CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3614, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti;

   richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2016, che ha elaborato la categoria del «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

   evidenziato peraltro come il provvedimento rechi anche ulteriori disposizioni quali quelle di cui: all'articolo 13 (Commissario straordinario per i rifiuti della città di Roma in vista del Giubileo del 2025); all'articolo 39 (disposizioni sul fondo unico delle associazioni e società sportive dilettantistiche); all'articolo 43, commi 9 e 10 (rimborso delle spese del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); all'articolo 49, comma 5 (modifica della composizione e del funzionamento del comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica); all'articolo 51, commi 1 e 4 (rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura), comma 5 (proroga della graduatoria di uno specifico concorso per dirigenti della protezione civile), comma 6 (disposizioni sulla sede degli uffici della Scuola superiore della magistratura), comma 7 (possibilità per il CSM di avvalersi della SOGEI per lo sviluppo del proprio sistema informatico) nonché commi 8 e 11 (norme sul comando operativo interforze); all'articolo 54 (differimento dell'adozione di linee guida sui trasporti eccezionali);

   rilevato come alcune disposizioni del provvedimento in esame rechino modifiche a disposizioni del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento in esame;

   richiamato a tale ultimo riguardo quanto in più occasioni osservato dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione in ordine all'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020);

   evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie «diritto di asilo», «immigrazione», «tutela della concorrenza», «sistema tributario», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «profilassi internazionale», «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, dall'articolo Pag. 98117, secondo comma, lettere a), b), e), g), q) ed s) della Costituzione; alle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «tutela della salute», «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «coordinamento della finanza pubblica», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; alle materie agricoltura e trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   evidenziato come il comma 2 dell'articolo 5 preveda che il commissario straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo rilasci con «un procedimento unico» l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e come tale ultima norma preveda anche l'intesa con la regione interessata;

   rilevato come l'articolo 39 disponga che le risorse stanziate dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018), sottraendole invece al Fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

   richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo e rilevato pertanto come l'articolo 39 del provvedimento in esame trasferisca risorse da un fondo per il quale, per effetto della citata sentenza, è prevista l'intesa, ad altro fondo per il quale l'intesa non è prevista,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, attraverso il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, si intenda fare salva anche la previsione dell'intesa con la regione prevista in materia da tale ultima norma;

   b) con riferimento all'articolo 39, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondirne le implicazioni in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2022, richiamata in premessa.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3625, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», cui sono abbinate le proposte di legge C. 1985, C. 2658 e C. 2885;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, nel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, appia riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   ricordato che la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo «spettacolo» non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento;

   segnalato, inoltre, come il provvedimento rechi – agli articoli 3, 4, 8, 9 e 10 – anche norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale, che attengono alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o) della Costituzione;

   rilevato poi come l'articolo 3, istitutivo del registro nazionale dei professionisti dello spettacolo, attenga alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di professioni, ambito rispetto al quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»;

   osservato altresì come la Corte costituzionale abbia chiarito che la disciplina della organizzazione e del connesso regime giuridico delle fondazioni lirico sinfoniche sia da ascrivere alla competenza esclusiva legislativa dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici»;

   rilevato come la norma – recata dall'articolo 11 – sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati risulti ascrivibile sia alla materia «istruzione», attribuita dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente tra Stato e regioni, sia alla materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale;

   preso atto come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi degli articoli 118 e 120 della Costituzione;

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   segnalato come l'articolo 9, che istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, non preveda il coinvolgimento del sistema delle autonomie, né al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento, né al comma 4, relativamente all'individuazione dei suoi membri;

   richiamato l'articolo 9 della Costituzione, il quale prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;

   ricordato, a tale ultimo riguardo, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» (come affermato nella sentenza n. 307 del 2004),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, sia al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, sia al comma 4, attraverso l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (C. 3580 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3580, approvato dal Senato, recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi;

   osservato come quella prevista dal disegno di legge sia una iniziativa speciale – seppur non isolata nel panorama dell'ordinamento – che si inserisce nel circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni, contemplato dalla legge n. 420 del 1997, la quale ha inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale;

   ricordato, infatti, che già diversi altri comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   osservato come la presenza di un intreccio di competenze facenti capo a enti territoriali diversi renda ragione della presenza di strumenti volti a consentire, come prescritto dal principio di leale collaborazione più volte evocato alla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, forme d'interlocuzione e compartecipazione fra Stato e regioni, previste, nel caso di specie, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi 2 e 5;

   segnalato come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, come è noto, impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come la proposta di legge sia volta a introdurre una differenziazione circa i divieti e le relative sanzioni applicabili in funzione antibracconaggio ittico nelle acque interne;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile in via prevalente alla materia pesca attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   osservato come talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possano che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme;

   segnalato altresì come la proposta di legge sia riconducibile anche alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE