CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07785 Ubaldo Pagano: Sulla ristrutturazione dei mutui
degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione ai tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui fanno cenno gli onorevoli interroganti, si comunica che esso è già stato adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è stato registrato dalla Corte dei conti.
  Con esso è stato designato a presiedere l'Unità di coordinamento il dottor Alessandro Beltrami, attuale Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, mentre gli altri membri (tre del Ministero dell'economia e delle finanze, uno ciascuno del Ministero dell'interno, del Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie presso la Presidenza del Consiglio, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e province autonome) non sono ancora stati nominati dagli organi di vertice di tali istituzioni.
  In tempi brevi verrà, quindi, insediata l'Unità di coordinamento e, subito dopo tale insediamento – ritenendosi opportuno che il testo finale venga predisposto con il supporto della citata Unità di coordinamento – si provvederà alla stesura definitiva del decreto attuativo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Riguardo al decreto ministeriale attuativo, si deve far presente che dalle attività preparatorie avviate è emersa la complessità dello stesso, sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo quantitativo, dato che il numero di operazioni potenzialmente impattate è di diverse decine di migliaia di posizioni, sebbene si sia cercato di individuare le criticità più rilevanti dello stesso e le possibili soluzioni da adottare.
  Occorre ricordare che la misura dell'accollo e rinegoziazione dei mutui nasceva dall'intendimento di alleviare il peso degli oneri finanziari per enti locali, oltreché delle regioni, in un momento successivo.
  Fermi restando gli obblighi degli enti locali in ordine al versamento delle quote capitale secondo il piano di ammortamento originario, ci si proponeva di poter negoziare con il sistema bancario-finanziario una riduzione degli oneri per interessi sulla base del superiore merito di credito, e quindi della minore rischiosità, dello Stato rispetto agli enti stessi oltre che sui benefici di carattere amministrativo derivanti ad alcuni istituti di credito dalla possibilità di ridurre significativamente il numero di presti verso una pluralità di Enti (nel momento in cui questi sarebbero stati accollati dallo Stato).
  Dalle indagini effettuate è emerso, tuttavia, che il beneficio che sarebbe stato possibile retrocedere potenzialmente agli enti stessi, per la motivazione delineata del diverso merito creditizio e della semplificazione amministrativa, sarebbe stato di entità non particolarmente significativa.
  Si sono, quindi, cercate altre soluzioni per consentire di alleviare in misura rilevante o più rilevante il peso degli oneri finanziari per gli enti locali, e si è identificato nella trasformazione delle scadenze una possibile modalità per raggiungere questo risultato.
  Si è visto, in particolare, che, ferma restando la corresponsione delle quote capitale da parte degli enti alle scadenze previste per i mutui originari, un impegno da parte dello Stato nei confronti del sistema bancario-finanziario posposto nel tempo, rispetto al profilo delle scadenze dei mutui originari, avrebbe potuto generare un vantaggio finanziario da potersi riconoscere agli enti stessi.
  In questo senso è la creazione dell'apposito fondo di cui all'articolo 3, comma 5-duodevicies, del citato decreto-legge n. 228 del 2021, alimentato con i risparmi ottenuti nella spesa per interessi passivi sul debito statale derivanti dal menzionato posponimento, provvedimento che è stato ricordato dall'interrogante.

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ALLEGATO 2

5-07604 Morassut: Sul mancato coinvolgimento di Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dell'economia e delle finanze – Servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – ha il compito, tra l'altro, di assicurare il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi. A tal fine, con la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6(1), richiamata dagli onorevoli interroganti – si è avviato il processo di definizione dei fabbisogni di assistenza tecnica dei soggetti attuatori (amministrazioni centrali, regionali ed enti locali), ossia delle attività di supporto alla gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Piano, i cui costi non sono finanziabili con risorse a valere sul PNRR.
  Le convenzioni indicate nella circolare sono state stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze proprio al fine di garantire una copertura trasversale delle esigenze del Piano, indipendentemente dalle specifiche tematiche di riferimento. Tale è infatti la natura delle Convenzioni stipulate con Cassa depositi e prestiti (CDP) e con Sogei – che si avvale di Eutalia S.r.l. – previste in norma primaria(2) ed altresì con Invitalia S.p.A.
  Per offrire ai soggetti attuatori un supporto sempre più mirato e tempestivo sta per essere attivata inoltre, proprio nell'ambito di tali Convenzioni, una piattaforma di servizi unica per il supporto e l'assistenza tecnica agli enti impegnati nell'attuazione del PNRR (cosiddetto «Capacity Italy»).
  Il quadro delle possibili azioni di assistenza e supporto tecnico operativo non si esaurisce tuttavia con le convenzioni già stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, queste ultime hanno, come precisato, carattere trasversale e multidisciplinare. Difatti, l'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 77/2021 riconosce ai soggetti attuatori la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, al fine di garantire l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano.
  Le medesime azioni di assistenza tecnica possono essere finanziate con le risorse di bilancio disponibili a ciò dedicate. In tale contesto, quindi, è possibile l'attivazione di convenzioni funzionali a garantire le necessarie attività di supporto tecnico-operativo per le specifiche finalità di assistenza settoriale nei termini sopra indicati, come quella che verrebbe fornita da Sogesid S.p.A.
  Dette ulteriori convenzioni, avendo natura settoriale, possono comunque essere proficuamente attivate anche dai Ministeri per i quali Sogesid S.p.A. opera come organismo in house, ovvero il Ministero della transizione ecologica (MITE) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).
  Il Ministero della transizione ecologica, sentito in proposito, ha comunicato di avere in atto con la Sogesid un accordo quadro Pag. 242valido fino a tutto il 2023, nonché convenzioni attuative per assistenza tecnica con i dipartimenti e le direzioni generali del MITE.
  La proficua collaborazione relativa a tutti i settori di impiego ha messo in evidenza le professionalità della Società in house, che peraltro è condivisa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).
  Il MITE ha sottolineato, altresì, i molteplici settori di intervento in cui è svolta l'attività, anche in favore dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e degli Enti parco nazionali.

  (1) recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR».

  (2) (la prima dall'articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge n. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 la seconda dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 9 luglio 2021, n. 108).