CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 208

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali;

   condivisa l'esigenza di accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 209

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   evidenziato come il provvedimento in esame sia volto, in estrema sintesi, a statuire la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, a modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ad introdurre una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e a individuare una serie di indici dell'uso personale di cannabis (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali);

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 210

ALLEGATO 3

5-08286 Marco Di Maio: Sulla predisposizione del disegno di legge di riforma del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'Onorevole interrogante chiede notizie circa il disegno di legge di riforma del TUOEL e di conoscere quali iniziative il Governo intenda realizzare per conferire un assetto ordinamentale appropriato agli enti locali.
  Il tema evocato dall'Onorevole interrogante occupa una posizione di rilevanza strategica nell'agenda politica del Governo. Gli oltre vent'anni di prassi applicativa del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, le mutate esigenze dell'economia, un rinnovato interesse verso la partecipazione politica e la esigenza di razionalizzare gli apparati pubblici hanno fatto maturare un ampio consenso circa la necessità di ripensare il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie con i numerosi interventi di settore succedutisi negli anni.
  Tale esigenza è stata peraltro evidenziata anche in sede parlamentare dove – nell'ambito dell'esame della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 – sono state approvate dal Senato e dalla Camera, rispettivamente il 9 ottobre 2019 e il successivo 10 ottobre, due risoluzioni che impegnavano il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge di revisione del Testo unico degli enti locali.
  In tale contesto, ed in considerazione dell'ampiezza e complessità della tematica, il Ministro dell'interno, con decreto in data 26 giugno 2020, ha ritenuto opportuno costituire un Gruppo di lavoro per individuare il percorso e lo strumento normativo più idonei per pervenire alla definizione di un'organica revisione della disciplina in materia di ordinamento degli enti locali.
  Il Gruppo ha elaborato un'ipotesi di legge delega al Governo per l'adozione di una Carta per le Autonomie; tale documento ha rappresentato una prima ipotesi di lavoro sulla quale sono state poi sviluppate ulteriori riflessioni.
  In particolare, a seguito di molteplici incontri con tutti gli interlocutori (ANCI, UFI, Regioni, Ministero dell'economia, Dipartimento Affari Regionali), è stata elaborata la versione definitiva dello schema di legge delega che interviene attraverso due fondamentali direttrici di intervento:

   1) una delega legislativa al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, che attiene alla «manutenzione normativa» della disciplina, adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute;

   2) un complesso di norme immediatamente precettive, che intervengono direttamente sull'assetto ordinamentale dei comuni, delle province e degli enti di area vasta.

  Lo scorso 2 maggio, il Ministero dell'interno ha inoltrato tale schema, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza e la successiva sottoposizione all'esame del Consiglio dei ministri.

Pag. 211

ALLEGATO 4

5-08287 Montaruli: Sui ritardi nei trasferimenti di risorse economiche dal Ministero alle Prefetture per sostenere i costi di ristorazione e pernottamento degli agenti del servizio d'ordine a tutela del cantiere TAV di Chiomonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono notizie in merito al trasferimento di risorse necessarie a liquidare i servizi di ristorazione e pernottamento degli agenti delle forze di polizia che svolgono il servizio d'ordine a tutela del cantiere Tav di Chiomonte.
  Premetto al riguardo che i dati acquisiti sono riferiti, in modo aggregato, alle complessive esigenze di pernottamento e vettovagliamento della Polizia di Stato.
  Ciò premesso, per quanto riguarda il pernottamento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasferito alla Prefettura di Torino risorse per 3,3 milioni di euro con tre diversi ordini di accreditamento. Alla data del 9 giugno scorso la Prefettura risultava aver impiegato 2 milioni di euro dei predetti fondi. La stessa Prefettura ha altresì precisato che presso i propri uffici le fatture giacenti risultano emesse in data successiva al 30 aprile 2022 e verranno liquidate non appena completata la preventiva, necessaria acquisizione dei visti di regolarità sull'esecuzione delle prestazioni e degli accertamenti, attualmente in corso, sulla regolarità fiscale degli operatori economici interessati.
  Sotto il profilo del vettovagliamento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rappresentato che, a fronte del fabbisogno richiesto dalla Prefettura di Torino per il corrente esercizio finanziario per tutte le esigenze di vettovagliamento della Polizia di Stato – ammontante a 1.450.000 euro – lo scorso mese di marzo sono stati emessi due ordinativi di pagamento per un totale di 362.500. Informo inoltre che, per il soddisfacimento delle predette esigenze sono in corso di emissione ulteriori ordini di accreditamento per un importo di 493.875 euro.
  La Prefettura di Torino ha altresì rappresentato che per il vettovagliamento del personale dell'Arma dei Carabinieri, risultano ancora da liquidare fatture relative al 2022 per circa 211.000 euro, a fronte di una disponibilità di fondi pari a 144.000 euro. In attesa di introitare la restante parte dei fondi necessari, sono in corso di esecuzione i pagamenti, che verranno completati non appena ultimata l'acquisizione dei visti di regolare esecuzione delle prestazioni e degli accertamenti relativi alla regolarità fiscale degli operatori economici.
  Giova precisare che un solo esercizio ha interrotto, all'inizio del mese di marzo scorso, la collaborazione con questa Amministrazione in ragione del ritardo nei pagamenti. Il servizio di vettovagliamento per il personale aggregato non ha mai subito interruzioni, neanche temporanee, in virtù delle convenzioni tuttora attive con gli altri esercizi commerciali.
  Rappresento infine che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, nonché in occasione della richiesta di assestamento di bilancio, predisposta nello scorso mese di maggio, il Dipartimento PS ha richiesto al MEF l'adeguamento degli stanziamenti rispetto al fabbisogno rappresentato dagli uffici territoriali.

Pag. 212

ALLEGATO 5

5-08289 Gebhard: Sulla trascrizione da parte delle anagrafi comunali degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito del ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla questione della trascrivibilità, da parte degli ufficiali di stato civile, degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri come figli dei genitori d'intenzione.
  L'articolo 11 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile qualifica gli atti dello stato civile come atti tipici a contenuto vincolato, soggiungendo che «l'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto». Il successivo articolo 12 precisa, altresì, che tali atti sono redatti secondo formule e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, escludendo ogni margine di discrezionalità. Anche altre disposizioni del nostro ordinamento impongono limiti precisi nella formazione di un atto di nascita o di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso. In primo luogo giova richiamare la legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che preclude la tecnica della fecondazione eterologa, che successivamente – con sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 – è stata resa fruibile solo alle coppie formate da persone di «sesso diverso», in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili.
  Anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato il divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, con la conseguenza che una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita che viene formato in Italia in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato, a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta la pratica fecondativa. Su tale preclusione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che ha ribadito la legittimità costituzionale della citata legge n. 40 del 2004, nella parte in cui impedisce l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso.
  Inoltre, la legge n. 76 del 2016, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, pur riconoscendo dignità sociale e giuridica alle coppie formate da persone dello stesso sesso, non ha contemplato, né espressamente né tramite rinvio, la materia della filiazione.
  Per quanto riguarda, inoltre, la surrogazione di maternità, gli orientamenti forniti dal Ministero dell'interno si fondano sia sul quadro normativo vigente sia sull'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta sulla questione. Tra l'altro, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 in data 8 maggio 2019, ha affermato il principio secondo cui non può essere considerato nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra il bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore «d'intenzione», in quanto tale riconoscimento troverebbe ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori Pag. 213fondamentali, quali la dignità della gestante.
  Tanto premesso, in aderenza al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza sopra menzionata, è sinora stato o precluso alle coppie omo-affettive l'accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e la violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 40 del 2004, con conseguente impossibilità per l'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione integrale degli atti di nascita formati all'estero attestanti lo status filiationis nei confronti dei genitori intenzionali. Tenuto conto, infatti, delle regole che informano l'ordinamento vigente e dei principi dallo stesso desumibili, è possibile in tali casi trascrivere l'atto di nascita che dichiari il rapporto di genitorialità di coppie dello stesso sesso solo parzialmente, riconoscendo lo stato di filiazione nei confronti del solo genitore con cui sussista il legame biologico o genetico con il minore. Inoltre, si evidenzia che la trascrizione nei registri dello stato civile di atti di nascita attestanti lo status filiationis nei confronti del genitore intenzionale, in mancanza di un legame biologico tra lo stesso e il minore, costituirebbe un atto atipico non consentito dall'ordinamento dello stato civile di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, regolarizzando, peraltro, una posizione non tutelata dalle norme vigenti.
  Tuttavia, recentemente, la sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione, n. 23319/2021, ha evidenziato che «al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento». In considerazione di tale decisione, e tenuto conto dell'insorgenza di un crescente contenzioso, si è ritenuto di sottoporre la questione all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato – di cui si è in attesa di conoscere le valutazioni – sottoponendo diversi aspetti attinenti la specifica tematica, tra cui quello della trascrizione di atti di nascita formati all'estero.

Pag. 214

ALLEGATO 6

5-08290 Brescia: Sui tempi di adozione di 34 decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi di competenza del Ministero dell'interno, il cui iter, in base ai dati pubblicati sul sito dell'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta ancora in corso.
  L'attuale Governo ha dato un notevole impulso al riassorbimento dello stock dei provvedimenti attuativi e questa Amministrazione, tra le altre, si è giovata dell'attività di coordinamento svolta dall'Ufficio per il Programma di Governo.
  Come risulta dalla «Settima relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi riferibili ai Governi della XVII e XVIII Legislatura», il Ministero dell'interno ha smaltito, dal 13 febbraio 2021 al 31 marzo 2022, 76 provvedimenti: vantano un numero superiore di atti adottati solo il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
  Aggiungo che nei successivi mesi di aprile e maggio questa Amministrazione ha ulteriormente incrementato tale risultato nella misura complessiva di ulteriori 18 provvedimenti.
  Per quanto concerne la richiesta di precise indicazioni relative ai tempi di adozione dei provvedimenti ancora da attuare, giova rappresentare che, attesa la natura complessa degli atti in discorso, tali tempistiche non dipendono, se non in parte, da questa Amministrazione.
  Si tratta, infatti, di provvedimenti il cui iter di adozione, come stabilito dalle pertinenti norme primarie, implica il coinvolgimento di altre Amministrazioni e di organi consultivi, con plurimi passaggi necessari all'acquisizione di proposte, pareri, concerti ed altre forme tipiche della collaborazione inter-istituzionale ed inevitabili ricadute sul rispetto dei termini di adozione.
  Tanto premesso in generale, per quanto specificatamente riguarda gli atti di competenza del Ministero citati nell'atto di sindacato ispettivo, preciso che con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni, il Ministero dell'interno è in attesa di ricevere l'elaborazione della relativa graduatoria a cura del Ministero dell'economia.
  Quanto al decreto sull'inserimento delle liste elettorali nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il provvedimento è all'esame del Garante per la protezione dei dati personali e, salvo ulteriori dilatazioni temporali, potrebbe essere adottato entro il mese di luglio.
  Per quanto riguarda il riparto del fondo di solidarietà comunale tra i Comuni della Sicilia e della Sardegna, la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard, istituita presso il Ministero dell'economia, ha in corso l'elaborazione della prevista proposta, in assenza della quale non è possibile adottare il provvedimento.
  Circa il rimborso delle spese sostenute dai tutori dei minori stranieri non accompagnati, lo scorso 13 giugno il Ministero dell'interno ha inviato al Ministero dell'economia lo schema di provvedimento per l'acquisizione del prescritto concerto.
  Infine, in merito al provvedimento recante la modalità di accesso al Ced interforze da parte delle polizie municipali, il relativo iter è condizionato all'adozione del decreto concernente l'individuazione dei collegamenti tra le strutture di polizia locale e il citato Ced, per il perfezionamento del quale si è in attesa del parere di competenzaPag. 215 dell'ANCI, essendo già stato acquisito il preventivo concerto dei Ministeri delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze ed il parere dell'ACI.
  Più in generale, assicuro che il Ministero dell'interno è impegnato nel porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria alla completa attuazione dei provvedimenti di competenza.

Pag. 216

ALLEGATO 7

5-08291 Ceccanti: Sulla gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini nel comune di Calci e sulle iniziative di competenza per superare gli ostacoli burocratici relativi all'uso di strutture idonee a tal fine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli Onorevoli interroganti, segnalando problematiche che avrebbero ritardato l'accoglienza di profughi giunti dall'Ucraina nel comune di Calci, chiedono quali iniziative intenda adottare il Ministero dell'interno per garantire un'immediata messa a disposizione di alloggi abitabili alle persone in fuga dalla guerra.
  Giova evidenziare che, al fine individuare in tempi brevi nuove strutture in grado di accogliere un flusso migratorio composto principalmente da donne e bambini ucraini, la Prefettura di Pisa ha prontamente interessato i Sindaci dei Comuni della provincia. In particolare, è stata chiesta la collaborazione degli uffici tecnici comunali per sveltire la complessa attività di verifica della sussistenza dei requisiti in materia urbanistico-edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, nonché igiene e sicurezza, previsti dalla legge e richiamati dallo schema di capitolato dei servizi di accoglienza dei migranti approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021.
  La maggior parte dei Comuni in cui sono state individuate strutture potenzialmente idonee all'accoglienza ha messo a disposizione il proprio personale tecnico per i sopralluoghi presso gli immobili per i quali è stato quindi possibile attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati.
  Il Comune di Calci non ha impiegato i propri tecnici nelle citate verifiche nei tre appartamenti individuati in quel territorio per ospitare i profughi ucraini, ma ha inviato alla Prefettura di Pisa le certificazioni di abitabilità-agibilità risultanti agli atti dei propri uffici e risalenti ai primi anni del 2000.
  La Prefettura ha quindi interessato l'ASL per richiedere sopralluoghi presso i richiamati immobili al fine di verificare l'attualità dei requisiti di sicurezza richiesti. I tecnici dell'ASL competente per la zona afferente al Comune di Calci hanno richiesto al gestore, quale condizione preliminare al sopralluogo presso le strutture da destinare all'accoglienza (CAS), l'esibizione di una specifica e articolata documentazione tecnica, rispetto alla quale il gestore ha tuttavia rappresentato difficoltà di reperimento nell'immediato. In ogni caso, nelle more delle attività di natura tecnico-certificativa sopra richiamate, ai cittadini ospiti presso le private abitazioni di Calci sono state offerte soluzioni alternative, che però, allo stato, non sono state accolte.
  Assicuro che gli sviluppi della vicenda continueranno ad essere strettamente monitorati dalla Prefettura di Pisa per garantire ai profughi ucraini un'accoglienza conforme agli standard previsti.
  Desidero infine cogliere quest'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi quasi mesi di conflitto si sono mobilitati volontariamente per sostenere la popolazione ucraina: volontariato e terzo settore, mondo delle imprese, singoli cittadini e famiglie stanno inviando aiuti e offrendo assistenza e ospitalità ai profughi che arrivano in Italia con grande generosità e umanità. Un ringraziamento speciale meritano i Sindaci e i Prefetti, perché è soprattutto sui territori che le politiche di accoglienza hanno il più immediato impatto.