CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2023
54.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

GIUNTA PLENARIA

  Martedì 31 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 8.45.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità ex articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 gennaio 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale di Milano (n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP).
  Ricorda altresì che nella seduta del 6 dicembre 2022 il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 18 gennaio scorso la Giunta stessa ha ascoltato il senatore Alessandro Morelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
  Chiede, quindi, al relatore di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Pietro PITTALIS, relatore, nel ringraziare il Presidente, annuncia che formulerà alla Giunta una proposta di deliberazione in merito alla richiesta che il sen. Morelli, deputato all'epoca dei fatti, ha trasmesso alla Camera in base all'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003.
  Prima di entrare nel merito della proposta, desidera riprendere molto brevemente alcune considerazioni generali sul tema della insindacabilità parlamentare, già svolte dall'on. Bisa in occasione della discussione del caso concernente l'on. Fidanza nel mese di dicembre scorso. In particolare, si riferisce all'esigenza di individuarePag. 4 un nuovo e più avanzato punto di equilibrio nella interpretazione di tale fondamentale prerogativa costituzionale attribuita ai parlamentari.
  A suo avviso, la tesi secondo cui l'insindacabilità è rigidamente subordinata alla necessaria presenza di un atto parlamentare precedente, del quale il deputato potrebbe solo limitarsi a divulgare extra moenia i contenuti, necessita di un deciso aggiornamento che tenga conto dello «spirito dei tempi» (Zeitgeist) e segnatamente dell'evoluzione delle modalità della comunicazione politica. Tale tesi, infatti, formatasi decenni or sono, non tiene conto né della velocità che contraddistingue la comunicazione politica attuale né dei nuovi mezzi informatici con cui tale comunicazione oggi avviene (e in particolare dei social media). In un mondo oramai fortemente globalizzato – in cui un commento pubblicato su un social può raggiungere in un attimo milioni di persone contemporaneamente – anche il dibattito politico è fortemente mediatizzato e, proprio per questo, immediato.
  Sottolinea che può capitare di frequente che – a fronte di un improvviso avvenimento di rilevanza politica, quale può essere anche semplicemente una trasmissione televisiva che svolge inchieste, che denuncia fatti – un deputato senta il bisogno di esprimere celermente la propria opinione sull'accaduto, senza aver il tempo di intervenire preventivamente nelle aule parlamentari o di presentare un atto di sindacato ispettivo. Può accadere inoltre che – nei momenti di sospensione dell'attività parlamentare (ad esempio per la pausa estiva) – non si riesca a lasciare traccia intra moenia delle proprie opinioni per poterle poi divulgare all'esterno con la tutela della guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Evidenzia pertanto che – almeno a suo avviso – occorrerebbe discutere apertamente di come «aggiornare» la nozione e la portata applicativa della insindacabilità per renderla più coerente con le esigenze della modernità.
  Nel tornare alla richiesta del sen. Morelli, ricorda che egli è imputato per diffamazione aggravata (articolo 595, secondo e terzo comma, c.p.) per aver reso dichiarazioni asseritamente offensive nei confronti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in due distinte occasioni: a) la prima volta, in data 18 marzo 2019, quando pubblicava sulla propria bacheca Facebook una vignetta recante il seguente commento: «Sala annuncia la restituzione dei soldi sauditi, chiedeva silenzio perché aveva le mani nella marmellata!» Con tale commento l'allora deputato Morelli stigmatizzava l'assenso che il sindaco di Milano aveva inizialmente prestato all'ingresso (poi in effetti naufragato per le forti critiche politiche che aveva suscitato) del Governo dell'Arabia saudita nel Consiglio di amministrazione del teatro alla Scala, in cambio di una erogazione in denaro (tre milioni di euro per cinque anni); b) la seconda volta, l'11 maggio 2021 (peraltro alla vigilia dell'udienza preliminare conseguente alla querela sporta in relazione all'episodio appena ricordato), quando – sempre sulla propria pagina Facebook – il sen. Morelli pubblicava un video intitolato «Sala mi ha querelato. Vuole mettermi il bavaglio in Tribunale». In tale video egli sosteneva: «insomma domani si terrà la prima udienza, una prima udienza in Tribunale, un Tribunale che secondo l'ex capo dei vigili di Milano, Antonio Barbato, come palesato anche in alcuni servizi de Le Iene (...) avrebbe ottenuto da Giuseppe Sala (...) qualche favorino e – sempre secondo le tesi rilanciate dal Barbato, ex capo dei vigili di Milano fatto fuori, e da Le Iene – ben ricambiato dal Tribunale ... Beppe Sala ha annunciato querela anche in questo caso ... peccato che lo faccia con l'avvocatura del Comune, che paghi tu! Insomma, lui si arrabbia con qualcuno, e tu gli paghi gli avvocati ... bravo Beppe ... potete capire con quale serenità l'uomo della strada si approcci ad affrontare un processo al Tribunale di Milano con Giuseppe Sala ...». Tale commento, oltre a essere collegato al primo caso sopra descritto, si riferiva a un altro fatto di rilevante interesse pubblico, divenuto oggetto di grande attenzione mediatica dopo la messa in onda della trasmissione delle Iene del 2 aprile 2021, che è quello del presunto scambio di favori tra il Pag. 5sindaco Sala e la procura della Repubblica di Milano, che avrebbe portato alla nomina del nuovo capo dei vigili di Milano, il vicequestore Marco Ciacci, al posto di quello al momento in carica, Antonio Barbato.
  Anticipa che la sua proposta – che è maturata all'esito del dibattito che si è svolto nelle riunioni precedenti e dell'esame delle note scritte e dall'audizione dell'interessato in base all'articolo 18 del Regolamento – è nel senso che entrambe le dichiarazioni costituiscono opinioni espresse dall'allora deputato Morelli nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sintetizza come segue le ragioni che sono alla base della proposta.
  Per quanto concerne la prima dichiarazione del 18 marzo 2019, gli sembrano decisive le due interrogazioni a risposta scritta presentate direttamente dall'on. Morelli, rispettivamente, il 14 marzo 2019 (la n. 4/02488) e il 21 marzo 2019 (la n. 4/02551), rispetto ai contenuti delle quali le propalazioni incriminate rappresentano una palese divulgazione extra moenia, anche nei sensi richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
  In proposito, infatti: 1) rileva preliminarmente che l'espressione «avere (o essere colti con) le mani nella marmellata» significa essenzialmente essere sorpresi mentre si compie, eventualmente di nascosto, un'azione/un'attività inappropriata. Nel caso di specie, la «marmellata» cui faceva riferimento l'on. Morelli – e che è il termine del quale il querelante si duole – era chiaramente, fuor di metafora, quell'accordo ritenuto molto svantaggioso tra la Fondazione del Teatro, di cui il sindaco Sala è Presidente e legale rappresentante di diritto, e il Governo saudita; 2) in secondo luogo, fa notare più nel dettaglio che negli atti di sindacato ispettivo che prima ha menzionato, l'on. Morelli – dopo aver svelato la notizia, fino a quel momento rimasta nascosta e perciò diffusasi con clamore, del tentato ingresso «del Governo dell'Arabia saudita nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala in cambio di una donazione di tre milioni all'anno per 5 anni» – censura proprio tale operazione (poi definita su Facebook «marmellata»). Tale critica è avanzata per due ordini di ragioni; vale a dire: a) sotto il profilo dell'opportunità istituzionale, visto che l'Arabia saudita «è un Paese sul quale ci sono forti ombre riguardo al rispetto dei diritti umani», mentre la Fondazione Teatro alla Scala di Milano è «un'istituzione molto importante del nostro paese, costituisce un patrimonio culturale di notevole rilevanza per la diffusione e la conoscenza della musica e rappresenta il secondo brand italiano più famoso all'estero»; b) in termini di convenienza economica e commerciale, perché l'accordo alla base dell'ingresso dell'Arabia saudita nel Consiglio di amministrazione avrebbe comportato «la cessione di parte del know-how del principale teatro del mondo con la delocalizzazione di una sede dell'Accademia della Scala in Arabia Saudita» a fronte di un corrispettivo economico (tre milioni per cinque anni) che assolutamente «non è paragonabile ad altri casi avvenuti in Europa, come il Louvre ad Abu Dhabi, dove per la sola cessione del marchio e il prestito delle opere (ma non certo del know-how) l'accordo tra i due Stati si è chiuso per un miliardo di euro in trent'anni».
  Nota infine che l'on. Morelli – nell'interrogazione del 21 marzo 2019 – critica apertamente il sindaco Sala e lo accusa implicitamente di non aver «rilevato le criticità che hanno portato all'esito attuale», vale a dire alla bocciatura definitiva del progetto.
  A suo avviso dunque, quando su Facebook afferma che il sindaco Sala è stato colto «con le mani nella marmellata», l'on. Morelli non fa altro che ribadire e divulgare extra moenia – sia pure in termini coloriti, ma comunque non con epiteti offensivi – ciò che anche più dettagliatamente aveva già sostenuto in sede parlamentare e cioè che era venuto alla luce e poi finalmente naufragato quell'accordo del tutto inappropriato tra la Fondazione del teatro alla Scala e il Governo saudita.
  Al riguardo, evidenzia poi che il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale di significato tra le opinioni rese extra moenia e i contenuti dell'attività istituzionale non può trasformarsi in una puntigliosaPag. 6 (e inammissibile) verifica sulla corrispondenza formale e testuale delle espressioni usate dal parlamentare. D'altronde, neppure la Corte costituzionale ha mai ridotto il proprio sindacato a un simile tipo di riscontro, che si è invece sempre appuntato sulla assimilabilità sostanziale dei concetti, «al di là delle formule letterali usate» (ex multis, sentenze n. 265 del 2014 e 221 del 2014).
  Fa notare che la seconda interrogazione parlamentare, cui ha fatto prima riferimento (la n. 4/02551), è del 21 marzo 2019, di tre giorni successiva alla data delle dichiarazioni incriminate, che sono state rese il 18 marzo precedente. Prima facie, dunque, tale atto parlamentare difetterebbe in apparenza di quella anteriorità temporale che la giurisprudenza costituzionale normalmente richiede ai fini della verifica del nesso funzionale ex articolo 68, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, tuttavia, sottolinea che – come nel caso dell'on. Fidanza che la Giunta ha trattato nel mese di dicembre scorso – anche nella fattispecie in esame il «nesso temporale» deve considerarsi esistente, posto che l'atto di funzione segue alle dichiarazioni esterne entro «un arco temporale talmente compresso» da potersi affermare una sostanziale contestualità tra l'uno e le altre. Il riferimento è ancora una volta a quanto sancito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 10 del 2000, n. 276 del 2001 e n. 221 del 2006. Né, d'altra parte, gioverebbe ricordare in senso contrario la recente sentenza della Consulta n. 241 del 2022, visto che questa decisione ha sì ribadito che, di norma, l'atto di funzione deve precedere le dichiarazioni esterne, ma non ha di certo smentito i precedenti cui ho fatto appena cenno, per i quali – eccezionalmente – il nesso temporale sussiste anche ove ricorra quella «sostanziale contestualità» nei termini sopra descritti.
  Alle considerazioni appena espresse aggiunge, infine, che la sostanziale unitarietà di tale contesto temporale è confermata non solo dalla esigua brevità dello iato temporale esistente tra le dichiarazioni ed entrambe le interrogazioni in parola, ma anche dal fatto che queste erano state formalmente preannunciate alcuni giorni prima dall'on. Morelli. Si riferisce, in particolare, al comunicato stampa emesso il 7 marzo 2019 – che è stato acquisito agli atti della Giunta – nel quale il deputato in questione, contestando l'operato del sovrintendente della Scala Pereira e del sindaco di Milano, biasimato in particolare per la richiesta di silenzio sulla vicenda, anticipava che avrebbe presentato un'interrogazione parlamentare «per conoscere i risvolti legali dell'operazione».
  Per concludere, gli sembra evidente che le opinioni espresse dall'on. Morelli costituiscano una proiezione esterna diretta degli interventi eseguiti in sede parlamentare. Il commento in questione, infatti, rispecchia i contenuti dell'attività ispettiva svolta in sede istituzionale, peraltro con successo, come si evince dal fatto che, a seguito di tale pressione politica, il Consiglio di amministrazione della Fondazione del teatro alla Scala ha deciso di bocciare l'ingresso dell'Arabia saudita in tale primaria Istituzione culturale del Paese.
  Ad analoghe conclusioni ritiene di dover giungere anche con riguardo alle dichiarazioni rese dall'on. Morelli l'11 maggio 2021, in relazione alle quali pure propone alla Giunta di dichiarare l'insindacabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  A sostegno di tale proposta, evidenzia i seguenti profili.

   1) Le affermazioni pronunciate nel video dell'11 maggio 2021 appaiono sostanzialmente riproduttive del contenuto di precedenti atti di sindacato ispettivo, e segnatamente dell'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-05695 del 7 aprile 2021. In quest'ultima, infatti (che prende dichiaratamente spunto dalla trasmissione televisiva Le Iene del 2 aprile 2021, durante la quale era andato in onda un servizio sulla vicenda della nomina del comandante della polizia municipale di Milano Marco Ciacci):

    venivano espressamente ricordate le «gravissime ombre in merito alla trasparenza, imparzialità e indipendenza delle procedurePag. 7 adottate dal sindaco Sala» per il conferimento dell'incarico;

    veniva rilanciata l'accusa secondo la quale «la procura della Repubblica di Milano avesse chiesto di trasferire Marco Ciacci presso il comando della polizia locale, cosa poi avvenuta nel 2017 quando l'allora capo Antonio Barbato fu costretto alle dimissioni e il sindaco Sala affidò l'incarico direttamente a Ciacci»;

    si ricordava che la predetta procura di Milano «proprio in quel periodo indagava sul sindaco Sala in merito all'affaire Expo»;

    si denunciava che «oltre che per la mancata ricognizione interna, la nomina di Ciacci risulterebbe di dubbia legittimità in quanto lo stesso sarebbe privo dei requisiti professionali richiesti dall'art. 43 del regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano».

   2) Il fatto che l'interrogazione a risposta scritta del 7 aprile 2021 non sia stata sottoscritta anche dall'on. Morelli, bensì dall'on. Iezzi, Capogruppo della Lega nella I Commissione, non gli pare osti al riconoscimento della insindacabilità. A sostegno di tale conclusione gli sembra depongano le seguenti considerazioni:

    a) in primo luogo – se per un verso occorre prendere atto della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona e non con riguardo ad altri deputati – evidenzia che la fattispecie in esame presenta talune specificità. Si riferisce alla circostanza che, al momento della presentazione dell'interrogazione in discorso (7 aprile 2021) – all'indomani della trasmissione delle Iene del 2 aprile precedente, che aveva sollevato il caso mandando in onda un'intervista esclusiva all'ex capo dei vigili urbani di Milano, Antonio Barbato – l'on. Morelli rivestiva la carica di Sottosegretario di Stato del Governo Draghi. Quale membro dell'esecutivo, dunque, l'on. Morelli non avrebbe potuto presentare un atto di sindacato ispettivo, posto che tale atto sarebbe stato considerato irricevibile. Va da sé, infatti, che il ruolo di governo – per ragioni in primis di natura costituzionale e quindi anche di logica e di opportunità politico-istituzionale – preclude al membro dell'esecutivo l'effettuazione di attività di sindacato ispettivo, che rientrano invece nelle prerogative proprie del mandato di parlamentare. A ragionare diversamente, si giungerebbe alla conclusione, quanto meno paradossale, di pretendere una coincidenza in capo ad una stessa persona dei ruoli di controllore e di controllato. Pertanto, gli sembra evidente che i parlamentari che hanno simili incarichi, vedendosi assai ridotta la possibilità di manifestare intra moenia le loro opinioni, quasi per definizione manifestano extra moenia quella posizione che è espressa intra moenia dagli altri componenti dei gruppi parlamentari di appartenenza. La carenza di atti di funzione strettamente «propri» di simili parlamentari, pertanto, non prova alcunché quanto alla sussistenza del nesso funzionale, posto che essa deve essere supplita dal riferimento agli atti di funzione di altri parlamentari (quantomeno del proprio Gruppo). In tale prospettiva, l'estrema «personalizzazione» del predetto nesso porterebbe pertanto a illogiche conseguenze discriminatorie a danno di quei parlamentari che, una volta chiamati a ricoprire incarichi di governo, sarebbero per ciò solo esclusi dalle garanzie previste dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
    A suo avviso, il quadro teorico appena tratteggiato è confermato in pieno nel caso in esame dall'audizione in Giunta del diretto interessato avvenuta il 18 gennaio scorso. Durante tale incontro l'on. Morelli – nel confermare il contenuto del verbale di assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 391-bis c.p.p. (cc.dd. indagini difensive) inviato dal proprio legale – ha fatto presente che gli atti di sindacato ispettivo che si riferiscono alle dichiarazioni dell'11 aprile 2021, pur non essendo da lui personalmente sottoscritti, «costituiscono Pag. 8il frutto di un lavoro coordinato e congiunto con il collega Iezzi, con cui ha materialmente condiviso i testi presentati alla Camera».

    b) In secondo luogo, desidera sottolineare più in generale che, anche a voler ritenere che la garanzia dell'insindacabilità copra le dichiarazioni extra moenia solo qualora esse consistano in divulgazioni di precedenti dichiarazioni intra moenia (o comunque rese in atti tipici), la ratio della garanzia sta nel fatto che un eventuale sindacato (e, peggio ancora, la conseguente ascrizione di responsabilità) della dichiarazione «esterna» si risolverebbe in un sindacato sulla dichiarazione «interna», che sarebbe sottoposta all'interferenza da parte di un altro potere (in genere, quello giudiziario). Ciò comporterebbe, ovviamente, la compromissione dell'esercizio del mandato del parlamentare che la Costituzione, invece, vuole «libero» (articolo 67 della Costituzione). Se le cose stanno così, la «paternità» delle dichiarazioni rese intra ed extra moenia non ha alcuna importanza al fine dell'attivazione della garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Se, infatti, il contenuto sostanziale delle dichiarazioni è il medesimo, l'ammissione del sindacato su quelle «esterne» determinerebbe comunque un'interferenza relativamente a quelle «interne», e quindi la violazione degli articoli 67 e 68, primo comma, della Costituzione, quale che fosse l'identità del parlamentare dichiarante. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nell'affermare (assieme alla non meno unanime dottrina) che l'insindacabilità e le immunità di cui all'art. 68 della Costituzione hanno la funzione di tutelare le istituzioni rappresentative (le Camere) e non i loro membri. Proprio per questo, per tale loro funzione oggettiva, che prescinde dal soggettivo interesse dei singoli parlamentari, la prospettazione sopra avanzata appare doversi imporre. A ritenere diversamente, la garanzia costituzionale sarebbe collegata al comportamento soggettivo del singolo parlamentare, non all'oggettività dei fatti; il che non sembra in armonia con la logica dell'istituto della prerogativa dell'insindacabilità.

  Per tutte queste ragioni, propone alla Giunta di stabilire che le opinioni espresse dall'on. Morelli nell'ambito dei fatti oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Milano a carico del richiedente, siano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia il relatore e chiede ai colleghi se intendono intervenire. Preannuncia altresì che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, il voto e le relative dichiarazioni si svolgeranno in una prossima seduta.

  Carla GIULIANO (M5S) evidenzia innanzitutto che la fattispecie che oggi è all'esame della Giunta impone di affrontare la questione della c.d. insindacabilità di Gruppo e cioè di quella insindacabilità che si vorrebbe estendere al parlamentare avvalendosi degli atti di funzione presentati da altri componenti del medesimo Gruppo. Al riguardo, ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel negare tale immunità di Gruppo e nel pretendere che la pregressa attività parlamentare che si intende invocare a copertura delle dichiarazioni rese extra moenia sia soggettivamente riferibile al solo deputato che chiede l'insindacabilità.
  Entrando nel merito del caso concernente l'on. Morelli, evidenzia preliminarmente che, anche se in taluni Gruppi politici è invalsa la prassi secondo cui è principalmente il Capogruppo a presentare gli atti di sindacato ispettivo, tuttavia il singolo parlamentare non è mai deprivato di tale prerogativa soprattutto, ad esempio, per ciò che attiene alle interrogazioni a risposta scritta, che oggi è possibile depositare anche tramite un'apposita applicazione informatica. Tale rilievo vale a escludere in maniera evidente che nella fattispecie la Giunta possa dichiarare insindacabili le dichiarazioni dell'on. Morelli.
  In entrambi i casi, inoltre, lo iato temporale tra l'atto parlamentare e le dichiarazioni esterne è troppo esteso. Con riferimentoPag. 9 al primo caso, poi, manca quell'anteriorità dell'atto di funzione (che è stato presentato solo tre giorni dopo le esternazioni incriminate), che pure è richiesta dalla giurisprudenza costituzionale. Nel secondo caso, inoltre, vale quanto ha detto con riferimento all'impossibilità di ipotizzare una immunità di Gruppo.
  Inoltre, con riferimento alla valutazione circa il requisito della corrispondenza di contenuto, sottolinea che, a suo avviso, non sussiste assimilabilità né di tono né di espressioni impiegate tra gli atti di sindacato ispettivo evidenziati dall'on. Morelli e le dichiarazioni pubblicate sulla bacheca Facebook.
  Con riferimento ai fatti oggetto della prima querela, sottolinea che, utilizzando l'espressione «aveva le mani nella marmellata», l'on. Morelli ha trasmesso al comune cittadino l'idea che il sindaco Sala avesse commesso illeciti di natura penale: tesi, questa, che non si riscontra nelle interrogazioni presentate e acquisite alla Giunta. Per quanto invece riguarda i fatti oggetto della seconda querela, evidenzia – oltra a quanto già esposto in precedenza – che gli atti di funzione richiamati non sono pertinenti, posto che le seconde dichiarazioni («Sala vuole mettermi il bavaglio in tribunale») sembrano una sorta di prosecuzione delle propalazioni connesse alla prima querela e non sono legate all'episodio che riguarda l'ipotizzato scambio di favori tra la Procura di Milano e il sindaco Sala.
  In conclusione, riservandosi ulteriori interventi nella prossima seduta, anticipa la contrarietà del proprio Gruppo alla proposta del relatore.

  Devis DORI (AVS) ritiene necessario un approfondimento in ordine ai precedenti in cui la Giunta o comunque la giurisprudenza si è occupata di casi in cui si è discusso dell'insindacabilità delle opinioni espresse da parlamentari che fossero anche componenti del Governo. Invita poi a riflettere con quali modalità un deputato possa esprimere le proprie opinioni intra moenia quando sia al contempo anche membro del Governo.

  Enrico COSTA, presidente, condivide le considerazioni dell'on. Dori e sulla necessità di effettuare gli approfondimenti richiesti.

  Marco LACARRA (PD-IDP) condivide l'esigenza di chiarire gli aspetti evocati dal collega Dori. Tuttavia, nel caso concreto gli sembra evidente che le espressioni dell'on. Morelli inducessero a pensare che il sindaco Sala avesse commesso reati. A prescindere dalla valutazione sulla sussistenza del nesso funzionale, gli appare necessario soprattutto evidenziare che le modalità di comunicazione impiegate dall'on. Morelli si siano sostanzialmente tradotte in un'accusa al sindaco Sala di aver compiuto atti illeciti. Tuttavia, ove così fosse stato, l'on. Morelli si sarebbe dovuto rivolgere alla magistratura; diversamente, tali affermazioni risultano calunniose.
  Salvo gli approfondimenti che verranno effettuati, preannuncia l'orientamento del Gruppo a votare per la sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Morelli.

  Pietro PITTALIS, relatore, sottolinea il fatto che all'on. Morelli è contestato il reato della diffamazione e non quello della calunnia, come adombrato dal collega Lacarra. In tal senso, si sente rafforzato quanto alla proposta che ha avanzato alla Giunta.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.