CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2023
176.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO

ART. 6.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articolo 7 inserire le seguenti: , e convoca l'ufficio di presidenza.

6.1. Cucchi, Borrelli.

ART. 16.

  Al comma 6, sopprimere le parole: alle persone ascoltate nella forma della libera audizione.

16.1. Fina, Marino, Spagnolli, Sarracino, Simiani, Rando.

  Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: un termine inserire le seguenti: di dieci giorni.

16.2. Cucchi, Borrelli.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: come reati dagli articoli inserire la seguente: 366,.

17.1. Cucchi, Borrelli.

ART. 19.

  Al comma 5, sopprimere le parole: su autorizzazione del Presidente.

19.1. Fina, Marino, Spagnolli, Sarracino, Simiani, Rando.

ART. 20.

  Al comma 1, sopprimere la parola: annualmente.

20.1. Fina, Marino, Spagnolli, Sarracino, Simiani, Rando.

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ALLEGATO 2

PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA

ART. 16.

  Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: un termine inserire le seguenti: pari di norma a 30 giorni.

16.2. (Nuova formulazione) Cucchi, Borrelli.

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ALLEGATO 3

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e per le finalità stabiliti dalla legge 10 maggio 2023, n. 53, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e durata)

  1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.
  2. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  3. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti
della Commissione)

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute
della Commissione)

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza)

  1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.
  2. Il presidente convoca alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
  3. Delle riunioni dell'ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del presidente,
dei vicepresidenti e dei segretari)

  1. Il presidente:

   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

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   b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

   e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

  2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Le prerogative dell'ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'ufficio di presidenza)

  1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione)

  1. Al termine di ciascuna seduta, il presidente ha facoltà di annunciare alla Commissione la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute)

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga Pag. 144diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale)

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni)

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.
(Pubblicità dei lavori)

  1. Il presidente può proporre alla Commissione di riunirsi in seduta segreta qualora se ne ravvisi l'opportunità, disponendo che per determinate sedute, o parti di esse, non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione e dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

Art. 13.
(Comitati)

  1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici, secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.
  2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.Pag. 145
  3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.
(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 15.
(Attività istruttoria)

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami, di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.
(Audizioni in forma libera,
audizioni a testimonianza e confronti)

  1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.
  6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine, pari di norma a 30 giorni, entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

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Art. 17.
(Falsa testimonianza)

  1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli 372 e seguenti del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.
(Denuncia di reato)

  1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
  3. Qualora sopraggiunga nei confronti di taluno dei componenti della Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, il presidente, ricevutane notizia, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  4. Il presidente procede altresì a tali comunicazioni in ordine ai componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva o decreto penale in relazione a reati previsti e puniti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 19.
(Archivio della Commissione)

  1. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dal personale amministrativo di segreteria addetto specificamente alla Commissione e, su autorizzazione del presidente, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne Pag. 147copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.
(Relazioni alle Camere)

  1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, e, comunque, al termine dei suoi lavori.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.
(Pubblicità di atti e documenti)

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria
della Commissione)

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.
(Collaborazioni esterne)

  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Essi possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; riferiscono alla CommissionePag. 148 ogniqualvolta sia loro richiesto. Il presidente può disporre che talune sedute della Commissione o parti di esse si svolgano senza la presenza dei consulenti.
  3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, nonché di magistrati fuori ruolo.
  4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita, di norma, presso le strutture delle Camere. Su proposta del presidente, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare la corresponsione di un'indennità per i collaboratori esterni a tempo pieno. Qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.