CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2023
205.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 22 novembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

  Enrico COSTA, presidente, comunica alla Giunta che, in data 15 novembre 2023, è pervenuta alla Camera dei deputati un'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro (seconda Sezione civile) – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha sospeso il procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3659/2021 RG – atto di citazione del dottor Giuseppe Lombardo).
  Nel trasmettere gli atti relativi al menzionato procedimento, il medesimo Tribunale ha chiesto alla Camera di deliberare se i fatti oggetto del giudizio concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tali atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.
  Comunica altresì che, con ordinanza n. 204 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano (sezione settima penale) a seguito della deliberazione della Camera del 18 gennaio 2023, che ha ritenuto insindacabili – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – le dichiarazioni di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 11-A – XIX leg.). Tale ordinanza è stata notificata alla Camera il 20 novembre scorso; pertanto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 26 delle Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale, il termine assegnato alla Camera per costituirsi in giudizio scade il 9 gennaio 2024.
  Come da prassi, il Presidente della Camera ha chiesto alla Giunta di fornire elementi di valutazione in ordine alla costituzione di questo ramo del Parlamento nel giudizio in parola, in vista delle conseguenti deliberazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea, che deciderà in via definitiva. Propone quindi di inserire tale questione all'ordine del giorno della prossima seduta.
  Al riguardo, fa presente che la documentazione concernente il conflitto – e in particolare: 1) il ricorso del Tribunale di Pag. 4Milano; 2) l'ordinanza di ammissibilità della Corte costituzionale; 3) la relazione della Giunta per l'Aula (Doc. IV-ter, n. 11-A) – sarà consultabile da remoto a partire da domani, trattandosi peraltro di documenti pubblici.

  La Giunta concorda.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità ex articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR).
(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Teramo (procedimento n. 4367/2020 RGNR). Su tale questione ha affidato l'incarico di relatore al deputato Dori.
  Ricorda che, in base alla disciplina approvata dalla Giunta il 13 settembre 2023, chi intende consultare da remoto la documentazione individuata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 14 novembre scorso deve farne richiesta mediante e-mail, da inviare all'indirizzo di posta elettronica della segreteria della Giunta (giunta_autorizzazioni@camera.it).
  Cede quindi la parola al relatore affinché illustri la questione alla Giunta.

  Devis DORI (AVS), relatore, riferisce che il 27 ottobre scorso, l'on. Valentina Corneli – deputata della precedente legislatura appartenente al Gruppo Movimento 5 Stelle – ha inviato al Presidente della Camera una istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 con cui rappresenta:
  1) di essere sottoposta a un procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti dell'on. Giorgia Meloni presso il Tribunale di Teramo (RG 607/22 – RGNR 4367/20);
  2) di aver depositato in giudizio (da ultimo il 14 settembre 2023) varie istanze con cui chiede al giudice di sospendere il processo – oramai giunto nella fase dibattimentale – e di trasmettere gli atti alla Camera, giusta quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 140 del 2003;
  3) che tali istanze non sono state prese finora in considerazione dal giudice che, senza peraltro decidere in proposito – con ordinanza del 25 ottobre scorso –, ha fissato la prossima udienza domani, 23 novembre 2023, per l'esame dell'imputata e per la discussione.
  Alla luce di tali informazioni, la medesima on. Corneli chiede che la Camera:
  1) domandi al Tribunale di Teramo di sospendere il procedimento penale in questione, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003;
  2) stabilisca che i fatti per i quali è in corso tale procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Nel merito, ricorda che il procedimento de quo trae origine da una querela per diffamazione aggravata, che è stata sporta dall'on. Meloni nei confronti dell'on. Corneli per avere quest'ultima pubblicato, sul proprio profilo Facebook – in data 22 luglio 2019 – un post dal contenuto asseritamente diffamatorio.
  In base a quanto emerge dal decreto di citazione diretta in giudizio, il post in questione così recitava:
  «Torna all'attacco il pozzo di scienza della politica italiana. Signora Meloni, ragioniamo insieme perché sono certa che anche lei ce la può fare: 1) se conosce questa storia che racconta significa che il disonesto signore marocchino è stato scoperto e quindi pagherà per ciò che ha fatto; non è un'ottima cosa smascherare persone che magari Pag. 5in passato hanno fatto tante truffe senza essere scoperti?; 2) gli italiani che “stanno pagando tutto ciò” sono titolari di negozi e attività di ogni genere dove quei soldi vengono spesi, o producono i beni e i servizi che con quei soldi vengono acquistati. Ma lei avrebbe preferito tenerseli per lei, vero? Non a caso ha presentato quella proposta di legge per finanziare il suo “bellissimo” partito; 3) nomadi, immigrati e condannati che hanno diritto al reddito (le regole sono stringenti: devono essere cittadini o stabili residenti, non condannati per mafia, terrorismo ecc.) se hanno da mangiare forse evitano di rubare e spacciare, e con le 3 offerte saranno costretti a lavorare. Che dice? È difficile da capire? O forse lei li vuole in strada a delinquere così da fare la sua squallida propaganda e magari costruire nuovi campi rom da milioni di euro. Le piacerebbe rimettere le mani sulla (Mafia) Capitale eh? Ahinoi, questa è la #destra e non cambierà».

  Il post dell'on. Corneli faceva seguito alle polemiche sorte dopo la scoperta di alcune truffe legate alla percezione del reddito di cittadinanza da parte di residenti stranieri in Italia e, in generale, alle critiche che l'on. Meloni aveva rivolto a tale forma di sussidio economico introdotto nel 2019.
  Nella querela sporta il 6 agosto 2019 (che il legale dell'on. Corneli ha trasmesso alla Camera il 15 novembre scorso) l'on. Meloni giudica gravemente offensive le espressioni utilizzate nel post, in quanto rappresenterebbero «una aggressione alle capacità intellettuali della sottoscritta, le cui capacità intellettive non le consentirebbero di afferrare concetti semplici, se non guidata e illuminata da terzi». Gravissima e del tutto infondata, poi, ad avviso della querelante, sarebbe l'insinuazione circa l'asserita esistenza di un legame tra l'on. Meloni e la vicenda di Mafia Capitale, che peraltro costituirebbe un argomento completamente slegato da quello concernente il reddito di cittadinanza. In ogni caso – viene aggiunto nella querela – non sarebbe «in alcun modo consentito, pur nella veemenza della dialettica politica, ledere l'onore, il decoro e la reputazione altrui al punto di accostare, con volgarità gratuita e inaudita, un personaggio politico a una gravissima vicenda di natura penale, nonostante l'assoluta estraneità dello stesso anche alle sole indagini». Non sarebbe poi revocabile in dubbio che «la scriminante costituita dal diritto di critica politica è comunque subordinata al fatto che non trasmodi in attacchi di natura personale e che, qualora venga citato un fatto, non sia soverchiamente falso, utilizzando in questo caso i parametri del diritto di cronaca che prevedono anche la fondatezza della notizia». Si sottolinea, infine, «il sapiente accostamento (...) con una vicenda delittuosa gravissima, perpetrato con il massimo dolo».
  Diversamente, l'on. Corneli – nelle memorie depositate in giudizio e poi inviate alla Camera unitamente all'istanza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 – evidenzia preliminarmente come sia noto che la querelante e la querelata siano due parlamentari appartenenti a schieramenti politici avversi, che si scontrano quotidianamente sul piano politico. Pertanto, le affermazioni contenute nel post incriminato dovrebbero essere intese come «la naturale prosecuzione della suddetta dialettica politica già intrapresa all'interno del Parlamento» che giustificherebbe l'applicazione della prerogativa della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, più in generale, della scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 51 del codice penale. Nelle predette memorie, l'on. Corneli richiama anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale «l'immunità assicurata ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio delle loro funzioni (...) trova applicazione sempre all'interno degli istituti parlamentari e, in presenza del cosiddetto nesso funzionale, anche all'esterno, ancorché vertendosi in tema di diffamazione, non siano rispettati i tre parametri che devono connotare l'esercizio del diritto di cronaca, il rispetto della verità, la rilevanza sociale e la continenza» (Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2010, n. 2384). L'on. Corneli prosegue sottolineando che, «al di là dell'eccepita immunità, possa operare nel caso di specie altresì la scriminante del diritto Pag. 6di critica». Ed infatti, i termini utilizzati nel post incriminato costituirebbero semplicemente «una critica politica all'On. Giorgia Meloni, peraltro in risposta alle forti critiche operate dalla stessa Meloni su fatti imputati al M5S, e ritenute completamente false e pretestuose dall'On.le Corneli». La medesima on. Corneli mette poi in evidenza «la contraddittorietà delle dichiarazioni della Meloni» e asserisce di aver ironizzato «sul fatto che la stessa non capisse davvero o facesse finta di non capire chi aveva foraggiato il business dell'immigrazione non era stato il M5S con il reddito di cittadinanza, misura contro la povertà, ma altri, per interessi personali». In definitiva – secondo l'ex deputata istante – l'intero discorso andrebbe inquadrato nell'ambito del diritto di critica, posto che la Corte di cassazione ritiene che «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2020, n. 17243)».
  Una volta illustrati gli estremi della vicenda, ritiene necessario esaminare la richiesta dell'on. Corneli di domandare al Tribunale di Teramo di sospendere il procedimento penale in questione, come in effetti espressamente prevede l'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta trae origine dal fatto che, nonostante l'ex deputata interessata abbia più volte eccepito in giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse, il giudice procedente – come detto – non si è mai pronunciato sul punto né ha tantomeno sospeso il processo in questione per trasmettere gli atti alla Camera. Segnala al riguardo, peraltro, che – con lettera inviata via PEC il 31 ottobre scorso – la Camera ha comunicato al Presidente del Tribunale di Teramo di aver assegnato l'istanza dell'on. Corneli alla Giunta per le autorizzazioni, affinché questa adotti le determinazioni di competenza. Di tale assegnazione è stato dato anche annuncio all'Aula mediante pubblicazione nell'Allegato A al Resoconto stenografico della seduta del 31 ottobre scorso. In base a quanto appreso per le vie brevi, l'on. Corneli avrebbe provveduto a depositare in giudizio anche copia di tale annuncio.
  Per quanto concerne il merito della richiesta di sospensione, evidenzia innanzitutto che – in forza di quanto sembra emergere dalla lettera della norma (articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003) nonché da un indirizzo interpretativo maturato sia in sede di giurisprudenza costituzionale (vedi sentenza della Consulta n. 149 del 2007) sia in sede di giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza della Corte di cassazione n. 32354 del 2004) – il giudice procedente, che non ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità sollevata dal parlamentare (o ex parlamentare) interessato, avrebbe effettivamente l'obbligo di sospendere il procedimento e di trasmettere «senza ritardo» gli atti alla Camera di appartenenza.
  Tuttavia, tenuto conto che la prossima udienza del processo in esame si terrà domani, 23 novembre, proporrebbe alla Giunta di attendere quantomeno l'esito della stessa (e in particolare di verificare se il giudice accoglierà l'istanza di sospensione nuovamente presentata dall'on. Corneli) e poi valutare quale iniziativa assumere, proseguendo comunque nell'esame del caso.
  Per concludere ricorda che, come ha anticipato all'inizio della relazione, il legale dell'on. Corneli – ad integrazione dell'istanza inviata il 27 ottobre 2023 – ha trasmesso alla Camera, il 15 novembre, scorso il testo della querela dell'on. Meloni che ha dato origine al procedimento penale in esame. Al riguardo, chiede al Presidente se – anche senza convocare un ufficio di presidenza ad hoc – si possa includere tale atto nell'elenco dei documenti consultabili da remoto, ove i Gruppi concordino.

Pag. 7

  Enrico COSTA, presidente, invita tutti i colleghi a riflettere sulle considerazioni dell'on. Dori. Anticipa che la settimana prossima la seduta sarà dedicata solo alla questione concernente la costituzione in giudizio della Camera nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano. A partire dalla settimana seguente si riprenderà a esaminare l'istanza dell'on. Corneli.
  Essendovi l'accordo dei Gruppi, autorizza infine gli uffici a inserire la querela sporta dall'on. Meloni nei confronti dell'on. Corneli tra i documenti consultabili da remoto dai membri della Giunta, in base a quanto previsto dalla disciplina approvata il 13 settembre scorso.
  Non essendovi interventi dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.25.