XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Resoconto stenografico



Seduta n. 33 di Martedì 19 marzo 2024
Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 2 

Audizione di Alessandrina Tudino, capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa:
Semenzato Martina , Presidente ... 2 
Tudino Alessandrina , capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa ... 3 
Semenzato Martina , Presidente ... 21 
D'Elia Cecilia  ... 21 
Semenzato Martina , Presidente ... 22 
Ferrari Sara (PD-IDP)  ... 22 
Semenzato Martina , Presidente ... 22 
Tudino Alessandrina , Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ... 23 
Valente Valeria  ... 26 
Tudino Alessandrina , Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ... 28 
Valente Valeria  ... 29 
Tudino Alessandrina , Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ... 29 
Valente Valeria  ... 29 
Tudino Alessandrina , Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ... 29 
Valente Valeria  ... 30 
Tudino Alessandrina , Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ... 30 
Semenzato Martina , Presidente ... 31

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARTINA SEMENZATO

  La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Alessandrina Tudino, capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione della dottoressa Alessandrina Tudino, capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa.
  Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.
  Ricordo, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi, in tal caso, la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.
  A nome di tutte le commissarie e i commissari, do il benvenuto alla dottoressa Tudino, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
  L'audizione odierna è da inquadrare nel ciclo di audizioni dedicato al filone d'inchiesta incentrato sulla stesura di un testo Pag. 3unico sulla materia, in linea con l'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 9 febbraio 2023, n. 12, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere.
  Certamente, il Dicastero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa riveste un ruolo centrale ratione materiae e costituisce, dunque, il più diretto interlocutore della nostra Commissione.
  Come già sottolineato, condividiamo l'obiettivo di realizzare un corpus normativo coerente, utile a orientare gli operatori e a rafforzare la certezza del diritto in una materia delicatissima e in continua evoluzione, quale è la prevenzione e la repressione della violenza di genere.
  Nel rinnovare il ringraziamento alla dottoressa Tudino, le cedo la parola.

  ALESSANDRINA TUDINO, capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Presidente Semenzato, ringrazio lei e gli onorevoli parlamentari per questo invito, che mi onora nella duplice veste di capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e di magistrato che per quasi un trentennio, nelle diverse funzioni di merito e, infine, di legittimità, si è occupata di violenza di genere.
  Ho assistito a quella rivoluzione copernicana che ha progressivamente incentrato il focus della tutela sull'autodeterminazione delle donne, dando progressiva attuazione ai princìpi costituzionali di uguaglianza e libertà e superando l'originaria tradizione codicistica pre-repubblicana ancora incentrata sulla valorizzazione dell'onore, della morale pubblica, del buon costume. Non è questa la sede per ricordare, questa onorevole Commissione, che è la sede istituzionale più alta di osservazione, analisi e indagine del fenomeno della violenza di genere, Pag. 4quella che è stata la produzione normativa che si è avvicendata nell'ultimo trentennio, quello che coincide con la mia esperienza professionale.
  Basta solo, in questa sede, citare, per l'importanza straordinaria che hanno assunto nel ridisegnare proprio lo Statuto della tutela delle donne, innanzitutto la legge n. 66/96 sulla violenza sessuale, che ha mutato il baricentro del valore, del bene giuridico protetto, e la serie delle pietre miliari che connotano queste evoluzioni, saldando, peraltro, in maniera efficace il piano del diritto sostanziale a quello del diritto processuale. Alludo alla legge introduttiva del reato di atti persecutori del 2009 e ai tre interventi del 2013, del 2019 e, da ultimo, del 2023, noti nell'immaginario collettivo, ma anche nell'ambito degli studiosi, come «Codice rosso».
  Proprio questa produzione normativa, soltanto accennata in questa sede, ha apprestato forme di protezione e tutela sempre più avanzate, sino a porre il nostro Paese all'avanguardia nel panorama internazionale nel contrasto alla violenza di genere. Una legislazione, questa, sottoposta a una continua manutenzione normativa, arricchita dall'interpretazione nomofilattica della Corte di cassazione, finalizzata a garantire l'uniforme interpretazione del diritto e il riconoscimento dei diritti, e permeata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella prospettiva unitaria dell'anticipazione della tutela, quindi della prevenzione del rischio di offesa alle persone vulnerabili.
  Ne è derivato un sistema complesso e completo, caratterizzato da regole sue proprie, disegnate sulle peculiarità delle cause remote e delle implicazioni psicologiche che connotano il contesto in cui la violenza sulle donne si esprime. Un corpus normativo, dunque, che trova un suo precedente solo nell'apparato di misure poste a contrasto della criminalità organizzata Pag. 5di stampo mafioso e del terrorismo. Quindi, uno statuto autonomo per la tutela delle donne.
  Un analogo slancio ha caratterizzato, in ambito civilistico, la tutela degli abusi familiari, nella consapevolezza che le famiglie costituiscono l'incubatore dei sentimenti e dei risentimenti, che nella simmetria culturale dei ruoli della coppia lascia lo spazio, rispettivamente, alla mancata accettazione dell'autodeterminazione dell'altro o dell'altra e a forme di inerti soggezioni, spesso determinate da disparità economiche.
  Il tema della prevenzione costituisce, allora, il baricentro dell'indagine e l'obiettivo comune di ogni intervento normativo. Nella latitudine del concetto di prevenzione non ci si può limitare soltanto a circoscrivere il giudizio predittivo sulla pericolosità individuale, dunque sul rischio di manifestazioni progressive di violenza e, conseguentemente, dell'individuazione delle misure in concreto idonee alla tutela della persona offesa, ma il lemma «prevenzione» deve ampliarsi nell'interpretazione, fino a ricomprendere ogni intervento che scongiuri l'assunzione dello stesso status di vittima, indagando e sterilizzando ex ante le matrici remote che alimentano l'insorgenza e le manifestazioni della violenza. Concetti, questi, che chiaramente in questa sede sono patrimonio comune della Commissione. Mi limito a ricordarli proprio per segnare il grado della consapevolezza che queste riflessioni devono descrivere, per un punto di partenza.
  Queste riflessioni portano a una prima considerazione. Il «Codice rosso», inteso come quell'apparato normativo di contrasto alla violenza in fieri, non basta e rischia di essere anche un rimedio tardivo, nella misura in cui declina una corsa contro il tempo quando una lesione è stata annunciata o si è già consumata. È con tale consapevolezza che il Parlamento ha dato vita a questa Commissione bicamerale e che la stessa Pag. 6Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e riordinare la vigente legislazione su piani diversificati e concorrenti, in una prospettiva multi-focale (prevenire la violenza, proteggere le persone vulnerabili, perseguire gli autori della violenza, sostenere le vittime), al fine di unificare tutte le norme che l'ordinamento pone a tutela del superamento delle asimmetrie di genere e che tendono a contrastare le condizioni che a monte generano, consentono l'abuso.
  Il Parlamento, in tutte le sue componenti rappresentative della Nazione, con la legge istitutiva di questa Commissione, ha assegnato a voi, onorevoli parlamentari, commissari, onorevole presidente, un ruolo assolutamente privilegiato. Il Parlamento ha così esercitato la propria discrezionalità con l'adozione di questa legge istitutiva, garantendo piena efficacia all'articolo 2 della Costituzione, riconoscendo a voi un ruolo di protagonisti nell'assumere l'iniziativa di proposta di soluzioni di carattere legislativo e amministrativo, come recita l'articolo 2, comma 1, lettera n), della vostra legge istitutiva, al fine di realizzare una più adeguata prevenzione, da un lato, e il più efficace contrasto, dall'altro, del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, assegnando a questa Commissione il ruolo di tutela delle vittime delle violenze e di tutela dei minori coinvolti e adottando, per quanto ci interessa in questa sede, anche iniziative per la redazione dei testi unici in materia. Testi unici riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine dichiarato, reso palese ed enfatizzato – direi – di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.
  Questa è la finalità dell'operazione alla quale ci accingiamo a collaborare.
  A questa altissima ambizione, di cui questa Commissione si è fatta interprete, il Governo e, nell'ambito delle sue deleghe, il Pag. 7Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, che io qui rappresento, manifesta il più ampio consenso e ritiene di dover cogliere la straordinaria opportunità offerta dal Parlamento con i lavori di questa Commissione, che nell'esercizio delle proprie prerogative e delle funzioni di guida e di indirizzo dell'Esecutivo ha elaborato un primo documento recante i possibili contenuti di un testo unico ricognitivo delle vigenti disposizioni sulla violenza di genere, affidandone, poi, al Governo la sua compilazione.
  Il Governo, quindi, ha già intrapreso le necessarie linee di attività al fine dell'esercizio delle sue competenze nella redazione del testo unico compilativo, secondo le previsioni dell'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, mantenendo, naturalmente, la descritta sinergia con il Parlamento anche per le fasi di studio e redazione del testo, giovandosi dei preziosi contributi che potranno essere raccolti anche nel corso di questo ciclo di audizioni.
  Come già anticipato dalla presidente Francesca Quadri, capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, che è stata già audita, l'ufficio legislativo che io rappresento e gli uffici legislativi degli altri ministeri coinvolti lavoreranno in costante contatto con questa Commissione. Tale sinergia sarà, nella prospettiva auspicata, il valore aggiunto del testo unico, che avrà, appunto, come scopo quello di fornire uno strumento utile non solo e non tanto agli operatori del diritto e agli addetti ai lavori, ma soprattutto alle cittadine e ai cittadini, al fine di prevenire, nella lata definizione che abbiamo accennato in esordio, e di reprimere la violenza, proteggere le vittime e rieducare, infine, gli autori dei reati.
  Passando al punto specifico, che è stato oggetto della mia convocazione, quindi specificatamente la redazione del testo unico, chiaramente è un impegno che richiede una condivisione Pag. 8che chiama in causa le competenze proprie del ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, a esercitare anche funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa, anche normativa e di codificazione, in materia di semplificazione normativa, anche mediante il riassetto e il riordino della disciplina vigente, dunque mediante la redazione di testi unici. Una competenza delegata espressamente dal Ministro Casellati, che ha già avviato un'opera di semplificazione normativa, in questo primo anno e mezzo di Governo, con una strategia congiunta e dispiegata su tre fronti (la riduzione quantitativa della legislazione vigente, il riassetto e il riordino per ambiti tematici, il miglioramento della qualità della regolazione), per ridurre la tendenza fisiologica delle norme a proliferare questo gigantismo normativo, che, spinto dall'esigenza di una tutela sempre più avanzata, finisce, poi, quasi per una eterogenesi dei fini, per risolversi, invece, nel complicare, nel disorientare, soprattutto nella consapevolezza dei diritti, nell'orientamento di scelte responsabili da parte dell'individuo.
  Per quanto riguarda il riassetto e il riordino per ambiti tematici, peraltro, l'ufficio legislativo che io rappresento ha già avviato un'intensa attività di elaborazione di testi unici, nella consapevolezza della valenza costituzionale dell'accessibilità al diritto, quindi della prevedibilità delle azioni umane, in ambiti di rilievo, quali sono quelli della disabilità, quali sono quelli dell'ambiente e delle energie rinnovabili, per rendere l'attività di interpreti, di addetti ai lavori e ai cittadini più semplice e consapevole. In quest'ottica, la chiarezza, la riconoscibilità del precetto, la consapevolezza dei diritti che l'ordinamento assicura costituiscono senz'altro un valore di rilievo costituzionale, che la stessa Consulta non ha mancato mai di affermare e Pag. 9anche, di recente, di ribadire. Proprio nel 2023 ha chiarito che il valore della chiarezza delle norme costituisce un presidio costituzionale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, quindi garantisce l'uguaglianza dei cittadini. Disposizioni oscure, foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongono in contrasto proprio con il canone di ragionevolezza della legge, quindi ledono i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale.
  L'iniziativa che sorge da questa Commissione si ascrive in maniera armonica proprio con quella che è l'attività posta in essere dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Peraltro, come già anticipato dalla presidente Quadri, l'impegno del Ministro Casellati è stato rivolto a declinare nuove regole per le codificazioni, dunque anche per i testi unici, proprio per migliorare la qualità della normazione e perseguire questo obiettivo di inclusione, che è, poi, il fine che ci coinvolge tutti, anche in questa sede.
  Lo strumento. In realtà, non abbiamo un menu, un'opzione di scelta. È già la legge istitutiva di questa Commissione che, nell'alludere in maniera testuale ed esplicita al testo unico, indica la strada. La strada, come dicevamo, è quella disciplinata dall'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988. Come è noto, si tratta di una disposizione che assegna al Governo una sorta di autorizzazione permanente a intervenire nel riordino della normativa vigente, ovviamente rebus sic stantibus, senza intervenire sulla portata innovativa delle disposizioni medesime. Sappiamo che il Governo, in tal senso, può intervenire soltanto se esiste una legge di delega. Invece noi ci muoviamo nell'ambito del riordino di testi normativi vigenti, con il limite di non poterne in alcun modo intaccare la portata, quindi procedendo nelle rime obbligate delle norme già vigenti, norme che sono Pag. 10state espresse dal Parlamento. Pertanto, al Governo viene assegnato il compito soltanto di razionalizzare.
  La disposizione, quindi, con i limiti cui abbiamo accennato, consente quattro ambiti di manovra: innanzitutto l'individuazione del testo vigente delle norme, quindi una ricognizione della base cognitiva; la ricognizione, altresì, delle norme già abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, in modo da garantire la coerenza logica e, soprattutto, sistematica della normativa; la ricognizione delle disposizioni che, invece, non sono inserite nel testo unico e che restano comunque in vigore nelle loro sedi naturali.
  Tale testo, quindi, consentirà di unificare e coordinare norme concernenti la materia che qui ci occupa, senza poterne modificare alcuna, senza volerne abrogare alcuna, consentendo soltanto un'operazione di semplificazione normativa e di operare una profilassi di quell'ipertrofia del legislatore che, spinto dall'esigenza di assicurare forme di tutela sempre più avanzate, come dicevamo, può finire per far proliferare una serie di fonti che disorientano il cittadino e gli operatori del diritto.
  Quanto alla procedura, anche quella vi è stata già descritta dal presidente Quadri. Si tratta, in realtà, di un procedimento che risponde coerentemente alle premesse e ai limiti che abbiamo richiamato. Si tratta di una compilazione di un testo che sarà, poi, approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che si esprimerà nel termine di quarantacinque giorni, e sarà successivamente sottoposto all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri e trasmesso al Presidente della Repubblica per la sua emanazione nelle forme del decreto presidenziale.
  Questo è l'iter che seguirà l'adozione del testo. Quale sarà, però, in realtà, il metodo che precederà l'iter previsto dalla Pag. 11legge? Sicuramente quello della condivisione, dell'ascolto e del confronto continuo in primis con la sede più alta deputata allo studio e all'analisi del fenomeno, cioè con voi, onorevoli parlamentari. In realtà, il testo avrà natura compilativa. La discrezionalità normativa, quindi le scelte politiche restano quelle di fondo, le scelte di tutela, quelle che già sono state manifestate dal Parlamento mediante l'adozione delle norme stesse che ci proponiamo di riordinare. Il Governo e questa Commissione sono chiamati, in realtà, a darne attuazione coordinando e unificando le disposizioni vigenti e soprattutto operando, e questo è il quid novi che ci è consentito e che vogliamo, secondo quella prospettiva ambiziosa, perseguire, proprio per adeguare la normativa già esistente ai tempi, per sottoporla anche a un test di vitalità, che è quella di operare un raccordo sistematico che consenta all'interprete immediatamente di accedere agli strumenti di tutela senza doversi interrogare sulle connessioni tra le norme, che pure esistono e che pure sono efficaci, che spesso, però, disperdono questa loro effettività proprio perché frammentate in diverse sezioni nell'ordinamento.
  Se questo è lo strumento, se questo è, in sintesi, il metodo di condivisione che ci proponiamo di offrire alle vostre valutazioni in questa sede, ci sono, poi, ulteriori interrogativi che dobbiamo affrontare. Il primo è quello della materia da riordinare: quali sono le norme che dovranno confluire nel testo unico? Questo interrogativo, in realtà, trova già un suo accenno nella parte introduttiva di questa mia relazione, proprio quella della latitudine del concetto di prevenzione. Per «prevenzione» intendiamo tutto quel complesso di norme che, magari, non hanno il bollino rosso, cioè non hanno già un target di destinazione esplicita a tutela della violenza delle donne, ma che, lette in una chiave unitaria, in una chiave coordinata, invece, costituiscono dei presìdi assolutamente rilevanti. Quindi, ci Pag. 12dobbiamo interrogare e dobbiamo convenire congiuntamente su quale sarà la piattaforma cognitiva, cioè quali saranno le norme da riordinare.
  In questa direzione, l'ufficio che io rappresento sta già operando una ricognizione delle fonti primarie, non solo quelle esplicitamente volte alla prevenzione della violenza di genere prima e alla tutela delle vittime poi, ma anche tutto quel complesso normativo funzionale agli stessi obiettivi. In questa prospettiva, gli uffici del Ministro Casellati hanno già avviato una ricerca, avvalendosi anche dell'ausilio dell'intelligenza artificiale, grazie a un protocollo stipulato dal Ministro per le riforme con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che ha consentito di individuare una piattaforma costituita da fonti primarie e secondarie, sulla cui completezza questa Commissione sarà chiamata a esprimersi. Sono state, in tal modo, individuate le norme rivolte direttamente ed espressamente alla prevenzione della violenza di genere e alla tutela delle vittime (il «Codice rosso» nella sua ampia declinazione), ma la ricerca deve essere ulteriormente estesa e raffinata anche a quelle disposizioni che solo indirettamente volgono allo stesso obiettivo.
  A titolo esemplificativo, vale la pena citare il decreto-legge n. 113 del 2018, il «decreto sicurezza». Questo provvedimento prevede il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, con riferimento all'installazione da parte dei comuni, quindi degli enti locali, in prossimità al cittadino, di sistemi di videosorveglianza. Si può ritenere che una maggiore diffusione di queste forme di controllo, pur non essendo esplicitamente volte alla prevenzione della violenza di genere e alla tutela delle vittime, possa farsi rientrare tra quelle norme del testo unico che anticipano proprio la presa in carico dell'autotutela.Pag. 13 Si tratta di disposizioni che, comunque, sono indirettamente rivolte anche alla prevenzione della violenza di genere.
  È cruciale, altresì, una ricognizione della normativa secondaria e anche degli altri atti di attuazione della normativa primaria, che spesso è rimessa all'iniziativa di soggetti più prossimi territorialmente ai cittadini, che possono, quindi, offrire una risposta maggiormente efficace. Cito, anche in questo caso a titolo meramente esemplificativo, il DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, con il quale si provvede alla definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del fondo per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, già istituito fino al 2026. Con riferimento agli strumenti di soft law, mi riferisco, per esempio, al protocollo d'intesa tra il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'ABI, che è stato sottoscritto nell'autunno scorso, che, proprio al fine della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, impegna i soggetti aderenti, quindi il sistema bancario, a sospendere il pagamento della rata di mutuo a favore delle donne inserite in percorsi di protezione che si trovino in difficoltà economiche.
  Infine, è di fondamentale importanza anche una ricognizione della normativa internazionale, a partire, ovviamente, dalla Convenzione di Istanbul.
  Se questa è la quantità e, soprattutto, la qualità del materiale normativo che vorremmo riordinare, dobbiamo interrogarci ulteriormente su quale sarà l'ordine da seguire, la sequenza. In realtà, questa, se vogliamo, è veramente l'area rimessa alle valutazioni congiunte dei nostri uffici e di questa Commissione, perché contiene in sé, evidentemente, un ulteriore valore aggiunto, cioè l'ordine con il quale procedere all'aggregazione Pag. 14delle norme vigenti per renderle accessibili ai cittadini e rafforzare la tutela dei diritti.
  Abbiamo sperimentato, in questa fase di prima approssimazione allo studio finalizzato alla redazione del testo unico, una serie di criteri. In realtà, per un motivo o per l'altro, poi ci siamo dovuti arrendere a quella che poteva essere l'idea originaria, probabilmente anche condizionata da quello che è già lo schema del «Codice rosso». Abbiamo detto che il «Codice rosso» da solo non basta. È uno strumento formidabile, fondamentale, ma forse arriva quando la lesione è già in atto.
  Alla ricerca di un filo rosso, sempre tornando al colore che connota un po' questi lavori, alla fine abbiamo riscontrato che seguire la declinazione dei temi che la Convenzione stessa di Istanbul ha ritenuto di eleggere ci offre un duplice vantaggio. Innanzitutto, ci pone in ordine crescente di offesa quelli che sono i beni-interessi oggetto di tutela in ambito internazionale prima ancora che nazionale; e poi ci offre ex post anche l'opportunità di verificare lo stato di attuazione della stessa Convenzione di Istanbul. Stato di attuazione, peraltro, che è assegnato, sempre dalla legge istitutiva, anche alla verifica di questa stessa Commissione.
  Abbiamo, allora, tentato un'ipotesi di indici, un'ipotesi di filo rosso che leghi le norme vigenti in una nuova lettura sistematica, quindi più accessibile, enucleando cinque aree tematiche, poste secondo questa scala di valori che parte dall'educazione, quindi dalla formazione a tutto tondo, a trecentosessanta gradi, non solo degli operatori, e finisce, poi, con la rieducazione, che chiude un circolo virtuoso. È chiaro che ci sarà rieducazione quando tutti gli altri presìdi intermedi, a partire dalla formazione, non hanno funzionato, quindi quando c'è già uno status di vittima, che invece noi vorremmo scongiurare.Pag. 15
  Quindi, lo scopo primario di questa attività che ci proponiamo congiuntamente è proprio quello di ridurre la tutela della vittima e di promuovere, invece, la tutela dei diritti delle donne e dei soggetti vulnerabili.
  Cinque aree, dicevamo, secondo la declinazione della Convenzione di Istanbul. Intanto, la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini, uomini e donne, dall'inizio, dalla nascita, dai processi pedagogici di base fino alla formazione degli attori istituzionali, quindi dei soggetti chiamati professionalmente a confrontarsi con questo fenomeno. Norme che già esistono, come dicevamo, e che probabilmente vanno congiunte in una lettura unitaria che rafforzi il loro significato.
  In questa prima area di impatto – prima anche in ordine di strategia – possono trovare cittadinanza le norme che già esistono e che, a titolo esemplificativo, possono essere costituite dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, già introdotte dal decreto-legge n. 93 del 2013, che ha questa finalità di prevenzione e sensibilizzazione della collettività, di rafforzamento della consapevolezza in primis degli uomini e dei ragazzi, oltre che delle donne, nel processo di eliminazione della violenza e di ogni forma di discriminazione, promuovendo l'educazione alla relazione e la consapevolezza del respingimento della violenza e della discriminazione nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.
  Per l'attuazione di questo Piano è prevista una relazione annuale in Parlamento del Ministro dell'istruzione. Si tratta di uno strumento che già esiste e che, evidentemente, va potenziato, va valorizzato nella sua collocazione d'esordio del testo unico, ad avviso dello studio preliminare che abbiamo svolto e secondo, ovviamente, la condivisione di questa Commissione.Pag. 16
  Si pensi, ancora, alle iniziative formative in ambito di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica reiteratamente ribadite dalla legge n. 168/2023, tra le quali rientrano le linee guida nazionali, al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza. In queste iniziative ricadono anche le linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, in cui sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
  Faccio un ulteriore riferimento a un tema assolutamente cruciale nell'educazione e nell'inclusione: il tema delle nuove tecnologie, quindi dell'educazione digitale. Mi limito a citare, per tutte, solo le disposizioni che sono state da ultimo inserite nel decreto-legge n. 123/2023, il «decreto Caivano», che ha introdotto misure per la sicurezza dei minori in ambito digitale, prevedendo il controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica dei minori.
  La digitalizzazione, il ricorso ai social probabilmente è stato uno degli elementi catalizzatori più importanti, di cui probabilmente non abbiamo ancora assunto una consapevolezza effettiva. Produce conseguenze irreversibili sullo scollamento tra la realtà e l'immaginazione, tra il mondo reale e il mondo virtuale, induce una disinibizione che porta alla dematerializzazione del rapporto umano e che, quindi, contribuisce alla reificazione della vittima attraverso un contesto di assoluta spersonalizzazione, che per la pervasività, per la reiterazione, per la semplice circostanza di essere diventato uno strumento di comunicazione imprescindibile – io direi quasi un organo delocalizzato dell'individuo – finisce per avere un'influenza formidabile nella deviazione della consapevolezza del rapporto Pag. 17reale tra l'uomo e la donna, quindi del rispetto e dell'educazione ai sentimenti e alle relazioni. Quindi, il tema dell'educazione digitale senz'altro assume una rilevanza assolutamente primaria e strategica in questa prima parte del Codice che vi proponiamo.
  Una seconda area d'interesse, invece, è quella che tende a contrastare la nascita dello status di vittime, quindi tutta quell'area che individua le norme che prevedono azioni a sostegno delle pari opportunità e le misure per la prevenzione della violenza di genere e della violenza economica. Quest'ultima, in particolare, è una declinazione della violenza, più che altro della soggezione che poi genera violenza, su cui questa Commissione ha dato immediatamente prova di grande sensibilità, prendendola efficacemente in carico, anche perché è una di quelle forme assolutamente subdole, che finora non sono state adeguatamente indagate nella loro portata pervasiva e di potenziamento dello squilibrio e delle disuguaglianze nel rapporto dell'uomo e della donna. In realtà, è una forma di violenza che ha già trovato riconoscimento proprio nella Convenzione di Istanbul, che questa Commissione ha raccolto come uno dei temi innovativi sul quale orientare una nuova, rinnovata riflessione su questi temi.
  Il tema, peraltro, quello della violenza economica, si sposa e si lega a quello che abbiamo precedentemente accennato, della formazione. È necessario lavorare sulla coscienza femminile delle possibilità di riscatto, per superare – come abbiamo detto – quella sorta di atteggiamento rinunciatario che spesso le donne sono costrette ad assumere o, comunque, a mantenere, proprio in virtù della consapevolezza di una posizione economicamente svantaggiata e più debole. Quindi, tutte le misure che riguardano la tutela delle pari opportunità nell'ambito della famiglia, soprattutto del lavoro, per concludere, invece, e passarePag. 18 alla prevenzione in senso tecnico-giuridico più stretta, quindi alle misure di prevenzione, quelle che hanno dato già ampia prova di efficacia, come l'ammonimento del questore, alle misure di prevenzione che sono collocate nel Codice antimafia, che anticipano la soglia di tutela alla pericolosità, quindi prevengono la degenerazione delle condotte di violenza prima che le stesse assumano la fisionomia e i connotati dell'illecito penale.
  Su queste prime due parti si gioca molto il ruolo innovativo di questo testo unico.
  La terza deve essere, invece, destinata a raccogliere la parte della tutela delle vittime e della repressione degli illeciti e dei reati. La difficoltà tecnica del testo unico, con i limiti che abbiamo ricordato, insiti nell'articolo 17-bis, ci ha portato a confrontarci con le codificazioni. Non solo la riserva del Codice penale esplicitamente inserita all'articolo 3-bis, ma proprio l'intangibilità dei corpi normativi consacrati nei quattro codici. Però questo è un tema che trova risposta e trova uno spazio sicuramente nella stessa declinazione dell'articolo 17-bis, là dove consente quel coordinamento sistematico che permette di richiamare in maniera organica le norme contenute nel Codice civile e nel Codice di procedura civile, le misure di protezione a tutela degli abusi in ambito familiare, spesso anticamera e spia, poi, delle fattispecie di reato che, invece, poi troveremo nel Codice penale e delle forme cautelari previste nel Codice di procedura penale. Una terza parte, quindi, dedicata ai richiami sistematici alle norme dei quattro codici, peraltro in dialogo tra loro, nel senso di valorizzare il rapporto di progressività, in una scala di valori che – come abbiamo detto – deve ispirare necessariamente questo tipo di ricerca.
  Norma di fondamentale importanza in questa parte del testo unico è il gratuito patrocinio, il patrocinio a spese dello Stato Pag. 19per la tutela dei diritti delle donne, che assume una valenza – come la Corte costituzionale ci ha ricordato – del tutto sganciata dalla condizione reddituale della persona offesa, perché testimonia che lo Stato prende in carico la tutela delle donne assicurandone il patrocinio gratuito, anche a prescindere dai limiti reddituali, che sono, invece, generalmente previsti per l'accesso a questa forma di ulteriore tutela del diritto di difesa dell'individuo.
  Altro tema che deve trovare spazio in questa parte riguarda la protezione dei dati personali, l'oscuramento. Nella tutela della vittima rientra anche il diritto all'oblio, il diritto a non essere identificata come tale all'esterno. Non citerò a questa Commissione tutti gli strumenti di tutela della prova, che tendono a superare uno dei grandi problemi processuali della tutela delle donne, che è quello della credibilità, dell'attendibilità, strumenti che l'ordinamento già appresta per assicurare una prova che non si risolva in una vittimizzazione secondaria, in una vittimizzazione da processo, che peraltro è uno degli effetti indesiderati che spesso pesa notevolmente sulla desistenza, sulla rinuncia delle donne a presentare querela, quindi a chiedere un riconoscimento della protezione da parte dell'ordinamento.
  Una quarta parte, che segue, poi, alla tutela processuale in sede civile e in sede penale contro gli abusi, è quella relativa alle misure di sostegno per le vittime di violenza di genere. Questa parte è collocata sistematicamente a seguire quella della tutela dei diritti processuali proprio perché – come dicevamo – presuppone l'acquisizione dello status di vittima. Significa che una lesione già è stata inferta. Queste misure, a differenza di quelle contenute nella seconda parte, che tendono a prevenire l'insorgenza di violenza, sono quelle che ex post l'ordinamento pone a sostegno delle vittime. Possiamo ricordare, tra queste, a Pag. 20titolo meramente esemplificativo, il congedo per le donne vittime di violenza di genere in ambito lavorativo e, parallelamente, le misure che consentono il trasferimento della dipendente pubblica. Il catalogo di queste misure è estremamente ampio e riteniamo possa essere veramente un volano a rafforzare il rapporto di fiducia della vittima con lo Stato, quindi a comprendere, per le donne, qual è apparato già esistente di cui ci si può servire per resistere e risorgere da una violenza.
  È un catalogo veramente ampio, che comprende gli sgravi contributivi, gli assegni di inclusione, il microcredito d'impresa, le misure per gli orfani per crimini domestici, le disposizioni, a cui accennavo, di rimedi avverso gli abusi in ambito lavorativo. Tutte misure poste a tutela della vittima per la sua inclusione, per il suo reinserimento attivo.
  Tra il reinserimento attivo e l'inclusione, in realtà, non ci si deve dimenticare l'autore della violenza. Spesso l'autore della violenza resta relegato ai margini solo come destinatario della sanzione penale mentre, probabilmente, è proprio in questo processo di inclusione che bisogna recuperare il ruolo dell'autore della violenza, porlo al centro dei destinatari a cui questo testo unico deve essere diretto, proprio ai fini di una responsabilizzazione, da un lato, e, dall'altro, come dimostrazione e testimonianza di quanto lo Stato tuteli le donne e ne prenda a cuore il destino.
  Quest'ultima parte, quindi, è dedicata all'esecuzione penale e comprende gli effetti penali della condanna, le misure di rieducazione dei condannati per crimini violenti, i percorsi di trattamento in ambito penitenziario e gli strumenti di giustizia riparativa, che tendono a sanare quella ferita portata alla società, oltre che alle vittime in senso stretto. In questa parte finale, quindi, anche le misure di indennizzo a favore delle Pag. 21vittime di reati intenzionali violenti, sempre a titolo di esemplificazione e senza pretesa di esaustività.
  Come vedete, quindi, e come accennavo, si tratta di un percorso circolare. Si parte dalla formazione, dall'educazione degli uomini e delle donne e si giunge, alla fine del processo, alla rieducazione, con l'obiettivo di evitare ogni tipo di violenza di genere attraverso il percorso che ci proponiamo congiuntamente di tracciare.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Tudino.
  Adesso raccogliamo alcune richieste da parte delle nostre commissarie e dei nostri commissari. Dopodiché, predisponiamo le risposte.
  Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  CECILIA D'ELIA. Signor presidente, la ringrazio.
  Dottoressa Tudino, la ringrazio davvero per questa relazione sul lavoro che l'ufficio legislativo del Ministero sta facendo.
  Purtroppo, i tempi dell'audizione – io, per esempio, tra un po' ho un altro impegno istituzionale – non consentono di approfondire i temi che lei ci ha portato. Penso, quindi, che sarebbe molto utile avere il testo e poter fare una riunione della Commissione, con le nostre consulenti, su questa bozza che lei ci ha presentato.
  Come lei diceva in apertura, al Governo è demandato il testo unico. Non è una legge delega, ma solo il riordino di testi vigenti. È una compilazione. È vero, però, che la modalità del riordino dei testi, quali testi, se seguire le linee della Convenzione di Istanbul, complessivamente sono cose che hanno una loro tecnicalità, ma che sono anche frutto di una scelta, ossia che tipo di lettura e di approccio abbiamo della violenza.Pag. 22
  Penso sia molto importante che non ci sia, da parte della Commissione, una delega. Non si tratta di una delega. Mi è molto chiara la differenza tra una legge delega e un testo unico. Il Governo può farlo esattamente perché è un'operazione di riordino di norme esistenti. Però, come si riordinano e quali norme non è una cosa neutra. Penso, quindi, che da parte della Commissione non si tratti solo di dire al Governo di fare il testo unico. Per questo chiedevo che il testo, questa prima bozza, venga lasciata e ci sia l'opportunità di avere in merito una riunione della Commissione.
  Condivido l'idea di seguire la Convenzione di Istanbul, però con quale linguaggio? Un conto è il linguaggio delle norme, un conto è come si compila.
  Siccome lei ha detto che sicuramente ci sarà un rapporto continuo con la Commissione, penso che, proprio come metodo, noi abbiamo bisogno, al di là dell'audizione, di avere un'interlocuzione di merito già su questo lavoro del Governo, che mi sembra sia abbastanza avanzato. Non si può fare solo con l'audizione.
  Grazie davvero.

  PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, prego.

  SARA FERRARI. Mi aggrego alle parole che ha appena pronunciato la collega. Non ho molto da aggiungere.
  Ringrazio molto per questa proposta che arriva e che era già molto avanzata.

  PRESIDENTE. Nell'attesa che le colleghe riescono a connettersi, dottoressa Tudino, provo a farle una domanda. Lei ci ha raccontato della sua lunga esperienza come giudice penale della Corte di cassazione. Le farei una domanda pratica. Secondo lei, quali possono essere le ricadute e i vantaggi – un po' ce li ha accennati – di questo testo unico?Pag. 23
  Intanto rispondiamo alla vicepresidente D'Elia.

  ALESSANDRINA TUDINO, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Per quanto riguarda la domanda della vicepresidente e senatrice D'Elia e quella dell'onorevole Ferrari, che mi sembra si sia allineata, anche senza specificare, io ho ribadito più volte in questa sede che la condivisione con la Commissione sarà, ovviamente, massima. Lo stato di avanzamento dei lavori, probabilmente per come lo abbiamo esposto, sembra più avanzato di quello che in realtà è. Noi ci siamo preoccupati di operare questa ricognizione, che è proprio la base, il primo punto, senza pretese di esaustività. Laddove la Commissione valutasse che vi siano fonti trascurate o fonti che si ritengono non pertinenti, ne terremo conto e troveremo una soluzione assolutamente comune.
  L'ordine, su cui io, peraltro, mi sono soffermata, che mi sembra, dalle parole della vicepresidente D'Elia, condiviso, di seguire la Convenzione di Istanbul, declina già una linea di valori, che non è quella che vorremmo noi sostituire al legislatore.
  Per quanto riguarda il linguaggio, come già ribadito, non possiamo manipolare in alcun modo i lemmi, le parole. Tutto quello che si potrà fare sarà organizzare, secondo princìpi di razionalità finalizzati all'accessibilità, alla comprensione e alla chiarezza, l'esistente, compresa la dizione testuale delle norme. Non abbiamo alcuna potestà novativa, anche in riferimento alle parole utilizzate. Il linguaggio è quello che il Parlamento ha distillato, ha dedicato, peraltro, ve lo dicevo in esordio, anche con un mutamento semantico piuttosto imponente negli ultimi anni, che noi ci limiteremo a raccogliere.
  La preoccupazione di mutare il senso e di mutare la direzione delle norme vigenti credo possa essere ampiamente scongiurata,Pag. 24 sia dalla condivisione dei lavori, ma soprattutto dai limiti che questo strumento normativo, che non abbiamo scelto noi, ma che la legge istitutiva della vostra Commissione inequivocabilmente suggerisce, ci impone.
  In attesa di ulteriori domande da parte degli onorevoli componenti, rispondo alla presidente Semenzato, che mi richiama alla mia dimensione professionale prima, in senso stretto: quali ricadute il testo unico può avere nella prospettiva della giurisdizione. Io dico sempre che il giudizio di legittimità della Corte di cassazione è una sorta di piramide inversa: a essere oggetto del giudizio non sono i fatti, ma è la sentenza, la decisione. Quindi, la verifica della corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale e delle norme di diritto processuale. Nei reati connotati da violenza di genere e violenza domestica (peraltro, la mia Sezione, la V Sezione, secondo le tabelle della Corte di cassazione, ha una competenza specialistica sul tema), chiaramente restituisce quali sono i punti critici dell'accertamento processuale, che molto probabilmente questo testo unico, indirettamente, pur non intervenendo sulle norme del Codice di procedura penale (parliamo, ovviamente, dell'aspetto che chiama le mie competenze), finirà sicuramente per migliorare. Una piena consapevolezza da parte delle donne vittime di violenza di qual è l'ambito dei propri diritti e di quali sono le prerogative processuali, quali sono gli strumenti di tutela anche nell'ambito del processo farà sì che le questioni sull'utilizzabilità della prova, sull'attendibilità della testimone possano essere maggiormente spianate, quindi agevolare, poi, la decisione del merito e la verifica di legittimità delle decisioni che si occupano di questa materia.
  Conto, soprattutto, che un testo unico possa utilmente orientare le vittime a determinarsi nell'esercizio dell'azione penale, a consentire l'esercizio dell'azione penale, a ricorrere a tutto Pag. 25quello strumentario che riguarda, per esempio, le specifiche declinazioni della querela, come disegnata per i reati, per esempio, di violenza sessuale e di atti persecutori. Una maggiore accessibilità e conoscenza da parte delle vittime attraverso la consultazione del testo unico, che dal punto di vista sistematico potrebbe contenere queste norme proprio nella parte dedicata all'iniziativa, consentirà sicuramente di superare anche quelle resistenze a sporgere querela o, comunque, consentirà la formulazione di istanze di punizione che prestino meno il fianco alle obiezioni della difesa sotto il profilo processuale.
  Mi limito semplicemente a degli esempi. L'effetto a onde di propagazione positivo di un testo unico del genere arriverà sicuramente fino alla giurisdizione suprema di legittimità, perché consentirà di stabilizzare decisioni, di non sottoporle a una revisione critica in quella sede, ma soprattutto, nel merito, di offrire una risposta tempestiva, effettiva ed efficace alla tutela delle vittime.
  Si tratta semplicemente di potenziare, di mettere a disposizione un catalogo dei diritti che già esistono, ma che spesso, proprio per la loro collocazione asistematica, non per cattiva volontà del legislatore, ma – ripeto – proprio in virtù della pluralità e della continuità degli interventi che si sono sovrapposti, probabilmente rischia di scolorire le linee portanti che possono consentire l'affermazione dei diritti.
  Spero e credo che un testo unico possa svolgere una funzione ampiamente dissuasiva anche nei confronti degli uomini protagonisti di atti di violenza. Sappiamo che l'ammonizione dell'inasprimento sanzionatorio da sola non basta. Spesso la matrice della violenza, essendo caratterizzata proprio dall'impeto della passione, allontana quelle valutazioni costi-benefici che stanno alla base della funzione general-preventiva della pena, che dovrebbe dissuadere gli autori proprio perché sanno Pag. 26che incapperanno in sanzioni draconiane che l'ordinamento pone proprio a presidio della severità di determinate condotte. Questo abbiamo detto che da solo non basta. Probabilmente, un testo unico potrà richiamare maggiormente anche all'autoresponsabilità dell'uomo inserito in un circuito di violenza sia ad assumerne consapevolezza, quindi farsene carico, che a desistere, probabilmente, dal compimento di un'azione violenta, che poi dispiega tutti quegli effetti che si possono trovare lì, maggiormente accessibili.
  Mi auguro, spero, mi permetto di credere in questa funzione a trecentosessanta gradi, che possa, poi, essere dispiegata da una unificazione normativa, pur con i limiti che ci siamo detti. Anzi, forse grazie a questi limiti che non ci consentono di innovare l'ordinamento.
  Fermo restando che – forse questa è stata una annotazione che ho mancato di mettere a vostra disposizione – se dall'esperimento di questo testo unico dovessero ulteriormente pervenire delle criticità, dovesse, questa Commissione, individuare criticità normative che richiedono un ulteriore correttivo normativo, si potrà procedere, anche attraverso la forma della legge delega, a una ulteriore operazione di codificazione, dove, sì, si potrà intervenire innovativamente a correggere delle criticità, potenziare istituti che hanno, invece, rivelato la loro efficacia e utilizzare, eventualmente, quel linguaggio maggiormente efficace a cui la vicepresidente D'Elia faceva riferimento.

  VALERIA VALENTE. Signor presidente, ho due osservazioni da fare.
  Come vecchia Commissione – mi spiace fare sempre la parte della vecchia presidente – tra le tredici relazioni ce n'era una sull'eventuale approdo a un testo unico, con delle linee guida di indirizzo. Noi dicevamo su che cosa, secondo noi, era utile che il testo unico intervenisse. A dire la verità, sposavamo, come Pag. 27vecchia Commissione, sempre una relazione – lo dico per me e per noi tutti – approvata all'unanimità dalla vecchia Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e dicevamo anche che preferivamo procedere con una legge delega che accompagnasse la redazione del testo unico, cioè una legge delega che su alcuni punti intervenisse ancora per modificare in parte alcuni aspetti normativi sui quali, secondo noi, era utile intervenire, anche se semplicemente per delle limature. Forse qualcosa in più di una limatura. Per esempio, l'ho sentita fare riferimento, in conclusione della sua relazione, al tema della giustizia riparativa, alla luce di quanto accaduto, anche dopo un anno e mezzo di attuazione di quella riforma. Forse qualcosa in più – mi sentirei di dire – si dovrebbe fare.
  In ogni caso, prima di arrivare a una risistemazione di quanto attuato, per buonsenso, ma anche per logicità, sistemiamo ancora qualche altra cosina e poi mettiamo tutto insieme a sistema. Io sono assolutamente d'accordo. È molto prezioso. Forse sono meno ottimista di lei, nel senso che non credo che serva a dissuadere. Non si tratta di impulsi passionali, ma di rieducazione totale della cultura di tanti uomini e di dare uno strumento operativo, più che alle donne, direi soprattutto agli avvocati, che, secondo me, ancora si dimenano male in un contesto normativo fatto di troppe sovrapposizioni in questi ultimi tempi. Siamo intervenuti in maniera disordinata: norme che si sono sovrapposte ad altre norme, norme che si sono modificate. Questo è sicuramente utile e prezioso e darà un'indicazione chiara.
  Rivolgo, però, una domanda a lei e anche – mi permetto – alla presidente. Il testo unico lo fa il Governo, e ci mancherebbe pure, però noi avevamo scelto, nella precedente legislatura, una strada che almeno provasse a ridare un po' di centralità al Parlamento dicendo che dal Parlamento partiva intanto una Pag. 28legge delega che dava degli indirizzi e dava anche un protagonismo. In questo mi collego a quanto diceva la vicepresidente D'Elia e forse anche la collega Sara Ferrari, se ho ben inteso. Insomma, che la Commissione, in modo particolare, fosse protagonista dentro questo processo – la Commissione, ovviamente, attraverso il Parlamento – di alcuni indirizzi e che, a seguito di questi indirizzi, che significa mettere a punto un sistema, si arrivasse a un testo unico.
  Il testo unico soltanto per risistemare quello che c'è, forse, in questo senso, è un'ambizione minimalista, perché significa semplicemente sistemare quello che c'è, ottimizzare quello che c'è. Ma qualcosa di quello che c'è forse poteva anche essere leggermente rivisto o messo meglio di come è oggi.
  Ripeto: la giustizia riparativa oggi forse è l'esempio più eclatante, perché sicuramente così com'è non va. Io in un testo unico sulla violenza che riprende la giustizia riparativa così come è oggi in materia di violenza ci starei, sinceramente, molto stretta.

  ALESSANDRINA TUDINO, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Rispondo per la parte di mia competenza, che chiaramente non può estendersi all'esito dei lavori della Commissione in diversa composizione, nella diversa legislatura. La mia risposta alla sua domanda è che, in realtà, è proprio la legge istitutiva di questa Commissione che ha fatto una scelta. Il Parlamento, quando ha costituito questa Commissione, le ha assegnato i compiti, ha già previsto una vocazione diretta ed esplicita – come dicevamo – all'articolo 2, comma 1, lettera n), per l'opzione «testo unico». Se è una visione minimalista, questa deriva direttamente da lì. Ciò non toglie, come ho già detto, che da questo, comunque, autonomamente e parallelamentePag. 29 possa sorgere l'esigenza di una delega, che consenta poi, come sarà anche per...

  VALERIA VALENTE. No, dottoressa. Chiedo scusa, però non la capisco. È una funzione della Commissione, non del Governo.

  ALESSANDRINA TUDINO, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Certo, è una funzione della Commissione. La legge istitutiva assegna a questa Commissione la redazione di un testo unico. Siccome la Commissione parlamentare non è dotata di una potestà normativa propria, se non nelle forme della proposta, la proposta relativa a un testo unico si traduce in una richiesta al Governo di attivazione dello strumento dell'articolo 17-bis. Non ci sono alternative dalla lettura della norma...

  VALERIA VALENTE. Con il massimo rispetto per la sua funzione, mi permetto di dissentire totalmente. Se è un compito della Commissione, la Commissione fa una relazione, la consegna al Parlamento e il Parlamento fa una legge delega, che era il percorso che in parte aveva fatto la precedente Commissione.
  La legge delega viene consegnata al Governo. È sempre il Parlamento che dà gli indirizzi, proprio perché è nelle funzioni istitutive di questa Commissione. La titolarità è della Commissione, che è un organo parlamentare.

  ALESSANDRINA TUDINO, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Sicuramente sì. Però, ripeto, la formulazione della lettera n) dell'articolo 2 della vostra legge istitutiva parla chiaramente di testo unico. Il testo unico non è un atto di competenza del Parlamento, perché non è un atto normativo.
  È ovvio che l'iniziativa, il cuore, lo spirito di questo testo unico nasce da questa Commissione, quindi nasce dal Parlamento.Pag. 30
  Rispondendo anche alla vicepresidente D'Elia, e mi scuso di non averlo fatto prima, vi assicuro la nostra più ampia disponibilità anche a partecipare ulteriormente ai lavori in forme diverse da quelle dell'audizione odierna, che, per ovvi motivi di tempo, è circoscritta. Sicuramente metteremo a vostra disposizione quelle che sono state le nostre attività preliminari, ma sulla scelta di campo, che ha – ripeto – già fatto il Parlamento con la legge istitutiva di questa Commissione per la redazione di un testo unico, credo non ci siano spazi alternativi. Nulla esclude che questa Commissione possa farsi promotrice di un disegno di legge delega per una codificazione, ma che a questa Commissione sia assegnato il compito di – leggo testualmente – «adottare iniziative per la redazione dei testi unici in materia», ecco, «iniziative per la redazione» non significa «redazione». L'articolo 17-bis...

  VALERIA VALENTE. No. Una legge delega sì, però.

  ALESSANDRINA TUDINO, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Onorevole, io la ringrazio perché tocchiamo proprio il tema della gerarchia delle fonti dell'ordinamento.
  Il testo unico non è un decreto legislativo attuativo di una delega, ma è un testo compilativo di norme che già esistono, che non ha bisogno di deleghe. Questo, comunque, è un tema sul quale sicuramente il vostro dibattito interno avrà molti più spunti di riflessione di quanti possa darne io dall'esterno, con un'interpretazione che, peraltro, faccio al di fuori della mia veste di capo dell'ufficio legislativo, ma proprio come interprete della norma che disegna questo rapporto virtuoso tra il Parlamento, cioè questa Commissione, e chi è istituzionalmente deputato alla formazione del testo unico nelle forme della legge n. 400 del 1988.

Pag. 31

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Tudino. Ci sono sedi e sedi per portare avanti, eventualmente, le istanze di questa Commissione.
  Ringrazio la dottoressa Tudino anche per la disponibilità.
  Dichiaro chiusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.40.