XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Resoconto stenografico



Seduta n. 41 di Venerdì 17 maggio 2024
Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 2 

Audizione del Capo dipartimento per le pari opportunità, Laura Menicucci, del Direttore generale dell'Ufficio per le politiche delle pari opportunità, Stefano Pizzicannella, e della Direttrice del Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori, Rossana Fabrizio:
Semenzato Martina , Presidente ... 2 
Menicucci Laura , Capo dipartimento per le pari opportunità ... 3 
Semenzato Martina , Presidente ... 17 
D'Elia Cecilia  ... 17 
Ascari Stefania (M5S)  ... 19 
Semenzato Martina , Presidente ... 20 
Menicucci Laura , Capo dipartimento per le pari opportunità ... 20 
Semenzato Martina , Presidente ... 22 
Menicucci Laura , Capo dipartimento per le pari opportunità ... 23 
Semenzato Martina , Presidente ... 23

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
MARTINA SEMENZATO

  La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.
  Ricordo, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi, in tal caso, la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.

Audizione del Capo dipartimento per le pari opportunità, Laura Menicucci, del Direttore generale dell'Ufficio per le politiche delle pari opportunità, Stefano Pizzicannella, e della Direttrice del Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori, Rossana Fabrizio.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione del Capo dipartimento per le pari opportunità, dottoressa Laura Menicucci, insieme al Direttore generale dell'Ufficio per le politiche delle pari opportunità, dottor Stefano Pizzicannella, e alla Direttrice del Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il Pag. 3contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori, dottoressa Rosanna Fabrizio.
  A nome di tutte le commissarie e di tutti i commissari, do il benvenuto alla consigliera Menicucci, al dottor Pizzicannella e alla dottoressa Fabrizio, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere.
  L'audizione odierna rientra nel ciclo di audizioni dedicato al filone di inchiesta relativo alla stesura di un testo unico della materia, in linea con l'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 9 febbraio 2023, n. 12, istitutiva della Commissione.
  Per evidenti connessioni di materia, l'audizione dei rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce un doveroso momento di sintesi e raccordo di tutto quanto è stato portato in questa sede nel corso delle precedenti audizioni.
  Rinnovo, quindi, il ringraziamento ai nostri auditi e do subito loro la parola.

  LAURA MENICUCCI, Capo dipartimento per le pari opportunità. Signor presidente, sono io, insieme ai colleghi, a ringraziare lei e tutta la Commissione per avermi dato questa opportunità, per averci incluso in questo ciclo di audizioni, potendo, così, esporre alcune considerazioni che derivano dalla mia esperienza di Capo dipartimento, che spero possano essere utili per l'importante compito che la Commissione si è proposta di portare a termine. Saluto, naturalmente, tutti i commissari che sono collegati.
  Il Dipartimento – come sapete – supporta l'autorità politica nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo che sono proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento all'area della promozione e coordinamentoPag. 4 delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, delle parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale di genere, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani. Questo proprio in ragione della trasversalità delle tematiche che vengono trattate, una trasversalità che riguarda, ovviamente, anche il tema della violenza contro le donne.
  La violenza di genere è un fenomeno caratterizzato da una particolare orizzontalità e multidimensionalità. Vi sono diverse forme di violenza, che possono riguardare i vari ambiti di vita delle donne. Quando parliamo di violenza parliamo di salute, di lavoro, di sport, di servizi sociali, di scuola, di università e, naturalmente, anche di procedimenti giudiziari. Questa ampiezza e questa trasversalità hanno favorito un'amplissima produzione normativa, che ha portato il nostro Paese – come è già stato detto – a disporre di una delle legislazioni più avanzate nel panorama internazionale. Si tratta di un complesso di norme che è stato disegnato tenendo conto delle peculiarità, delle cause più profonde e delle implicazioni che caratterizzano il fenomeno della violenza, fino a costituire un corpus normativo che trova un precedente solo nel complesso delle misure poste in essere per il contrasto alla criminalità organizzata.
  Contemporaneamente, tuttavia, dobbiamo prendere atto della frammentazione che caratterizza questo complesso normativo. Un testo unico, quindi, inciderebbe molto positivamente, a nostro parere, rispetto alla necessità di assicurare chiarezza, riconoscibilità e accessibilità alle norme, a maggior ragione laddove da queste discendano diritti e tutele così peculiari, in particolare in ambito penale. La sistematizzazione normativa, inoltre, risulta particolarmente funzionale anche rispetto alla Pag. 5necessità di far emergere e consolidare, anche nella narrazione, la specificità della violenza maschile sulle donne, fenomeno che richiede una strumentazione dedicata.
  Va, infatti, sottolineata l'importanza del riconoscimento della violenza di genere, che ha proprie specificità e non va confusa con altri fenomeni. Un testo unico contribuirebbe, quindi, in modo significativo a valorizzare tale specificità presso tutti coloro che sono coinvolti in queste tematiche, nei diversi circuiti, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, alla punizione degli autori, alla promozione delle politiche integrate, e risulta anche in linea con l'approccio adottato dal Consiglio d'Europa, con la Convenzione di Istanbul e, più recentemente, dall'Unione europea, con l'approvazione della direttiva sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, il primo atto legislativo dell'Unione europea recentemente approvato dal Consiglio e di prossima pubblicazione.
  Proprio con riferimento a questa direttiva, mi sembra anche utile sottolineare che a breve l'Italia sarà chiamata a trasporne le disposizioni nell'ordinamento italiano nazionale e che anche tale circostanza depone a favore di un esercizio di sistematizzazione.
  Per questo insieme di ragioni, accogliamo con particolare favore il progetto di testo unico, manifestando da subito piena e totale disponibilità a fornire tutta la collaborazione necessaria per la messa a punto della proposta che la Commissione riterrà di presentare secondo il suo ampio mandato.
  In quest'ottica, una prima questione riguarda la possibile articolazione del testo unico. A questo proposito, come è già stato detto, una chiave di lettura importante ci viene fornita dalla Convenzione di Istanbul. Mi associo, quindi, a coloro che hanno suggerito che il testo unico, a partire dal lavoro di ricognizione preparatorio, possa essere articolato secondo le Pag. 6quattro «P» della convenzione: politica integrata e raccolta dati, prevenzione, protezione delle vittime e punizione.
  Una seconda questione concerne, invece, il perimetro del testo unico. A tale proposito, se è vero che vi sono disposizioni legislative che sono certamente da prendere in considerazione, potrebbe essere utile condurre una riflessione sull'opportunità di includere, stabilendo una qualche forma di collegamento esterno, ove ciò sia necessario, a fini di tecnica legislativa, anche ulteriori disposizioni. Mi riferisco, ad esempio, considerando l'importanza del pieno compimento delle pari opportunità di genere quale precondizione per la prevenzione della violenza, alle norme inserite nell'ordinamento con la finalità di superare le disparità di genere e promuovere l'empowerment femminile.
  Il Dipartimento, infatti, come sapete, è impegnato nell'attuazione di politiche a sostegno dell'empowerment femminile e della piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Abbiamo ben chiaro, infatti, che non sono soltanto l'ambito penale o la pur importantissima tutela delle vittime che possono consentirci di affrontare efficacemente il dato strutturale che riguarda le relazioni di potere tra uomini e donne. Vengono in rilievo, quindi, alcune importanti disposizioni, quale quella che ha istituito un sistema nazionale di certificazione della parità di genere e, a livello più generale, il Codice delle pari opportunità. Queste solo a titolo esemplificativo, per poter dare un'idea di quello che potrebbe essere un panorama da tenere in considerazione.
  Un'ulteriore riflessione può riguardare, sempre parlando del perimetro del testo unico, l'ipotesi di prendere in considerazione i provvedimenti attuativi della normativa primaria, laddove questi assumano una particolare rilevanza. È, ad esempio, il caso del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dà attuazione all'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del Pag. 72020, che ha istituito il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, un'importante misura di sostegno che tutti conosciamo. È, infatti, al decreto attuativo che è demandato il compito di stabilire i criteri per l'attribuzione delle risorse e la determinazione dell'entità della misura.
  Non mi dilungherò sullo stato di attuazione di questa misura, ma vorrei dire che è una misura tanto rilevante che è stata confermata dall'ultima legge di bilancio, che ha assegnato al reddito di libertà cospicue risorse e, soprattutto, l'ha resa una misura strutturale. Era, quindi, questo, un primo esempio di normativa secondaria che si potrebbe tenere in considerazione.
  Tornando ai quattro ambiti e a proposito della prima «P», politica integrata e raccolta dati, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle disposizioni di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in particolare sull'articolo 5, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. La legge di bilancio 2022, infatti, è intervenuta rendendo strutturale l'adozione da parte del Governo di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, assegnando apposite risorse. L'articolo 5, quindi, unitamente all'articolo 5-bis, dedicato ai centri antiviolenza e alle case rifugio, costituisce, a mio avviso, una norma cardine in tema di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
  Va qui evidenziata anche l'evoluzione nell'impostazione stessa che la legge attribuisce al piano. Se nella formulazione originaria del decreto-legge n. 93 del 2013 ci si riferiva a un piano di azione straordinario in risposta a un'emergenza del fenomeno, che si imponeva, in particolare nel 2013, con 179 femminicidi, il dato più alto di sempre, con le successive modifiche intervenute il piano ora è divenuto strategico nazionale. È la cornice programmatica contenente le linee di indirizzoPag. 8 e le tappe di sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di violenza.
  Un ulteriore elemento di rilievo, riferito sempre al decreto-legge n. 93 del 2013, in particolare sempre all'articolo 5-bis, è quello relativo alla definizione, per norma, di un sistema di governance dedicato, composto dalla cabina di regia interistituzionale, presieduta dall'autorità politica con delega alle pari opportunità, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Entrambi gli organismi sono stati costituiti con decreto della Ministra per le pari opportunità pro tempore nel corso del 2022. L'Osservatorio è composto da tre organi e svolge funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta, anche ai fini della elaborazione e attuazione del Piano strategico nazionale, e ha attivamente contribuito e sta contribuendo all'individuazione di alcune priorità di intervento.
  A proposito di piano, vorrei anticipare che nelle prossime settimane il Dipartimento sarà impegnato nella stesura del nuovo Piano strategico nazionale, essendo il piano 2021-2023 scaduto e prorogato. Il nuovo piano sarà verosimilmente articolato, come quello attuale, sulla base degli assi della Convenzione di Istanbul.
  In questa sede vorrei dire che i lavori prenderanno le mosse dai risultati del monitoraggio sull'attuazione del piano vigente. Confidiamo che, anche da questo esercizio, quindi da questo report di monitoraggio, condotto con il contributo di tutte le amministrazioni, potranno scaturire elementi utili ai fini del lavoro di sistematizzazione oggi in esame.
  Un secondo provvedimento che considero di particolare interesse, sempre nell'ambito delle politiche, è la legge n. 53 del 2022, che si propone di garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro Pag. 9le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e di contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
  La legge – come sapete – si propone di creare un sistema informativo integrato. È un bel tema questo. Quello che posso dire è che gli uffici della Ministra Roccella, con il supporto del Dipartimento, proprio in virtù del ruolo centrale, di snodo attribuito all'autorità politica con la delega per le pari opportunità, quindi al Dipartimento, sono particolarmente impegnati nel dare impulso all'attuazione di questa norma, nella consapevolezza che la progettazione di politiche efficaci non può che fondarsi su dati certi, omogenei e puntuali.
  A seguire, vorrei introdurre il tema della prevenzione, quindi la seconda «P». La prevenzione ha un ruolo centrale. Sappiamo che è essenziale intervenire affinché ciascuna donna non diventi anche vittima. Questa centralità è stata più volte riaffermata anche in seno all'Osservatorio di cui ho parlato poco fa, che si è riunito e si riunisce regolarmente. La prevenzione ha una valenza molto ampia, tanto che nell'ambito del piano vigente vengono identificate tre tipologie di prevenzione: la prevenzione primaria, quindi la sensibilizzazione rivolta a target di popolazione ampi; quella secondaria, che interviene su ambiti specifici che si ritengono particolarmente a rischio di violenza; quella terziaria, che interviene per prevenire comportamenti recidivanti da parte di uomini autori di violenze.
  Numerose sono le iniziative di carattere non legislativo che l'attuale Governo sta promuovendo. In questa prospettiva, un aspetto cruciale è rappresentato – come dicevo – dal riconoscimento della violenza, talvolta sottovalutata o attribuita a dinamiche conflittuali nell'ambito delle relazioni affettive. Occorre agire sulle giovani generazioni per diffondere modelli e valori ispirati alla cultura del rispetto, anzitutto nei confronti Pag. 10delle ragazze e delle donne. In tale solco, lo accenno soltanto, si inserisce un protocollo d'intesa sottoscritto tra la Ministra Roccella e i ministri per l'istruzione, il merito e la cultura, proprio per realizzare iniziative – che, peraltro, sono già in corso – che abbiano come target studenti e studentesse delle scuole secondarie.
  Sempre nell'ambito della prevenzione, in questo caso, però, a livello normativo, dobbiamo, ovviamente, citare la legge n. 168 del 24 novembre 2023, votata all'unanimità da tutte le forze parlamentari. Con questa legge il Governo ha voluto introdurre per la prima volta misure per contenere i tempi processuali, volte alla velocizzazione delle valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza, anche in ambito domestico, ma anche rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva e, ancora, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
  L'intervento normativo è stato fortemente voluto dalla ministra ed è stato elaborato anche sulla base delle risultanze dei lavori e delle istanze più urgenti formulate dal nostro Osservatorio nel corso delle riunioni del 2023. La legge intende recepire anche alcune osservazioni contenute nella relazione finale della Commissione contro il femminicidio, istituita nella precedente legislatura, nonché gli indirizzi della procura generale della Corte di cassazione in materia.
  Questa stessa legge, inoltre, ha elevato a norma una priorità d'azione, che già aveva trovato concretizzazione nell'ambito delle iniziative del Dipartimento in materia di prevenzione, prevedendo all'articolo 6 che l'autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto dell'Osservatorio, predisponga apposite linee guida nazionali, al fine di orientare una Pag. 11formazione adeguata e omogenea degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Le linee guida rappresenteranno un documento di coordinamento, che si propone di innalzare la qualità della formazione e di rendere omogenei gli interventi formativi, e saranno indirizzate alle istituzioni pubbliche e a tutti coloro che sono coinvolti nella programmazione, pianificazione ed erogazione di interventi formativi (amministrazioni, università, enti accreditati per la formazione, ordini professionali).
  Contestualmente, si propongono di fare chiarezza sulla definizione di violenza contro le donne, facilitandone il riconoscimento presso tutti coloro che entrano in contatto con le vittime, anche potenziali. Saranno, inoltre, utili a individuare le diverse tipologie di violenza, tra le quali, in questa sede, vorrei richiamare quella economica, tanto occulta quanto diffusa, e quella facilitata dalle tecnologie. Quindi, due forme di violenza non emergenti ci sono già, ma è emergente l'attenzione che le istituzioni dedicano.
  Le linee guida sono in corso di avanzatissima predisposizione e saranno presentate quanto prima all'assemblea dell'Osservatorio e, successivamente, formalmente adottate. Anche questa misura di soft law, che tuttavia deriva da una fonte primaria, potrebbe, a nostro avviso, essere presa in considerazione.
  Peraltro, la legge n. 213 del 2023 ha previsto anche delle risorse dedicate proprio per le attività di formazione realizzate sulla base delle future linee guida.
  Un terzo provvedimento che vorrei citare è il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto «decreto Caivano», con il quale il Governo ha introdotto misure per la sicurezza dei minori in ambito digitale.Pag. 12
  Sempre nel contesto della prevenzione, potrebbe, infine, essere considerata la normativa sul trattamento degli uomini autori di violenze, che risulta particolarmente articolata. Esplicitamente previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, questo tema si è effettivamente imposto nel dibattito nazionale nel 2019 con la legge n. 69 del 2019 (naturalmente, è un intervento che non richiede nessun tipo di presentazione e sarà al centro anche di questo lavoro), che ha esteso l'ambito del trattamento psicologico avente finalità di recupero e di sostegno, anche ai fini della concessione dei benefici penitenziari, ai condannati per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
  Tuttavia, la legge n. 69 non ha previsto una disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che possono realizzare tali percorsi di recupero.
  Successivamente, l'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha stanziato risorse dedicate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini autori di violenza, attribuendo risorse a regime. Questa norma, tuttavia, nasce con l'intento di favorire il recupero degli uomini autori di violenza a prescindere dalla circostanza che questi siano imputati o condannati per reati di violenza. Tutto questo mentre il Codice rosso prevede, all'articolo 6, comma 2, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero, di cui all'articolo 165 del codice penale, siano a carico del condannato.
  In questo contesto, in analogia con quanto fatto rispetto ai centri antiviolenza e le case rifugio, e anche sulla scorta delle sollecitazioni della precedente Commissione femminicidio, si è proceduto a definire i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (CUAV), con un'intesa Stato-regioni raggiunta il 14 settembre 2022. Successivamente, tuttavia, l'articolo 18 Pag. 13della legge n. 168 del 2023 ha stabilito che, ai sensi e «per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale, e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale [...] il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni».
  Vedete, quindi, che c'è stata una successione di interventi normativi che rende la materia abbastanza articolata e prevede anche un'attività di soft law importante. Quindi, riteniamo che anche questo ambito potrebbe trarre particolare beneficio dalla redazione di un testo unico.
  Venendo all'asse protezione, anche in ragione delle competenze specifiche attribuite all'autorità politica con delega per le pari opportunità, vorrei evidenziare subito l'importanza dell'articolo 5, comma 2, lettera d), già citato, e dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.
  L'articolo 5, in particolare, nel definire le finalità verso le quali deve essere orientata l'azione di programmazione strategica coordinata dal Governo, riconosce, quale obiettivo, il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno per le donne vittime di violenza e i loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
  L'articolo 5-bis, invece, introdotto in sede di conversione, assegna a tale finalità risorse dedicate, che sono ripartite annualmente con provvedimento dell'autorità politica con delegaPag. 14 per le pari opportunità previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  In questo quadro i centri antiviolenza e le case rifugio costituiscono il fulcro della rete territoriale antiviolenza. Si tratta di servizi specializzati che lavorano sulla base di una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. Nel corso dell'ultimo quinquennio si può notare un progressivo e sensibile incremento delle risorse destinate a queste strutture così come le altre azioni a titolarità regionale.
  Come è noto, i requisiti minimi dei CAV e delle case rifugio sono stati ridefiniti mediante un'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 14 settembre 2022, ma a fronte di alcune criticità segnalate dalle regioni il periodo transitorio per l'adeguamento ai nuovi requisiti è stato esteso di ulteriori diciotto mesi e sono in corso interlocuzioni tecniche per valutare alcuni interventi di modifica. Sottopongo, quindi, alla Commissione l'ipotesi di tenere conto anche di questo importante aspetto.
  Nell'asse protezione dovrebbero poi trovare spazio anche quelle misure di sostegno ed empowerment delle donne che sono già vittime di violenza, e qui torna in evidenza il già citato reddito di libertà, ma anche alcune iniziative di soft law, tra le quali il protocollo d'intesa sottoscritto con l'Associazione bancaria italiana e la Fondazione per l'educazione finanziaria al risparmio, che ha già prodotto una guida online dal mese di marzo che approfondisce i principali aspetti che riguardano la violenza economica.
  Un pilastro del sistema di protezione, anche se vi sono importanti effetti sulla prevenzione e non è sempre facile trovare il discrimine, il bilanciamento, è costituito dal servizio di pubblica utilità 1522. Nella disciplina nazionale la norma di Pag. 15riferimento è l'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
  Il 1522 risponde anche a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul che, all'articolo 24, prevede l'istituzione a livello nazionale di apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua operanti ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente convenzione.
  Sebbene non sia strettamente oggetto dell'audizione, vorrei cogliere l'occasione per evidenziare la particolare rilevanza attribuita al 1522 dall'amministrazione, al quale negli ultimi mesi si è rivolto un numero sempre crescente di donne.
  Nel bando di gara attualmente in corso per l'affidamento del servizio di gestione, quindi, è stato previsto un significativo potenziamento sia del servizio in quanto tale sia delle attività di promozione e diffusione della conoscenza del servizio medesimo. Lo stesso Dipartimento si accinge a dare attuazione a un piano di comunicazione per la diffusione dei principali strumenti normativi e degli interventi operativi a sostegno delle donne vittime di violenza.
  Vorrei rammentare anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020 recante «Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare, nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde», con il quale si è data attuazione alle previsioni della legge di bilancio 2020 in merito all'obbligo di esposizione di un cartello con il numero 1522 nei locali delle amministrazioni pubbliche, laddove si erogano servizi diretti all'utenza.Pag. 16
  Nelle prossime settimane sarà peraltro pubblicato un nuovo modello, perché nel frattempo è intervenuto un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che attualmente è in corso di registrazione.
  Ritengo importante citare un altro strumento a sostegno delle donne vittime di violenza, che è l'esonero previdenziale per l'assunzione delle donne vittime di violenza, previsto dalla legge n. 213 del 2023, per il quale sono state stanziate risorse ad hoc.
  Concludo questa rassegna relativa all'asse protezione citando un'ulteriore misura, l'assegno di inclusione introdotto dal decreto lavoro, misura tra i cui destinatari rientrano, a determinate condizioni, anche le persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sanitari o socio sanitari in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.
  Quanto, infine, all'ambito della punizione, ritengo opportuno in prima battuta, fermo restando l'impegno a svolgere tutti gli approfondimenti necessari, limitarmi a citare nuovamente la legge n. 69 del 2019 e la legge n. 168 del 2023, che, sebbene nasca in un'ottica di prevenzione, rafforza alcuni strumenti per una rapida ed efficace riduzione del rischio di letalità di reiterazione e di recidiva accrescendo l'attenzione verso i cosiddetti «reati spia» e inasprendo le misure in chiave di protezione preventiva.
  Mi avvio a conclusione evidenziando che il Dipartimento, su impulso della ministra, sta lavorando anche per pervenire ad una maggiore sinergia tra le politiche e le misure in materia di violenza contro le donne e quelle in materia di tratta e grave sfruttamento.
  I dati, che noi rileviamo avendo l'Osservatorio antitratta, ci dicono, infatti, che le donne sono ancora le principali vittime Pag. 17della tratta e subiscono forme di violenza particolarmente gravi. Forse anche di questa particolare forma di violenza, che riguarda in particolare le donne migranti, ma non solo, potrebbe tenere conto il testo unico in via di definizione e lo stesso vale per la normativa sulle mutilazioni genitali femminili, peraltro già ricompresa nell'attuale Piano strategico nazionale contro la violenza.
  Concludo, quindi, con l'auspicio di aver fornito una panoramica interessante, segnalando che la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, insieme alla protezione delle vittime, su input della Ministra, saranno anche al centro del confronto tra i ministri dei Paesi G7 responsabili per le pari opportunità previsto per il mese di ottobre.
  Vi ringrazio per l'attenzione.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Menicucci, per questa nutrita audizione e anche per la valorizzazione del lavoro fatto dalla precedente Commissione e del lavoro importante dei centri antiviolenza.
  Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  CECILIA D'ELIA. Grazie. Mi scuso per il ritardo, che non è dipeso da me. Sono arrivata alla seconda «P». Veramente grazie, perché questa è un'audizione che dà conto anche del lavoro che sta facendo il Ministero, che per noi è molto importante, essendo poi in capo al Dipartimento pari opportunità il Piano e le politiche su questi temi. Grazie anche per aver riconosciuto l'importanza del testo unico e per il fatto che si lavori alla sua compilazione.
  Volevo chiederle due cose. Muovendomi, anche come vicepresidente della Commissione, rilevo un'attesa del Piano. Volevo capire se il monitoraggio è pubblico. È molto importante che Pag. 18state lavorando al nuovo Piano, che è molto atteso, sulla base di un monitoraggio del vecchio. Volevo chiedere se ci sarà accesso ai dati sul monitoraggio, che, lei ha detto, tramite le diverse amministrazioni state facendo.
  Noi abbiamo molto insistito nel dibattito parlamentare – lei ha ricordato che la n. 168 è stata votata all'unanimità – sul tema della formazione e anche sul tema dei fondi per la formazione.
  È molto importante che si stiano realizzando queste linee guida e anche quelle volevo chiederle se poi sarà possibile averle o vederle.
  Se non sbaglio, in riferimento all'articolo 5 del decreto n. 93, il finanziamento dei centri antiviolenza, lei ha detto che c'è un'ipotesi di modifica del finanziamento del Piano e della Rete dei centri antiviolenza. Ho capito male io? Siccome anche la Ministra in audizione qui faceva riferimento al fatto che forse si stanno rivedendo i criteri dell'accreditamento delle associazioni che possono gestire i centri antiviolenza, volevo capire con quali criteri, con quali esperti, se l'Osservatorio è coinvolto, perché, alla luce della mia esperienza, so che è una cosa delicatissima.
  Sicuramente c'è un tema di allargamento, però c'è anche un'esigenza di riconoscere alle esperienze delle associazioni che hanno questa finalità la primazia in questo campo, perché il rischio è che poi, siccome ci si aspetta chissà quali fondi, che poi purtroppo non ci sono, alcune si sono inventate una competenza. Dico una cosa forte, non sarà così, però ci siamo capiti.
  Volevo più che altro avere qualche informazione su questo. Volevo capire se le linee guida sul CUAV sono state in qualche modo messe in discussione da questo decreto a cui lei ha fatto Pag. 19riferimento, perché quelle linee guida sono del settembre 2022, quindi fine legislatura.
  Lei ha fatto riferimento al nuovo decreto che giustizia e pari opportunità faranno per gli enti abilitati ai corsi di recupero, se si tiene conto di quelle linee guida, se ci si ispira a quelle linee guida oppure vengono messe in discussione.
  Grazie.

  STEFANIA ASCARI. Buongiorno. È stato molto importante ascoltare questa mattina la relazione. Le chiedo se sia possibile averla nella nostra disponibilità in modo da poter rileggere i vari aspetti.
  Per quanto riguarda le linee guida, è stato toccato uno dei punti cardine, che sono l'omogeneità nella formazione di tutti gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, ma soprattutto è fondamentale che entrino in contatto con i minori, perché ancora oggi, purtroppo, c'è grandissima non preparazione o competenza nel trattare con i soggetti più vulnerabili, provocando dei danni irreparabili.
  Visto che c'è un grande lavoro dietro ed è emerso proprio in questa seduta e nell'audizione della dottoressa, tra le informazioni c'è un punto che non ho sentito toccare, cioè quello di trattare in modo sistemico, continuativo e omogeneo, a partire proprio dai primi banchi di scuola, percorsi di educazione all'affettività.
  Questo credo sia importante alla luce di un lavoro che è pendente nella Commissione Cultura, in cui si stanno esaminando diverse proposte di legge proprio legate ai temi dell'affettività, dell'emotività e anche dell'educazione sessuale, che comunque è un punto cardine. Visto che si sta facendo un lavoro estremamente complesso, sarebbe veramente la volta buona magari o comunque l'input importante per prevedere una formazione specifica nel contrasto alla violenza anche per Pag. 20quanto riguarda la scuola, quindi gli insegnanti, in modo da saper accogliere una richiesta di aiuto, per saper indirizzare nel modo migliore qualora uno studente o una studentessa parli del contesto familiare violento, ma soprattutto è l'occasione fondamentale per iniziare a creare, in modo sistemico, questi percorsi legati all'affettività. Ovviamente, butto lì questa proposta, perché, se si vuole fare un lavoro più omogeneo, comprensivo e strutturato, non si può non tenere in considerazione anche questo punto.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Do la parola alla dottoressa Menicucci per la replica.

  LAURA MENICUCCI, Capo dipartimento per le pari opportunità. Per quanto riguarda le domande della vicepresidente, stiamo lavorando per acquisire i dati di monitoraggio. Come dicevo, una volta che questo lavoro sarà concluso sarà condiviso con l'Osservatorio e poi sarà una base dati auspichiamo utile, condivisibile e pubblica da questo punto di vista. Quindi, la risposta è sì.
  Per quanto riguarda la terza domanda sulle linee di intervento per la modifica dei requisiti per gli enti e le associazioni che gestiscono i CAV e le case rifugio, si tratta di prendere atto del fatto che non in tutti i territori, ma in alcune regioni vi sono delle difficoltà attuative importanti, in particolare rispetto ad alcuni criteri.
  L'impianto dell'intesa è assolutamente valido, il fatto che sia stata raggiunta a fine legislatura non ha, ai nostri fini tecnici, un significato rilevante, perché comunque è il frutto di un lavoro importante e lungo, durato quasi due anni, con tutti i soggetti coinvolti, con le associazioni, con le regioni, con i centri, anche con il contributo dell'ANCI.Pag. 21
  Lei ci chiedeva se avevamo coinvolto l'Osservatorio. Sì, lo abbiamo coinvolto. L'ultima riunione dell'Osservatorio è stata dedicata proprio a questo, si è sviluppata una discussione abbastanza ampia. Proprio su quella base si è deciso di prorogare di ulteriori diciotto mesi il termine per le regioni di adeguarsi ai requisiti della nuova intesa, tuttavia dando noi disponibilità per trovare un compromesso per accelerare, rispetto a questi diciotto mesi. In tal modo speriamo di consentire a quelle regioni di mantenere delle realtà che comunque devono possedere dei requisiti stringenti, perché siamo consapevoli della necessità di salvaguardare e promuovere la specificità delle strutture che accolgono le donne vittime di violenza pur se ancora non in possesso di quei requisiti che l'intesa chiede, in attesa che maturino il possesso di tali requisiti.
  È su questo che si sta giocando la partita. Chiedo anche ai colleghi se hanno qualcosa da aggiungere, ma più o meno questo è il tema.
  Ho preso un appunto su fondi formazione, ma non ricordo la domanda. Le linee guida, sì. In questo momento ci sta lavorando il Comitato tecnico-scientifico, ma poi saranno condivise, lo prevede peraltro anche la norma, e sarà sentito tutto l'Osservatorio del quale fanno parte tutte le amministrazioni, le reti dei centri. Sarà un lavoro che confidiamo che quando sarà concluso possa essere il più approfondito e il più condiviso possibile.
  Nelle linee guida – mi riaggancio all'input dell'onorevole Ascari – naturalmente ci sarà spazio anche per il tema dell'educazione per i più piccoli e per omogeneizzare e innalzare gli standard della formazione anche in ambito scolastico.
  Tra l'altro, prima ho citato il protocollo d'intesa con il Ministro Valditara riferendomi a iniziative solo per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, ma in realtà quella è Pag. 22un'iniziativa specifica, un bando di concorso. Il protocollo ha una finalità più ampia.
  Mi rendo conto che non è un'iniziativa di carattere legislativo, però naturalmente segna la volontà di intervenire nel senso che lei ha indicato su un target più ampio. Dall'altro lato, ci saranno le linee guida che saranno rivolte anche agli insegnanti.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.
  Concludo con due riflessioni. È in animo di questa Commissione, lei li ha citati proprio per il grande lavoro dei centri antiviolenza e poi a cascata delle case rifugio, di interloquire proprio con i centri antiviolenza sul tema dell'intesa. Quindi, la Commissione potrà essere una interlocutrice molto valida sulla sintesi che poi faremo su questo argomento con i centri antiviolenza, così come con i centri antiviolenza è in animo di relazionarsi su dei punti importanti, come il testo unico piuttosto che la violenza economica e un altro tema caro a questa Commissione che è la vittimizzazione secondaria.
  Su questi punti potremo essere, con la nostra sintesi, un supporto fondamentale, in particolar modo proprio sulla revisione dell'intesa, perché crea, ovviamente, lo sappiamo, qualche disagio.
  Ci tengo solo a fare una domanda sull'utilizzo di questo testo unico, che è un po' il focus di questa audizione.
  Come si potrebbe trovare – questa è una riflessione – una trasversalità non solo per gli addetti ai settori, quindi immagino dagli operatori sociosanitari piuttosto che alle forze dell'ordine, fino a parlare di avvocati e magistrati, ma se potremo pensare ad una stesura più semplice nei contenuti per spiegare la soggettività della violenza di genere con l'oggettività della norma proprio ai giovani ragazzi e alle giovani ragazze. Questa è una riflessione sui livelli con cui questo testo unico potrebbe trovare una trasversalità.Pag. 23
  Sono due punti di riflessione che ci tenevo a condividere.

  LAURA MENICUCCI, Capo dipartimento per le pari opportunità. Grazie per queste riflessioni. Naturalmente siamo a disposizione e anche molto interessati a interagire su questi due aspetti, quindi la revisione dell'intesa e le linee guida, che hanno una valenza talmente importante e trasversale che vogliamo siano il più possibile condivise e approfondite in tutti gli aspetti.
  Tra l'altro, in merito alle linee guida, tra i motivi per i quali si è sentita la necessità di arrivare a delle linee guida nazionali anche prima della norma, vi è stata proprio la constatazione di quanto, purtroppo, molto spesso si assista a fenomeni di vittimizzazione secondaria che scaturiscono anche da una scarsa competenza da parte di chi entra in contatto con le donne vittime di violenza.
  Sull'importanza di questo tema, della vittimizzazione secondaria, siamo assolutamente d'accordo.
  Certamente sarà molto utile, una volta che il testo unico sarà effettivo, poterlo utilizzare per realizzare quella comunicazione differenziata che può consentire a tutti di capire cosa è la violenza, quali sono gli strumenti, quali sono anche le conseguenze a cui si va incontro laddove si compiono degli atti che non sono conformi al rispetto e tantomeno all'ordinamento.
  Anche su questo saremo contenti di poter lavorare per delle campagne o per delle modalità di comunicazione che potremmo individuare in seguito.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, ringrazio la consigliera Menicucci, il dottor Pizzicannella e la dottoressa Fabrizio.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.50.