XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Martedì 20 giugno 2023

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 

Esame del regolamento interno:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 
Ascari Stefania (M5S)  ... 3 
Colosimo Chiara , Presidente ... 4 
Piccolotti Elisabetta (AVS)  ... 4 
Colosimo Chiara , Presidente ... 4 
Piccolotti Elisabetta (AVS)  ... 4 
Colosimo Chiara , Presidente ... 4 

Comunicazioni del presidente:
Colosimo Chiara , Presidente ... 5 
Verini Walter  ... 6 
Colosimo Chiara , Presidente ... 6 
Paita Raffaella  ... 6 
Colosimo Chiara , Presidente ... 6 
Verini Walter  ... 7 
Colosimo Chiara , Presidente ... 7 

Allegato 1: Proposte di modifica del regolamento interno ... 8 

Allegato 2: Regolamento interno della Commissione ... 9 

Allegato 3: Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti ... 17 

Allegato 4: Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti commissioni antimafia ... 18 

Allegato 5: Deliberazione in tema di missioni e collaborazioni esterne ... 19

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CHIARA COLOSIMO

  La seduta comincia alle 19.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Buonasera a tutti. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame del regolamento interno.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge istitutiva 2 marzo 2023, n. 22. Nella seduta del 6 giugno scorso, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di proporre alla Commissione plenaria un testo che ricalca quello del regolamento vigente nella scorsa legislatura, con l'aggiunta di alcune puntuali modifiche. La relativa bozza è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Nella stessa seduta, l'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto di demandare alla Commissione plenaria l'esame di due proposte di modifica che richiedevano ulteriori approfondimenti. In particolare, mi riferisco alla proposta 12.1, riferita all'articolo 12 comma 2, volta ad adeguare il regolamento a quanto previsto dai pareri della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati in materia di pubblicità dei lavori, in merito alla possibilità della trasmissione delle audizioni sulla web-tv e alla proposta 18.1, volta a inserire nell'articolo 18, comma 3, anche i reati aggravati dal metodo mafioso tra quelli per cui è previsto, in caso di informazione di garanzia diretta a uno dei componenti della Commissione, l'obbligo di tempestiva comunicazione ai Presidenti delle Camere. Inoltre, in tema di collaborazioni esterne, l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 15 giugno, ha unanimemente convenuto di proporre alla Commissione plenaria un'ulteriore modifica al testo della bozza di regolamento. La proposta 23.1, riguardante l'articolo 23 comma 3, è infatti diretta a stabilire in modo inequivoco il carattere necessario della collaborazione degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria con la Commissione d'inchiesta. Le suddette proposte di modifica, di cui all'allegato 1, sono in distribuzione.
  Do la parola all'onorevole Ascari, che ha chiesto di intervenire.

  STEFANIA ASCARI. Grazie presidente. Noi abbiamo delle perplessità sull'articolo 12. Se da un lato è vero che c'è una questione di rispetto del parere della Giunta per il Regolamento e che il 98 per cento delle sedute della Commissione riguarda audizioni, dall'altro la norma così modificata può secondo noi presentare dei problemi, perché non tiene in considerazione quel 2 per cento che costituisce il cuore dell'attività della Commissione antimafia, e mi riferisco in particolare alle sedute sugli «impresentabili» in cui si deve mettere il pubblico a conoscenza, attraverso la web-tv, di ciò che si discute e alle sedute in cui la Commissione procede all'esame e alla votazione di documenti. Riteniamo quindi che, se ci fosse l'accordo di tutti i colleghi, questa modifica vada tolta, nel senso che il regolamento già così com'è è chiaro e non ha creato nessun problema. Se invece fosse mantenuta, la modifica potrebbe purtroppo comportare questa lacuna per quanto riguarda le sedute sugli impresentabili e non consentirebbe di rendere pubbliche queste vicende che si svolgono all'interno della Pag. 4Commissione. Riteniamo che possa creare delle problematiche anche per quanto riguarda gli aspetti di trasparenza. Altrimenti, se si volesse mantenere la modifica, si potrebbe pensare di togliere il «limitatamente» e inserire le parole: «sia per le sedute in cui hanno luogo audizioni sia per le sedute in cui la Commissione procede all'esame e alla votazione di documenti». Chiediamo dunque che la nostra posizione sia valutata dalla Commissione.

  PRESIDENTE. L'ho già spiegato in Ufficio di presidenza e ora lo spiego anche in seduta plenaria. Si tratta di una proposta di modifica di natura non politica, che nasce da una delibera della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati e che siamo tenuti a osservare. Tra l'altro, nessuna lista di «impresentabili» è stata trasmessa sulla web-tv. Credo che si faccia un po' di confusione tra la web-tv e il circuito a cui i giornalisti hanno accesso. Trasmettere una seduta di quel tipo sul sito camera.it è un'altra questione e la Giunta del Regolamento della Camera non lo consente. In realtà non c'è nessuna modifica rispetto al passato. Se il tema è proprio quello degli «impresentabili» non avrei difficoltà a dire di lasciare le cose come stanno, lo dico chiaramente, perché non si tratta di una battaglia politica, però vi garantisco che quando si porrà il tema degli «impresentabili» non andrà trasmesso sulla web-tv perché non ci può andare. Per me l'articolo si può senz'altro mettere in votazione, perché in ogni caso la web-tv non si potrebbe attivare in quei casi.
  Do la parola all'onorevole Piccolotti.

  ELISABETTA PICCOLOTTI. Anch'io vorrei chiedere delucidazioni sull'articolo 12. Ho capito benissimo che c'è un parere della Giunta per il Regolamento, però rilevo una discrasia fra le cose che stiamo dicendo e il testo che si avrebbe dopo l'approvazione della proposta di modifica. Questo perché, in tutte le discussioni che abbiamo fatto, il principio è che le audizioni vadano sulla web-tv e tutto il resto, sempre che non sia segretato, vada invece sul circuito chiuso e quindi ascoltabile dai giornalisti, come le votazioni su documenti. Ora però, se rileggo l'articolo così come viene modificato, esso diventa: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1», cioè che non sia segretata la seduta, «la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso limitatamente alle audizioni e può essere altresì disposta la...»

  PRESIDENTE. Dopo circuito chiuso ci sono le parole: «e, limitatamente alle audizioni,». Quindi le audizioni possono essere trasmesse anche sulla web-tv.

  ELISABETTA PICCOLOTTI. Perfetto.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, passiamo quindi alla votazione del regolamento interno della Commissione, la cui procedura di approvazione prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.
  Pongo in votazione l'articolo 1.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 2.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 3.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 4.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 5.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 6.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 7.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 8.

  (È approvato).

Pag. 5

  Pongo in votazione l'articolo 9.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 10.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 11.

  (È approvato).

  Pongo in votazione la proposta di modifica 12.1.

  (È approvata).

  Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 13.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 14.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 15.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 16.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 17.

  (È approvato).

  Pongo in votazione la proposta di modifica 18.1.

  (È approvata).

  Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 19.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 20.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 21.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 22.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 22.

  (È approvato).

  Pongo in votazione la proposta di modifica 23.1.

  (È approvata).

  Pongo in votazione l'articolo 23, nel testo modificato.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 24.

  (È approvato).

  Pongo in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso, di cui all'allegato 2.

  (È approvato).

  Ringrazio tutti i colleghi per il voto espresso sul regolamento interno della Commissione che ci consentirà di organizzare in modo proficuo i futuri lavori.

Comunicazioni del presidente.

  PRESIDENTE. Do ora comunicazione delle deliberazioni sinora adottate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Comunico che l'Ufficio di presidenza nella seduta del 31 maggio scorso ha adottato la deliberazione, di cui all'allegato 3, sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti e prodotti dalla Commissione e ha convenuto altresì di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, inclusa quella acquisita in sede di Ufficio stralcio. Pag. 6Questa documentazione, di cui all'allegato 4, diventerà dunque patrimonio dell'attuale Commissione.
  Nella stessa seduta, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di avvalersi della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, nelle persone del luogotenente cariche speciali Antonio Giugliano, del luogotenente cariche speciali Daniele Ranucci, del maresciallo ordinario Alfredo De Paolis, del brigadiere capo Claudio Bellavista, e del finanziere Giuseppe Greco.
  Comunico infine che l'Ufficio di presidenza nella seduta del 15 giugno scorso ha adottato la deliberazione in tema di missioni e collaborazioni esterne, di cui all'allegato 5.
  Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.
  Domani, come sapete, avremo l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo.
  Ha chiesto di intervenire l'onorevole Verini.

  WALTER VERINI. Intendo intervenire sull'ordine dei lavori, presidente, permettendomi di anticiparla su questo punto. Domani è la prima audizione, molto rilevante, con il Procuratore nazionale antimafia. Se non ricordo male, avremo a disposizione due ore di tempo e nulla vieta che si possa aggiornare la seduta se, tra l'esposizione del dottor Melillo, le domande e le relative risposte, non ci fosse il tempo necessario. Chiedo però se lei, anche per le vie brevi, potesse già in qualche modo costruire un minimo di «vademecum» per i gruppi, nel senso di fissare i tempi per le domande, anche in riferimento ai vari gruppi, tenuto conto che comunque ogni gruppo, anche i più piccoli, hanno il diritto di avere il tempo necessario per formulare quesiti e chiarimenti. Insomma, chiedo se sia possibile organizzare, anche per le vie brevi, i lavori di domani.

  PRESIDENTE. Assolutamente sì. Tra l'altro, segnalo che, mentre alla Camera abbiamo la possibilità di proseguire anche oltre i termini stabiliti perché abbiamo la discussione sulla fiducia e avremmo tutto il pomeriggio a disposizione, non così sarà per i colleghi senatori. Se tutti i gruppi sono d'accordo, darei quindi priorità agli interventi dei senatori in modo che qualora dovessero tornare ai lavori della loro Assemblea abbiano comunque il tempo di svolgere la loro funzione in Commissione. Porrei altresì un limite per le domande di non oltre i tre, massimo cinque minuti, perché altrimenti rischiamo di oltrepassare i tempi che ci siamo dati, visto che siamo 50 componenti. Chiederei ai rappresentanti di gruppo di fare una prima verifica su chi intenda intervenire e come, fermo restando che l'intervento del Procuratore Melillo susciterà ulteriori domande. Quindi darei l'indicazione di priorità per gli interventi dei senatori ma non andrei oltre ai tre-cinque minuti a intervento di ciascuno.
  La parola alla senatrice Paita.

  RAFFAELLA PAITA. Presidente, solo per segnalarle che, avendo partecipato alla Conferenza dei presidenti di gruppo del Senato, sono calendarizzate le votazioni in Assemblea dalle 13. Non so se c'è una discrasia tra i lavori di programmazione però, da quello che capisco io, domani dalle 13 abbiamo le votazioni e siccome non c'è la fiducia su un decreto piuttosto complesso, penso che difficilmente alle 14 si potrà essere liberi. Valutiamo quindi se sia il caso di tenere un'audizione alla quale naturalmente, vista la sua importanza, mi piacerebbe partecipare, ve lo dico sinceramente.

  PRESIDENTE. Lo avevo già detto in Ufficio di presidenza, e lo comunico anche in questa sede, di aver scritto ai Presidenti della Camera e del Senato perché questa situazione è abbastanza surreale, nel senso che o si fissa uno slot per le bicamerali oppure non se ne esce. Mi dispiace molto per i senatori e quindi chiamerò il Presidente del Senato, però la convocazione del Procuratore nazionale ormai è stata fatta e non sono proprio nelle condizioni di dirgli che abbiamo scherzato. Magari potremmo fare il contrario, cioè di fare intervenire Pag. 7prima i deputati, in modo che i senatori possano poi raggiungerci. Per le audizioni sapete che non è prevista la verifica del numero legale. Mi dispiace perché era mio interesse che fosse un orario condiviso, però non ho altro modo di gestire la Commissione. Avevamo stabilito insieme questo orario e mi dispiace che il calendario dei lavori del Senato sia cambiato. Chiedo dunque ai rappresentanti dei gruppi di fare il contrario di quanto stabilito poc'anzi, ovvero di fare intervenire prima i deputati e poi i senatori, e comunque per le vie brevi sentirò il Presidente del Senato.

  WALTER VERINI. Presidente, credo che con l'appoggio di tutti i gruppi del Senato, forse lei potrebbe interpretarne la volontà nel senso di rimodulare se possibile il calendario, quanto meno per poter ascoltare la relazione del Procuratore Melillo.

  PRESIDENTE. Vi farò senz'altro sapere per le vie brevi, dopo aver sentito il Presidente del Senato.

  La seduta termina alle 20.10.

Pag. 8

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

ART. 12.

  Al comma 2, dopo le parole: «a circuito chiuso e» aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle audizioni,».
  12.1. Presidente, D'Attis, Iannone, Cantalamessa, Salvitti.

ART. 18.

  Al comma 3, dopo le parole: «concorso in esso», aggiungere le seguenti: «, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale.».
  18.1. Verini.

ART. 23.

  Al comma 3, sostituire le parole: «può altresì avvalersi» con: «si avvale».
  23.1. Ascari, Cantalamessa, De Corato, Gallo, Musolino, Paita, Piccolotti, Pittalis, Salvitti, Verini.

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 2 marzo 2023, n. 22, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e durata)

  1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.
  2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  4. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione)

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.
  3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni dei comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione)

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.Pag. 10
  2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei segretari)

  1. Il presidente:

   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

   b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

   e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

  2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Le prerogative dell'Ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione)

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente della Commissione annunciaPag. 11 la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute)

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale)

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni)

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.
(Pubblicità dei lavori)

  1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano Pag. 12vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
  5. Il presidente propone alla Commissione di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.
(Comitati)

  1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.
  2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
  3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, assegna i collaboratori esterni ai comitati per le loro attività. I coordinatori dei comitati dispongono la partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle riunioni dei rispettivi comitati.
  4. I coordinatori comunicano preventivamente al presidente della Commissione il calendario dei lavori.
  5. Il presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più comitati.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.
(Attività istruttoria)

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Pag. 13

Art. 16.
(Audizioni in forma libera, audizioni a testimonianza e confronti)

  1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.
  6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.
(Falsa testimonianza)

  1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli da 372 a 382 del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso siano commessi fatti previsti come reati dagli articoli da 366 a 382 di cui al Capo I del Titolo III del codice penale.

Art. 18.
(Denuncia di reato)

  1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
  3. Qualora taluno dei componenti della Commissione sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione di tipo mafioso o concorso in esso, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, il presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, Pag. 14comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura.

Art. 19.
(Archivio della Commissione)

  1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.
(Relazioni alle Camere)

  1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge istitutiva, al termine dei propri lavori nonché ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.
(Pubblicità di atti e documenti)

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 19, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti Pag. 15nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.
(Collaborazioni esterne)

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ne definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Il presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.
  4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

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Art. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

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ALLEGATO 3

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.
(Documenti segreti)

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, comprese le audizioni svolte durante le missioni;

   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

   d) scritti anonimi o apocrifi;

   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.
(Documenti riservati)

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Atti liberi)

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.
  2. Il presidente può autorizzare soggetti esterni a potersi avvalere delle previsioni di cui al comma precedente.

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ALLEGATO 4

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA

  La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, preso atto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, seguendo la prassi seguita dalle Commissioni delle precedenti legislature, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVIII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

  delibera:

   1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

   2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVIII legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

   3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX legislatura, secondo le indicazioni fornite dal presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

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ALLEGATO 5

DELIBERAZIONE IN TEMA DI MISSIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 1.
(Missioni)

  1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.
  2. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

Art. 2.
(Incarichi dei collaboratori esterni)

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.
  2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. I collaboratori esterni devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti la Commissione dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge istitutiva. A tal fine il presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i curricula dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.
  3. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.
  4. Il presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.
  5. Il presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le Pag. 20condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.
  6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.
  8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

Art. 3.
(Trattamento economico dei collaboratori esterni)

  1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.
  2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.
  3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

   a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;

   b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;

   c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;

   d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

  4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 12.000 annuali. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.
  5. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi deliberi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 4 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte Pag. 21dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 4.
(Compiti dei collaboratori esterni)

  1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.
  2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il presidente lo richieda espressamente.
  3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.