CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 28

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (Testo unificato C. 1951 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1951 e abbinate, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Giustizia;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   ricordato che nella sentenza n. 149 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 58-quater della predetta legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), ritenendo contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso intra-muros dal detenuto, rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione;

   ricordato inoltre che, con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, ha rilevato il carattere di assolutezza – in quanto non superabile se non dalla collaborazione con la giustizia, ai fini dell'accesso ai benefìci penitenziari da parte dei condannati – della presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti stessi), così come prevista dal medesimo articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, sottolineando come sia proprio tale carattere assoluto a risultare in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

   ricordato altresì che sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale, atteso che, con l'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettivaPag. 29 con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, e disponendo quindi, per «esigenze di collaborazione istituzionale», il rinvio del giudizio alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento «un congruo tempo per affrontare la materia»;

   evidenziato quindi come il provvedimento in esame faccia seguito alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 30

ALLEGATO 2

5-07588 Alaimo e altri: Sulle procedure di reclutamento e sul potenziamento del personale degli enti locali in relazione al perseguimento degli obiettivi del PNRR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione a risposta immediata in Commissione affari costituzionali si rappresenta quanto segue.
  Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti chiedono quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di reclutamento relative all'assunzione di 2.022 unità di personale destinato alle regioni del Sud, di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse legate all'attuazione del PNRR e di 802 candidati vincitori del concorso 2800 tecnici, chiedendo altresì di specificare quando questi ultimi siano stati assunti e presso quali amministrazioni regionali.
  Al riguardo, il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami» del 15 ottobre 2021.
  Il 1° febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, che sono in corso di nomina; è stato dato mandato a Formez PA di organizzare la prova scritta nel prossimo mese di marzo.
  Per quanto riguarda il reclutamento di 1000 esperti a supporto degli enti territoriali per l'attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione previste dal PNRR, lo smaltimento dell'arretrato e la velocizzazione delle procedure amministrative cosiddette «complesse» si rileva quanto segue.
  Il reclutamento è avvenuto nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 del PNRR («Assistenza tecnica a livello centrale e locale» – MICI – Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance).
  In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80(1), con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 («Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR») sono stati ripartiti, a valere su tale Sub-investimento, 320,3 milioni di euro per il conferimento da parte delle Regioni e Province autonome di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali.
  In base al decreto ministeriale 14 ottobre 2021 («Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR») la procedura per il reclutamento dei professionisti ed esperti è stata articolata in due distinte fasi:

   1) individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di liste di esperti in numero almeno pari a quattro volte il fabbisogno di profili professionali espresso da ogni Regione e Provincia autonoma, e comunque in numero tale da Pag. 31assicurare la parità di genere della selezione;

   2) svolgimento dei colloqui di selezione da parte delle amministrazioni regionali e delle Province autonome che conferiscono gli incarichi.

  Nella prima fase della selezione, secondo quanto previsto dai succitati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e decreto ministeriale 14 ottobre 2021, il Dipartimento della funzione pubblica – a partire dal fabbisogno individuato dalle Regioni e Province autonome (previa consultazione degli enti locali) in appositi «Piani territoriali» – ha pubblicato, a partire dal 30 novembre 2021 e fino al 6 dicembre 2021, 30 avvisi per manifestazione di interesse (uno per ciascuna tipologia di profilo) sul Portale InPA.
  Tra i requisiti di partecipazione, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, a garanzia della qualità del processo di selezione, sono stati previsti: per i professionisti, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4; per gli esperti: la comprovata esperienza almeno quinquennale. Ulteriori requisiti di esperienza e specifica specializzazione sono stati richiesti dai singoli avvisi in relazione a ciascuna tipologia di profilo oggetto di reclutamento.
  Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute 61.666 candidature, in grado di assicurare, su tutto il territorio nazionale, la più ampia copertura dei profili ricercati.
  A fronte delle 61.666 candidature presentate sul Portale inPA, il 10 dicembre 2021 il Dipartimento della funzione pubblica ha reso disponibili alle Regioni e Province autonome l'elenco dei candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, nonché gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi curricula vitae, raccolti per singolo avviso, che le Regioni e le Province autonome hanno potuto scaricare da un'area riservata del portale.
  La seconda fase della selezione, realizzata dalle Regioni e Province autonome, ha previsto lo svolgimento di colloqui selettivi funzionali ad accertare le competenze e le esperienze specifiche maturate dai candidati e alla formazione delle rose di idonei per il successivo conferimento degli incarichi professionali.
  Ad esito dello svolgimento dei colloqui di selezione, le Regioni e Province autonome hanno conferito 1.000 contratti di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 80 del 2021, permettendo di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (target M1C1-54, relativo al reclutamento di 1000 esperti per la semplificazione al 31 dicembre 2021).
  Relativamente al concorso per l'assunzione di 2800 tecnici nelle amministrazioni del Sud, a fronte dei 802 candidati che sono risultati vincitori, 775 candidati hanno espresso la preferenza per una delle sedi delle 8 Regioni del Sud. I 27 candidati che non hanno espresso la preferenza sono stati considerati come rinunciatari.
  Con riferimento ai 775 candidati vincitori, che hanno espresso la preferenza per la sede, la situazione aggiornata al 22 febbraio 2022 è la seguente:

   521 vincitori contrattualizzati (dal 22 ottobre 2021 al 22 febbraio 2022);

   182 vincitori che hanno rinunciato in seguito a convocazione da parte dell'Amministrazione destinataria (per questi è stato previsto uno scorrimento delle graduatorie tra gli idonei a seconda del profilo, ove disponibili);

   72 vincitori in fase di contrattualizzazione.

  Le graduatorie per singolo profilo con l'indicazione per ciascun nominativo delle rispettive sedi di assegnazione sono pubblicate sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al seguente link: https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-altre-selezioni/.Pag. 32
  La tabella 1 riporta il numero di professionisti ed esperti reclutato complessivamente da ciascuna Regione e Provincia autonoma nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1, secondo il riparto delle risorse fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021. La tabella 2 mostra il dettaglio degli incarichi conferiti per ciascuna tipologia di profilo professionale.

Pag. 33

Pag. 34

  Rispetto alla ripartizione regionale, nella tabella 3 sono indicati per ciascuna Regione gli assunti suddivisi per Amministrazione destinataria.

  (1) Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia»

Pag. 35

ALLEGATO 3

5-07589 Prisco e Montaruli: Sul rinnovo del rapporti di lavoro a tempo determinato del personale degli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti connessi al «Superbonus 110 per cento».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione a risposta immediata in Commissione affari costituzionali si rappresenta quanto segue.
  Il comma 69 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di permettere ai Comuni di fare fronte ai maggiori oneri gestionali connessi al cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha consentito l'assunzione, a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, e anche in forma associata tra più Comuni, di personale da impiegare per le finalità sopra richiamate, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006.
  Nel frattempo, l'attività in tema di Superbonus condotta dal Governo ha consentito di mettere a punto misure di semplificazione, tra l'altro previste anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno portato con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge Semplificazioni) all'introduzione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata semplificata (CILA semplificata), ovvero all'introduzione del comma 13-ter, all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tali semplificazioni risultano coerenti con le finalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Assunzioni in quanto dirette a ridurre gli oneri gestionali connessi al Superbonus per gli uffici tecnici comunali.
  Infatti, aver previsto un titolo semplificato come la CILA per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus, aver eliminato la contestuale verifica in sede di presentazione del titolo autorizzativo dello stato legittimo dell'immobile e aver definito puntualmente le condizioni di decadenza dell'incentivo, sono tutte condizioni che di fatto riducono sensibilmente l'onere gestionale in capo agli uffici tecnici.
  In considerazione che le semplificazioni introdotte rispondano in modo ancora più efficace all'esigenza generale di ridurre gli oneri amministrativi per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, il Ministero della transizione ecologica – che nel frattempo ha assunto le competenze in materia dal Ministero dello sviluppo economico – ha ritenuto non necessario procedere alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della disposizione.
  Peraltro, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) sono state introdotte specifiche misure di rafforzamento della capacità amministrativa proprio degli enti locali, che consentono anche alle amministrazioni in dissesto, di poter ampliare le proprie capacità assunzionali.
  In particolare, a decorrere dal 2022 tutti i comuni vedranno aumentare le proprie facoltà assunzionali. Infatti, grazie ai trasferimenti di risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2022, stanziati per funzioni indistinte, i Comuni incrementeranno le proprie entrate e, di conseguenza, potranno elevare la propria spesa per il personale, anche assumendo a tempo indeterminato.
  Inoltre, VII gennaio 2022 è stato adottato il decreto attuativo dell'articolo 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modifiche nella legge del 28 giugno 2019, n. 58, che è attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata introdotta la nuova disciplina delle facoltà assunzionali di province e città metropolitane.
  Anche con questo provvedimento, gli enti locali potranno ampliare, rispetto ad Pag. 36oggi, le assunzioni necessarie per far fronte alle esigenze amministrative.
  Vi è poi tutta la disciplina assunzionale introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021, che sebbene sia finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in chiave PNRR, consente comunque un generale potenziamento della capacità di risposta, da parte dei comuni, alle esigenze di cittadini ed imprese.
  Tanto premesso, e per gli aspetti di competenza, laddove gli strumenti messi in campo fino ad oggi non dovessero risultare sufficienti, il Governo non si sottrarrà alla valutazione di implementare le misure sin qui adottate, e che, al momento, stanno ancora dispiegando i propri effetti.
  In questa cornice si conferma che il dialogo con gli enti locali, Upi, Anci e Regioni, è sempre costante e che a questo specifico scopo è stato istituito un tavolo di lavoro sugli Enti locali, la cui prima riunione è stata convocata per oggi pomeriggio, organizzato in coordinamento con il Dipartimento per gli Affari regionali, che ha lo scopo di monitorare le misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali previste dai più recenti provvedimenti normativi.