CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 86

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. (COM(2021)551).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VIII,

   esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757;

   premesso che il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (Emission trading system-ETS) rappresenta uno dei pilastri della politica climatica dell'Unione europea e che la sua revisione costituisce una delle proposte centrali nell'ambito del pacchetto denominato «Pronti per il 55%» («Fit for 55%»), volto ad adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi obiettivi fissati dal regolamento per il clima, ed in particolare per conseguire una riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e porre le basi per il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050;

   considerato che:

    il pacchetto «Pronti per il 55%» rappresenta uno strumento decisivo per conseguire gli obiettivi climatici e implica una profonda trasformazione tecnologica di alcuni settori, in cui l'UE potrebbe svolgere un ruolo di avanguardia;

    è necessaria un'attenta valutazione degli effetti delle misure proposte della Commissione, anche alla luce del mutamento degli scenari di riferimento rispetto alla data di presentazione del pacchetto il 14 luglio del 2021 e della loro evoluzione;

    a distanza di mesi dalla presentazione delle proposte e dalla valutazione di impatto su cui si basano, si è registrato infatti un significativo aumento dei prezzi dell'energia, che rischia di perdurare anche nei prossimi mesi;

    il prezzo del carbonio ha, inoltre, registrato nell'ultimo anno significativi incrementi;

    l'articolo 29-bis della direttiva 2003/87/CE prevede che la Commissione convochi una riunione del comitato sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE, qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone;

   rilevato che:

    la revisione del sistema prevede la sua graduale estensione, dal 2023, alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, e segnatamente dalle navi superiori alle 5.000 tonnellate, nonché la creazione dal 2025 di un sistema di scambio di quote separato per gli edifici e il trasporto su strada;

    si prevede inoltre un potenziamento del Fondo per l'innovazione, che dovrebbe finanziare una serie di progetti per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio;

Pag. 87

    preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

    preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sulla proposta di direttiva (COM(2021)551) dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta dell'11 maggio 2022;

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

    rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) tenuto conto delle strette interconnessioni della proposta di revisione del sistema ETS con altre misure previste nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55%», sarebbe opportuno che, nel corso del negoziato, si proceda ad un esame complessivo dei vari provvedimenti, al fine di pervenire a una coerenza generale delle misure che coniughi l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

   b) sarebbe necessario definire meccanismi di controllo delle fluttuazioni dei prezzi delle quote di emissioni da attivare rapidamente in caso di volatilità eccessiva, anche rafforzando le previsioni di cui all'articolo 29-bis della direttiva vigente;

   c) in ragione dell'esigenza di accompagnare l'inclusione nel sistema ETS del trasporto su strada e degli edifici con meccanismi efficaci di controllo delle fluttuazioni dei prezzi delle quote di emissioni e di compensazione dei costi sostenuti dai consumatori finali, specie di quelli più vulnerabili, occorre esaminare attentamente i possibili effetti delle misure proposte al fine di valutare se siano adeguate a raggiungere tali finalità in considerazione del contesto attuale e delle prospettive future ovvero se sia necessario introdurre ulteriori strumenti, anche complementari con quelli già previsti;

   d) per quanto riguarda l'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, occorre valutare le ricadute economiche per le imprese europee e monitorare il rischio di pratiche elusive delle nuove norme, che potrebbero avere effetti sulla competitività del settore, nonché garantire un efficace coordinamento con i lavori nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) relativamente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo a livello globale;

   e) in considerazione del carattere strategico che il sistema ETS riveste nella lotta contro i cambiamenti climatici, le modifiche da apportare al regime vigente dovrebbero indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione, evitando nel contempo un aggravio degli oneri;

   f) per quanto attiene ai sistemi di cattura e utilizzo del carbonio («CCU») e alla proposta di eliminare l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che finiscono per essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto, le modifiche al regime vigente dovrebbero tenere conto dell'opportunità di introdurre parametri specifici che tengano in considerazione l'intero ciclo di vita del prodotto o del processo;

   g) in considerazione dell'esigenza di rafforzare l'EU-ETS nel suo attuale ambito di applicazione, si valuti l'opportunità di considerare l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra diverse rispetto alla CO2 e al CH4 ed apprestare adeguate misure per conseguire la riduzionePag. 88 di tali emissioni in coerenza con i più ambiziosi obiettivi climatici per il 2030;

   h) al fine di garantire l'efficacia dell'EU-ETS sarebbe opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi anche mediante accordi bilaterali relativi a misure basate sul mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo;

   i) al fine di coordinare i meccanismi di sostegno finanziario al pieno rispetto degli obiettivi del Green Deal europeo, andrebbe specificato che le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione non siano utilizzate per sostenere investimenti nei settori che risultano esclusi dall'ambito di applicazione del Fondo per una Transizione Giusta (JTF).

Pag. 89

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. (COM(2021)554).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione;

   premesso che:

    la proposta di regolamento aggiorna la disciplina del 2018, con cui sono stati integrati nel quadro per il clima e l'energia le emissioni e gli assorbimenti di gas serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (land use, land use change and forestry);

    la proposta della Commissione intende adeguare la normativa vigente ai nuovi più ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea di riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

    la finalità della nuova disciplina è quella di espandere l'assorbimento naturale di carbonio dell'UE, ritenuto fondamentale per compensare le emissioni e raggiungere la neutralità climatica, atteso che il settore LULUCF dell'UE costituisce un pozzo di assorbimento netto di gas serra, che ha visto ridursi la sua capacità di assorbimento, anche a motivo della siccità e degli incendi boschivi;

   considerato che:

    la proposta di revisione mantiene invariato per il periodo 2021-2025 il regime attuale basato sulla c.d. regola del «non debito» che impegna gli Stati membri a garantire che le emissioni non superino gli assorbimenti e introduce per gli assorbimenti netti di gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nel periodo 2026-2030, obiettivi annuali vincolanti per gli Stati membri, oltre ad un obiettivo a livello dell'Unione fissato in assorbimenti equivalenti a 310 milioni di tonnellate di CO2;

    la proposta prevede di integrare dal 2031 nel settore LULUCF le emissioni diverse dalla CO2 del settore agricolo (attualmente disciplinato dal regolamento sulla condivisione degli sforzi) e si prefigge di conseguire nel nuovo settore del suolo la neutralità climatica entro il 2035;

    gli impegni e gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici proposti dalla revisione del regolamento LULUCF si intrecciano con i periodi programmatori della politica agricola comune (PAC) che ha accresciuto il suo contributo all'azione per il clima;

Pag. 90

    il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni volte a promuovere le pratiche agricole e forestali di cattura del carbonio dall'atmosfera per immagazzinarlo nei suoli o nella biomassa, che riconoscono l'importanza di fornire ad agricoltori e silvicoltori un sostegno finanziario sufficientemente incentivante a complemento della politica agricola comune, al fine di incoraggiarli ad adottare tali pratiche rispettose del clima;

    appare necessario garantire gli obiettivi specifici della politica agricola comune in materia di produzione alimentare per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti ed evitare di aumentare la dipendenza dalle importazioni da Paesi extra-UE;

    il perdurare della pandemia da Covid-19 e soprattutto la crisi energetica e lo stop alle esportazioni russe e ucraine di cereali, oli vegetali, mangimi e fertilizzanti, intervenuto con la guerra tra Russia e Ucraina, hanno modificato il contesto sociale ed economico dell'Unione, ed in particolare del settore agricolo in cui si inserisce la proposta, dimostrando quanto il settore agricolo nazionale, in particolare quello zootecnico, sia pericolosamente dipendente da input esterni e per questo vulnerabile; per fronteggiare le difficoltà insorte, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di azioni in nome della sicurezza alimentare;

    per far fronte al veemente aumento dei prezzi delle materie prime e alle ripercussioni che esso ha avuto sul mercato dei prodotti agricoli, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 ha introdotto disposizioni che derogano a talune condizioni della politica agricola comune, relativamente al greening ed in particolare al pagamento dell'inverdimento per l'anno di domanda 2022, al fine di aumentare il potenziale di produzione agricola dell'Unione, sia per ciò che riguarda l'approvvigionamento dell'alimentazione umana che animale;

    anche il Parlamento europeo, in una risoluzione del 24 marzo 2022, chiede un'azione Ue urgente «per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte russa»;

    in attuazione della Decisione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 aprile 2022, si riconoscono come terreni lasciati a riposo ai fini del pagamento di inverdimento anche le superfici agricole ritirate eventualmente pascolate, utilizzate per la fienagione o coltivate, anche se dichiarate in domanda unica come terreni ritirati dalla produzione;

    tali deroghe hanno dirette ripercussioni sull'attività agricola e sulla c.d. regola del «non debito» prevista per il primo periodo, fino al 2025, e potrebbero incidere anche sui periodi successivi essendo strettamente connesse alla durata della crisi e del conflitto tra Russia e Ucraina;

    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

    preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

    rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in considerazione delle strette interconnessioni tra la proposta di regolamento e le altre iniziative presentate nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55%», Pag. 91appare necessario che la discussione delle misure aventi un impatto sulla silvicoltura e sull'agricoltura proceda in maniera congiunta allo scopo di definire un quadro normativo complessivo coerente per il conseguimento dei nuovi obiettivi climatici che tenga tuttavia conto degli aspetti sociali ed economici dei sistemi agricoli e forestali e anche della crisi energetica che ultimamente ha colpito in particolare gli agricoltori;

   b) si ritiene necessario, nella definizione degli obiettivi, tenere conto delle conseguenze sul settore agricolo che comporta la crisi sulle esportazioni russe e ucraine di cereali, semi oleosi, mangimi e fertilizzanti e delle interconnessioni tra la proposta di regolamento e i periodi programmatori della politica agricola comune (PAC), nonché delle conseguenze derivanti dall'applicazione della Decisione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, che ha previsto deroghe al greening dirette a garantire la sicurezza alimentare dell'Unione incrementando le superfici agricole utilizzate per la fienagione o coltivate;

   c) in considerazione del mutato contesto sociale ed economico dell'Unione, ed in particolare del settore agricolo in cui si inserisce la presente proposta, si valuti l'opportunità di una revisione delle disposizioni sia ai fini della previsione di una elasticità in ordine al raggiungimento della c.d. regola del «non debito» prevista per il primo periodo, fino al 2025, sia per consentire una maggiore flessibilità per il trasferimento degli assorbimenti di CO2 in eccedenza o in carenza tra i periodi di applicazione della nuova disciplina e tra le annualità del secondo periodo;

   d) in ragione delle diversità delle dimensioni e della natura dei terreni destinati all'agricoltura e alla silvicoltura negli Stati membri, nonché della effettiva capacità di ciascuno Stato di contribuire all'obiettivo collettivo dell'UE di assorbimento dei gas serra, sarebbe opportuno tenere conto dei diversi punti di partenza degli Stati membri nella determinazione degli obiettivi loro assegnati;

   e) in vista della revisione completa dei dati degli inventari nazionali, si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a migliorare le metodologie degli inventari stessi e il calcolo degli assorbimenti del carbonio, fermo restando che tali metodologie devono essere coerenti con quelle redatte dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e ufficialmente approvate da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Pag. 92

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. (COM(2021)555).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi;

   premesso che:

    la proposta modifica gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas serra nei settori non coperti dal sistema per lo scambio delle quote di emissione (emission trading system – ETS), al fine di allinearne il contributo al conseguimento dei nuovi e più ambiziosi traguardi climatici di riduzione di almeno il 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

    la proposta è strettamente connessa ad altre iniziative presentate dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato «Pronti per il 55%», e segnatamente alla revisione del sistema ETS e a quella del regolamento sugli assorbimenti di gas serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (land use, land use change and forestry);

   considerato che:

    gli obiettivi sono ripartiti a livello nazionale sulla base del PIL pro capite aggiornato al 2017-2019, a cui sono applicati degli aggiustamenti in modo efficace rispetto ai costi;

    nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 10 dicembre 2020, confermate nella riunione del 23 maggio 2021, si sottolinea che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in maniera tale da preservare la competitività dell'UE e tenere conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri, come pure degli sforzi compiuti;

    la proposta di regolamento conferma i meccanismi di flessibilità previsti dalla disciplina vigente, che dovrebbero aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, tra cui riveste particolare importanza la riserva di sicurezza in quanto destinata ai Paesi che abbiano effettuato maggiori riduzioni rispetto al proprio target;

    la proposta della Commissione provvede però, per un verso, a rendere più rigida la possibilità di compensare le emissioni nei settori a cui si applica il regolamento con gli assorbimenti risultanti dalla gestione del suolo, e per l'altro a introdurre una riserva supplementare nella quale confluiranno eventuali assorbimenti inutilizzati di cui gli Stati membri potranno beneficiare;

    è confermato l'ambito di applicazione del regolamento vigente, che include anche il trasporto su strada e gli edifici, che dovrebbero essere in futuro inseriti in un apposito sistema per lo scambio delle quote di emissione, come previsto dalla proposta di revisione della direttiva riguardante il sistema ETS, anch'essa in corso di esame presso le istituzioni europee;

Pag. 93

    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

    preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    rilevato che sarebbe opportuno produrre una valutazione d'impatto ex ante che tenga conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Sars-Cov-2 e alla crisi energetica nazionale e internazionale, pur nella consapevolezza che le stringenti tempistiche dettate dal negoziato, potrebbero renderne difficile la realizzazione;

    rilevata altresì la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

    rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) tenuto conto delle strette connessioni tra la proposta di regolamento e le altre iniziative nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55%», appare necessario che la discussione delle varie misure proceda in maniera unitaria al fine di pervenire alla definizione di un quadro normativo complessivo coerente che coniughi l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

   b) appare necessario salvaguardare tutte le flessibilità previste nella normativa vigente, con particolare riferimento alla riserva di sicurezza, al fine di tenere maggiormente conto degli sforzi intrapresi e dei progressi già realizzati dagli Stati membri nel percorso della transizione;

   c) si valuti pertanto l'opportunità di una revisione delle disposizioni che provvedono a limitare la possibilità per uno Stato membro di compensare le emissioni eccedenti la sua assegnazione annuale con l'utilizzo degli assorbimenti netti di carbonio risultati dalla gestione del settore del suolo nel quadro del regolamento LULUCF, ai fini di un utilizzo pieno della flessibilità.

   d) si valuti l'opportunità di prevedere una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi in considerazione della momentanea e transitoria revisione delle politiche energetiche della UE conseguente alla crisi internazionale in atto e al collegato impatto negativo in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e aumento dei costi dei prodotti energetici;

   e) si valuti la necessità di produrre una chiara valutazione d'impatto (impact assessment) ex ante, che tenga conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Sars-Cov-2 e alla crisi energetica nazionale e internazionale.

Pag. 94

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima. (COM(2021)568).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima;

   premesso che:

    la proposta di regolamento, che fa parte del pacchetto cosiddetto «Pronti per il 55%», prevede l'istituzione di un Fondo sociale per il clima, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando l'impatto sociale dell'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (Emission trading system – ETS);

    nella proposta della Commissione il Fondo intende sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto al reddito a carattere temporaneo, misure e investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni;

   considerato che:

    l'estensione al trasporto stradale e all'edilizia rappresenta una delle questioni centrali della revisione del sistema ETS, in corso di approfondimento, al fine di valutare l'impatto economico e sociale della nuova misura nel contesto attuale e negli scenari futuri;

    il problema della povertà energetica è infatti una sfida cruciale per l'Unione europea, poiché interessa un gran numero di famiglie che sono particolarmente esposte all'aumento dei costi che si sono registrati negli ultimi mesi;

    le donne, che rappresentano l'85 per cento delle famiglie monoparentali, potrebbero essere maggiormente colpite dalle misure di fissazione del prezzo del carbonio e che le persone con disabilità sono esposte a maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale;

    il perseguimento dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici deve accompagnarsi a misure che garantiscano l'equità e la sostenibilità sociale della transizione verde;

    valutata l'opportunità che il Fondo sia istituito nell'ambito del bilancio pluriennale dell'UE, come previsto dalla proposta della Commissione;

    preso atto della relazione trasmessa dal Governo sulla proposta di regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

    rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

    rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprime una

Pag. 95

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) tenuto conto dello stretto collegamento tra la costituzione del Fondo e il nuovo sistema di scambio di quote per gli edifici e il trasporto su strada, appare necessaria un'attenta valutazione degli effetti dell'introduzione di tale misura, al fine di verificare l'adeguatezza del Fondo ad affrontare il conseguente impatto sociale, eventualmente prevedendo un incremento della sua dotazione;

   b) in considerazione delle finalità del Fondo, appare necessario che le risorse si indirizzino ad interventi di sostegno al reddito unitamente a misure ed investimenti volti alla decarbonizzazione a supporto delle fasce sociali più deboli;

   d) ai fini di un'efficace programmazione ed attuazione degli investimenti nei Piani sociali per il clima, si valuti l'opportunità di rafforzare le previsioni del regolamento volte a promuovere le sinergie tra la Commissione e gli Stati membri interessati, nonché ad assicurare un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione finalizzati a garantire una transizione socialmente giusta, nonché con le misure previste nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

   e) si valuti infine l'opportunità di ampliare il novero dei beneficiari del Fondo, al fine di includervi ulteriori categorie che potrebbero essere maggiormente esposte alle misure di fissazione del prezzo del carbonio; in ogni caso, siano tenute nella debita considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei piani nazionali i principi delle pari opportunità e le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità.

Pag. 96

ALLEGATO 5

5-06898 Pezzopane: Misure per la messa in sicurezza dell'autostrada dei parchi ulteriori a quelle messe in campo dal Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per la tutela della biodiversità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta dall'onorevole, si rappresenta quanto segue.
  A seguito di ripetuti incidenti occorsi con animali selvatici sulla Autostrada A24 e A25, incluso l'investimento di orsi come rappresentato nell'interrogazione, nonché della segnalazione di una situazione di particolare pericolo per la pubblica incolumità e per la conservazione dell'orso in prossimità della galleria San Domenico nei pressi di Cocullo, si specifica che in data 15 aprile 2021 presso la Prefettura di L'Aquila, su iniziativa di quest'ultima, si è svolto un incontro con la società Strada dei Parchi Spa, in cui sono stati richiesti interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti autostradali caratterizzati da recinzioni danneggiate o insufficienti.
  È doveroso riconoscere l'attenzione e l'interessamento del Prefetto de L'Aquila riguardo la vicenda e, più in generale, per addivenire a soluzioni atte a conciliare la conservazione dell'orso e la pubblica sicurezza.
  Parimenti rimarchevole è stato l'impegno del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) per favorire la conservazione della specie, anche quando il perseguimento degli scopi istituzionali di conservazione della natura ha richiesto interventi fuori dai confini stessi del Parco.
  Pertanto, a seguito del citato incontro, Strada dei Parchi Spa ha comunicato la progettazione di interventi di messa in sicurezza lungo 87 km della A24 ed A25; ha altresì siglato un accordo con il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) per un immediato intervento di messa in sicurezza delle recinzioni autostradali nei pressi della galleria San Domenico, da realizzarsi in forma temporanea lungo 3 km particolarmente a rischio per frequenti attraversamenti di orsi.
  Di recente, inoltre, il PNALM ha rappresentato alla Società Strada dei Parchi la necessità di rimuovere la recinzione elettrificata, in quanto non idonea a garantire la sicurezza nel periodo invernale e comunque proposta unicamente come soluzione emergenziale e temporanea.
  Contestualmente il PNALM ha sollecitato nuovamente Strada dei Parchi Spa per la realizzazione delle recinzioni per le quali si era impegnata.
  Atteso l'evidente pericolo per la pubblica sicurezza e, vieppiù, il grave rischio per la conservazione di specie protette e particolarmente protette come l'orso derivante da carenze nella recinzione delle autostrade abruzzesi, gli uffici competenti di questo Ministero hanno sollecitato la Strada dei Parchi S.p.a. a realizzare in tempi brevi le necessarie barriere perimetrali nei tratti autostradali di propria competenza per la incolumità degli automobilisti e della fauna selvatica.
  Infine, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha confermato che la Società Concessionaria (Società Strada dei Parchi) sta predisponendo un progetto atto a rafforzare le misure di sicurezza per gli utenti e per la fauna lungo l'asse autostradale della A24 e A25 sul tratto identificato, tale progetto (che prevede reti di recinzioni elevate in altezza fino a 2 metri di altezza), è stato presentato al Commissario Straordinario A24 e A25, il quale si è impegnato ad attivare anche i fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la relativa realizzazione.

Pag. 97

ALLEGATO 6

5-07557 Villarosa: Iniziative per pervenire ad una classificazione delle ceneri vulcaniche che ne consenta il recupero e l'utilizzo nei settori produttivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente la classificazione e l'utilizzo delle ceneri vulcaniche, si rappresenta quanto segue.
  Come rappresentato nell'interrogazione, negli ultimi anni sono state osservate diverse eruzioni vulcaniche esplosive dell'Etna, le quali hanno prodotto notevoli quantità di ceneri vulcaniche che costituiscono un onere specialmente per le amministrazioni locali, dal momento che, essendo rifiuti, sono necessarie attività quali la raccolta, lo smaltimento ed il conferimento in discarica.
  Pertanto, al fine di rendere più agevole la gestione di certi beni, che possono, fin dall'origine, essere considerati non rifiuti, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, nello specifico, con l'articolo 35 rubricato Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare comma 1 lettera b), è stato integrato l'articolo 185, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina rifiuti, inserendo, appunto, le ceneri vulcaniche, «[...] laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
  Si precisa che, nel rispetto delle suddette prescrizioni, le ceneri vulcaniche, in determinate circostanze, non sono da considerare «rifiuto», bensì materiale che può essere utilizzato in nuovi cicli produttivi.
  Pertanto, per quanto in precedenza affermato, le stesse potranno essere utilizzate nell'ottica dell'economia circolare, in sostituzione di materie prime, purché i processi o metodi utilizzati non arrechino danni all'ambiente e/o alla salute umana.
  Lo stesso progetto REUCET – Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee, condotto dall'Università di Catania e finanziato da questo Ministero, richiamato dall'Onorevole interrogante, ha messo in risalto l'elevata porosità della cenere vulcanica tale da risultare adeguata a svolgere funzioni di isolamento termico, considerando anche diverse alternative «end of waste».
  A tal proposito si sta valutando un possibile utilizzo delle stesse, nel confezionamento di malte, intonaci e pannelli isolanti, e di materiali ceramici in sostituzione di materiali naturali, nonché nella creazione di miscele per pavimentazioni stradali, evitando così lo smaltimento del materiale vulcanico come «rifiuto».
  Nell'ottica di una «circolarità» nell'uso delle risorse, ma anche in previsione di un abbattimento dei costi che gravano sulle amministrazioni locali per lo svolgimento di attività quali la raccolta delle ceneri, e il trasporto delle stesse, sono auspicabili accordi tra il settore pubblico e i soggetti privati (ad esempio imprese agricole, imprese di costruzione, produttori di fertilizzanti), al fine di organizzare e programmare le successive lavorazioni del materiale prodotto dalle eruzioni vulcaniche.
  Si rammenta, altresì, che qualora le ceneri vulcaniche siano riutilizzate in maniera diversa da quanto descritto nell'art. 185 del decreto legislativo 152/2006, le stesse costituiscono rifiuto e debbono sottostare alla disciplina di settore, in termini di prescrizioni ed atti autorizzativi, per quanto attiene alla attività di raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento agli idonei impianti di trattamento.Pag. 98
  Si segnala altresì che in occasione delle attività eruttive in argomento, che hanno generato la caduta di ceneri vulcaniche anche in aree distanti dalle aree contermini, numerosi comuni hanno adottato apposite ordinanze, ex articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, al fine di gestire tali ceneri come rifiuti.
  Tuttavia, questo Ministero, nella valutazione di suddette ordinanze, ha segnalato ai comuni interessati e alla regione Sicilia la possibilità, ai sensi del richiamato articolo 185, di escludere dall'ambito di applicazione della gestione rifiuti suddetti materiali qualora impiegati in un ciclo produttivo. Proprio in tal senso, e così come auspicato, è stato suggerito di approntare convenzioni o accordi preliminari ad ulteriori eventi eruttivi al fine di garantire che la raccolta delle ceneri vulcaniche non rappresenti un costo aggiuntivo per le amministrazioni interessate.

Pag. 99

ALLEGATO 7

5-07567 Grippa: Iniziative per incentivare la cura del verde e più in generale i programmi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale da parte dei comuni italiani del Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Con la misura 2, componente 4, Investimento 3.1 «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano» a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ci si è posti l'obiettivo, in linea con le strategie nazionali e comunitarie in materia, di porre in essere azioni su larga scala volto alla tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove aree.
  Si rappresenta che la misura in oggetto ha previsto la pubblicazione del «Piano di forestazione urbana ed extraurbana», pubblicato lo scorso novembre 2021, quale prevista milestone (pietra miliare intermedia), in cui emerge che parte significativa del tema forestale è rappresentata dalla forestazione in ambito urbano, periurbano ed extraurbano, in particolare nelle aree vaste metropolitane.
  Peraltro, Il Comitato per il Verde pubblico, istituito dalla legge n. 10 del 2013, nella Prima Strategia Nazionale del Verde Urbano del 2018 aveva fissato criteri e linee guida per la promozione di foreste urbane e periurbane, basandola su tre principi essenziali: passare da metri quadri a ettari, ridurre le superficie asfaltate, adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano, al fine di agire verso un modello di «più natura in città» con la messa a dimora di milioni di alberi.
  Per la realizzazione del Piano, il MITE ha previsto una «Cabina di Regia» composta da primari attori istituzionali quali ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), CUFA (Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari) e ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e il supporto del CIRBISES (Centro di Ricerca Interuniversitario Biodiversità, Servizi ecosistemici e sostenibilità), e che seguirà tutto il percorso operativo a partire dal necessario sostegno tecnico e scientifico ai soggetti attuatori fino alle fasi di monitoraggio degli effetti diretti ed indiretti dei nuovi boschi urbani.
  In particolare, l'investimento 3.1 «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano» prevede azioni rivolte alle 14 città metropolitane, di cui 7 incidono nel territorio del Sud Italia.
  L'obiettivo, come richiamato dall'interrogante, è quello di mettere a dimora almeno 6,6 milioni di alberi, secondo il principio di utilizzare «l'albero giusto nel posto giusto», coerentemente con la «vegetazione potenziale naturale». Così operando, per ogni città metropolitana si selezionano e si assegnano gli alberi più adatti in termini ecologici, biogeografici e di risposta alle diverse esigenze locali, e sarà possibile contribuire a preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità, anche in linea con la relativa strategia europea, nonché i processi legati a ecosistemi pienamente funzionali.
  Sarà altresì dato contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane, in un'ottica di protezione della salute e di riduzione delle procedure di infrazione della qualità dell'aria.
  Ulteriori obiettivi sono rappresentati dal rallentamento del consumo di suolo ed il recupero dei paesaggi antropizzati, valorizzando così le aree interne in diretta relazione ecologica con le aree urbanizzate ed il sistema delle aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane interessate.
  Il valore totale a disposizione per l'attuazione della misura previsto è di 330 milioni di euro, di cui 30 corrispondenti alla quota dei progetti in essere a valere sul «Decreto clima» (D-L n. 111 del 2019) per le annualità 2020-2021, di cui il 50 per cento è riservato per le città metropolitane che insistono nelle regioni del Mezzogiorno e Isole.