CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 febbraio 2024
255.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 128

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Atto n. 122.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che il prescritto parere dovrà essere espresso entro il 24 marzo 2024.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame è stato predisposto ai sensi Pag. 129della disciplina di delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, in materia di revisione e riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
  Il provvedimento in oggetto è il terzo schema presentato alle Camere ai sensi della suddetta legge delega; esso concerne la disciplina della condizione di disabilità e della relativa normativa di settore, della valutazione di base, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
  Ricorda che il primo schema – poi divenuto il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 – concerneva la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità. Il secondo schema di decreto legislativo recava l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il testo definitivo è stato adottato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2024 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo schema in esame riguarda gli altri profili oggetto della disciplina di delega.
  Ricorda, altresì, che i decreti legislativi devono essere adottati entro il 15 marzo 2024, fatta salva l'eventuale applicazione del meccanismo di scorrimento dei termini, previsto dalla legge delega, e che, in base al cronoprogramma previsto dal PNRR, devono entrare in vigore entro il 30 giugno 2024.
  Sullo schema di decreto in esame è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Tale intesa ha definito alcune modifiche ed integrazioni che non figurano nello schema trasmesso alle Camere, ma solo nell'intesa ad esso allegata. Inoltre, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in data 30 gennaio 2024, formulando alcune osservazioni.
  Passando al contenuto del provvedimento, rileva che il Capo I del provvedimento, composto da quattro articoli, reca le finalità e le definizioni generali.
  In particolare, l'articolo 1 indica la finalità generale di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Le disposizioni del provvedimento in esame sono volte a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
  L'articolo 2 reca le definizioni ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal provvedimento, partendo da quella di «condizione di disabilità», definita come una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
  Gli articoli 3 e 4 sostituiscono nell'ordinamento: il riferimento ai portatori di handicap (o ad altri termini simili) con il riferimento alle persone con disabilità; la categoria di handicap in situazione di gravità (o con connotazione di gravità) o di disabile grave con la categoria di persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo.
  Il Capo II, che comprende gli articoli da 5 a 17, riguarda il procedimento valutativo e l'accomodamento ragionevole.
  L'articolo 5 disciplina l'ambito di applicazione del procedimento di valutazione di base, i criteri generali di quest'ultimo e gli effetti della valutazione. Riguardo all'ambito soggettivo, si escludono dal procedimento in esame le persone anziane non autosufficienti, categoria che, in base allo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega sugli anziani all'esame della XII Commissione (AG 121), è costituita dai non autosufficienti aventi almeno 70 anni di età. Riguardo all'ambito oggettivo e agli effetti, il procedimento ha natura Pag. 130sostitutiva di tutte le procedure di accertamento relative a specifiche condizioni di disabilità attualmente vigenti. Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue la possibilità di applicazione delle tutele oggetto dei successivi articoli dello schema, compresa la possibilità di richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale. Il procedimento di valutazione di base deve conformarsi ai criteri generali posti dal comma 3.
  L'articolo 6 stabilisce le norme procedurali generali per lo svolgimento della valutazione di base. Il procedimento si articola nella richiesta di visita collegiale (l'istanza è accompagnata dalla trasmissione del certificato medico introduttivo), nello svolgimento della medesima visita, nell'attestazione dell'esito costituita da un certificato che viene inserito nel Fascicolo sanitario elettronico del soggetto. L'amministrazione competente per il procedimento in esame è l'INPS, ai sensi del successivo articolo 9.
  L'articolo 7 prevede, per i casi di gravi compromissioni funzionali e su richiesta, il riconoscimento in via anticipata, prima della conclusione del procedimento di valutazione di base, di alcune prestazioni sociali e sociosanitarie. Si demanda a un apposito decreto la definizione delle prestazioni che rientrano in tale fattispecie. La richiesta di efficacia anticipata può essere avanzata dal medesimo soggetto richiedente la valutazione di base, nei casi in cui l'interessato presenti, in base ad una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata accreditata, patologie determinanti gravi compromissioni funzionali.
  L'articolo 8 disciplina il certificato medico introduttivo, il cui invio all'INPS è qualificato come presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base, specificandone i contenuti indefettibili ed elencando i soggetti legittimati al relativo rilascio.
  L'articolo 9 disciplina la procedura valutativa di base, finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, affidando all'INPS il ruolo di soggetto unico accertatore. Si prevede la facoltà dell'INPS di avvalersi, in base ad apposite convenzioni con le regioni, delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base, e di procedere ad assunzioni finalizzate a garantire piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo.
  L'articolo 10 stabilisce che il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, articolato in una serie di attività di verifica analiticamente individuate, anche con riferimento specifico ai minori.
  L'articolo 11 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella valutazione di base è utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, da applicarsi congiuntamente all'ultima versione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.
  L'articolo 12 prevede che, attraverso un successivo decreto attuativo, si provveda all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF. Vengono analiticamente individuati i contenuti di tale decreto e si demanda ad esso anche la definizione delle modalità per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici all'interno del procedimento per la valutazione di base.
  L'articolo 13, stabilisce che il certificato che riconosce la condizione di disabilità, rilasciato all'esito della valutazione di base, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni.
  L'articolo 14 stabilisce che i sopravvenuti fattori cui consegue un innalzamento Pag. 131del bisogno dell'intensità dei sostegni, anche qualora incida sull'accertata condizione di disabilità, sono presi in considerazione in sede di valutazione multidimensionale al fine dell'individuazione delle prestazioni e dei servizi ad essa correlati. Viene fatto espressamente salvo il diritto della persona a richiedere una nuova valutazione di base.
  L'articolo 15 tratta degli obblighi di informazione nei riguardi della persona con disabilità, finalizzati a svilupparne la piena «capacitazione». In particolare, la commissione, al termine della visita per la valutazione di base, informa la persona con disabilità che, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che spettano direttamente all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.
  L'articolo 16 pone in capo all'INPS l'obbligo di garantire la interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base. A tal fine, l'INPS è chiamato ad assumere le determinazioni del caso, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 17 dispone in materia di accomodamento ragionevole, fornendo una definizione di tale istituto, disciplinando il procedimento finalizzato alla sua adozione, a partire dalla legittimazione alla presentazione della relativa istanza e individuando i rimedi esperibili in caso di diniego. In particolare, si introduce nella legge n. 104 del 1992 il nuovo articolo 5-bis, che stabilisce che l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, consiste nelle modifiche e negli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non ne garantisca l'effettivo e tempestivo esercizio.
  Si chiarisce che l'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce e né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente. L'accomodamento ragionevole deve risultare adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto e compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
  Gli articoli da 18 a 32 rientrano nel Capo III del provvedimento, che definisce la disciplina della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
  L'articolo 18 definisce, più in dettaglio, il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, disponendo che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, devono garantire l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età, dalle condizioni personali e sociali e prevedendo che la persona con disabilità: è titolare del progetto di vita e deve richiederne l'attivazione; concorre a determinare i contenuti del progetto di vita; esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli.
  L'articolo 19 dispone che il progetto di vita deve assicurare il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi. Inoltre, si prevede che l'integrazione sociosanitaria deve essere conseguita in sede di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, attraverso la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare.
  L'articolo 20 reca disposizioni riguardanti la libertà di scelta sul luogo di abitazionePag. 132 e sulla continuità dei sostegni, prevedendo che il progetto di vita deve tendere a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere. Allo scopo, devono essere individuate appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, deve essere garantito il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria.
  L'articolo 21 disciplina i supporti per la presa di decisioni e per la manifestazione delle scelte della persona con disabilità, riconoscendo il principio di autodeterminazione e di partecipazione attiva della persona con disabilità nell'intero procedimento e nel percorso di valutazione multidimensionale, oltre che di redazione e di monitoraggio del progetto di vita.
  L'articolo 22 introduce la figura del supporto ai processi di partecipazione per le finalità relative alla presa di decisioni e per la manifestazione delle scelte della persona con disabilità. Allo scopo, si prevede che la persona con disabilità possa essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze. Tale figura di supporto può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale definita al successivo articolo 24.
  L'articolo 23 definisce le modalità per l'avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita, stabilendo che la relativa istanza possa essere presentata in forma libera e in qualsiasi momento.
  L'articolo 24 detta la disciplina dell'unità di valutazione multidimensionale, chiamata a elaborare il progetto di vita a seguito della valutazione definita al successivo articolo 25, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali. Vengono indicati quali componenti necessari dell'unità di valutazione multidimensionale: la persona con disabilità; l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri; la persona di supporto come definita all'articolo 22, se nominata dall'interessato; un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali; uno o più professionisti sanitari designati dall'azienda sanitaria o dal distretto sanitario con il compito di garantire l'integrazione sociosanitaria, di cui uno assume la funzione di coordinatore dell'unità di valutazione multidimensionale; un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi in cui sia necessario assicurare una piena integrazione anche nei percorsi dell'istruzione scolastica; un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ove necessario.
  L'articolo 25 detta specifiche norme sulla valutazione multidimensionale, prevedendo che il procedimento di valutazione multidimensionale, articolato in quattro fasi, sia svolto sulla base di un metodo multidisciplinare, precisando che esso è fondato sull'approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD.
  Fa presente che all'articolo 26 sono definiti forma e contenuti propri del progetto di vita.
  Allo scopo, si prevede che, sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, i soggetti che hanno preso parte al relativo procedimento sono chiamati a predisporre il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.
  L'articolo 27 sancisce il principio della portabilità del progetto di vita, della continuità dello stesso e della non regressione. Il diritto al progetto di vita deve essere garantito anche in caso di variazione del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.
  L'articolo 28 stabilisce il principio che l'attuazione del progetto di vita sia sostenuta dal budget di progetto, costituito, in Pag. 133modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. I princìpi alla base della predisposizione del budget di progetto sono: la co-programmazione; la co-progettazione con gli enti del terzo settore; l'integrazione; l'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati. Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale stabile per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto Dopo di Noi), il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, la quota per la disabilità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, segnala che la legge di bilancio per il 2024 ha istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in cui è confluito anche il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, istituito con la legge di bilancio per il 2018. Si afferma il principio per cui il budget di progetto costituisca parte integrante del progetto di vita e venga adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti. La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali e può anche autogestire il budget, con obbligo di rendicontazione.
  L'articolo 29 disciplina la figura del referente per l'attuazione del progetto di vita, rimettendo alle regioni la disciplina dei profili soggettivi per la sua individuazione e la definizione dei suoi compiti. Sono, in ogni caso, previsti i compiti essenziali che il referente del progetto è chiamato a svolgere.
  L'articolo 30 detta disposizioni in tema di coordinamento finalizzato all'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali. Le regioni, sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi dalle valutazioni multidimensionali, co-programmano annualmente con gli enti del Terzo settore, nell'ambito dei loro modelli organizzativi, gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.
  Quanto alle politiche nazionali, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, ha il compito di promuovere annualmente il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle persone con disabilità, attraverso un tavolo di confronto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, la Commissione Salute nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, le parti sociali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
  L'articolo 31 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, relativo ai progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento. La dotazione del Fondo è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 32 demanda a un decreto attuativo la definizione delle misure di formazione delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, prevedendo uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni per l'anno 2025.
  Segnala che il Capo IV, composto dagli articoli da 33 a 38, reca le disposizioni finanziare, transitorie e finali.
  L'articolo 33 prevede una sperimentazione della durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in alcune aree territoriali,Pag. 134 del procedimento di valutazione di base, del procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale e la decorrenza dell'applicazione generale di questi istituti dal 1° gennaio 2026.
  L'articolo 34 provvede alla copertura finanziaria degli stanziamenti disposti, in particolare, da alcune disposizioni del provvedimento dagli articoli 9, 31 e 32.
  L'articolo 35 specifica che le disposizioni di cui al presente decreto legislativo garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025 (principio di non regresso). Sono altresì fatti salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità o disposti ai sensi della legge n. 104 del 1992.
  L'articolo 36 è finalizzato a semplificare il procedimento di accertamento, integrando le finalità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) con quelle dirette alle valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.
  L'articolo 37 dispone in tema di abrogazioni, che decorrono dal 1° gennaio 2026.
  L'articolo 38 dispone che il decreto in esame entri in vigore il 30 giugno 2024 e che le disposizioni del provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatti salvi alcuni articoli richiamati in maniera specifica per i quali è necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi.
  In conclusione, fa presente di essere disponibile a un confronto aperto con tutti i gruppi parlamentari, in considerazione della portata del provvedimento, molto articolato, dalla portata sicuramente innovativa.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul provvedimento in oggetto si svolgerà un ciclo di audizioni informali, rispetto al quale i gruppi potranno far pervenire le rispettive richieste entro le 16 di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 21 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.25.

7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Avverte, altresì, che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, che saranno discusse congiuntamente alla risoluzione a prima firma dell'onorevole Loizzo, in quanto vertenti sulla stessa materia.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 21 febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, del Gruppo di lavoro PRO4all.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.40.

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Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di Luigi Recupero, responsabile per la protezione dei dati personali nel settore sanitario.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.50.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.