CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

AUDIZIONI INFORMALI

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei social media.
Audizione in videoconferenza del professor Francesco Saverio Marini, Università «Tor Vergata» di Roma.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 24 maggio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 8.40.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).
(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).
  Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 29 settembre 2022, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Ylenja Lucaselli.
  Cede quindi la parola alla relatrice per illustrare la questione alla Giunta.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, evidenzia preliminarmente che la richiesta in discussione è stata inviata alla Camera dal Tribunale di Ferrara (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) ai sensi dell'articoloPag. 4 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Detta richiesta, pervenuta il 29 settembre 2022, trae origine da un procedimento penale in corso di svolgimento nei confronti dell'on. Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, iscritto al Gruppo parlamentare della Lega nella XVIII legislatura (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RGGIP). Tale procedimento è stato avviato a seguito di una querela sporta da Ilaria Baraldi, consigliere comunale del Partito democratico a Ferrara.
  Ricorda che, in base a quanto si evince dall'incolpazione trascritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'on. Tonelli è accusato di diffamazione aggravata (articolo 595, primo e terzo comma, c.p.) per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, in data 30 agosto 2020, un post dal seguente contenuto:

   «!!Io non ho paura della polizia!! A me spaventa di più un esponente del PD, partito al governo, che preferisce gli spacciatori ai poliziotti. A me, come tutte le persone per bene, non spaventa la Polizia. Notizia datata, ma la “signora” è ancora al suo posto. Evidentemente dichiarazioni del genere non sono state ritenute degne di dimissioni! #iostoconlapolizia. Io amo la polizia».

   Fa presente che tale post era poi accompagnato dall'immagine fotografica di Ilaria Baraldi con il suo nome scritto in grassetto; su tale immagine era riportata una frase (secondo il pubblico ministero attribuita falsamente alla stessa) dal seguente tenore:

    «Consigliere PD attacca la polizia: “meglio spacciatori che agenti ... A me impressiona più la polizia in tenuta anti-sommossa che 4 spacciatori in bicicletta”».

  Si rammarica del fatto che al post in questione siano seguiti (sempre sulla bacheca Facebook dell'on. Tonelli) pesanti, volgari e inaccettabili insulti nei confronti della consigliera Baraldi provenienti da altri soggetti, che sono stati querelati dall'interessata assieme al Tonelli medesimo.
  Ricorda, inoltre, che il commento pubblicato dall'on. Tonelli riprendeva precedenti dichiarazioni della consigliera Baraldi. In proposito, fa presente che:

   1) tali dichiarazioni erano contenute in un messaggio pubblicato dalla querelante sul proprio profilo Facebook. Tale messaggio recitava testualmente:

    «Dite quello che vi pare. A me impressiona e spaventa molto di più un gruppo di ultras urlanti e la polizia in tenuta antisommossa che 4 spaccini in bicicletta. Lo penso. L'ho detto».

   Rileva che, dagli atti del procedimento, emerge che Baraldi ha pubblicato tale post a seguito di alcuni scontri svoltisi a Ferrara tra la polizia, in tenuta antisommossa, e gli ultras della squadra ospite, a causa dei quali c'erano stati disordini e danneggiamenti a strutture pubbliche e private della città;

   2) il predetto commento della consigliera del PD risale al 20 settembre 2016. L'on. Tonelli evidenzia di averlo ripreso a seguito di un ulteriore post – stavolta pubblicato il 25 agosto 2020 dall'on. Miceli del PD – che esprimeva la solidarietà, propria e del PD stesso, alle Forze dell'ordine a seguito di una serie di aggressioni avvenute in varie località italiane a causa dei controlli circa l'applicazione della normativa anti-Covid. L'on. Tonelli, nel richiamare e commentare il post di Ilaria Baraldi, appartenente al medesimo partito politico dell'on. Miceli, aveva sostanzialmente ritenuto «segno di ipocrisia» quanto pubblicato da quest'ultimo, in quanto asseritamente contrastante con quanto a suo tempo dichiarato dalla collega (la quale, secondo il Tonelli, aveva manifestato quantomeno un sentimento di diffidenza nei confronti delle Forze dell'ordine pubblicando un commento nel quale, secondo lo stesso ex deputato, la Polizia sarebbe stata posta sullo stesso piano degli spacciatori).

  Per quanto invece attiene al merito dell'accusa, fa presente che, ad avviso del Pag. 5pubblico ministero, il contenuto del post dell'on. Tonelli avrebbe travalicato i limiti della legittima critica politica. Ciò, in quanto l'ex deputato in questione avrebbe attribuito – riportando tra virgolette e utilizzando la prima persona – un pensiero in realtà mai espresso dalla consigliera Baraldi. Nella frase riportata nel post, infatti, veniva completamente cancellata l'espressione «un gruppo di ultras urlanti» all'atto di fronteggiare la Polizia in tenuta antisommossa. Secondo il p.m., dunque, il paragone attribuito alla Baraldi sarebbe artatamente effettuato fra spacciatori e Polizia in tenuta antisommossa, senza che l'intera scena rappresentata dalla querelante (ovvero quella degli scontri tra ultras e Forze dell'ordine) sia mai stata compiutamente descritta. A parere della pubblica accusa, quindi, la diffamazione sarebbe consistita nell'attribuire alla Baraldi un pensiero diverso da quello in realtà formulato e, più precisamente, nell'indurre falsamente il lettore a ritenere che la querelante preferisse tout court gli spacciatori alla Polizia.
  Segnala che, con memoria depositata nel procedimento penale in corso il 27 aprile 2022 e poi inviata a questa Giunta il 17 maggio scorso, il legale dell'on. Tonelli evidenzia innanzitutto la significativa differenza fra la posizione dell'ex deputato stesso e quella di coloro che avevano commentato l'originario messaggio con una serie di altri post offensivi e denigratori. In particolare, la memoria difensiva colloca la condotta dei soli ulteriori commentatori nell'ambito del fenomeno dei cosiddetti haters, ovvero di coloro che, profittando della capacità divulgativa della rete e dei social network, incitano pubblicamente a esprimere odio verso un determinato obiettivo. Nel caso di specie, invece, la posizione dell'on. Tonelli risulterebbe radicalmente diversa per la personalità dello stesso, per la continenza delle espressioni usate, per l'assoluta assenza di insulti nonché per l'argomentazione logica e congrua alla base dell'intervento, che sarebbe pertanto qualificabile come motivata critica politica. Il difensore osserva, altresì, che «mentre il punto fondamentale in ottica accusatoria è che l'on. Tonelli avrebbe attribuito alla Baraldi una dichiarazione da lei mai pronunciata», deve ritenersi che «il senso della dichiarazione della persona offesa fosse proprio quello riportato da Tonelli, con conseguente insussistenza della falsità nelle sue dichiarazioni». A sostegno della propria tesi, la memoria sottolinea la fedeltà tra il modo in cui l'on. Tonelli avrebbe riportato le dichiarazioni di Baraldi e quanto effettivamente pubblicato da quest'ultima. Rileva altresì che, a suo tempo, la Baraldi sia stata aspramente criticata per il contenuto del post, che è stato interpretato dalla stampa e da altri esponenti politici – persino appartenenti allo stesso schieramento politico della querelante – in modo analogo a quanto riportato dall'on. Tonelli nel commento del 30 agosto 2020. Per tale ragione, dovrebbe quindi ritenersi insussistente quantomeno l'elemento soggettivo del dolo.
  Infine, per quanto più direttamente concerne i profili relativi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, evidenzia che il pubblico ministero e il GIP sono dell'avviso che non ricorrano i presupposti richiesti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione perché possa ritenersi operante la prerogativa dell'insindacabilità: nella fattispecie, mancherebbero infatti precedenti atti o interventi parlamentari con cui l'on. Tonelli avrebbe commentato intra moenia il post della consigliera Baraldi.
  Diversamente, secondo la difesa dell'on. Tonelli, il caso in esame rappresenterebbe una «ipotesi di scuola» in cui occorrerebbe ritenere sussistenti i presupposti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare tale difesa evidenzia che:

   1) la critica dell'on. Tonelli era rivolta «non ad un soggetto qualunque, ma alla sig.ra Baraldi, che è un avversario politico, ha un ruolo istituzionale attivo, appartiene ad altro partito e, peraltro, opera nella stessa area geografica appartenente a quella di interesse dell'on. Tonelli (eletto in Emilia Romagna)». Si tratterebbe, dunque, di un classico esempio di «critica e di denuncia politica, connessa alla funzione del parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento »,Pag. 6 rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003;

   2) la pagina Facebook in cui è stato pubblicato il post incriminato rappresenterebbe il profilo ufficiale del parlamentare appositamente dedicato alle iniziative istituzionali dello stesso e che, per tali finalità, sarebbe stato comunicato in via ufficiale anche alla Camera dei deputati.

  Da ultimo, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni (personalmente o tramite l'invio di note scritte) e dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

  La seduta termina alle 9.10.