CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2022
743.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»;

   ricordato che, trattandosi di un progetto di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, l'oggetto dell'esame parlamentare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sia costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e da quelle ad esse conseguenti che fossero proposte;

   rilevato come la proposta di legge si proponga di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel Codice penale, riorganizzando il quadro sanzionatorio penale in materia, nonché introducendo nuove fattispecie di reato in merito;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3434, di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione;

   segnalato come rilevino inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» (attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

   osservato come il provvedimento modifichi esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame, considerato che l'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 172 (in materia di obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale);

   rilevato, inoltre, come l'articolo 4 del decreto-legge risulti abrogato dall'articolo 6, comma 6, del successivo decreto-legge n. 5 del 2022, anch'esso ancora in corso di conversione e attualmente all'esame della Camera (C. 3457) e che l'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2505), integra, ai commi 1 e 2, le misure, rispettivamente, di cui agli articoli 4 e 5, del provvedimento in esame;

   ricordato come in precedenti analoghe occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha rilevato l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

   segnalato inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la XII Commissione Affari sociali, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100, che fa confluire nel provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 5 del 2022, del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti;

   richiamato a tale ultimo riguardo che il rappresentante del Governo, nella seduta della XII Commissione del 7 febbraio 2022, Pag. 66ha motivato la presentazione del predetto articolo aggiuntivo 2.0100 alla luce della modifica esplicita operata dal decreto – legge n. 5 del 2022 al decreto-legge n. 1 del 2022, segnalando che «la confluenza dei due decreti-legge in un unico provvedimento appare, pertanto, utile al fine di assicurare un più ordinato svolgimento dell'iter di conversione e dell'attività emendativa parlamentare»;

   ricordati gli ordini del giorno approvati dalla Camera, nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti, con i quali è stato impegnato il Governo ad operare per evitare la «confluenza» tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari, nonché a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, tale confluenza;

   ricordato, altresì, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» ha rilevato che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.