CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.1. Giuliodori.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Giuliodori.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e degli indirizzi IP;

   c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

   d) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP;

   e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP;

   f) sopprimere il comma 6.
2.2. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 2, sopprimere la parola: futuro.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , individuandoli in maniera univoca;

   b) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: il provvedimento è adottato fino alla fine del periodo con le seguenti: i prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, sono tenuti a procedere alle inibizioni entro sei ore dalla notifica del provvedimento fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento all'Autorità;

   c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da parte degli utilizzatori finali, aggiungere le seguenti: con congruo anticipo;

   d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e blocco dell'instradamento fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero del blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP;

   e) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero;

   f) al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, e comunicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai soggetti destinatari del provvedimento originario della medesima Autorità, di cui al comma 1. I destinatari del provvedimento provvedono, entro le tempistiche di cui al comma 3, alla relativa rimozione o disabilitazione.;

   g) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e in tempo reale aggiungere le Pag. 49seguenti: , e comunque non oltre le sei ore, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero e sopprimere le parole: anche congiuntamente;

   e) al comma 6, sopprimere il primo periodo;

   f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: la medesima procura della Repubblica con le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*2.3. Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*2.4. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

  Al comma 2:

   sostituire le parole: che, attraverso qualsiasi variazione con le seguenti: , incluse le variazioni;

   dopo le parole: (cd. Top Level Domain), aggiungere la seguente: che;

  Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: da parte di questi ultimi con le seguenti: dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2.11. Le Relatrici.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina aggiungere le seguenti: , attraverso un sistema informatico automatizzato istituito e disciplinato da apposito provvedimento della medesima Autorità da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 3, terzo periodo, dopo le parole: il provvedimento è adottato, notificato aggiungere le seguenti: per il tramite del sistema automatizzato di cui al primo periodo;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'Autorità, con proprio provvedimento, disciplina altresì le modalità con cui gli indirizzi IP vengono bloccati e vengono resi nuovamente disponibili ai prestatori di servizi.;

   c) al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi, tramite il sistema informatico di cui al comma 2, ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere tempestivamente alla relativa rimozione o disabilitazione.
2.5. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito fino alla fine del periodo con le seguenti: prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, sono tenuti a procedere alle inibizioni entro sei ore dalla notifica del provvedimento fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento all'Autorità;

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo dopo le parole: e in tempo reale aggiungere le seguenti: , e comunque non oltre le sei ore, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero sopprimere le parole: anche congiuntamente;
2.6. Tuzi.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento è eseguito secondo i tempi tecnici necessari per l'implementazione dell'oscuramento e comunque entro il termine indicato dall'Autorità nel regolamento di cui all'articolo 7, sentiti gli operatori.

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  Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: comunicata direttamente fino alla fine del comma con le seguenti: comunicata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2.7. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e in tempo reale.
2.8. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Sopprimere il comma 6.
*2.9. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*2.10. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Giuliodori.
*6.2. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni)

  1. Chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito con le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
**6.3. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**6.4. Zanella, Donina.
**6.5. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni amministrative)

  1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
*6.6. Liuzzi, Scagliusi.
*6.7. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.8. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente,

   a) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad istituire un tavolo cui, oltre a tutti i prestatori di servizi coinvolti dalla presente legge, partecipa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti di blocco necessari a permettere la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2. Nella scelta dei suddetti strumenti e soluzioni è privilegiata la definizione ed adozione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei Pag. 51provvedimenti di disabilitazione con funzionamento automatizzato.
  3. A tutela dei titolari dei diritti ed in generale dell'industria audiovisiva e creativa, al fine di predisporre le migliori soluzioni tecnologiche, individuate con le modalità di cui al comma 2, che possano impedire le violazioni del diritto d'autore on line, i costi sopportati dai prestatori di servizi coinvolti dalla presente legge per gli sviluppi tecnologici che consentano la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP richiesti, sono posti a carico della finanza pubblica, come quantificati nell'ambito del suindicato tavolo, sulla base dei requisiti tecnici e operativi ivi identificati.

   b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: , fatti salvi gli oneri di cui all'articolo 7, comma 3, per i quali si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.2. Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente,

   a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi cui partecipa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti di blocco necessari a permettere la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 , attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

   b) all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma dai prestatori di servizi di cui all'articolo 7, comma 2, si provvede tramite la costituzione di un apposito fondo presso l'Autorità, finanziato a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.3. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, cui partecipa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP secondo quanto previsto all'articolo 2 attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.
7.4. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
7.5. Tuzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad internet, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto Pag. 52previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è implementata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla convocazione del tavolo. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni.
  3. I costi di realizzazione e digestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad internet che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo.
7.6. Le Relatrici.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli operatori di telecomunicazione o i fornitori di accesso ad internet che non siano anche fornitori di contenuti sono esenti dal versamento di tale contribuzione. Per tali soggetti, fornitori di accesso ad internet e operatori di telecomunicazioni è previsto un adeguato ristoro per le attività di blocco che gli stessi saranno chiamati a porre in essere.
*8.1. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*8.2. Mollicone.
*8.3. Casciello, Palmieri, Aprea, Rotondi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono esentati dalle disposizioni di cui al presente articolo gli operatori di comunicazione elettronica aventi un fatturato inferiore a 50 milioni di euro.
8.4. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Alla copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione della piattaforma dai prestatori di servizi secondo quanto previsto all'articolo 7, si provvede tramite la costituzione di un apposito fondo presso l'Autorità, finanziato a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.5. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*8.6. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 2:

   sostituire le parole: che, attraverso qualsiasi variazione con le seguenti: , incluse le variazioni;

   dopo le parole: (cd. Top Level Domain), aggiungere la seguente: che;
2.11. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni amministrative)

  1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
*6.6. Liuzzi, Scagliusi.
*6.7. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.8. Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.
*6.4. (Nuova formulazione) Zanella, Donina.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad internet, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è implementata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla convocazione del tavolo. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni.
  3. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad internet che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo.
7.6. Le Relatrici.