CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 aprile 2022
777.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
Pag. 9

ALLEGATO

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1.1. Fra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici contemplati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1».
15.101. I Relatori.

  All'articolo 16-bis, al comma 2, dopo le parole: GSE procede inserire le seguenti: , senza oneri a carico del proprio bilancio,
16-bis.100. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio»;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
   3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, Pag. 10con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

   3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
17.400. I Relatori.

  All'articolo 19-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

   al comma 2, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
19-bis.100. I Relatori.

  All'articolo 19-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19-ter.100. I Relatori.

  L'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
  2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
29.400. I Relatori.

  All'articolo 41-bis, comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le parole: disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 con le seguenti: assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,.
41-bis.100. I Relatori.