CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 maggio 2022
795.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 13 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
C. 3609 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, il disegno di legge C. 3609, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

  Francesco SILVESTRI (M5S), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, che è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, passando da 39 articoli, per un totale di 142 commi, a 89 articoli, per un totale di 247 commi, rileva in primo luogo come l'articolo 1, ai commi 1 e 2, disponga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo i seguenti importi: per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri; per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.
  Il comma 3 dispone che, per il medesimo periodo, non trovi applicazione la specifica aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante ai sensi del numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico delle accise (403,22 euro per mille litri), nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della predetta Tabella A, che sono applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri).
  Il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 – legge n. 244 del 2007 – Pag. 50in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio.
  I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo-21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte.
  Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM.
  Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, riproduce le norme contenute all'articolo 1 del decreto-legge n. 38 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, che viene abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, facendone ovviamente salvi gli effetti.
  In particolare, il comma 1, lettera a), proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, per la benzina e il gasolio con misure uguali a quelle indicate all'articolo 1, per il GPL; l'accisa è pari a 182,61 euro per mille kg come già previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2022.
  In conseguenza delle disposizioni sopra descritte, nonché del decreto ministeriale del 6 aprile 2022, le accise ridotte si applicano, senza soluzione di continuità dal 22 marzo all'8 luglio 2022. La medesima lettera a) azzera dal 3 maggio all'8 luglio 2022, l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione.
  La lettera b) del comma 1 riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.
  Il comma 2 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi.
  I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza.
  I commi da 5 a 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, dispongono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
  Il comma 8 consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l'emanazione di un decreto ministeriale.
  Il comma 9 estende l'applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.
  L'articolo 2 stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.
  In particolare, il comma 1 riconosce alle aziende private la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. La norma stabilisce che per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che dispone che per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, non concorra alla formazionePag. 51 del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.
  L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, reca alcune misure per ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto.
  L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.
  L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia), a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tale credito è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  La disposizione prevede altresì che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.
  L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).
  Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario.
  Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
  L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, interviene sulla produzione di energia da biogas, consentendo – al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo – il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
  L'articolo 5-ter, introdotto dal Senato, amplia le funzioni e le finalità dell'INPS alle attività di ricerca e formazione.
  L'articolo 5-quater, introdotto al Senato, prevede, in alternativa alla sospensione dell'autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale in particolari condizioni – per il venir meno dei requisiti ivi previsti per la validità dell'autorizzazione – la possibilità di continuare l'attività prestando una garanzia, disciplinando anche gli effetti del ripristino Pag. 52delle condizioni di autorizzazione decorsi 12 mesi.
  L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione.
  Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura del comma 1 in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  Le modifiche apportate al Senato, rinviano alle modalità di cui al decreto-legge n. 17 del 2022 per la fruizione dei bonus nel periodo 1° aprile-30 giugno 2022, conseguentemente modificando la quantificazione degli oneri finanziari, che viene ricondotta al solo secondo trimestre del 2022.
  L'articolo 6-bis proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni recate nella legge di bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici.
  L'articolo 7, ai commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
  Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema.
  Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA di 25 unità, mentre il comma 6-bis amplia la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di venti unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.
  L'articolo 7-quater, introdotto dal Senato, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
  L'articolo 7-quinquies, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all'autorizzazione.
  L'articolo 7-sexies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.
  L'articolo 7-septies, introdotto in sede referente al Senato, reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.
  L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.
  L'articolo 8-bis, inserito dal Senato, modifica le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI talune tipologie di finanziamenti.Pag. 53
  L'articolo 9 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022, sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.
  L'articolo 10, comma 1, autorizza SACE SpA a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti nel settore energetico.
  Il comma 2 dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite alla gestione commissariale di Ilva Spa siano destinate, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
  Al riguardo segnala come la previsione del comma 2 riproduca sostanzialmente una disposizione di contenuto pressoché analogo prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, soppresso dalla relativa legge di conversione n. 1 del 25 febbraio 2022 a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti nel corso dell'esame in sede referente di tale provvedimento (C. 3431) presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.
  L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, prevede specifici requisiti di qualificazione per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche con cessione del credito e sconto sul corrispettivo, prevedendo inoltre che dal 1° luglio 2023 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi sopra indicati è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  L'articolo 10-ter, inserito dal Senato, dispone, al comma 1, la proroga, sino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 (legge n. 176 del 2020), salvo disdetta dell'interessato subordinatamente al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
  L'articolo 10-quater, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  L'articolo 10-quinquies, introdotto dal Senato, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  L'articolo 10-sexies, introdotto in sede referente, consente di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, non già nel solo periodo Pag. 54d'imposta successivo a quello di maturazione, bensì nei «periodi successivi».
  L'articolo 10-septies, introdotto al Senato, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale.
  Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa ed esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.
  L'articolo 12 riconosce, entro determinati limiti di spesa, l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.
  L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l'applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall'infezione da COVID-19.
  L'articolo 12-ter, inserito dal Senato, introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS.
  In base alla nuova ipotesi, il fondo può prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni – da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento – di lavoratori di età non superiore a 35 anni.
  L'articolo 12-quater, introdotto anch'esso al Senato, modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati, specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l'ammontare dei redditi a cui si applica. La disposizione reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.
  L'articolo 12-quinquies, inserito dal Senato, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa – nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro – alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
  L'articolo 12-sexies, introdotto dal Senato, dispone differenti modalità di comunicazione relative all'avvio di attività per alcune categorie di lavoratori autonomi occasionali.
  L'articolo 12-septies, inserito dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista.
  Le novelle introducono il riferimento agli operatori della comunicazione (privi della vista) con qualifiche equipollenti a quella di centralisti telefonici e riformulano le norme procedurali sull'individuazione dei datori di lavoro, pubblici e privati, presso i quali siano installati o modificati i centralini telefonici e sulle modalità di pubblicazione delle graduatorie dei centralinisti e dei suddetti operatori (privi della vista).
  L'articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi cosiddetti marebonus e ferrobonus,Pag. 55 con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.
  L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.
  L'articolo 13-ter, introdotto dal Senato, detta disposizioni per il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri.
  L'articolo 14 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verifichino degli aumenti significativi del prezzo del carburante.
  L'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto.
  L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022.
  L'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater disciplinano un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci ed aventi specifiche caratteristiche. Tale sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet medesimi, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le medesime caratteristiche. Dall'attuazione di tale sistema di interscambio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Anche in tal caso il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
  L'articolo 19 stabilisce, per quanto di competenza della Commissione, che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.
  La disposizione reca inoltre disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte.
  L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, prevede disposizioni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA.
  L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, attraverso alcune novelle introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui l'estensione della definizione di «deperibili» a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e la Pag. 56previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea.
  L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 20-ter, inserito dal Senato, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni.
  L'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti, al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
  L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.
  L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria – IMU – versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, prevede la sospensione, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.
  L'articolo 22-ter, inserito dal Senato, concede all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – un contributo straordinario, per il 2022, di 15 milioni di euro.
  L'articolo 22-quater, introdotto dal Senato, proroga, fino al 30 settembre 2022:

   le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;

   le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

  L'articolo 23, modificato dal Senato, interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
  L'articolo 23-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.Pag. 57
  La novella specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.
  Gli articoli da 24 a 28, oggetto di alcune modifiche al Senato, recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.
  L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale.
  In primo luogo, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi.
  Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali, prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni. Con le modifiche approvate in sede referente viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di imprese di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
  La ridefinizione della disciplina degli obblighi di notifica viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020.
  Con le modifiche introdotte in sede referente viene specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
  La disposizione include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia.
  Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.
  La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, le norme previste dal regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo.
  Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, stabilizzando anche in tale caso il regime temporaneo adottato con il predetto decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro; sono Pag. 58altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.
  Con le modifiche approvate in sede referente viene sostituita la definizione di soggetto esterno all'Unione europea recata dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto n. 21 del 2012 e viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di un'impresa che gli detiene attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter; essa è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora uno o più soci, qualificabili come soggetti esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
  L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la «prenotifica», che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.
  Con le modifiche introdotte in sede referente viene inoltre delegata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.
  L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.
  L'articolo 28, modificato al Senato, prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto.
  Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano.
  Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi.
  I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.
  L'articolo 29, modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, in considerazione dei rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina.
  Si demanda l'individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad un circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza, anche tenendo conto delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza presso la medesima Agenzia.
  La disposizione reca, inoltre, una disposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.Pag. 59
  L'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, specifica che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  L'articolo 30, modificato dal Senato, al comma 1 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'individuazione, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette a una procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica.
  Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi.
  Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria.
  In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo è destinato a operare fino al 31 luglio 2022.
  Il comma 5 prevede la clausola d'invarianza finanziaria.
  L'articolo 31, modificato dal Senato, detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza e accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea.
  Si prevede che le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.
  È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.
  L'articolo 31-bis, introdotto dal Senato, riconosce un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.
  L'articolo 31-ter, introdotto al Senato, apporta numerose modifiche alle competenze dell'Agenzia del demanio in misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni.
  Tra le modifiche più significative, le norme proposte:

   chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse; consentono all'Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti;

   consentono di nominare amministratori degli asset congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata;

   estendono il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi ex lege, anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria; specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli asset congelati;

Pag. 60

   riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero – in casi specifici – all'acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato.

  Il comma 3 limita, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell'Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
  L'articolo 31-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione.
  In particolare, al comma 1, viene innalzato a dieci milioni di euro il limite massimo del contributo in caso di comuni non derivanti da fusione per incorporazione e con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.
  Al comma 2 viene stabilito un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 in favore dei comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risultasse in corso la procedura di fusione nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.
  L'articolo 32, modificato dal Senato, al comma 1 abbrevia a 5 settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri.
  Il comma 2-bis dispone che la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.
  L'articolo 32-bis, introdotto dal Senato, reca misure volte a facilitare l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA).
  L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, destina risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti.
  L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego – finora consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina. Si autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti in materia.
  L'articolo 34, modificato dal Senato, introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Si prevede che i professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.
  L'articolo 35, modificato dal Senato, alla lettera a) del comma 1 consente al Ministero degli affari esteri di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo.Pag. 61
  La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso.
  Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.
  L'articolo 36 dispone, al comma 1, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (cosiddetto «organico COVID»), già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data.
  Il comma 2, modificato dal Senato, incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022.
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria alcune disposizioni sull'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdotte con il decreto-legge n. 36 del 2022. Al riguardo, si consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall'assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova.
  Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, integra, ricomprendendovi gli idonei, le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020.
  L'articolo 36-bis, introdotto dal Senato, integra il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire che, in mancanza disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione del cadavere possa risultare – oltre che da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
  L'articolo 37 ai commi 1, 2 e 3 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.
  Il comma 4 disciplina le modalità di calcolo della base imponibile per i gruppi IVA.
  Il comma 5 fissa al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo, rimettendo ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, alcuni aspetti attuativi.
  Il comma 5-bis, introdotto al Senato, individua le modalità di attribuzione del gettito del contributo a regioni a statuto speciale e provincie autonome.
  Il comma 6 prevede che, ai fini dell'accertamento, dell'adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell'eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili,
  Il comma 7 esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mentre i commi 8 e 9 attribuiscono specifici poteri di controllo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si può avvalere della Guardia di finanza), alla quale è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di Pag. 62controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse dai i soggetti tenuti al pagamento del contributo. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza.
  L'articolo 37-bis, introdotto dal Senato, assegna al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale il compito di redigere il provvedimento di rettifica degli allegati del rendiconto 2021 del medesimo ente locale – concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 37-ter, introdotto dal Senato, dispone che per l'anno 2022, le risorse di cui all'articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  L'articolo 37-quater, introdotto al Senato, prolunga, da 30 a 60 giorni i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.
  L'articolo 37-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 38, modificato dal Senato:

   incrementa il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020;

   incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantifica gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento;

   reca la quantificazione degli oneri derivanti e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

  La disposizione dispone inoltre la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2022, modificando, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.
  L'articolo 39 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 22 marzo 2022.
  Segnala in primo luogo come nel decreto-legge in esame sia confluito il contenuto del decreto-legge n. 38 del 2022, in materia di accise ed IVA sui carburanti (A.S. 2599), del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto-legge.
  In proposito, ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato, con 464 voti favorevoli, l'ordine del giorno 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione, il quale, nel testo riformulato, impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento,Pag. 63 ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10».
  Ricorda inoltre, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare».
  Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, il provvedimento, originariamente composto da 39 articoli per un totale di 142 commi, risulta incrementato a 142 articoli per un totale di 247 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure per contrastare le diverse conseguenze (umanitarie, sociali, economiche, energetiche e sulla sicurezza e sulla difesa nazionali) della guerra in Ucraina.
  A tale riguardo ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”»; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare «in concreto non pertinente».
  Il provvedimento contiene poi ulteriori disposizioni, quali quelle concernenti l'ampliamento delle funzioni di ricerca e formazione dell'INPS (articolo 5-ter); l'autorizzazione dei depositi fiscali (articolo 5-quater); la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica (articolo 7-septies); gli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (articolo 12-bis); il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri (articolo 13-ter); il contributo per la fusione e l'incorporazione di comuni (articolo 31-quater); la durata dei corsi di formazione professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 32, commi da 1 a 2-bis); la disciplina della cremazione (articoli 36-bis); la finanza territoriale (articoli 37-bis e 37-quinquies).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle competenze legislative esclusive statali in materia di sicurezza, tutela della concorrenza e sistema tributario (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed e) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di diritto di asilo, immigrazione, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile, previdenza sociale, tutela dell'ambiente (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), g), l), o) ed s) della Costituzione); le competenze concorrenti tra Stato e regioni in materia di istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, alimentazione, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  In proposito, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» gli «strumenti di politica economica che attengono all'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004); Pag. 64con riferimento alla competenza in materia di «produzione e distribuzione dell'energia», la medesima giurisprudenza legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005).
  Ciò premesso, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento comunque prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del Presidente della Regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto;

   la lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 richiama le convenzioni sottoscritte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI per l'organizzazione delle attività di accoglienza diffusa;

   la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 prevede l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome del contributo per l'accesso da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina alle prestazioni del servizio sanitario nazionale; al riguardo segnala l'opportunità di prevedere piuttosto la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto, come già segnalato in precedenti occasioni dal Comitato, la Conferenza delle regioni e delle province autonome costituisce allo stato solo l'organismo di coordinamento degli esecutivi regionali, privo di apposita disciplina legislativa;

   il comma 1 dell'articolo 31-quater prevede il parere in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a definire le modalità di riparto del contributo ai comuni interessati da processi di fusione e incorporazione.

  In tale contesto segnala inoltre l'opportunità di inserire ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare, al comma 2 dell'articolo 21, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura. In particolare, si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.10.