CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2022
730.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il D.L. n. 228 del 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, quali ad esempio le funzioni riguardanti il catasto, la pianificazione urbanistica ed edilizia, la pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio e lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi nonché l'edilizia scolastica;

    l'articolo 3, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali può essere incrementato fino al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore, in deroga al limite del 20 per cento fissato dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici;

    l'articolo 5, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'art. 232, del decreto-legge n. 34 del 2020 che autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), anche in deroga ai limiti ordinari, nonché ad accelerare l'esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche;

    l'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali delle regioni del Centro Italia colpite da eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale;

    l'articolo 11, comma 1 sospende fino al 30 giugno 2022 il termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi, sospende l'obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, consente l'eventuale vendita delle scorte fino ad esaurimento e demanda la definizione di linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi ad un decreto ministeriale;

    l'articolo 11, comma 3, fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

    l'articolo 13, comma 2, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

    l'articolo 13, comma 3, proroga di un anno, fino al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo;

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    l'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. destinando le stesse anche all'ulteriore finalità di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riguardo alla proroga disposta dall'articolo 2, comma 1, che interviene su una disciplina già oggetto di successive e numerose proroghe, dovrebbe valutarsi l'opportunità – al fine di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza normativa per gli enti locali con riguardo all'organizzazione di funzioni di particolare importanza – di adottare le necessarie soluzioni normative a regime in occasione dell'esame dell'annunciato disegno di legge governativo recante la delega per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, valutando la possibilità di declinare l'obbligo di gestione in forma associata in «facoltà», anche avvalendosi ove necessario delle province;

   b) in relazione alla disciplina dell'esecuzione degli appalti in materia di edilizia scolastica, oggetto di proroga con l'articolo 5, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le norme di semplificazione ivi previste – con particolare riguardo al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), anche in deroga ai limiti ordinari, nonché di accelerazione degli stessi – possa essere esteso anche ad altri settori, oltre a quello dell'edilizia scolastica;

   c) con riguardo all'art. 21 si valuti la necessità di garantire comunque le risorse adeguate previste dall'accordo transattivo per gli indispensabili e improcrastinabili interventi di bonifica e ripristino ambientale e per la tutela della sicurezza e della salute pubblica dell'area di Taranto.

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ALLEGATO 2

5-07396 Foti: Rispetto delle normative ambientali nell'esecuzione del progetto di realizzazione di variante alla «Tremezzina», nella regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito al progetto di realizzazione di variante alla Tremezzina lungo la strada statale 340 «Regina» che interessa alcuni comuni nella provincia di Como e Lecco, si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si premette che la citata opera è sottoposta a provvedimento di VIA Regionale di cui al Decreto 7879 del 29 settembre 2015, pertanto, il rilascio dei titoli autorizzativi per la gestione delle terre e rocce da scavo sono in carico alla Regione.
  Per quanto concerne l'osservanza delle autorizzazioni per garantire il rispetto dei parametri ambientali, attesa la vigenza del DM 161 del 2012, ai sensi dell'articolo 14 del richiamato decreto i compiti di vigilanza e controllo spettano alle autorità che rilasciano i titoli autorizzativi, mentre l'esecuzione delle attività di campionamento ed ispezione per la verifica della corretta attuazione del piano di utilizzo sono di competenza dell'Agenzia regionale di Protezione Ambientale (ARPA) e dell'Agenzia Provinciale Ambientale (APPA).
  Difatti, decreto Regionale n. 15657 del 2021, citato dagli interroganti è stato inviato all'ARPA Lombardia, così come evidente nel punto numero 2 (due) del decreto stesso, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, e le relative verifiche così come disciplinato dall'articolo 14 del Decreto Ministeriale 161 del 2012.
  La regione Lombardia conferma che nell'ambito dell'istruttoria condotta sono state impartite, tra l'altro, le prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ovvero il D.M. sopra citato, al fine di poter qualificare come sottoprodotti e non più come rifiuti, i materiali da scavo generati dalle previste attività di escavazione per la realizzazione del progetto «TREMEZZINA».
  Inoltre, la Regione specifica che, mediante il provvedimento n. 15657/2021, ha disposto che il Proponente implementi le attività di campionamento nonché la predisposizione di specifico piano di accertamento al fine di garantire i «requisiti di qualità ambientale» previsti dall'allegato 4 del DM 161/2012 e ne fornisca i titoli abilitativi relativi ai siti di destino individuati per parte dei materiali da scavo.
  Tali disposizioni hanno il fine di garantire il requisito della «certezza dell'utilizzo», di cui all'art. 4 del D.M. 161/2012.
  La regione Lombardia rappresenta che le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel Piano di utilizzo, come approvato con il citato decreto, saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, dalla Provincia di Como, dalla Provincia di Lecco e da ARPA Lombardia.
  Infine la Regione, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, specifica che il Proponente ha predisposto specifico Piano recante azioni di monitoraggio da effettuarsi nelle tre fasi di ante – operam, di cantiere e di esercizio dell'opera in progetto. In ultimo, come già rappresentato, la regione conferma che i diversi report di monitoraggio saranno oggetto di verifica da parte di ARPA, con cui dovranno essere concordate le attività per la caratterizzazione in corso d'opera.
  Atteso quanto illustrato, questo Ministero continuerà attraverso le interlocuzioni con i soggetti competenti, a monitorare, che quanto prescritto dal decreto della Pag. 24Direzione Generale Ambiente e Clima della regione Lombardia, sia effettivamente eseguito.
  In particolare, sarà posta particolare attenzione al rispetto delle modalità con cui il soggetto Proponente attuerà le previsioni del Piano di Utilizzo, così come approvato dalla Regione. In ultimo ISPRA avrà il compito di gestione dei dati ai fini di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale.

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ALLEGATO 3

5-07398 Pezzopane: Tempi di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge n. 132 del 2016, di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito allo stato di avanzamento dei provvedimenti in attuazione della legge n. 132 del 2016 si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si precisa che con la legge n. 132 del 28 giugno 2016, si sta provvedendo a riformare profondamente il sistema delle agenzie di protezione ambientale, attraverso diversi atti attuativi.
  Per quanto concerne l'articolo 9, comma 3, è prevista l'attribuzione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare su proposta del MiTE con l'avvalimento del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – il compito di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, nonché il catalogo nazionale dei servizi.
  Quest'ultimo è un provvedimento che presenta particolare complessità tecnica, in ordine al quale si è svolta un'articolata istruttoria congiunta da parte di questo Ministero e dell'ISPRA.
  I lavori istruttori hanno condotto alla deliberazione, nel dicembre del 2020, di un testo ad opera del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Allo stato attuale il testo è al vaglio degli uffici competenti del MiTE, e sono in corso le interlocuzioni con gli altri soggetti competenti (Ministero della salute, Conferenza stato-regioni) per perfezionare le ulteriori procedure disciplinate dalla norma di riferimento.
  Ancora, l'articolo 14 prevede che la disciplina riguardante il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale sia affidata a un regolamento governativo, che deve stabilire le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini.
  Anche in questo caso la procedura per la adozione di suddetto regolamento è molto articolata, attesa la predisposizione di uno schema da parte di ISPRA con il contributo delle agenzie regionali, prodromica all'emanazione del provvedimento finale da parte del Presidente della Repubblica, con proposta del MiTE, il concerto del MEF, nonché la previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.
  Inoltre, il regolamento dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari, nonché acquisire il parere del Consiglio di Stato ed il controllo preventivo della Corte dei conti.
  Si rappresenta che a dicembre 2020 l'ISPRA ha trasmesso un testo, condiviso con le agenzie regionali, che recepisce le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato. Allo stato attuale tale testo è all'ulteriore esame di questo Ministero che è in procinto di adempiere i disciplinati ulteriori adempimenti procedimentali.
  Infine, l'articolo 14, ai commi 2, 4 e 5, prevede l'emanazione di ulteriori tre (3) decreti da parte del MiTE.
  Segnatamente, con il primo saranno stabilite le tariffe nazionali concernenti il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e lo svolgimento dei successivi controlli, nonché delle convalide delle indagini prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati.
  Con il secondo, che necessita del parere del MEF e l'intesa della Conferenza Pag. 26permanente Stato-regioni, si prevede l'individuazione delle modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'applicazione del sopracitato comma 2.
  Infine, con il terzo, che prevede concerto con il Ministro della giustizia, saranno stabiliti i criteri e le tariffe nazionali riguardanti le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria.
  Anche questi ulteriori provvedimenti sono al vaglio di questo Ministero che si impegna a snellire gli ulteriori passaggi procedimentali necessari per la loro adozione definitiva.

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ALLEGATO 4

5-07399 Labriola: Destinazione delle risorse inizialmente previste per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito dell'ex Ilva di Taranto anche al sostegno dei processi di decarbonizzazione dell'acciaieria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito alla valutazione degli effetti applicativi di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 228 del 2021 si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 21 del decreto cosiddetto Milleproroghe dispone alcune modifiche circa la destinazione delle risorse del patrimonio destinato costituito mediante le risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva ed acquisite dalla società Ilva S.p.A. in A.S. a titolo di prezzo di sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015.
  Tale norma prevede che le somme del suddetto patrimonio siano destinate, in via prioritaria, all'attuazione e realizzazione delle previste attività di tutela ambientale e sanitaria dell'azienda e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017, il citato articolo 3, comma 1 era da intendersi nel senso che le somme del suddetto patrimonio erano destinate, in via prioritaria, agli interventi ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo Ilva in A.S., coincidenti con gli interventi ambientali previsti dal DPCM 29 settembre 2017, ad opera del soggetto gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le risorse eccedenti venivano destinate agli interventi ambientali posti a carico della società Ilva in A.S. dal medesimo DPCM, riferibili alle aree esterne allo stabilimento produttivo. Il piano ambientale di cui al DPCM dev'essere ultimato entro il 23 agosto 2023. Quanto alla restante parte del patrimonio, essa sarebbe stata destinata ad ulteriori progetti di tutela della sicurezza e della salute nonché di ripristino e di bonifica ambientale, da parte della struttura commissariale della società Ilva in A.S.
  Gli accordi attualmente in vigore tra la società Ilva in A.S. e l'aggiudicatario dei suddetti complessi aziendali prevedono, in coerenza con il suddetto quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare di 352 milioni di euro agli interventi previsti dal DPCM 29 settembre 2017 a carico del gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto; a tale importo si sommano 98 milioni di euro utilizzabili da Ilva in A.S. per lo svolgimento delle attività di bonifica e risanamento ambientale previste ai sensi dell'articolo 12 del citato DPCM del 2017 sulle aree esterne al perimetro d'azienda concesso in affitto, per un totale complessivo di 450 milioni di euro.
  Tale importo è ora indicato nella nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 come novellato dall'articolo 21 del decreto-legge n. 228 del 2021, laddove si prevede che «le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo non eccedente euro 450 milioni».Pag. 28
  Il nuovo testo del citato articolo 3, comma 1, prevede altresì che le disponibilità eccedenti le predette somme, per un importo massimo di 190 milioni, siano destinate ad ulteriori interventi di tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica.
  I fondi rimanenti rispetto alle risorse prioritariamente vincolate nell'utilizzo per un totale massimo di 640 milioni di euro (450 milioni di euro più 190 milioni di euro) verranno ora destinati alla riduzione dell'impatto ambientale del sito siderurgico di Taranto tramite il finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del programma Next Generation EU, ferma restando la procedura autorizzativa da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

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ALLEGATO 5

5-07400 D'Ippolito: Modifiche al regolamento relativo all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali volte ad inserire il possesso della documentazione antimafia tra i requisiti per l'iscrizione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante in merito all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali si rappresenta quanto segue.
  Al riguardo, si segnala che recentemente la normativa sulle certificazioni antimafia si è adeguata alla giurisprudenza amministrativa, che da tempo aveva ritenuto ostativa all'iscrizione (e quindi causa di decadenza in casi di iscrizione in essere) oltre alla comunicazione interdittiva antimafia (causata dall'oggettiva esistenza delle situazioni di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del codice antimafia) anche l'informazione interdittiva antimafia che, come noto, è rilasciata quando vi sia concreto rischio di infiltrazioni mafiose.
  Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, alle quali è demandata l'attività istruttoria delle domande di iscrizione e di rinnovo all'Albo, effettuano puntualmente il controllo circa l'assenza di comunicazioni o informative antimafia attraverso la consultazione della banca dati interforze gestita dalle Prefetture (SICEANT).
  Tale verifica, condotta secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del DM 120 del 2014, è effettuata d'ufficio, su tutte le istanze di iscrizione e di rinnovo.
  Pertanto, atteso che la posizione dell'Albo è sempre stata volta a non consentire l'iscrizione o a pronunciarne la decadenza dell'istante, anche in caso di informazione interdittiva (cui è equiparato il rigetto dell'iscrizione nella white list) trova ora conforto anche nella lettera della legge.
  D'altro canto, riguardo la possibilità di permanenza dell'iscrizione all'Albo da parte di soggetti che svolgono attività criminali, si precisa che la normativa sopra richiamata sia adeguata alla tesi della giurisprudenza formalizzando la propria posizione con la circolare numero 2 del febbraio 2019, con la quale ha equiparato negli effetti la comunicazione interdittiva antimafia con l'informazione interdittiva antimafia.
  Pertanto, rimettendosi ad una eventuale proposta del Parlamento, non si ritiene prettamente necessario un intervento normativo, atteso che la normativa sulle certificazioni antimafia trova già piena applicazione nel DM 120/2014.
  Difatti, come rappresentato, l'applicazione della disciplina stessa esclude ogni possibilità per i soggetti colpiti da comunicazione interdittiva o da informazione interdittiva di essere o di rimanere iscritti all'Albo.

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ALLEGATO 6

5-07401 Lucchini: Superamento delle problematiche connesse alla certificazione di alcuni oli vegetali e dei loro derivati come biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso di rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni («low ILUC risk»).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  In recepimento dei criteri di delega stabiliti dalla legge n. 53/2021, l'articolo 40, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 199/2021 stabilisce che «dal 2023 non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio» e non anche quella prodotta da olio di soia e derivati.
  In ogni caso, si precisa che la citata previsione non si applica nel caso di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa prodotti da olio di palma e derivati che siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea (adottato sulla base dell'articolo 26, comma 2 della direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili).
  Il comma 2 dello stesso articolo 40 prosegue stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2023, i combustibili derivanti da olio di palma e derivati non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta sempre eccezione per quelli certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.
  Il contesto di riferimento e l'attuazione della norma in questione necessita di approfondimenti specifici, che il Ministero sta attualmente compiendo. Le risultanze di tali approfondimenti sono destinate a trovare idonea collocazione nel decreto che il Ministro della transizione ecologica è chiamato ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 199/2021, fermo restando che il regime di cui al già citato articolo 40 entrerà in vigore non prima del 2023.
  Si aggiunga, inoltre, che debbono ritenersi propedeutici all'adozione del suddetto decreto anche gli approfondimenti da effettuare con la Commissione Europea nell'ambito dei lavori per l'emanazione dell'«Atto delegato di attuazione sulle regole per verificare la sostenibilità e criteri di risparmio delle emissioni di gas serra e basso rischio di cambiamento indiretto dell'uso del suolo» previsto dall'articolo 30, comma 8, della direttiva 2018/2001/UE.