CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2024
247.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 214

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 121.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pag. 215

  Ugo CAPPELLACCI, presidente e relatore, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Fa presente che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 1° marzo 2024.
  Avverte altresì che la richiesta non è corredata dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata. Ciò nonostante, avuto riguardo a quanto rappresentato dal Governo al momento della presentazione alle Camere circa l'urgenza dell'esame del provvedimento, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Procede, quindi, allo svolgimento della relazione.
  Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, è stato adottato in attuazione delle deleghe legislative previste e disciplinate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. La citata legge ha delineato una riforma articolata e complessiva, volta a realizzare, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. La legge delega muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente.
  Entrando nel merito del contenuto dello schema in esame, rileva che il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 20, reca i princìpi generali e le misure a sostegno della popolazione anziana. In particolare, il Capo I (articoli 1-3) è dedicato ai princìpi generali. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità perseguite dal provvedimento, recante disposizioni finalizzate a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della persona anziana. Esso è altresì diretto a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche mediante il coordinamento delle risorse disponibili, nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
  L'articolo 2 reca ed esplicita le definizioni utilizzate nello schema di decreto in esame. In primo luogo, vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 1 della legge delega. Sono quindi riportate le seguenti, ulteriori definizioni: persona anziana (che ha compiuto 65 anni); persona grande anziana (che ha compiuto 80 anni); persona anziana non autosufficiente; specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente.
  L'articolo 3 disciplina il ruolo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito dall'articolo 2 della legge delega. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli affari regionali, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
  Il Capo II del Titolo I (articoli da 4 a 10) reca misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute, dell'invecchiamentoPag. 216 attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane. L'articolo 4 prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale, tra cui quelli in materia di stile di vita sano e attivo, di prevenzione sanitaria e di sicurezza dell'ambiente domestico. Si demanda a un decreto ministeriale l'adozione delle linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio. Sulla base di tali linee di indirizzo, a livello regionale e locale dovranno essere adottati appositi piani d'azione.
  Il comma 1 dell'articolo 5 reca disposizioni di principio e richiami normativi in materia di sicurezza sul lavoro per i soggetti anziani. Il successivo comma 2 prevede che il datore di lavoro adotti ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile.
  L'articolo 6 prevede un complesso di interventi volti a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani. Gli interventi sono adottati in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana.
  L'articolo 7 demanda a un decreto ministeriale, da emanarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, la definizione dei livelli di servizi funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, anche al fine del superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro.
  L'articolo 8 prevede l'adozione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di alcune tipologie di iniziative e misure da parte del Ministero del turismo, finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane. Si demanda a uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il CIPA, la definizione delle modalità di attuazione delle iniziative e misure previste.
  L'articolo 9 è volto alla promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, finalizzate a consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona «grande anziana» affetta da almeno una patologia cronica. Tali prestazioni sono individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con tale decreto, è prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione, entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, in via sperimentale, e per un periodo massimo di 18 mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche.
  Si prevede, inoltre, che l'erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio possa essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate, anche tramite la rete delle farmacie territoriali. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione di quanto previsto in tale ambito dal PNRR, è chiamata a verificare l'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dal presente articolo, riferendo al CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalità che saranno indicati dal citato decreto interministeriale.
  L'articolo 10 prevede la possibilità anche per gli anziani autosufficienti di ottenere, nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), una valutazione multidimensionale.
  Il Capo III del Titolo I (articoli da 11 a 14) contiene misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a Pag. 217promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali.
  L'articolo 11 riguarda la promozione, mediante le istituzioni scolastiche e universitarie, dell'incontro e del dialogo intergenerazionale, con particolare riferimento allo svolgimento di esperienze di volontariato – da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – in favore degli anziani, all'adozione, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), di misure di incentivo e sostegno per i percorsi di studio degli anziani e al riconoscimento di crediti formativi universitari per le attività svolte in favore degli anziani nell'ambito di convenzioni tra le università e gli enti locali, le aziende sanitarie e le cooperative sociali e assistenziali. Si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possano promuovere attività tese alla valorizzazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della conoscenza del patrimonio culturale immateriale, mediante la stipulazione di un apposito protocollo di intesa.
  L'articolo 12 prevede la promozione, nel triennio 2024-2026, di iniziative e progetti nell'ambito dell'attività sportiva, da parte dal Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con i Ministri competenti per materia, sentito il CIPA. La definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle iniziative è demandata a un decreto ministeriale.
  L'articolo 13 prevede che le regioni promuovano l'accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette relative agli anziani nonché piani di educazione assistita, concernenti le esigenze degli animali con i quali gli anziani vivono. Inoltre, si demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti e delle modalità in base ai quali siano possibili, in favore delle persone anziane in possesso di un ISEE non superiore a 16.215 euro, la donazione, l'impiego e la distribuzione gratuita a enti del Terzo settore di medicinali veterinari per animali d'affezione non utilizzati.
  L'articolo 14 prevede che i soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale possano presentare progetti di servizio civile universale in favore degli anziani. Le finalità di tali progetti possono consistere, in particolare: nello sviluppo delle relazioni intergenerazionali, nel rendere conoscibili i servizi offerti nei territori e nella promozione di un sistema di sostegno e solidarietà, anche in favore degli anziani in condizioni critiche e delle loro famiglie, costituito da servizi di supporto, cura e accompagnamento.
  Il Capo IV del Titolo I (articoli da 15 a 18) reca misure in materia di coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale). L'articolo 15 dispone che il CIPA, sentita la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, predisponga linee guida in materia di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare e di coabitazione intergenerazionale nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali.
  L'articolo 16 prevede che nuove forme di domiciliarità e di coabitazione per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale siano promosse, in via prioritaria, attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito e definisce i criteri e le procedure generali inerenti a tali meccanismi. Si demanda a un regolamento ministeriale, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli standard edilizi e costruttivi ai quali le regioni e i comuni devono attenersi nelle procedure di selezione delle iniziative progettuali di coabitazione da finanziare.
  L'articolo 17 prevede che le regioni e i comuni possano avviare la selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, finanziabili a valere sulle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di housing di cui alla Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) della Missione 5 (Inclusione e coesione) del PNRR, ponendo un criterio di priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito e prevedendo che Pag. 218le iniziative siano selezionate in base alle finalità, alle linee guida e agli standard costruttivi ed edilizi di cui agli articoli precedenti. Si prevede inoltre la possibilità, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di promuovere, a livello nazionale, progetti pilota sperimentali di coabitazione, nei limiti delle risorse disponibili; in merito, il successivo articolo 18 prevede un'attività di monitoraggio e, in caso di esito positivo, la messa a regime di tali progetti.
  Il Capo V del Titolo I (articoli 19 e 20) contiene misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale. L'articolo 19 prevede che il Dipartimento per l'innovazione digitale promuova, fino al 31 dicembre 2026, d'intesa con le regioni, presso i punti di facilitazione digitale, attività, in favore delle persone anziane, di formazione delle competenze digitali e di supporto nell'utilizzo dei servizi in via digitale delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 20 prevede che gli istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione favoriscano percorsi che promuovano la formazione digitale per le persone anziane. Si prevede che tali percorsi possano rientrare nell'ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), teso alla valorizzazione delle competenze digitali e trasversali degli studenti.
  Fa presente che il Titolo II del provvedimento in esame, che comprende gli articoli da 21 a 42, reca disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e di prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti. In tale ambito, il Capo I (articoli da 21 a 33) dispone in materia di riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata.
  L'articolo 21 dispone in merito alla definizione e all'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), sulla base alla disciplina di delega recata dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e c) della legge delega. Lo SNAA è costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti. I soggetti responsabili dell'azione integrata dello SNAA sono le amministrazioni centrali dello Stato competenti, in particolare il CIPA, l'INPS, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del SSN, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS). Tali soggetti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono impegnati a garantire tra loro il massimo livello possibile di cooperazione amministrativa nello svolgimento delle funzioni di programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi posti in essere.
  Spettano al CIPA i seguenti compiti: l'adozione, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, del «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e del «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana», previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le parti sociali, le associazioni di settore e le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità; la promozione dell'armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti con i livelli essenziali di assistenza (LEA); l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale; il monitoraggio sull'attuazione dei Piani predetti e l'approvazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli stessi. Si prevede che le regioni e le province autonome elaborino Piani regionali corrispondenti ai summenzionati Piani nazionali adottati dal CIPA e che li trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione dei LEPS.
  L'articolo 22 dispone in ordine alle modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e alle modalità della progressiva attuazione dei LEPS, nonché in ordine alle relative modalità di erogazione tramite gli Pag. 219ambiti territoriali sociali. Si prevede, in particolare, che siano progressivamente individuate, nei limiti delle risorse disponibili, le modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e della progressiva attuazione dei LEPS.
  L'articolo 23 disciplina il sistema di monitoraggio dei LEPS. In primo luogo, si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, della salute e per le disabilità, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEPS, la definizione del sistema di monitoraggio e dei relativi criteri nonché degli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell'erogazione dei LEPS e degli obiettivi di servizio, nonché degli interventi sostitutivi. Con cadenza triennale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una verifica del grado di adeguatezza dei LEPS, sulla base delle attività di monitoraggio svolto. Si prevede poi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'INPS, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ambiti territoriali sociali favoriscano l'interoperabilità dei propri «sistemi» e che siano definite le modalità attuative per la messa a disposizione di sistemi informativi e gestionali allo scopo di agevolare le attività di presa in carico e di trasmissione obbligatoria alle banche dati del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), delle informazioni concernenti le ulteriori prestazioni e i servizi erogati a livello locale ai soggetti destinatari dei servizi e delle prestazioni di cui al presente provvedimento. Analoghi doveri di monitoraggio e rendicontazione sono posti in capo alle regioni, relativamente agli interventi di loro competenza.
  L'articolo 24 disciplina le funzioni degli ambiti territoriali sociali (ATS). Tali soggetti istituzionali provvedono a garantire lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle persone e alle famiglie residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS. Ad essi sono attribuite le funzioni di coordinamento e governance del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di pianificazione e programmazione degli interventi in base ad un'analisi dei bisogni, di erogazione degli interventi e dei servizi, di gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.
  Gli ATS e i distretti sanitari, nell'esercizio delle rispettive competenze e funzioni, provvedono a individuare modalità semplificate di accesso agli interventi sanitari, sociali e sociosanitari attraverso i PUA. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, provvede, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ad adottare e ad aggiornare periodicamente linee guida finalizzate al miglioramento delle capacità gestionali degli ATS e all'attuazione dei LEPS.
  L'articolo 25 reca disposizioni in materia di promozione di servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale, per contrastare l'isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la continuità di vita e delle relazioni personali, familiari e di comunità, nonché per la promozione della domiciliarità delle cure e dell'assistenza. A tali servizi, che integrano e attuano i LEPS e i LEA, concorrono tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali nonché la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari, ivi inclusi le farmacie territoriali, i soggetti privati accreditati e convenzionati, le organizzazioni del Terzo settore, i familiari e le associazioni di volontariato, le reti informali di prossimità e il servizio civile universale. La logica di rete e di sussidiarietà orizzontale è orientata alla persona ed è basata sull'integrazione delle varie risposte disponibili, attribuendo priorità alla permanenza delle persone al proprio domicilio e nella propria comunità.
  L'articolo 26 reca disposizioni in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitariPag. 220 e sociali e stabilisce che, al fine di garantire la realizzazione integrata dei LEPS e LEA per le attività sociosanitarie e sociali, gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari provvedano a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l'effettiva integrazione operativa dei processi.
  L'articolo 27 dispone in ordine alla valutazione multidimensionale unificata (VMU), in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l) della legge delega. Il SSN, gli ATS e l'INPS, per i profili di competenza, assicurano alla persona anziana affetta da almeno una patologia cronica o con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia, l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente provvedimento e ad altre leggi già vigenti (tra cui la legge n. 104 del 102 e la legge n. 118 del 1971), e l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari attraverso i PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del SSN denominate Case della comunità. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti è effettuata dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del SSN, che indirizza l'interessato al PUA.
  I PUA si avvalgono di équipe operanti presso le strutture, pubbliche o private accreditate, del SSN. Svolgono funzioni di informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso, nonché di raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando l'iter per la presa in carico della persona anziana nei percorsi di continuità assistenziale, attivando, ove occorra, la VMU finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale. La definizione dei criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA, della composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), nonché dello strumento della VMU omogeneo a livello nazionale, sono demandati a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità. Lo strumento della VMU e le sue modalità di funzionamento sono implementati attraverso iniziative formative integrate tra l'Istituto superiore di sanità e la componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
  La UVM, effettuata la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di non autosufficienza e delle condizioni per l'accesso ai benefici previsti in materia di invalidità e disabilità, trasmette le risultanze della propria valutazione all'INPS, che procede all'espletamento degli accertamenti di competenza e all'emanazione dei relativi provvedimenti. La valutazione dell'UVM deve contenere informazioni utili a graduare il fabbisogno assistenziale in relazione ai livelli crescenti della compromissione delle autonomie nella vita quotidiana e a supportare le decisioni di eleggibilità alle varie misure e provvedimenti.
  Quando, all'esito della VMA, emerge la sussistenza della condizione di non autosufficienza, si può procedere alla redazione del piano assistenziale individualizzato (PAI). Le UVM, nella definizione del PAI, si avvalgono di un professionista di area sociale degli ATS, operante come assistente sociale nell'ambito del sistema dei servizi sociali comunali, e di uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario, incluso il responsabile clinico del processo di cura. Il referente per il coordinamento degli interventi previsti nel PAI è uno dei componenti dell'unità, in relazione all'ambito prevalente degli interventi. Il PAI è soggetto a monitoraggio periodico, anche al fine di procedere a una sua tempestiva modifica con l'evolvere dei bisogni dell'assistito. Il PAI è redatto con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver e dei familiari indicati, del tutore o dell'amministratore di Pag. 221sostegno nonché, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore coinvolti nei sistemi di cura e assistenza territoriali. Nel PAI vengono indicati gli interventi modulati secondo la durata e l'intensità del bisogno e le figure professionali coinvolte e sono individuate le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività di tutti i soggetti coinvolti. Compete alla UVM, nell'ambito del PAI, individuare il budget di cura e assistenza, cui concorrono tutte le risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale. Il budget di cura e assistenza è aggiornabile, anche in via d'urgenza, in funzione di esigenze indifferibili clinico-assistenziali della persona anziana.
  L'articolo 28 dispone in ordine all'attività dei PUA e alla piattaforma digitale. Gli ATS e i distretti sanitari, mediante accordi di collaborazione, provvedono a individuare modalità semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali assicurando l'attuazione della governance integrata e garantendo il funzionamento efficiente ed efficace delle équipe integrate in attuazione dei princìpi e criteri appositamente declinati. Le attività dei PUA si svolgono in collaborazione con la Centrale operativa 116117, con il servizio di emergenza-urgenza, con le Centrali operative territoriali e con altri servizi previsti da ciascuna regione e provincia autonoma.
  La VMU concorre agli obiettivi di semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione, e alla conseguente certificazione della condizione di persona anziana non autosufficiente. I risultati del processo della valutazione producono l'attivazione immediata e automatica dei benefici ammessi e delle comunicazioni necessarie alle amministrazioni competenti e al cittadino. Lo strumento di VMU è scientificamente validato, informatizzato, digitale, e i suoi risultati sono resi disponibili su piattaforme interoperabili, in modo da garantire agli operatori della UVM la disponibilità della documentazione sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente. La definizione delle modalità di condivisione delle banche dati è demandata a un decreto interministeriale, sentito l'INPS, previo parere del Garante della protezione dei dati personali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 29 reca misure finalizzate a garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari. Gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti provvedono a garantire l'attivazione degli interventi definiti dal PAI finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate, rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in condizioni di fragilità, integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD). Le cure domiciliari integrate rappresentano un servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato. Il monitoraggio delle prestazioni di cure domiciliari relative agli interventi sanitari e sociosanitari è effettuato tramite il Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD).
  Su proposta congiunta dell'Agenas e della componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale sono definite le linee di indirizzo nazionali per l'integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura. Nel rispetto delle succitate linee di indirizzo sono definite, con legge regionale, le procedure per l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale.
  L'integrazione dei servizi domiciliari si realizza attraverso l'erogazione degli interventi coordinati, previsti dal PAI, derivanti dal PNRR in materia di nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane,Pag. 222 di rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane e di interventi di adattamento dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza.
  L'articolo 30 concerne i servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno. Gli ATS, allo scopo di contrastare l'isolamento sociale e i processi di degenerazione delle condizioni personali delle persone anziane, anche non autosufficienti, provvedono ad offrire servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare. Agli interventi in esame si provvede a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali. Si specifica che le strutture di cui al presente articolo non sono ricomprese nelle strutture residenziali e semiresidenziali di cui agli articoli 29 e 30 del DPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei LEA.
  L'articolo 31 concerne i servizi sociosanitari di tipo residenziale e semiresidenziale. Esso stabilisce, in primo luogo, che il PAI sia definito, nell'ambito dell'assistenza residenziale e semiresidenziale, in coerenza con quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto ministeriale n. 77 del 2023, tenuto conto della necessità di assicurare risposte diversificate in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualità di vita. In tale contesto, il SSN garantisce alle persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi appropriati, previa valutazione multidimensionale unificata e stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI). Si prevede poi che le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, sulla base dell'accordo contrattuale con il SSN, assicurino processi di integrazione istituzionale, organizzativa e professionale con i servizi sociali.
  Nel rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento, le strutture residenziali sociosanitarie possono essere dotate di moduli distinti per l'erogazione di trattamenti con diverso livello di intensità assistenziale nonché cure domiciliari di base e integrate, connotandosi come Centri residenziali multiservizi (CRM). Ciascuna unità d'offerta e di servizio mantiene il sistema di autorizzazione e di accreditamento istituzionale previsto per le diverse attività erogate e si raccorda con le Case della comunità operanti presso il distretto di riferimento. L'individuazione e l'aggiornamento di criteri condivisi e omogenei a livello nazionale per l'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del Terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario, è demandata a un successivo decreto del Ministro della salute.
  L'articolo 32 reca misure finalizzate a garantire l'accesso alle cure palliative, che sono garantite a tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le reti locali delle cure palliative assicurano sul territorio di riferimento attività di consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura, assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette, e l'erogazione dell'assistenza nell'ambito dei PAI, presso strutture di degenza ospedaliera, nell'ambito delle attività ambulatoriali per l'erogazione di cure palliative precoci e simultanee, ovvero presso il domicilio del paziente – attraverso le unità di cure palliative domiciliari – o le strutture residenziali sociosanitarie. Le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione sfavorevole ricevono nell'ambito delle strutture della rete di cure palliative azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure. In tali contesti può essere realizzata una pianificazionePag. 223 delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
  L'articolo 33 reca interventi per le persone con disabilità divenute anziane, ponendo un principio di continuità dei servizi già erogati in conseguenza della pregressa condizione di disabilità. Si prevede, in primo luogo che le persone anziane che non versano in condizioni di non autosufficienza possano presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilità per accedere ai relativi benefici. Le persone con disabilità già accertata, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni già in corso di fruizione e hanno diritto alla continuità assistenziale, nonché ai servizi e attività specifici per la condizione di disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita, individuale, partecipato e personalizzato di cui alla legge n. 227 del 2021. Le medesime persone possono, su richiesta, avere accesso anche ad interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e le per persone anziane non autosufficienti: in tale caso viene redatto un PAI che integra il progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato, e si predispone un budget di cura e di assistenza coerente con il budget del progetto di vita.
  Fa presente che il Capo II (articoli 34-42) del Titolo II del provvedimento reca disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari. L'articolo 34 istituisce in via sperimentale, per un periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. Le caratteristiche dei potenziali beneficiari (poi definite nello specifico dall'articolo 35), richiedono, tra l'altro, la presenza di un livello di bisogno assistenziale «gravissimo», accertato dall'INPS sulla base delle informazioni sanitarie contenute nei propri archivi e delle indicazioni fornite da un'apposita commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La definizione delle modalità attuative e operative della prestazione universale, nonché delle connesse attività preparatorie e organizzative, sono rimesse a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 35 disciplina le modalità di richiesta e di corresponsione della prestazione universale di cui all'articolo 34 ed elenca i requisiti necessari per l'ottenimento della stessa. La prestazione universale è erogata dall'INPS alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti requisiti: un'età anagrafica di almeno 80 anni; un livello di bisogno assistenziale gravissimo; un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro; la titolarità dell'indennità di accompagnamento, ovvero il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento di essa. Le persone anziane non autosufficienti in possesso di tali requisiti possono richiedere la prestazione universale all'INPS in modalità telematica, anche presso gli istituti di patronato. L'INPS procede alla verifica dei requisiti prescritti nel rispetto dei limiti di spesa previsti. L'opzione per la prestazione universale può essere revocata in qualsiasi momento, con conseguente ripristino dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni precedentemente spettanti.
  L'articolo 36 dispone che la prestazione universale potrà essere erogata sotto forma di trasferimento monetario o di servizi alla persona. È esente da imposizione fiscale, non è assoggettabile a pignoramento ed è erogata su base mensile. La prestazione universale è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento e da una quota integrativa, definita «assegno di assistenza», pari a 850 euro mensili. La quota fissa monetariaPag. 224 non spetta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e la sua erogazione comporta l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento. L'assegno di assistenza è esplicitamente finalizzato a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza; si prevede che, qualora l'INPS accerti che tali risorse non siano state utilizzate a tali precise finalità, si proceda alla revoca di tale componente e che il beneficiario sia tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
  L'articolo 37 opera una ricognizione delle agevolazioni fiscali e contributive che possono essere fruite anche in caso di ricorso a prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti.
  L'articolo 38 attua il criterio di delega previsto all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge delega, allo scopo di concorrere alla definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti. Spetta ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'adozione di apposite linee guida in materia, alle quali le regioni possano fare riferimento, nell'ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale. In tali linee guida saranno individuate e definite le competenze degli assistenti familiari. Al fine di concorrere alla riqualificazione del lavoro di cura, attraverso intese stipulate dalle associazioni che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali, potranno essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione. Alle regioni è attribuito inoltre il compito di organizzare, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale allo scopo di acquisire la qualificazione di assistente familiare. Le regioni sono chiamate ad istituire appositi registri regionali di assistente familiare e a sottoscrivere appositi accordi di collaborazione interistituzionale tra centri per l'impiego e ATS, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari.
  L'articolo 39 è volto a dare attuazione all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge delega, che ha stabilito i criteri e i principi direttivi per sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, prevedendo: la ricognizione e la ridefinizione della normativa di settore; la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata; forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. L'articolo in commento riconosce, in primo luogo, il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti, in particolare di coloro che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità. La figura del caregiver familiare è definito come il soggetto che, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Il caregiver è titolato a rapportarsi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato. Il ruolo e le attività del caregiver familiare e i sostegni necessari per il caregiver a fronte di tale attività devono essere definiti in apposita sezione dei PAI. Il PAI, inoltre, deve tenere in considerazione anche l'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di figli minori di età. Al caregiver è consentito di partecipare alla VMU della persona anziana non autosufficiente nonché all'elaborazione del PAI e all'individuazione del Pag. 225budget di cura e di assistenza. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, devono fornire al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura. Si prevede che al caregiver familiare possa essere riconosciuta la formazione e l'attività svolta ai fini dell'accesso ai corsi e a misure compensative previsti nell'ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (OSS).
  Le istituzioni scolastiche del ciclo secondario, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), i criteri e le modalità per promuovere specifiche iniziative formative coerenti con l'attività di cura del familiare adulto fragile. Per tali finalità, i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dagli adulti caregiver familiari.
  La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nella definizione dei piani nazionali di cui è responsabile, è chiamata a consultare le associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari per l'individuazione degli specifici bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari. Le regioni devono prevedere i criteri di individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari a livello regionale e individuare le forme di consultazione e partecipazione delle associazioni rappresentative dei caregiver del territorio di riferimento.
  L'articolo 40 introduce una delimitazione dell'ambito di applicazione del Titolo II, specificando che, fermi restando i requisiti per l'accesso alla prestazione universale di cui agli articoli 34, 35 e 36 (tra i quali rientra l'età anagrafica di almeno 80 anni), le norme ivi contenute si applichino alle persone che abbiano compiuto 70 anni.
  L'articolo 41 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 2, lettera b), vale a dire la quota integrativa della prestazione universale definita «assegno di assistenza», quantificati in 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026. A tali oneri si provvede: quanto a 75 milioni di euro per il 2025 e 75 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze; quanto a 125 milioni di euro per il 2025 e 125 milioni di euro per il 2026, a valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» 2021- 2027, nel rispetto delle procedure e criteri di ammissibilità previsti dal Programma medesimo, quanto a 50 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per il 2026, a valere sulle disponibilità della Missione 5 del PNRR.
  L'articolo 42 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), riservandosi di intervenire anche nelle fasi successive della discussione, ritiene utile porre in luce fin da subito alcuni elementi che possono essere utili per la redazione di un parere condiviso da parte della Commissione. Ricorda, in proposito, di aver votato a favore della legge delega, evidenziando come essa abbia rappresentato l'esito di un lavoro condotto in gran parte durante la legislatura precedente. Valuta con favore il fatto che il Governo in questo caso abbia rispettato puntualmente i tempi della delega, diversamente da quanto accaduto in relazione ad altri importanti provvedimenti relativi all'area delle politiche sociali.
  Nel rilevare che il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione complessivamente trova corrispondenza nella delega, sottolinea tuttavia che sussistono alcune criticità. In particolare, alcuni princìpi della delega Pag. 226sembrano non trovare attuazione, altri sembrano attuati in maniera solo limitata e, in molti casi, si effettua un rinvio ad ulteriori interventi normativi.
  Rileva, a titolo di esempio, che nel provvedimento risulta assente una riforma integrata della presa in carico complessiva dei soggetti non autosufficienti, in particolare per quanto riguarda la revisione della governance. Manca, inoltre, una riforma esaustiva dei servizi domiciliari.
  Come ulteriore obiettivo mancato pone in evidenza quello della prestazione universale, ricordando che nella legge delega era stato riproposto il modello adottato con il Family act, volto alla revisione e all'integrazione dei diversi strumenti in favore delle persone anziane, al fine di renderli più efficaci. Rileva che quanto proposto dallo schema di decreto, invece, non rappresenta certo una revisione strutturale bensì una misura estemporanea, avente carattere sperimentale.
  Sottolinea che, diversamente da quanto previsto dalla legge delega, il provvedimento sostanzialmente non definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali, in quanto ciò può avvenire solo attraverso un loro adeguato finanziamento. In conclusione, precisa che le sue osservazioni critiche sono state formulate in un'ottica costruttiva, al fine di migliorare il contenuto del provvedimento in oggetto.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'organizzazione sindacale UGL.
(Svolgimento e conclusione).

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Fiovo BITTI, dirigente confederale dell'UGL, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 febbraio 2024.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti dell'Istat.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.10.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti della Federazione Pag. 227nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di Davide Brunelli, vicedirettore sanitario dell'IRCCS Sacro Cuore don Calabria di Negrar (Verona).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti di Anitec-Assinform, All.Can Italia e Cittadinanzattiva.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.10.