CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2022
752.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA ADOTTARE
QUALE TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

   b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

   «Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
   2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

  1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. C. 716 cost. Meloni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Introduzione del sistema monocamerale in Costituzione)

  1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «e del Senato della Repubblica» sono soppresse;

   b) il secondo comma è abrogato.

  Conseguentemente:

    1) all'articolo 48, terzo comma, della Costituzione le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

    2) all'articolo 50 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

    3) all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «quattrocento, otto dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «seicento, dodici dei quali»;

    4) gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati;

    5) all'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato»;

   b) al secondo comma, la parola: «senatori», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «deputati»;

    6) all'articolo 60 della Costituzione, le parole: «e il Senato della repubblica sono eletti» sono sostituite dalle seguenti: «è eletta» e le parole: «di ciascuna» sono sostituite dalla seguente: «della»;

    7) all'articolo 61 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente»;

    8) all'articolo 62 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera si riunisce»;

   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

   c) il terzo comma è abrogato;

    9) all'articolo 63, primo comma, della Costituzione le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera» e il secondo comma è abrogato;

    10) all'articolo 64 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le sedute sono pubbliche, salvo Pag. 15che la Camera deliberi di adunarsi in seduta segreta»;

   c) al terzo comma, le parole: «di ciascuna Camera e del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

   d) al quarto comma, le parole: «fanno parte delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «fanno parte della Camera»;

    11) all'articolo 65 della Costituzione, le parole: «o di senatore» sono soppresse e il secondo comma è abrogato;

    12) all'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

    13) all'articolo 70 della Costituzione, le parole: «collettivamente dalle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;

    14) all'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

    15) all'articolo 72, primo comma, della Costituzione, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

    16) all'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti»;

    17) all'articolo 74 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

   b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera approva»;

    18) all'articolo 77 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

   b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

    19) all'articolo 78 della Costituzione, le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera delibera»;

    20) all'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna» sono sostituite dalla seguente: «della»;

    21) all'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera autorizza»;

    22) all'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera adottata a maggioranza assoluta»;

   b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera ogni anno approva»;

   c) al sesto comma, le parole: «dei componenti di ciascuna Camera» sono soppresse;

    23) all'articolo 82 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

    24) all'articolo 83, primo comma, della Costituzione, le parole: «dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

    25) all'articolo 85 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;

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   b) al terzo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta», la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole: «delle Camere nuove» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati».

    26) all'articolo 86 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

   b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

    27) all'articolo 87 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

   b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

   c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

   d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

   e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

    28) all'articolo 88, primo comma, della Costituzione, le parole: «le Camere o anche una sola di esse» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati».

    29) all'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

   c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

   d) al quarto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

    30) all'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

    31) all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

    32) all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

    33) all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

    34) all'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

    35) all'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

    36) all'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati» e le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

   b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

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   c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
1.7. Marco Di Maio, Frate.

(Inammissibile)

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica dell'articolo 59 della Costituzione)

  1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è abrogato;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «può nominare» sono inserite le seguenti: «, con il consenso delle Camere riunite in seduta comune, espresso a maggioranza assoluta dei componenti».
1.6. Frate, Marco Di Maio.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «In caso di esame, da parte di una delle Camere, di disegni di legge sulle materie di legislazione concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, sul testo si esprime una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Nel caso in cui la Commissione per le questioni regionali abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
1.9. Marco Di Maio, Frate.

(Inammissibile)

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica dell'articolo 82 della Costituzione)

  1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, dopo le parole «Ciascuna Camera può» sono inserite le seguenti: «, e, su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri, deve,».
1.8. Frate, Marco Di Maio.

(Inammissibile)

  Sopprimerlo.
1.3. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

  1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».
1.10. Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 18

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

  1. All'articolo 83 della Costituzione, al terzo comma, secondo periodo, la parola: «assoluta» è sostituita dalle seguenti: «di tre quinti dell'assemblea».
1.1. Forciniti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 83», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , deferendo le leggi, ove ne valuti l'opportunità e prima della loro promulgazione, alla Corte costituzionale.
1.5. Marco Di Maio, Frate.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Forciniti, Colletti.
*2.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, sostituire le parole: «è eletto» con le seguenti: «e il Vice-Presidente della Repubblica sono eletti»;

    2) al secondo comma, dopo le parole: «Presidente della Repubblica», inserire le seguenti: «e Vice-Presidente della Repubblica»;

    3) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «Presidente della Repubblica», inserire le seguenti: «e di Vice-Presidente della Repubblica» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» inserire le seguenti: «e di Vice-Presidente della Repubblica»;

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, capoverso «Art. 85», apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica e il Vice-Presidente della Repubblica sono eletti per quattro anni e non possono esercitare più di due mandati consecutivi»;

    b) al quinto comma, sostituire le parole: «È eletto il candidato che ha ottenuto» con le seguenti: «Sono eletti Presidente della Repubblica e Vice-Presidente della Repubblica i candidati che hanno ottenuto»;

    c) all'ottavo comma, sostituire la parola: «assume» con le seguenti: «e il Vice-Presidente della Repubblica assumono».

   all'articolo 4, comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 86, primo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Vice-Presidente della Repubblica».
2.4. Frate, Marco Di Maio.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modalità di elezione del Presidente della Repubblica)

  1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che Pag. 19scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato. Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti».
3.3. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 85 della Costituzione)

  1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è rieleggibile»
3.1. Forciniti, Colletti.

  Al capoverso «Art. 85», sostituire il primo comma con il seguente:

  Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e non può esercitare più di due mandati consecutivi.
3.4. Marco Di Maio, Frate.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Forciniti, Colletti.
*4.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.
4.3. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Forciniti, Colletti.
*5.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Abolizione dell'istituto dei senatori a vita)

  1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
  2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dall'assunzione delle funzioni del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale e diretto. I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita in carica a quella data permangono nelle loro funzioni.
5.3. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Forciniti, Colletti.
*6.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Pag. 20

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Forciniti, Colletti.
*7.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al capoverso «Art. 89», primo comma, sopprimere le parole: , che ne assume la responsabilità.
7.4. Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, capoverso «Art. 89», secondo comma, sopprimere le parole: l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse.
7.3. Frate, Marco Di Maio.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Forciniti, Colletti.
*8.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Forciniti, Colletti.
*9.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)

  1. All'articolo 94 della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «Il Governo non può porre la questione di fiducia più di cinque volte l'anno dinanzi a ciascuna Camera».
10.1. Forciniti, Colletti.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Forciniti, Colletti.
*11.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Il Presidente della Repubblica con le seguenti: Il Primo ministro e, al secondo periodo, sopprimere le parole: , con il concorso del Primo ministro.
11.3. Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: Mantiene con le seguenti: Il Primo ministro mantiene e sopprimere le parole: , con il concorso del Primo ministro.
11.4. Frate, Marco Di Maio.

Pag. 21

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.1. Forciniti, Colletti.
*12.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.1. Forciniti, Colletti.
*13.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 135 della Costituzione)

  1. All'articolo 135 della Costituzione al primo comma, dopo le parole: «per un terzo dal Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «con il consenso delle Camere riunite in seduta comune, espresso a maggioranza assoluta dei componenti».
13.01. Frate, Marco Di Maio.