CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 maggio 2022
795.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3609, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

   rilevato come il decreto-legge appaia riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure per contrastare le diverse conseguenze (umanitarie, sociali, economiche, energetiche e sulla sicurezza e sulla difesa nazionali) della guerra in Ucraina;

   richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2016, che ha elaborato la categoria del «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

   valutata quindi l'opportunità di valutare la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento delle disposizioni concernenti: l'ampliamento delle funzioni di ricerca e formazione dell'INPS (articolo 5-ter); l'autorizzazione dei depositi fiscali (articolo 5-quater); la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica (articolo 7-septies); gli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (articolo 12-bis); il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri (articolo 13-ter); il contributo per la fusione e l'incorporazione di comuni (articolo 31-quater); la durata dei corsi di formazione professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 32, commi da 1 a 2-bis); la disciplina della cremazione (articoli 36-bis); la finanza territoriale (articoli 37-bis e 37-quinquies);

   segnalato come nel decreto-legge sia confluito il contenuto del decreto-legge n. 38 del 2022, in materia di accise ed IVA sui carburanti (A.S. 2599), del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto-legge;

   richiamati al riguardo gli ordini del giorno, sottoscritti da componenti del Comitato per la legislazione, n. 9/2835-A/10, approvato dalla Camera nella seduta del 20 gennaio 2021, con il quale si impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari», e n. 9/2845-A/22, approvato dalla Camera nella seduta del 23 febbraio 2021, accettato dal Governo con una riformulazione, che, nel testo riformulato, impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10»;

   rilevato come l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge modifichi l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, disponendo che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, nel limite massimo di 150 milioni di euro – con decreto Pag. 66del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia – a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato;

   evidenziato come tale previsione appaia sostanzialmente riprodurre una disposizione di contenuto pressoché analogo prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, soppresso dalla relativa legge di conversione n. 1 del 25 febbraio 2022 a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti nel corso dell'esame in sede referente di tale provvedimento (C. 3431) presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera;

   segnalato al riguardo come, a differenza della relazione illustrativa del decreto-legge n. 228 del 2021, per la parte concernente l'articolo 21 di tale decreto, la relazione illustrativa del decreto-legge in esame, con riferimento all'articolo 10 non motivi l'introduzione della norma nel provvedimento, ma si limiti a riportare il contenuto della norma stessa;

   evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle competenze legislative esclusive statali in materia di sicurezza, tutela della concorrenza e sistema tributario (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed e) della Costituzione); come, con riferimento a singole disposizioni, assumano poi rilievo le competenze legislative esclusive statali in materia di diritto di asilo, immigrazione, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile, previdenza sociale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), g), l), o) ed s), della Costituzione), le competenze concorrenti tra Stato e regioni in materia di istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, alimentazione, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

   rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   segnalato come la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 preveda l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome del contributo per l'accesso da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina alle prestazioni del servizio sanitario nazionale;

   ricordato, a tale ultimo proposito, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, il quale è privo di apposita disciplina legislativa, per quanto la legislazione vigente riconosca già specifiche funzioni (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) al suo presidente e la medesima Conferenza sia citata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni;

   rilevata, con riferimento al comma 2 dell'articolo 21, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito la riconducibilità alla ratio unitaria del Pag. 67provvedimento delle disposizioni concernenti l'ampliamento delle funzioni di ricerca e formazione dell'INPS (all'articolo 5-ter); l'autorizzazione dei depositi fiscali (all'articolo 5-quater); la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica (all'articolo 7-septies); gli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (all'articolo 12-bis); il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri (all'articolo 13-ter); il contributo per la fusione e l'incorporazione di comuni (all'articolo 31-quater); la durata dei corsi di formazione professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (all'articolo 32, commi da 1 a 2-bis); la disciplina della cremazione (all'articolo 36-bis); la finanza territoriale (agli articoli 37-bis e 37-quinquies);

   b) con riferimento all'articolo 10, comma 2, approfondiscano le Commissioni di merito i presupposti di necessità e urgenza della suddetta disposizione, alla luce dell'abrogazione dell'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, intervenuta in sede di conversione di quel provvedimento, avente contento e finalità del tutto analoghe;

   c) con riferimento all'articolo 21, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare nella forma del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura, alla luce del concorso, in tale disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura;

   d) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fare riferimento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, piuttosto che alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.