CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 155

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023.
Atto n. 50.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente e relatore, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Fa presente che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto per l'anno 2023 della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni i quali sono individuati direttamente dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2023.
  Fa altresì presente che, mentre la quota generale del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e, quindi, oggetto di specifici destinazione e riparto.
  Per quanto concerne gli esercizi precedenti il 2022, il riparto della quota di riserva è stato effettuato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. A decorrere dal 2022, in base alla novella recata dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, ha trovato applicazione la procedura che prevede che il riparto sia effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti.
  Ricorda che sullo schema in oggetto è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il 7 giugno 2023 in quanto, in analogia con le procedure seguite negli esercizi precedenti, si è ritenuto preferibile ricorrere al raggiungimento di un'intesa nella predetta Pag. 156sede, dal momento che il riparto coinvolge specificamente alcuni enti locali.
  Passando al contenuto dello schema, rileva che all'articolo 1 si confermano le seguenti percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.
  La quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,794 milioni di euro. In base alla disciplina vigente, le risorse riservate ai quindici comuni sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 2 prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante la piattaforma «Banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza», che viene alimentata dai comuni.
  Il successivo comma 3 richiede, in conformità alla normativa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo – in conformità alla medesima norma – il principio per cui le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima della successiva erogazione.
  Il comma 4 dello stesso articolo 2 specifica che, qualora vengano stanziate ulteriori risorse nello stesso campo e in favore dei medesimi comuni riservatari, queste saranno ripartite in base alle medesime percentuali e modalità di cui al presente schema.
  Segnala, quindi, che il successivo articolo 3, al comma 1, prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse che preveda azioni e interventi per la preparazione alla nascita e il sostegno ai neogenitori nei periodi 0-3 e 3-6 anni, e a supporto alle famiglie numerose.
  Il successivo comma 2 prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2022) e dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori (adottato il 5 maggio 2022 dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).
  Il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede che la programmazione comunale sia altresì coerente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2021 nonché con riferimento: alle linee di indirizzo per l'affidamento familiare, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 25 ottobre 2012; alle linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 14 dicembre 2017; alle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; alle linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e approvate dalla Conferenza unificata il 6 luglio 2022.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.