CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
Pag. 10

ALLEGATO

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (C. 3489, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato almeno otto mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura,».
3.1. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) al comma 1 dell'articolo 18-bis, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse.
3.2. Magi, Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
3.3. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
3.4. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
3.5. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e SenatoPag. 11 e delle disposizioni per il sostegno alla partecipazione politica)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
  2. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.
  3. Dalla disposizione di cui al comma 2 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
3.01. Parisse, D'Ettore, Berardini, Rizzone, Scanu.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

  1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.
  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
4.01. Scanu, Rizzone, D'Ettore, Berardini, Parisse.

(Inammissibile)