CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2023
66.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Dà, quindi, la parola ai relatori per lo svolgimento dei loro interventi introduttivi.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), relatore per la XI Commissione, ricorda, anche a nome del relatore della XII Commissione, che le Commissioni riunite avviano oggi l'esame, in sede referente, della proposta di inchiesta parlamentare, che, come specificato nell'articolo 1 del provvedimento, è volta a istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata della presente legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
  Ricorda, in proposito, che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte del Senato che, nella scorsa legislatura, ha istituito una Commissione di inchiesta vertente su materia analoga, che ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale nella quale, al fine del miglioramento del quadro legislativo vigente, sono state individuate talune ipotesi di intervento normativo.
  Entrando nel merito del contenuto della proposta in oggetto, per quanto concerne la composizione, si prevede, all'articolo 2, comma 1, che la Commissione sia composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera, anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentantePag. 17 per ciascun gruppo e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. Si prevede inoltre, all'articolo 2, commi 3 e 4, che, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente della Camera convochi la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Nel successivo comma 5 del medesimo articolo 2 si specifica che, nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. Ai sensi del successivo comma 6, si prevede che la Commissione elegga al proprio interno due vicepresidenti e due segretari con il sistema del voto limitato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. Ai sensi dei commi 7 e 8 del predetto articolo 2, la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, con possibilità di conferma dei propri componenti, e riferisce alla Camera a cadenza annuale, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, a conclusione dei propri lavori.
  Con riferimento ai compiti della Commissione, ricorda che la proposta ne individua, all'articolo 3, un ampio novero, che comprende: l'approfondimento della conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con riguardo, tra l'altro, al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, anche verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi; l'individuazione delle principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento, del lavoro irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali; l'accertamento del livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e dell'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni; la verifica della frequenza e dell'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi; la quantificazione dell'incidenza del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale; la valutazione degli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero; l'individuazione di eventuali misure finalizzate ad accrescere l'efficacia della prevenzione; la valutazione della congruità delle provvidenze previste dalla legislazione vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
  Fa presente, poi, che la proposta di inchiesta provvede inoltre a disciplinare, nel successivo articolo 4, i poteri e limiti della Commissione, prevedendo in primo luogo, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, per le testimonianze davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale. In base al successivo comma 3, si prevede la non opponibilità alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria possa anche trasmettere copie di atti e documenti di propria iniziativa.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 5 dispongono, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti così trasmessi coperti da segreto, specificando, inoltre, che devono essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documentiPag. 18 che riguardino procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, e che la Commissione medesima ha il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  Come di consueto, ai sensi dell'articolo 6, i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono tenuti all'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza.
  Con riferimento all'organizzazione interna della Commissione, l'articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della stessa ad un regolamento interno da approvare prima dell'inizio dei lavori. Il successivo comma 2 sancisce il principio della pubblicità delle sedute, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. I commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 dispongono che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie e che, per l'espletamento delle sue funzioni, essa fruisce di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.
  Fa presente, infine, che l'articolo 7, comma 5, della proposta reca la quantificazione delle spese per il funzionamento della Commissione, determinandole nel limite massimo di 35.000 euro per il 2022 e di 75.000 per ciascuno degli anni successivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio interno della Camera. A quest'ultimo riguardo, segnala sin d'ora la necessità di aggiornare tale ultima previsione, nella parte riferita alle spese di funzionamento per l'annualità 2022.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore per la XII Commissione, precisando di non avere nulla da aggiungere alla relazione svolta dal collega Laus per quanto concerne il contenuto del provvedimento in esame, sottolinea che gli aspetti che appaiono maggiormente di competenza della Commissione Affari sociali sono quelli relativi alla tutela della salute dei lavoratori e alle problematiche sociali connesse agli esiti degli infortuni sul lavoro. Rileva in proposito che occorre aggiornare la normativa sulla sicurezza sul lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è rivelata non del tutto adeguata a fornire strumenti efficaci di prevenzione. Ribadisce la necessità di un'azione in tal senso, al fine di assicurare il rispetto della tutela della vita e della salute, in quanto rappresentano diritti inviolabili della persona.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.