattito che seguirà.
  In conclusione, nel ribadire la soddisfazione del proprio gruppo per il documento che la Commissione sta per approvare, evidenzia che la sfida principale resta quella di individuare le modalità mediante le quali concretizzare «il pronto soccorso di domani», ossia un nuovo approccio verso la sanità che riorganizzi in toto i pronto soccorso.

  Andrea QUARTINI (M5S), pur esprimendo un generale apprezzamento per la proposta di documento conclusivo, manifesta tuttavia l'insoddisfazione del proprio gruppo per le conclusioni della stessa.
  In particolare, esprime rammarico per il fatto che nessuna delle proposte integrative del Movimento 5 Stelle sia stata accolta. A titolo di esempio, cita la revisione complessiva del ruolo della medicina generale, un problema ineludibile se si intende riformare il sistema dell'emergenza-urgenza. Esprime la convinzione che il medico di famiglia sia il pilastro sul quale si dovrebbe fondare il funzionamento delle Case e degli Ospedali di comunità. Si rammarica, pertanto, dell'assenza di tali riflessioni nel documento conclusivo.
  Anche sul problema centrale del boarding, ritiene che il documento non fornisca alcun tipo di indicatore, e soprattutto non chiarisca se l'obiettivo reale sia riportare la media italiana dei posti letto per numero di abitanti sui livelli della media europea o una semplice revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.
  Passando al tema delle liste d'attesa, ricorda che il Movimento 5 Stelle è contrario alla proposta di aumentare il limite delle prestazioni erogabili da parte dei soggettiPag. 117 privati accreditati, «svendendo» di fatto il Servizio sanitario nazionale.
  Pur essendo disponibile a una rivalutazione complessiva della professionalità infermieristica e ai cosiddetti see and treat, afferma comunque la necessità di circoscrivere dettagliatamente l'ambito, non potendo i medici essere sostituiti dagli infermieri nella diagnosi.
  Ritiene che, affinché vi sia complementarità tra le due figure professionali, occorra necessariamente incrementare le unità di personale.
  Con riferimento al tema della disaffezione verso la medicina di urgenza, esprime la convinzione che non sia sufficiente ripensarla soltanto in termini di monetizzazione, per quanto le retribuzioni costituiscano sicuramente un elemento importante. Occorre, a suo avviso, occuparsi anche del benessere organizzativo, poiché esso consente di mettere al centro il paziente, riducendo conseguentemente sia il contenzioso sia gli atti di violenza nei confronti del personale sanitario.
  Stanti tali premesse, dichiara l'astensione del gruppo Movimento 5 Stelle.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI) elogia l'importante lavoro della Commissione nel coinvolgere in maniera trasversale operatori e fruitori del settore. Fa presente come il documento conclusivo non debba trovare risposte alle disfunzioni del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso, ma che debba piuttosto essere incentrato sull'oggetto dell'indagine. Ritiene, quindi, che diverse problematiche sollevate del collega Quartini dovranno essere affrontate più approfonditamente in altra sede, mentre è corretto che il documento si incentri sulle questioni poste dai soggetti auditi. Ricorda che l'indagine ha visto la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, che hanno proposto un ciclo di audizioni ampio e approfondito. Si dice sicuro che le risultanze porteranno a iniziative, «anche normative», per migliorare l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
  Rileva, in particolare, che il problema del personale sconta la mancanza di programmazione da parte dei Governi degli anni passati, che non sono riusciti a porre un argine alla curva pensionistica che si completerà nei prossimi anni.
  Quanto all'attrattività di alcune specializzazioni, ricorda che già dal cosiddetto «decreto bollette» le novità introdotte spingono verso un miglioramento delle condizioni di lavoro, e in tal senso si muove anche l'ultima legge di bilancio, con le disposizioni in materia di rinnovi contrattuali. Ritiene che questi segnali iniziali, certamente non sufficienti, dimostrino però che si va nella direzione giusta.
  Non condivide la proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle di sottrarre immediatamente agli ospedali dei piccoli Comuni l'apporto fondamentale dei gettonisti, ricordando che il Ministro Schillaci ha già annunciato un intervento in materia. Esprime apprezzamento per la volontà dello stesso Ministro di revisionare in modo coordinato i decreti ministeriali 2 aprile 2015, n. 70 e 23 maggio 2022, n. 77, atti adottati separatamente.
  In materia di Case della comunità, ricorda che i costi dell'edilizia sono aumentati fino al 40 per cento a causa dell'inflazione, da cui deriva il ridimensionamento degli obiettivi del PNRR.
  In conclusione, ribadisce a nome del suo gruppo il plauso per il lavoro svolto e rivolge un appello per un voto unanime su un documento che consentirà a ogni gruppo parlamentare di presentare proposte normative su questioni centrali per la riforma del Servizio sanitario nazionale.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, si associa ai ringraziamenti per il contributo fondamentale di tutti, dai soggetti auditi ai colleghi della Commissione, agli uffici e a quanti si sono prodigati affinché l'indagine potesse svolgersi e concludersi al meglio. Ritiene che la scelta dell'argomento si sia rivelata particolarmente appropriata e qualificante per l'attività della Commissione.
  Ricorda che l'indagine conoscitiva ha un duplice scopo, in quanto essa costituisce la base, da un lato, per l'adozione di iniziative normative, dall'altro, per il miglioramento della trasparenza dei processi del dibattito parlamentare, che si apre a tutti i soggetti che possano offrire un contributo. Pertanto,Pag. 118 reputa il risultato eccellente, poiché entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti.
  Ribadisce che il documento conclusivo ha valore istruttorio e propedeutico, e certamente non è il contesto all'interno del quale riportare in dettaglio le proposte normative di ciascun gruppo. Non è un caso che esso venga approvato a maggioranza semplice, a differenza di altre deliberazioni attraverso le quali la Commissione assume un orientamento definitivo.
  Segnala all'onorevole Quartini che, per quanto vi siano fisiologicamente delle visioni differenti tra maggioranza e opposizione, ad esempio sul ruolo dei privati, si tratta tuttavia di un tema completamente estraneo al documento in oggetto.
  In conclusione, rinnovando i ringraziamenti a tutti, esprime un moto d'orgoglio per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione.

  La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

  La seduta termina alle 12.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI, indi del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.
C. 1298 Quartini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 7 maggio scorso, con riferimento alla proposta di legge in oggetto è stata adottata la dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Regolamento.
  Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Ciancitto e Quartini, per lo svolgimento della relazione.

  Andrea QUARTINI (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge di cui è primo firmatario, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, si compone di dodici articoli ed è finalizzata a introdurre disposizioni per il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.
  L'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 2024, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) non può essere inferiore all'8 per cento annuo. Ricordo che una previsione analoga, in questo caso con un'indicazione di spesa pari al 7,5 per cento del PIL, è prevista anche dalla proposta di legge Schlein (C. 1741) e delle proposte abbinate, già all'esame della Commissione. Si prevede, altresì, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sia aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, e questo anche in un contesto economico anticiclico.
  Il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede una modifica dell'articolo 1, comma 34, primo periodo, della legge n. 662 del 1996, aggiungendo una disposizione volta a superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Tale punto è ritenuto centrale anche in virtù dell'autonomia differenziata.
  L'articolo 2 prevede specifiche misure dirette a rimodulare le prestazioni sanitarie. In particolare, il comma 1 dispone Pag. 119l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, modificando il precedente decreto del 12 gennaio 2017, a seguito di un'articolata procedura, dovrebbe portare all'individuazione e all'eliminazione delle prestazioni sanitarie da considerarsi obsolete. Il comma 2 dispone un incremento di 400 milioni di euro annui a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021. I commi da 3 a 5 prevedono: la ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 56 del 2000; la ridefinizione del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; la definizione del criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il comma 1 reca disposizioni volte a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 2, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti che da queste dipendono, dispone l'incremento annuale, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
  Il comma 3, prevedendosi un ulteriore aumento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dispone un incremento di autorizzazione di spesa – di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 – di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in base a criteri definiti dal medesimo decreto. Da ultimo, al comma 4, al fine di adeguare le retribuzioni del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2024.
  Fa presente che i primi tre articoli corrispondono quasi integralmente alla recente proposta di legge Quartini ed altri (C. 1846), che è stata abbinata alle proposte di legge sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale (C. 503 e abb.). In considerazione dei diversi tempi di esame, si potrebbe creare, dunque, un'esigenza di coordinamento tra i testi.
  L'articolo 4 dispone che le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente: le prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogate da professionisti e da strutture accreditate; le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale per la sola quota posta a carico dell'assistito. Peraltro, il comma 2 specifica che i soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue, l'80 per cento per le prestazioni non comprese nei LEA e per il 20 per cento per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. Il comma 3 dispone che tali forme di assistenza sanitaria integrativa operano Pag. 120esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, non selezionano i rischi o discriminano nell'accesso alle prestazioni sanitarie, garantiscono stabilità gestionale e possono accedere a benefici e agevolazioni fiscali. Il comma 4 prevede che l'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera e su base volontaria, anche quando prevista da accordi contrattuali o collettivi.
  Al comma 5 si afferma il principio secondo cui le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali. Inoltre, si prevede il divieto per datori di lavoro, organizzazioni sindacali o promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa di far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione, nonché il divieto di poter da queste ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere. I successivi commi 6 e 7 prevedono: il divieto per le campagne pubblicitarie per fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e polizze di assicurazione sanitarie che diffondono messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie, sull'inappropriatezza delle cure erogate o la medicalizzazione della società o i fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento; l'integrale accessibilità via internet dell'anagrafe dei Fondi sanitari istituita dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 e dei dati da questa contenuti, tra cui gli statuti, i bilanci e i documenti contabili di ciascun soggetto interessato. Da ultimo, i commi 8 e 9 recano la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, prevedendosi, altresì, la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia.
  L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
  In particolare, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, si dispone che, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 502 del 1992. Il comma 2, peraltro, dispone che il predetto decreto del Ministro della salute individui: criteri, modalità, tempi e ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale; criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; modalità di conduzione dei controlli; procedure delle commissioni ispettive cui sono demandati i controlli e requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni stesse.
  L'articolo 6 reca una serie di novelle alla normativa vigente. Nello specifico, il comma 1 interviene sull'articolo unico della legge di bilancio per il 2018, introducendo il comma 412-bis.
  La disposizione, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, è particolarmente importante poiché indica una serie di criteri che dovrebbero orientare l'attività del Sistema di gestione previsto dal comma 412 della stessa legge. Tale ultima disposizione prevede che la Ragioneria del generale dello Stato metta a disposizione degli enti del Servizio sanitario nazionale un sistema di gestione finalizzato al potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria.
  Il successivo comma 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, della legge n. 136 del 2010, recante un piano straordinario contro le mafie. Tale norma prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti Pag. 121pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Si prevede che tale disposizione si applichi anche ai soggetti affidatari dei servizi sanitari e sociosanitari in regime di accreditamento.
  Il comma 3, infine, interviene sul decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introducendo per i dirigenti sanitari, oltre agli obblighi già previsti relativi all'attività libero professionale intramuraria, anche quelli relativi ai compensi di qualsiasi natura e connessi all'assunzione della carica nonché gli importi di viaggi di servizio in missione pagati con i fondi pubblici, finora previsti per i titolari di incarichi politici.
  L'articolo 7 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, intervenendo in maniera rilevante sui primi quattro articoli di tale provvedimento, che riguardano l'elenco nazionale dei soggetti idonei, le disposizioni relative al conferimento degli incarichi e le incompatibilità. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per un'analisi di dettaglio, segnala che, tra le altre cose, si propone di inserire criteri più restrittivi rispetto alle esperienze maturate nel settore sanitario per l'inclusione nell'elenco, si interviene sulla procedura di valutazione da parte della commissione competente e si modificano i valori relativi ad alcuni parametri di valutazione dei candidati.
  L'articolo 8 reca disposizioni per l'abbattimento delle liste d'attesa; il suo contenuto coincide integralmente con quello dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1846, a sua prima firma, che è stata abbinata alle altre proposte all'esame della Commissione relativi al finanziamento del Sistema sanitario nazionale (C. 503 e abb.). Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per una descrizione più dettagliata, rileva che l'articolo in esame contiene in primo luogo una serie di indicazioni alle regioni e province autonome relative al rispetto dei tempi massimi di attesa, alla pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale dell'elenco delle prestazioni e dei relativi tempi massimi di attesa e alla trasparenza dell'agenda di prenotazione. Si dispone, inoltre, che le strutture sanitarie private accreditate non possano gestire in maniera congiunta le prestazioni sanitarie a regime privatistico e quelle in convenzione.
  Si prevede, quindi, di limitare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria alle strutture che adottino un sistema di gestione informatizzata di tale attività.
  L'articolo 9 introduce disposizioni volte al potenziamento e finanziamento della ricerca sanitaria e farmacologica, incrementando dello 0,5 per cento la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale scopo ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché mediante l'incremento del 10 per cento delle spese autocertificate sostenute dalle aziende farmaceutiche con riferimento alle attività di promozione.
  L'articolo 10, al comma 1, prevede la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura. I successivi commi dispongono che il Ministero della salute effettui un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e sviluppi, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma per l'implementazione delle applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari, nonché promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto.
  L'articolo 11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio, si proceda alla ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria, al fine di assicurare l'integrazione funzionale del sistema «118» con i dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione, nonché il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di Pag. 122soccorso. Mediante la stessa procedura, si definiscono le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno standard comprensivo del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici dei medici, degli infermieri e degli autisti-soccorritori del sistema «118», al fine di garantirne un impiego uniforme nell'intero territorio nazionale e di prevedere specifiche indennità di rischio biologico e ambientale, garantendo altresì una formazione adeguata che consenta al personale medico e infermieristico una efficace integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.
  Fa presente, infine, che, ai sensi dell'articolo 12, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in modo da assicurare minori spese pari a 4 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Si prevede, inoltre, che, qualora questi interventi non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, siano disposte la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tenendo conto della tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute e prevedendo una soglia di reddito al di sotto della quale non viene applicata la riduzione delle agevolazioni.

  Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), relatore, rileva che con la proposta di legge in esame i presentatori si propongono di affrontare praticamente tutti i temi che caratterizzano la struttura e l'attività del Servizio sanitario nazionale. Infatti, il provvedimento avrebbe l'ambizione, tra l'altro, di: incrementare in maniera considerevole il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, rivedere le disposizioni relative al personale, circoscrivere il ruolo della sanità integrativa, intervenire sulle disposizioni che regolano l'accreditamento delle strutture sanitarie, introdurre procedure complesse per quanto concerne la tracciabilità della spesa sanitaria, rivedere completamente la normativa che regola la nomina dei direttori generali e di quelli amministrativi e sanitari, introdurre ulteriori misure per l'abbattimento delle liste d'attesa, prevedere finanziamenti aggiuntivi per la ricerca sanitaria nonché riordinare il sistema di emergenza sanitaria territoriale.
  Ritiene come sia del tutto evidente che per ciascuno di questi argomenti sarebbe necessario un notevole lavoro di approfondimento da parte della Commissione, ciò che sembra contrastare con la richiesta della procedura di urgenza.
  Per quanto concerne le ingenti risorse aggiuntive previste sostiene che, come evidenziato anche dal dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati, occorra verificare la congruità delle disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
  In tema di risorse, segnala che nel documento di economia e finanza del 2019 – quindi prima dell'emergenza pandemica – redatto dal I Governo Conte, si prevedeva una spesa sanitaria corrente pari a poco più di 118 miliardi euro. Per il triennio 2020-2022, si indicava una crescita pari all'1,4 per cento annuo. Il rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL sarebbe così passato da un valore pari a 6,6 punti percentuali (per ciascuno degli anni 2018-2020) a un livello pari a 6,5 punti nel 2021 ed a 6,4 punti nel 2022. Il documento presentato nel 2024 prevede, per l'anno in corso, una spesa sanitaria corrente pari a 138.776 milioni di euro, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente, pari al 6,4 per cento del PIL.
  Chiarisce che queste cifre confermano una sostanziale stabilità, a parte ovviamente la fase dell'emergenza pandemica, della spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo, a prescindere dalle maggioranze che hanno guidato il Paese.
  Ritiene inoltre che sia alquanto contraddittorio insistere, da un lato, sulla necessità di destinare importanti finanziamenti aggiuntivi alla sanità e, dall'altro, prevedere Pag. 123procedure ispettive e di controllo molto complesse nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, che sembrano partire dal presupposto che attualmente vi sia un consistente spreco di risorse.
  Peraltro, stigmatizza il fatto che non si tenga conto delle misure introdotte dal Governo sia in materia di spesa per il personale sanitario, con il decreto-legge recante ulteriori misure sul PNRR, sia per la riduzione delle liste d'attesa, con l'ultima legge di bilancio. Ricorda che il Governo ha preannunciato un nuovo intervento in materia.
  Rileva, infine, che i temi del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle liste d'attesa e del personale sanitario sono affrontati anche dalle proposte di legge 1741 Schlein e abbinate, in corso di esame presso la XII Commissione. Al riguardo, teme che si verrebbe a creare inevitabilmente una sovrapposizione.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, e di Antonio Sottile, direttore della sanità della Regione Piemonte, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti «Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti «Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) e del Sindacato medici italiani (SMI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti «Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.