CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

  Enrico COSTA, presidente, comunica alla Giunta che, con nota pervenuta il 23 novembre 2023, il Tribunale di Firenze – Sezione Giudici per le indagini preliminari – ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco BONIFAZI e Maria Elena BOSCHI nonché Luca LOTTI, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP. La domanda è stata trasmessa in pari data alla Giunta per le autorizzazioni per il seguito di competenza ed è disponibile sul sito della Camera (Doc. IV, n. 2).
  Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di proseguire l'esame della istanza di insindacabilità inviata dall'on. Corneli in relazione al procedimento penale in corso di svolgimento presso il Tribunale di Teramo. Al riguardo, peraltro, informa che, all'esito dell'udienza del 23 novembre scorso, il medesimo Tribunale ha sospeso il procedimento in corso e ha trasmesso gli atti alla Camera in base a quanto stabilisce l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.
  Si riserva quindi di convocare una prossima seduta per la prosecuzione del caso in questione.

Comunicazioni del Presidente su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano (ordinanza della Corte costituzionale n. 204 del 2023).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che durante la seduta della settimana scorsa ha anticipato che, con ordinanza n. 204 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano (sezione settima penale) a seguito della deliberazione della Camera del 18 gennaio 2023, che ha ritenuto insindacabili Pag. 12– ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – le dichiarazioni di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 11-A).
  Evidenzia quindi che, come da prassi, il Presidente della Camera ha chiesto alla Giunta di fornire elementi di valutazione in ordine alla costituzione di questo ramo del Parlamento nel giudizio in parola, in vista delle conseguenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea, che deciderà in via definitiva.
  Prima di riepilogare, sia pure brevemente, le ragioni che sono all'origine del conflitto, sottolinea che – in questa fase – la Giunta non è chiamata a entrare nuovamente nel merito della vicenda, ma a esprimere un parere in ordine alla sola opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio innanzi alla Consulta.
  Al riguardo fa presente che, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 26 delle Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale, il termine assegnato alla Camera per costituirsi in giudizio scade, nel caso di specie, il 9 gennaio 2024.
  Procede quindi a riepilogare molto sinteticamente i fatti che sono all'origine della vicenda in esame.
  Ricorda che l'on. Fidanza è accusato dalla procura della Repubblica di Milano del delitto di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità) perché egli, attraverso la pubblicazione di un video sul social network Facebook – riferendosi alla mostra intitolata «Porno per i bambini», che si sarebbe dovuta tenere presso il Santeria social club di Milano – avrebbe offeso la reputazione di tale locale.
  Rammenta ancora che, all'esito del dibattito svoltosi in Giunta nel mese di dicembre del 2022, l'Assemblea, accogliendo la proposta della Giunta medesima, ha stabilito che le dichiarazioni dell'on. Fidanza, rese durante il predetto video pubblicato su Facebook, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Più specificamente, ricorda che la Camera ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale affinché possa ritenersi operante la prerogativa dell'insindacabilità vale a dire: 1) la «sostanziale corrispondenza di significato» tra le propalazioni esterne e il contenuto di atti e/o di interventi eseguiti in sede parlamentare; 2) il «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna», tale che quest'ultima assuma una finalità divulgativa rispetto alla prima. Con particolare riferimento a tale ultimo requisito, l'Assemblea ha condiviso la proposta della Giunta in base alla quale – tenuto conto di taluni precedenti esaminati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 10 del 2000 e n. 276 del 2001) – l'opinione resa extra moenia dal parlamentare deve ritenersi sostanzialmente contestuale all'atto di funzione (nella specie, un atto di sindacato ispettivo), ove questo sia depositato entro due giorni dall'esternazione incriminata.
  Evidenzia che, nel ricorso per conflitto successivamente presentato alla Corte costituzionale, il Tribunale di Milano ha contestato la tesi della Camera ritenendo che le sentenze della Consulta sulla «sostanziale contestualità», menzionate dalla Giunta, sarebbero risalenti e quindi superate dalla giurisprudenza successiva, che avrebbe rimarcato costantemente la necessaria anteriorità dell'atto di funzione rispetto al momento dell'espressione dell'opinione extra moenia.
  Tanto premesso, formula la propria proposta nel senso di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. Ritiene si tratti di una proposta ispirata, in via generale, al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – appare opportuno, sotto il profilo istituzionale, pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea e dalla Giunta medesima. In tal modo, infatti, la Camera può rappresentare compiutamente le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte costituzionale di disporre di tali elementi per il suo giudizio.Pag. 13
  Chiede ai colleghi se intendono intervenire.

  Dario IAIA (FDI) si esprime a favore della costituzione in giudizio della Camera innanzi alla Corte costituzionale.

  Devis DORI (AVS), ritiene doveroso che la Camera si costituisca in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato.

  Ingrid BISA (Lega) nell'esprimere l'orientamento favorevole del proprio Gruppo alla costituzione in giudizio, evidenzia – anche in qualità di relatrice del caso oggetto del ricorso per conflitto – che la Consulta, pur consolidando il proprio orientamento in ordine alla necessaria anteriorità dell'atto di funzione rispetto alle dichiarazioni rese extra moenia, non ha mai smentito le sentenze sulla c.d. «sostanziale contestualità», che sono state sempre intese come «eccezione» rispetto alla regola generale.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) si esprime a favore della costituzione in giudizio della Camera innanzi alla Corte costituzionale.

  Antonella FORATTINI (PD), a prescindere dal merito della vicenda già esaminato in Giunta, ritiene necessario che la Camera rappresenti le proprie posizioni nel giudizio costituzionale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio.

  La Giunta approva la proposta.

  Enrico COSTA, presidente, si riserva di informare il Presidente della Camera dell'esito della presente discussione.

  La seduta termina alle 9.30.