XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Resoconto stenografico



Seduta n. 8 di Giovedì 3 agosto 2023

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 

Esame del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 

Esame del regolamento interno sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 
Verini Walter  ... 4 
Colosimo Chiara , Presidente ... 4 
De Corato Riccardo (FDI)  ... 4 
Colosimo Chiara , Presidente ... 4 

Comunicazioni del presidente:
Colosimo Chiara , Presidente ... 5 

Allegato 1: Regolamento interno per il funzionamento dei comitati ... 6 

Allegato 2: Regolamento interno sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature ... 8

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CHIARA COLOSIMO

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati ai sensi degli articoli 7 della legge numero 23 del 2022, istitutiva della Commissione, e 13 comma 2 del regolamento interno. Nella seduta dell'11 luglio scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto su un testo che ricalca quello adottato nella precedente legislatura, con alcune puntuali modifiche. La relativa bozza è stata inviata a tutti i componenti della Commissione ed è in distribuzione. Se non vi sono osservazioni, avverto che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione i singoli articoli e infine il testo nel suo complesso.
  Pongo in votazione l'articolo 1.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 2.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 3.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 4.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 5.

  (È approvato).

  Pongo in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso, di cui all'allegato 1.

  (È approvato).

  Ringrazio i colleghi per il voto espresso.

Esame del regolamento interno sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature.

  PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno che concerne la disciplina delle modalità di controllo sulle candidature, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 22 del 2023, istitutiva della Commissione. Anche in vista delle elezioni previste per il prossimo ottobre, nella seduta odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto su un testo che ricalca sostanzialmente quello adottato nella precedente legislatura. La relativa bozza è in distribuzione.
  Comunico che ho scritto ai presidenti dei gruppi della Camera e del Senato e ai rappresentanti di gruppo in Commissione per utilizzare la modalità, prevista dalla legge istitutiva, del controllo preventivo delle liste. Sollecito quindi tutti i commissari che provengono dagli enti interessati dalle consultazioni elettorali a diffondere questa notizia, in modo che si possa utilizzare il controllo preventivo invece di quello successivoPag. 4 alla presentazione delle liste delle candidature.
  Do la parola al senatore Verini per dichiarazione di voto.

  WALTER VERINI. Siamo favorevoli, anche perché stiamo applicando quanto previsto. Ne abbiamo parlato in Ufficio di presidenza ed è giusto socializzare questa riflessione. Bene anche le richieste di esame preventivo, per quanto possibile, sapendo, è stato detto in Ufficio di presidenza, che è un'intenzione nobile ma di scarso effetto pratico. Però è giusto mandare un segnale. Abbiamo anche detto in Ufficio di presidenza che, visto che a ottobre voteranno soltanto cinque comuni, tra cui un capoluogo di provincia, le province autonome di Trento e Bolzano nonché il collegio di Monza, e dunque si ha una consultazione elettorale molto circoscritta, sarebbe bene che i partiti, tutti, provassero il più possibile a lavorare preventivamente. Il secondo tema riguarda la sottolineatura che abbiamo fatto, anche alla luce dell'esperienza. Pur non essendo possibile porre dei termini perentori – parlo delle liste definitive non delle candidature preventive – dobbiamo fare in modo di accelerare i tempi. Non è possibile, e rischia di essere inutile e perfino controproducente, avere i report delle situazioni il giorno prima delle elezioni. Non è possibile, perché sono inefficaci e non si prestano a niente. Penso che dovremmo, pur non essendo possibile, come ho detto, mettere termini perentori, fare in modo che la Commissione parlamentare antimafia possa entrare in possesso dei resoconti e delle risposte degli uffici giudiziari e delle direzioni distrettuali antimafia in anticipo rispetto all'ultimo fine settimana, che è quello del voto. A questo obiettivo lavoreremo quando voteranno 4 mila comuni la prossima primavera, è realistico, adesso ne votano cinque, ma anche in questo frangente, soprattutto perché si vota in una situazione come quella di Foggia, penso che sarebbe necessario fare di tutto e di più per avere in tempi congrui tutti i risultati.

  PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole De Corato.

  RICCARDO DE CORATO. Volevo dire al senatore Verini che in Ufficio di presidenza l'onorevole De Raho ha fatto presente che abbiamo già visto in passato – voi, perché allora io non facevo parte di questa Commissione – quali fossero le dinamiche, per cui quello che propone lei, senatore, si può fare per le prossime elezioni, come l'onorevole De Raho ha precisato, perché queste tempistiche non si possono modificare. Le tempistiche dicono che tra dieci giorni occorre presentare le liste, e quale partito appronta le liste tra dieci giorni? Sappiamo quali sono le dinamiche delle liste elettorali, non è che siamo persone che non sanno come stiano le cose. Tra dieci giorni non saremo in grado, ma questo non per responsabilità né del presidente, né della Commissione né dell'Ufficio di presidenza: si tratta della dinamica attuale e dunque bisognerà modificare tutto il meccanismo, cosa che non è possibile in questa fase. Non so se il PD farà le liste di Trento e di Bolzano il 10 di agosto! Con molta sincerità, sappiamo come vanno queste cose, siamo tutti adulti e vaccinati, per cui io credo che la proposta sia, come abbiamo già detto nell'Ufficio di presidenza, di rimandare questa disciplina a una situazione che ci vedrà con 4 mila comuni al voto, come diceva il presidente. Adesso ci sono cinque comuni e due capoluoghi di provincia. Certo Foggia è un caso particolare, ma non credo che a Foggia le forze politiche presenti in Commissione siano in grado di avere le liste già per il 10 di agosto, parliamoci chiaro, perché se no è solo demagogia.

  PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono altri interventi, aggiungo che io auspico che invece il controllo preventivo possa diventare una buona prassi. È ovvio che oggi è poco conosciuto e che inoltre nel periodo attuale è difficile utilizzare il controllo preventivo, ma dire ai partiti che sottoporre in via preventiva a questo controllo i possibili candidati – e quindi non quelli che poi effettivamente verranno messi in lista – con il loro consenso, secondo me è un messaggio in più che possiamo dare e che ci aiuta a supplire alla mancanza che spesso accade, e non per responsabilità né della Pag. 5Commissione né degli uffici giudiziari, ma perché tanti numeri e tante persone da controllare ingolfano, come ben sappiamo, i nostri apparati di giustizia. Non credo sia intendimento, sicuramente non da parte mia, ma di nessuno qua dentro, di fare liste di proscrizione, anzi questo è uno strumento che deve essere considerato di supporto alla politica e a quei partiti che vogliono fare delle liste il più possibile pulite.
  Detto questo, se non vi sono osservazioni, avverto che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione i singoli articoli e infine il testo nel suo complesso.
  Pongo in votazione l'articolo 1.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 2.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 3.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 4.

  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 5.

  (È approvato).

  Pongo in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso, di cui all'allegato 2.

  (È approvato).

  Ringrazio i colleghi per il voto espresso.

Comunicazioni del presidente.

  PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è deliberato che una delegazione della Commissione si rechi in missione a Foggia, prima delle consultazioni elettorali, probabilmente il giorno 8 settembre. Manderemo indicazioni tempestive a tutti i colleghi, non appena possibile. Invito intanto i rappresentanti di gruppo a individuare un componente per gruppo che intenda partecipare alla missione.
  Vi ringrazio.

  La seduta termina alle 14.55.

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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI.

Art. 1.
(Composizione)

  1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.
  2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.
  3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.
(Funzioni)

  1. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.
  2. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.
  3. Sulle richieste di acquisizione di atti, notizie e documenti formulate dai Comitati dispone il presidente della Commissione. Su eventuali richieste respinte, se il coordinatore insiste la questione è sottoposta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  4. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

Art. 3.
(Svolgimento delle sedute)

  1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
  2. I Comitati si riuniscono in giorni e orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al presidente della Commissione.Pag. 7
  3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.
  4. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su richiesta di un gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.
  5. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 4.
(Validità delle riunioni)

  1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato o un suo sostituto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1.
  2. Previa autorizzazione del presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.
  3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.
(Collaboratori assegnati ai Comitati)

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.
  2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO SULLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CANDIDATURE.

Art. 1.
(Controllo delle liste di candidati per le assemblee elettive)

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per la valutazione delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste di candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 22 del 2023.

Art. 2.
(Procedimenti di controllo delle liste elettorali svolti d'ufficio e procedimenti su base facoltativa)

  1. Nei giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, per le quali la Commissione abbia deliberato di effettuare le operazioni di controllo, sono acquisite presso gli Uffici territoriali del Governo o le Presidenze delle Corti d'appello competenti, le liste di candidati che prenderanno parte a ciascuna competizione elettorale.
  2. I rappresentanti o responsabili di ciascuna lista elettorale, oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige cui afferiscano una o più liste, hanno facoltà di trasmettere alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, lo schema provvisorio delle liste elettorali di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive.

Art. 3.
(Termini)

  1. Per il procedimento di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione acquisisce le liste definitive dei candidati e le trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché il Procuratore nazionale o un suo delegato trasmettano le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche dei dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis del codice di procedura penale. Non appena pervenute le informazioni di cui al periodo precedente, la Commissione procede senza indugio a verificare presso gli uffici giudiziari competenti, lo stato del procedimento o il titolo di condanna relativo ai nominativi sui quali la Direzione nazionale abbia resi noti carichi pendenti, sentenze passate in giudicato o ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione.Pag. 9 Di norma, la Commissione procede alla comunicazione dei risultati del procedimento di verifica in una seduta antecedente il fine settimana che precede la consultazione elettorale di riferimento.
  2. Per il procedimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ciascun rappresentante di lista o candidato presidente o sindaco, ha facoltà di trasmettere le liste provvisorie alla Commissione non più tardi del settantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La Commissione fornisce riscontro, per quanto possibile, circa la condizione dei singoli candidati prima della data ultimativa per la presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale.
  3. Per garantire che gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie siano comunicati secondo tempi utili al fine di una eventuale modifica dell'elenco dei candidati, la Commissione può comunicare separatamente e in tempi distinti, con riguardo a singoli candidati provvisori, eventuali condizioni ostative previste dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Art. 4.
(Requisiti per la trasmissione facoltativa delle liste provvisorie, sgravi di responsabilità e rispetto del principio di leale collaborazione)

  1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di trasmissione di cui all'articolo 2, secondo comma, i responsabili di lista o i candidati presidenti della Giunta regionale o delle Province autonome o i candidati sindaci trasmettono lo schema di lista provvisorio, comprensivo dell'ordine di presentazione all'interno della stessa lista, l'autorizzazione da parte di ciascun candidato inserito nella lista provvisoria, l'attestazione del proprio ruolo di responsabile della formazione della singola lista o di candidato presidente o sindaco cui la lista è associata o collegata. Al momento della trasmissione della lista provvisoria, ciascun presentatore si impegna a mantenere il riserbo sugli atti, sugli esiti e sui documenti che gli vengano comunicati in seguito alla risultanza del procedimento di controllo.
  2. In nessun caso la Commissione può ricevere nominativi singoli, liste provvisorie trasmesse fuori dai termini di cui all'articolo 3 comma 2, né può rispondere ad alcun titolo di dati incompleti o imprecisi, riguardanti i singoli nominativi riportati in ciascuna lista.
  3. La Commissione svolge la parte di propria competenza del procedimento di controllo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli uffici giudiziari di volta in volta interpellati, secondo il principio di leale collaborazione. In nessun caso la Commissione è responsabile delle scelte adottate circa la formazione definitiva delle liste da parte delle singole forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione.
  4. Apprezzate le circostanze di tempo, nonché i termini ragionevoli di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli altri uffici giudiziari, la Commissione può preavvisare i soggetti che esercitino la facoltà di cui all'articolo 2, secondo comma, dell'impossibilità di effettuare il controllo su base facoltativa. In tal caso la Pag. 10Commissione si pronuncia con una deliberazione adottata in seduta plenaria e pubblica.

Art. 5.
(Regime di pubblicità e tutela della riservatezza)

  1. Per le deliberazioni concernenti la valutazione dei dati trasmessi dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dagli uffici giudiziari interpellati per il seguito di competenza, la Commissione si riunisce in seduta segreta. Sugli atti esaminati, sull'istruttoria svolta e sulle determinazioni assunte mediante deliberazione, è apposto il segreto funzionale.
  2. Per le comunicazioni ufficiali concernenti l'esito del procedimento di verifica sulle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, la Commissione provvede in seduta pubblica e rende noti gli esiti del controllo con ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, anche avvalendosi del sito web istituzionale.
  3. Per il procedimento di controllo delle liste provvisorie, effettuato su base volontaria, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, la Commissione, per il tramite del Presidente, comunica riservatamente l'esito delle verifiche ai responsabili delle liste o ai candidati presidenti o sindaci che le hanno trasmesse.