CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 novembre 2022
12.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

GIUNTA PLENARIA

  Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente su un conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (ordinanza della Corte costituzionale n. 208 del 2022).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda innanzitutto che l'ordine del giorno ha ad oggetto le comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e successivamente dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 208 del 2022. Tale conflitto è sorto a seguito della deliberazione della Camera del 12 gennaio 2022 che – in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nell'ambito del giudizio disciplinare promosso nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti.
  Evidenzia poi che il Presidente della Camera – conformemente a una consolidata prassi in materia – ha invitato la Giunta, con lettera del 17 novembre scorso, a esprimere i propri elementi di valutazione in ordine alla opportunità che la Camera si costituisca nel predetto giudizio per conflitto innanzi alla Corte costituzionale. Ricorda inoltre che – in questa fase – la Giunta non è chiamata a entrare nuovamente nel merito della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche concernenti l'on. Ferri proveniente dalla Sezione disciplinare del CSM. Tale autorizzazione, infatti, è già stata definitivamente negata dalla Camera con deliberazione dell'Assemblea del 12 gennaio 2022, che ha peraltro recepito la proposta in tal senso formulata dalla Giunta per le autorizzazioni il 29 novembre 2021. Diversamente, la Giunta è chiamata ora esprimere un parere in merito all'opportunità di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, promosso proprio all'esito della deliberazione dell'Assemblea che ho appena ricordato.Pag. 4
  Sottolinea che – anche in considerazione del fatto che la Giunta si è costituita solo mercoledì scorso e che la menzionata lettera del Presidente della Camera è pervenuta giovedì – il tempo a disposizione è alquanto limitato. Infatti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 26 delle Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale, il termine assegnato alla Camera per costituirsi in giudizio scade, nel caso di specie, il 2 dicembre prossimo. Tuttavia, occorre tener presente che, sulla medesima questione, dovranno esprimersi anche l'Ufficio di Presidenza della Camera – già convocato per domani alle 14 – e poi, in via definitiva, l'Assemblea.
  Procede quindi a riepilogare molto sinteticamente le ragioni che sono alla base del conflitto in questione, che trae origine da un procedimento disciplinare in corso di svolgimento presso la competente Sezione del CSM a carico dell'on. Cosimo Ferri, magistrato ordinario, in aspettativa per mandato parlamentare all'epoca dei fatti oggetto dell'incolpazione. Secondo l'accusa, in occasione di una riunione tenuta con altri magistrati e parlamentari nella notte del 9 maggio 2019 presso l'hotel Champagne di Roma, l'on. Ferri avrebbe tentato di condizionare l'esercizio delle funzioni costituzionali del CSM, a suo tempo chiamato a scegliere il Procuratore della Repubblica di Roma, e avrebbe inoltre tenuto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di due candidati a tale ufficio direttivo, al fine di impedirne la nomina. Tali condotte sarebbero emerse grazie a talune intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche mediante captatore informatico (cosiddetto trojan, ora disciplinato dall'articolo 266-bis c.p.p.), inserito dalla Procura della Repubblica di Perugia nel cellulare del dott. Luca Palamara, indagato per corruzione da tale ufficio inquirente. Di qui l'asserita necessità di utilizzare tali intercettazioni nel procedimento disciplinare conseguentemente avviato nei confronti dell'on. Ferri. A tal fine, la Sezione disciplinare del CSM – con ordinanza pervenuta il 2 agosto 2021 – ha chiesto un'apposita autorizzazione alla Camera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Con tale ordinanza – così come nel successivo ricorso per conflitto – la predetta Sezione disciplinare del CSM ha ritenuto che le captazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri – acquisite grazie al trojan inoculato nel cellulare del dott. Palamara – sarebbero state del tutto casuali, in quanto l'on. Ferri stesso non sarebbe stato formalmente indagato né inserito nel «perimetro investigativo» della Procura di Perugia. Pertanto – conclude la medesima Sezione disciplinare – «quando, come nel caso di specie, il parlamentare non solo non risulti iscritto nel registro degli indagati per non essere emerse ipotesi di reato a suo carico, ma non risulti neppure che lo stesso sia inserito nel perimetro delle indagini, si deve escludere che le intercettazioni abbiano mutato natura, passando da casuali a indirette». La Giunta, pertanto, sarebbe stata legittimata ad autorizzarne ex post l'utilizzo nel procedimento disciplinare in corso:

   in forza di quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (che disciplina proprio il caso della richiesta di autorizzazione successiva, da parte dell'Autorità giudiziaria, di intercettazioni di comunicazioni di parlamentari con i terzi);

   e, soprattutto, in virtù di quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, fondamentale in materia, secondo la quale: a) la Camera può autorizzare a posteriori l'utilizzo di intercettazioni di comunicazioni di parlamentari con i terzi, ove tali captazioni avvengano in maniera accidentale; b) sono invece soggette alla necessaria autorizzazione preventiva ex articolo 68, terzo comma, Cost. – e quindi, in mancanza della stessa, all'inutilizzabilità in sede processuale – le intercettazioni cosiddette mirate (o indirette), attraverso le quali l'Autorità procedente, pur sottoponendo a controllo le utenze o i dispositivi di terzi, intende acquisire indirettamente anche le comunicazioni di parlamentari che interloquiscono con tali terzi. Come noto, l'Assemblea della Camera, su proposta di questa Giunta, ha negato l'autorizzazione richiesta dal CSM, con deliberazione del 12 gennaio 2022. Questo ramo Pag. 5del Parlamento ha motivato la propria decisione essenzialmente in base alla convinzione che le comunicazioni dell'on. Ferri, oggetto del procedimento disciplinare, non fossero state acquisite in maniera accidentale o casuale – nei sensi specificati dalla Corte costituzionale nella già menzionata sentenza n. 390 del 2007 – bensì in modo mirato. Ciò, in quanto – in base agli atti di indagine – la presenza dell'on. Ferri agli incontri oggetto di intercettazione sarebbe stata facilmente prevedibile, se non addirittura specificamente preannunciata in altre comunicazioni precedentemente captate.

  In particolare, secondo la Camera, la natura mirata di tali intercettazioni si evince dal fatto che:

   1) fin dalle prime intercettazioni nei mesi di febbraio/marzo del 2019 – autorizzate dal GIP di Perugia anche in relazione al filone di indagini concernenti il presunto abuso del ruolo del dott. Palamara nel CSM per conseguire ingiuste utilità – il nome dell'on. Ferri emergeva spesso come «riferimento chiaro» del Palamara stesso all'interno del Consiglio superiore ai fini della nomina dei vertici giudiziari;

   2) dal tenore dei decreti del GIP che dispongono la proroga delle intercettazioni nel mese di aprile 2019 si evince che l'Autorità procedete aveva accertato «un rapporto di stretta frequentazione» tra il Palamara e il Ferri, in quanto i due si erano incontrati e sentiti telefonicamente in diverse occasioni. Fino al punto che, secondo la medesima Autorità, proprio il rapporto tra Ferri e Palamara «di certo segna un percorso investigativo da approfondire»;

   3) la riunione presso l'hotel Champagne del 9 maggio 2019 – l'intervento alla quale peraltro costituisce il principale capo di incolpazione dell'on. Ferri nel procedimento disciplinare – era stata dettagliatamente organizzata dai partecipanti, come emerge da numerose intercettazioni di telefonate precedentemente captate, da cui si evince chiaramente che il deputato in questione vi avrebbe preso parte;

   4) in una nota di istruzioni al GICO della Guardia di Finanza che eseguiva le intercettazioni, il PM di Perugia precisava espressamente che «laddove, da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti, vi emerga che Palamara sia prossimo a incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o, conversando con un terzo, emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto sottoposto al regime autorizzatorio speciale), sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare (...)».

  Tanto premesso, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha negato a larga maggioranza l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in discorso. Nello stesso senso si era pronunciata in precedenza la Giunta per le autorizzazioni. Pertanto, formula la sua proposta nel senso di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.
  È una proposta ispirata, in via generale, al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – è preferibile pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea e dalla Giunta medesima. Solo partecipando al giudizio, la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte costituzionale di disporre di tali elementi per il suo giudizio.
  Conclude ricordando che presso gli Uffici è a disposizione dei membri della Giunta tutta la documentazione di interesse sul caso.
  Chiede ai colleghi se intendano intervenire.

  Carla GIULIANO (M5S), nell'evidenziare che la decisione riguarda un caso delicato e nel sottolineare l'esigenza che la questione sia adeguatamente approfondita, Pag. 6preannuncia che il Gruppo Movimento 5 Stelle – in coerenza con le valutazioni svolte nella fase di merito trattata nella scorsa legislatura – voterà in senso contrario alla costituzione in giudizio della Camera. Ciò, in quanto, all'esito dell'approfondimento dei documenti trasmessi, è convinta che le intercettazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri da parte dell'autorità giudiziaria procedente avvennero in maniera del tutto casuale e che non è pertanto rinvenibile nella specie alcun fumus persecutionis ai danni del deputato in questione. In particolare, sottolinea al riguardo che, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 74 del 2013, le intercettazioni telefoniche da casuali diventano mirate (o indirette) non quando l'autorità procedente si accorge della interlocuzione di un parlamentare con il soggetto intercettato, ma solo quando l'oggetto dell'attività di indagine si estende al parlamentare medesimo. Nel caso in esame, invece, ricorda che l'on. Ferri non è mai entrato nel perimetro delle indagini della magistratura inquirente di Perugia, perché ad essere indagato è stato solo il dott. Palamara. Fa presente, inoltre, che la vicenda in discussione ha gettato grande discredito sull'intera magistratura e ha danneggiato anche i tanti magistrati che lavorano in maniera seria e onesta. Sarebbe quindi a suo avviso un bel segnale se si consentisse al CSM di decidere in maniera serena e autonoma, senza trincerarsi dietro le pur rilevanti guarentigie previste dalla Costituzione.

  Dario IAIA (FdI) esprime il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia in ordine alla costituzione in giudizio sottolineando che, altrimenti, la Camera resterebbe «contumace» nel conflitto in questione. Esprime quindi l'esigenza che, innanzi alla Corte costituzionale, sia rappresentato il lavoro scrupoloso che è stato svolto nella precedente legislatura. Nel merito, ritiene comunque che, nella fattispecie, le captazioni ai danni dell'on. Ferri sono state mirate e non casuali. Gli organi investigativi erano pienamente consapevoli che il dott. Palamara e l'on. Ferri erano legati da un rapporto di stretta frequentazione. Con particolare riferimento all'incontro del 9 maggio all'Hotel Champagne, poi, sottolinea come tale riunione era stata preannunciata in diverse telefonate precedentemente intercettate, alcune delle quali erano state sicuramente ascoltate dagli operatori addetti. Era quindi prevedibile che ad essa avrebbe partecipato l'on. Ferri. Esprime quindi l'avviso per cui il diniego all'utilizzo delle intercettazioni in questione è stato corretto e condivisibile.

  Ingrid BISA (Lega) ritiene assolutamente doverosa la costituzione in giudizio sia perché essa avviene per prassi costante sia perché la posizione della Camera appare decisamente condivisibile nel merito. Ritiene invece che le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura siano errate nel caso in esame, in quanto appare evidente dagli atti che l'autorità giudiziaria procedente fosse consapevole che l'on. Ferri interloquisse abitualmente col dott. Palamara e che quindi le intercettazioni delle comunicazioni ai danni del primo non fossero davvero casuali. Evidenzia poi la rilevanza della direttiva del pubblico ministero di Perugia del 10 maggio 2019 – emessa, peraltro, proprio all'indomani della riunione del 9 maggio oggetto dell'incolpazione nei confronti dell'on. Ferri – in base alla quale la polizia giudiziaria avrebbe dovuto spegnere il captatore informatico ove fosse risultata chiara l'interlocuzione del dott. Palamara con parlamentari in carica.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP) esprime il parere favorevole del suo Gruppo alla costituzione in giudizio della Camera, in quanto si tratta di atto dovuto.

  Marco LACARRA (PD-IDP) esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio della Camera e invita tutti i colleghi a mettere da parte valutazioni politiche sul tema oggetto della discussione, essendo oggi la Giunta chiamata a esprimere un parere tecnico su un adempimento meramente processuale. Pur potendosi astrattamente condividere alcune considerazioni della collega Giuliano, sottolinea tuttavia come non si Pag. 7possa mettere in discussione il merito della decisione già assunta a suo tempo da questo ramo del Parlamento.

  Devis DORI (AVS) esprime il parere favorevole del suo Gruppo alla costituzione in giudizio della Camera, in quanto si tratta di atto dovuto. La partecipazione al processo costituzionale, infatti, costituisce manifestazione di rispetto istituzionale nei confronti della Consulta e dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alla costituzione in giudizio della Camera. Nell'invitare i colleghi a non politicizzare la vicenda all'esame della Giunta, afferma di non comprendere la posizione del Gruppo Movimento 5 Stelle. Sul piano tecnico, evidenzia infatti che, dalle migliaia di pagine degli atti di indagine, risulta chiaro che: 1) l'on. Ferri e il dott. Palamara si frequentavano assiduamente; al riguardo, è proprio il p.m. procedente a evidenziare che tale rapporto «segna un percorso investigativo da approfondire»; 2) l'on. Ferri era di fatto entrato nel perimetro delle indagini della Procura di Perugia; basti pensare che lo stesso, in occasione del festeggiamento del compleanno del figlio, era stato pedinato dagli organi investigativi. Vi è stato a suo avviso, dunque, un uso illegale delle intercettazioni ai danni di un parlamentare. Esprime sorpresa per la posizione del CSM che, al posto di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo di tali intercettazioni, avrebbe dovuto svolgere approfondimenti in ordine alla correttezza delle modalità con cui sono state condotte le indagini preliminari. Rivolgendosi all'on. Giuliano, sottolinea, infine, che si sarebbe aspettato una unanimità di vedute dei colleghi per ciò che attiene alla salvaguardia di prerogative costituzionali fondamentali che concernono i parlamentari.

  Carla GIULIANO (M5S) replica di aver argomentato con temi anche giuridici la posizione del gruppo che rappresenta. Si rammarica per l'atteggiamento che le pare aggressivo da parte del collega Pittalis. Non ritiene di accogliere la provocazione del medesimo collega Pittalis, in particolare relativamente alla affermazione di non aver approfondito la documentazione agli atti. Ritiene che non debba essere messo in discussione il lavoro di studio svolto nella precedente legislatura. Ribadisce la posizione del suo gruppo.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) precisa di non voler mettere in alcun modo in discussione la competenza della collega Giuliano, ma semplicemente di non condividere la posizione del Movimento 5 Stelle. Il suo era un accorato intervento fondato su un attento studio della documentazione agli atti, che egli ha avuto modo di approfondire in quanto relatore della questione nella precedente legislatura.

  Enrico COSTA, presidente, pone in votazione la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del CSM e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 208 del 2022.

  La Giunta approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 15.50.