CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 12

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).
(Esame congiunto e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 17 maggio scorso e come d'altra parte è stato fatto nella scorsa legislatura dalla Giunta precedente, che però non è riuscita a concluderne l'esame a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio Gip) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).
  Per entrambe le richieste di deliberazione, l'incarico di relatore è affidato al deputato Andrea Giaccone, cui chiede di illustrare le rispettive vicende alla Giunta.

  Andrea GIACCONE (Lega), relatore, fa presente che tanto il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Macerata, quanto il procedimento civile, pendente Pag. 13presso la Corte di appello di Ancona, traggono origine dalle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi, pubblicate il 6 maggio 2019 sulla propria pagina Facebook e successivamente riprese dalla stampa locale trentina.
  Chiarisce che, con le dichiarazioni contestate, l'on. Sgarbi ha inteso replicare a due consiglieri provinciali di Trento – una consigliera del Partito democratico e Alex Marini, consigliere del Movimento 5 Stelle – i quali avevano criticato la sua nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e asseritamente motivata da ragioni politiche. Il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia per un'ipotizzata incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità il Marini ha anche chiesto il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale ha stabilito che non sussistono «ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali».
  Evidenzia che, a seguito delle predette critiche, l'on. Sgarbi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la replica che ha provocato la querela sporta dal Marini nei suoi confronti. In tale replica, l'on. Sgarbi ha difeso la correttezza della nomina effettuata dalla Giunta provinciale, che non sarebbe stata di natura politica quanto piuttosto motivata dalla sua «chiara fama» di studioso. Nel post incriminato del 6 maggio 2019, l'on. Sgarbi si è così espresso:

  La mia replica a due inetti, una del PD, l'altro dei 5 Stelle, pagati 6mila euro al mese per dire castronerie.
  Tra i depensanti in carica nel Consiglio provinciale del Trentino, lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza, ci sono tale (...) del PD, partito disperso, e tale Alex Marini, del MoVimento 5 stelle. Uniti nella loro caparbia ignoranza nel contrastare il perfetto parere di Raffaele Cantone (...), il quale ha indicato che «l'incarico di Presidente del Mart non ha deleghe gestionali, in quanto non è amministratore di ente pubblico, funzione delegata al direttore del Mart, che è ente (...) istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea», come ai due depensanti non sarebbe consentito per la loro acclarata e locupletata incompetenza.
  In maniera precisa Cantone ha stabilito che «circa l'incarico di Presidente del CdA del Mart, il regolamento non prevede attribuzioni gestionali. Mi pare chiarissimo: per qualunque presidente, non per me che, rispetto ai due depensanti, non percepisco stipendio né indennità, in una dimensione culturale e morale ignota ai due inutilmente e dannosamente pagati (6000 euro + rimborsi vari). La posizione di Cantone è chiarissima e tombale per i due inetti che, non sapendo leggere, chiamano “pagliacciata” la sentenza di Cantone. (...) Con i loro argomenti inesistenti si rivelano onanisti, con la destra e con la sinistra. Io (...) sono stato non “imposto politicamente”, ma scelto culturalmente, per chiara fama, come a loro non sarebbe mai toccato, nel buio in cui annaspano le loro menti ottenebrate».

  Sottolinea che, a seguito di tale post, il consigliere Marini ha sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi per le dichiarazioni sopra riportate, giudicate offensive della sua persona e dell'istituzione da lui rappresentata. Successivamente, nell'ottobre del 2019, il Marini ha presentato una integrazione all'atto di esposto e querela, nella quale denuncia affermazioni («andate aff...», «ai 5 stelle comminerebbe la pena di morte ogni volta che ne incontra uno») e gesti (gesto dell'ombrello) – rivolti nei suoi confronti dall'on. Sgarbi e riportati da articoli di stampa – ritenuti reati in continuazione con quelli già denunciati.
  Ricorda che, nella memoria difensiva in sede penale, l'on. Sgarbi ha innanzitutto rappresentato che le sue affermazioni costituivano una «semplice replica alle critiche – infondate – della parte offesa che, Pag. 14dal febbraio 2019, ha iniziato nei miei confronti una campagna stampa – assurda ed illegittima, ai limiti dello stalking – che mi ha indotto a promuovere davanti al Tribunale di Macerata giudizio civile». Pertanto, dopo avere difeso la legittimità della propria «critica politica all'operato del dr. Alex Marini» e avere perciò chiesto l'archiviazione della denuncia, il deputato ha sollevato «in via meramente eventuale» l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Vista tale eccezione, il 23 marzo 2021 il GIP di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero in tal senso, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.
  Ribadisce che, parallelamente al procedimento penale, è in corso un procedimento civile presso il Tribunale di Macerata, originariamente promosso dall'on. Sgarbi nei confronti del Marini con atto di citazione del 16 giugno 2019 (quindi in data successiva alla denuncia penale sporta dallo stesso Marini contro di lui). Nell'ambito di tale procedimento civile, il consigliere Marini ha proposto domanda riconvenzionale e ha chiesto il risarcimento del danno da diffamazione per le medesime affermazioni dell'on. Sgarbi contenute nel post del 6 maggio 2019. Nonostante l'eccezione ex articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dalla difesa dell'on. Sgarbi anche nel giudizio civile, in primo grado il Tribunale di Macerata ha emesso sentenza favorevole al Marini (condannando Sgarbi al pagamento di 15.000 euro di risarcimento del danno non patrimoniale), senza peraltro trasmettere gli atti alla Camera dei deputati. Contro la predetta sentenza l'on. Sgarbi ha proposto appello e ha nuovamente eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d'appello di Ancona, nel sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, ha trasmesso gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, così rimediando a un errore procedurale commesso dal Tribunale di Macerata.
  Quanto al merito, rappresenta che, nell'atto di citazione in primo grado, l'on. Sgarbi ha riportato diverse dichiarazioni rilasciate dal Marini agli organi di stampa locali e nazionali – che peraltro riproducevano extra moenia i contenuti delle precedenti interrogazioni presentate al Consiglio provinciale – nelle quali lo Sgarbi stesso è definito, tra l'altro, «pregiudicato, assenteista, condannato definitivamente per truffa ai danni dello Stato». Secondo altre dichiarazioni del Marini menzionate nell'atto introduttivo del giudizio, la nomina a presidente del MART sarebbe stata «squisitamente politica, perché Sgarbi è politicamente affine alla destra e a Fugatti. E questo lo rende impresentabile». L'atto di citazione qualifica le predette affermazioni del Marini come «ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione del prof. Sgarbi», in quanto asseritamente contenenti «totale disattenzione per la verità dei fatti»; in conclusione, si chiede la condanna del Marini al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore.
  Fa presente che, nella comparsa di costituzione e risposta, il consigliere Marini ha respinto la fondatezza delle richieste dell'on. Sgarbi. In via riconvenzionale, ha chiesto poi il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente conseguente alle medesime affermazioni pubblicate su Facebook dall'on. Sgarbi e poste all'origine della querela in sede penale.
  Rammenta che, nell'atto con cui ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, l'on. Sgarbi ha nuovamente riportato le dichiarazioni rese dal Marini alla stampa e sviluppato una serie di argomentazioni per le quali le stesse sarebbero lesive della sua reputazione e giustificherebbero la sua richiesta di risarcimento. A fondamento dell'appello proposto, l'on. Sgarbi sostiene, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, che alle dichiarazioni del Marini non dovrebbe applicarsi l'esimente del diritto di critica e/o di cronaca. Per quello che più interessa alla Giunta, nell'atto di appello si contesta alla sentenza di primo grado la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del codice penale, degli articoli 21 e 68 Pag. 15della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Secondo l'on. Sgarbi, le dichiarazioni per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale, che sono le medesime per le quali è stata proposta la querela in sede penale, sarebbero scriminate dalla esimente del diritto di critica politica. L'atto di appello continua argomentando che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi erano coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, ciò che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nell'atto di proposizione dell'appello è anche citata la decisione del GIP di Macerata che, nell'ambito del procedimento penale «per gli stessi fatti e per le medesime dichiarazioni rilasciate da Sgarbi», ha trasmesso copia degli atti alla Camera dei deputati.
  In conclusione, evidenzia che l'on. Sgarbi chiede l'annullamento e la riforma in toto della sentenza civile di primo grado e il rigetto della riconvenzionale proposta dall'appellato, «atteso che le dichiarazioni rilasciate dall'appellante risultano scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, e/o di satira» e comunque non punibili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Marini – che relativamente alle proprie dichiarazioni invoca a sua volta l'applicabilità dell'insindacabilità prevista dall'art. 122 della Costituzione per i consiglieri regionali – nega invece la sussistenza di qualsiasi nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Sgarbi e la funzione di parlamentare e ritiene pertanto corretta la sentenza di primo grado.
  Si riserva infine di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia il collega per l'ampia relazione e, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

  La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.