ALLEGATO
DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE
DEI RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI ESTERNI
(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023, e modificata nella riunione del 7 marzo 2024)
Articolo 1.
1. Le collaborazioni con la Commissione, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva e all'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, sono svolte a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
2. Le spese di trasporto e alloggio possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni, quando il collaboratore esterno si trovi a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di una espressa richiesta del Presidente, per lettera o per messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso.
3. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno oppure in aereo, nella classe economica più conveniente disponibile; le spese di soggiorno a Roma, entro il limite massimo di euro 150,00 per notte, sono rimborsate per la notte precedente qualora la seduta o l'attività richiesta abbiano luogo al mattino, e per la notte successiva qualora abbiano luogo la sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla presidenza. Le spese di vitto a Roma per i pasti sono rimborsate entro il limite massimo di euro 100,00 al giorno.
4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio è stabilito in euro 3.000 per l'anno 2023 e in euro 12.000 per ciascuno degli anni successivi. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, con autonoma determinazione, caso per caso, variazioni degli importi previsti dalla presente deliberazione.