CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 136

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 29 aprile 2021.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.
C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Susanna CENNI, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria MARZANA (M5S), relatrice, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge in titolo diretto ad Pag. 137autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea.
  Segnala preliminarmente che la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è stata adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma, entrata in vigore il 17 maggio 2004 è stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Rimane tuttavia aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati che non abbiano firmato e desiderino diventarne parti. Le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) l'UE ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenuto nel menzionato regolamento.
  Il testo prevede una valutazione sulla natura degli inquinanti organici persistenti (POP secondo l'acronimo inglese di Persistent Organic Pollutants) che emerge dal punto 1 del preambolo della Convenzione dei quali è oggetto e sulle problematiche che presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune ma differenziata emergente dalla Dichiarazione di Rio del 1992 e proponendosi l'obiettivo di proteggere ambiente e salute umana in accordo con l'approccio precauzionale.
  La Convenzione prevede all'articolo 3, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.
  In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.
  È inoltre prevista, all'articolo 5, la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.
  L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la loro raccolta, movimentazione e stoccaggio in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, e infine una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. In particolare viene chiesto di determinare e applicare le strategie appropriate per l'identificazione di prodotti, articoli e rifiuti contenenti POP e dei siti da essi contaminati.
  A tal fine, la Conferenza delle Parti ha il compito di sviluppare le linee guida per l'identificazione dei sistemi appropriati di smaltimento alternativi alla distruzione, dei livelli minimi di contaminazione dei rifiuti Pag. 138e dei livelli di distruzione del contenuto di POP che è necessario raggiungere.
  Il testo originariamente adottato prevedeva misure di controllo, restrizione all'uso e produzione di una lista aperta di 12 sostanze o classi di sostanze tossiche, tra le quali insetticidi clorurati di prima generazione (dieldrin, DDT, toxafene, clordano) e prodotti e sottoprodotti chimici industriali (PCB, PCDD e PCDF). È stato inoltre stabilito l'obbligo generale di adottare misure atte a prevenire la produzione e l'uso di nuovi composti che possano avere caratteristiche chimico-fisiche e di tossicità simili a quelle dei composti messi al bando Nel corso del tempo la Convenzione ha visto aumentare la propria area di operatività attraverso l'ampliamento della lista di sostanze POP. Ulteriori vincoli imposti dalla Convenzione attengono obblighi di sensibilizzazione ed educazione del pubblico a carico dei singoli Stati ed in misura delle loro possibilità la previsione di intraprendere per le parti opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti la questione dei POP.
  Ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della Convenzione, le Parti assumono i seguenti ulteriori impegni. In particolare, l'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. La definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione (comprese l'importazione e l'esportazione), nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare.
  L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. A tal fine ogni Parte designa un punto di contatto nazionale preposto alla trasmissione delle informazioni. Il Segretariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa.
  L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente.
  L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni.
  La Convenzione promuovere altresì metodi, meccanismi e dispositivi rivolti alla mobilitazione di fonti diversificate di finanziamento anche attraverso interventi finanziari che facilitino l'accesso alla Global Environment Facility e altri meccanismi finanziari multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi con economia in transizione, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articoli 13 e 14). La partecipazione diretta delle Parti alle procedure disciplinate nell'articolo 8, volte all'identificazione di nuove sostanze da aggiungere alla lista Pag. 139dei POP, è facoltativa. Tale attività consiste nella presentazione al Segretariato delle proposte di inserimento di nuove sostanze, esaminate da un comitato scientifico composto da esperti designati dalle Parti (POPs Review Committee), preposto ad attuare le procedure di valutazione. L'Unione europea partecipa alle attività di tale comitato attraverso esperti indicati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.
  Le Parti possono anche fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articolo 12).
  L'organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica. La Conferenza si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari (ogni due anni) e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono Parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
  Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (POPs Review Committee), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica; le riunioni di tale Comitato sono aperte agli osservatori accreditati. Il Comitato ha il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).
  Il disegno di legge si compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica). Il medesimo articolo dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.
  In attesa di predisporre la proposta di parere dichiara fin da ora la propria disponibilità a valutare eventuali suggerimenti dei gruppi che dovessero emergere dal dibattito.

  Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
C. 2858 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marzio LIUNI (LEGA), relatore, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge in titolo. Pag. 140
  Sottolinea preliminarmente che lo Scambio di Note italo-elvetico in esame, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere. La Convenzione, composta di ventotto articoli, è attualmente lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed in particolare per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico. Lo Scambio di note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.
  In particolare, segnala che vi sono state emergenze che hanno interessato il Lago Maggiore nel corso dell'ultimo decennio, come ad esempio l'introduzione di specie ittiche alloctone o l'inquinamento, con conseguenti divieti e riduzione della pesca. Pertanto, è giustificato un possibile ampliamento di interventi, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento su specifiche proposte di spesa della citata Commissione, purché si tratti di misure appropriate fondate su oggettive conoscenze scientifiche.
  Più in dettaglio, evidenzia che le novelle introdotte alla Convenzione dallo Scambio di note intervengono sui seguenti articoli della Convenzione prevedendo: una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1). In particolare, il nuovo capoverso 2 precisa che il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine, rispettivamente, al Ponte della Ferrovia nel Comune di Sesto Calende ed al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera; una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione.
  All'articolo 3, relativo alla licenza di pesca, viene aggiunto un secondo capoverso che riconosce alla CISPP il potere di promuovere i passi necessari per consentire la pesca nei due Stati con un'unica patente, qualora l'evoluzione del settore ittico ed una futura armonizzazione del regime autorizzatorio e vi sia l'accordo delle autorità amministrative competenti e dei componenti della CISPP stessa.
  L'articolo 4, sugli attrezzi di pesca consentiti, viene novellato prevedendo al primo capoverso l'adozione di un regolamento di applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, l'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione; il secondo capoverso vieta invece il trasporto e la detenzione di attrezzi e mezzi di pesca e cattura non consentiti dal suddetto regolamento di applicazione. La nuova formulazione dell'articolo precisa meglio quindi le materie affidate alla fonte regolamentare, sopprime riferimenti ad attrezzi e mezzi di cattura ormai in disuso e rimette alla richiamata fonte regolamentare la definizione delle questioni gestionali relative alle zone di divieto e protezione che necessitano d'interventi tempestivi.
  L'articolo 5 dispone che la disciplina dei sistemi e delle modalità della pesca sia demandata al richiamato regolamento di applicazione al quale viene parimenti rimessa, ai sensi del novellato articolo 6 l'individuazione e la disciplina delle aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi ritenute meritevoli di particolare protezione e tutela della fauna ittica.
  L'articolo 7 rinvia al regolamento di applicazione la definizione delle lunghezze minime che i pesci debbono raggiungere affinché possano essere pescati e commercializzati, mentre l'articolo successivo rimette alla fonte regolamentare richiamata l'articolazione dei periodi di divieto di pesca delle specie protette. Pag. 141
  L'articolo 9, in tema di violazione delle limitazioni protettive, disciplina il comportamento da adottare da parte dei pescatori che catturino accidentalmente pesci nel periodo di divieto o che non abbiano ancora raggiunto la lunghezza minima prescritta: se vivi debbono essere rimessi con cura in acqua (capoverso 1), se morti debbono essere messi in un contenitore separato e destinati al solo consumo familiare del pescatore (capoverso 2).
  L'articolo 10 conferma il vigente divieto di pesca dei gamberi autoctoni (capoverso 1), rinviando al regolamento di applicazione la disciplina della pesca e del trasporto di gamberi non autoctoni (capoverso 2), adeguandosi quindi alla mutata situazione faunistica.
  Restano immutati rispetto al testo convenzionale vigente gli articoli 11, sui provvedimenti maggiormente restrittivi che ciascun Commissario può adottare nel territorio di propria competenza compatibilmente alla normativa vigente nel proprio Stato e informando l'altro Commissario, e 12 che prevede invece la possibilità, d'intesa tra i Commissari, d'introdurre per ragioni tecniche o scientifiche e per periodi limitati provvedimenti estensivi rispetto a quanto stabilito nei precedenti articoli da 3 a 10.
  I novellati articoli 14, 15 e 16 modificano intensivamente il quadro delle prescrizioni finalizzate alla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto attiene agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione, agli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale ed alle semine di materiale ittico.
  L'articolo 14 sugli interventi vietati e da sottoporre ad autorizzazione infatti, sancisce il divieto di smuovere il substrato di fondo ed estirpare o rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, esclusi gli attrezzi di pesca consentiti dal regolamento di attuazione e gli interventi a favore della navigabilità e della balneazione; viene altresì vietata l'asportazione del cosiddetto «canneto» (capoverso 1). Il capoverso 2 stabilisce che gli interventi per il mantenimento della navigabilità e della balneazione, nonché le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento e quelle di pulizia e sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, siano sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Commissario o dell'autorità a ciò delegata, oltre a necessitare delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge. Secondo il capoverso 3, i manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua, dovranno essere realizzati in modo da permettere il passaggio dei pesci e i progetti di tali manufatti saranno anch'essi sottoposti al parere vincolante e obbligatorio del Commissario o dell'autorità da esso delegata.
  L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 possano essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale (capoverso 1). In caso di infrazioni dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere, a titolo di risarcimento, obblighi ittiogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati e, se possibile, il ripristino della situazione originaria, con facoltà, in caso di reati ambientali, di costituirsi parte civile in processi penali (capoverso 2).
  L'articolo 16 prevede che la semina di materiale ittico sia effettuata da enti pubblici, associazioni o privati preventivamente approvati dal Commissario o dall'autorità da esso delegata e comunque immettendo solo specie ittiche già presenti nelle acque in questione (capoverso 1). Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono stabilite in un apposito Regolamento delle Semine, approvato dalla Commissione, che deve armonizzare i ripopolamenti ittici dei laghi e del fiume oggetto della Convenzione, tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione di tali semine sulla base del materiale ittico disponibile nelle piscicolture svizzere e italiane (capoverso 2). Pag. 142
  È invece rimasto invariata la formulazione dell'articolo 17, che prevede che la Commissione fornisca orientamenti sulle pratiche ittiogeniche, sul controllo delle specie, sul miglioramento ambientale, sulla pressione della pesca e sulle malattie dei pesci (capoverso 1): a tal fine i Commissari si scambiano annualmente le necessarie informazioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno (capoverso 2).
  L'articolo 18, anch'esso invariato, detta norme sulla promozione della ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della Convenzione.
  L'articolo 19, sugli stabilimenti di piscicoltura, configura l'impegno dei due Stati ad incrementare il patrimonio ittico mediante ripopolamenti ed altre pratiche ittiogeniche.
  Gli articoli da 20 a 23 non subiscono modificazioni: resta così invariato l'articolo 20 che affida l'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico, al controllo della pesca e della corretta applicazione della Convenzione, agli agenti di vigilanza competenti per territorio (capoverso 1), i quali possono operare solo nel territorio del proprio Stato, salvo il caso di flagranza di reato, che tuttavia non consente il ricorso a misure coercitive (capoverso 2). L'utilizzo delle armi da parte degli agenti di vigilanza è consentito solo per legittima difesa (capoverso 3); gli agenti possono domandare alle Autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente (capoverso 4).
  L'articolo 21 sugli atti a danno degli agenti, specifica che quando gli agenti si trovino ad agire sulle acque dell'altro Stato (capoverso 2) sono protetti e assistiti da quelli di questo Stato (capoverso 1) e che per gli atti commessi contro di loro si applicano le norme previste dall'ordinamento dello Stato in cui tali atti si verificano.
  L'articolo 22 sul procedimento in caso di infrazione, stabilisce che ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previste dalla Convenzione (capoverso 1) e che al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove questa è stata commessa, a seguito della trasmissione del relativo processo verbale (capoverso 2).Se il contravventore è già stato giudicato con sentenza o provvedimento amministrativo definitivi e non più impugnabili o ci sia stata estinzione del reato o della pena, salvo il caso in cui il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena o al pagamento della sanzione, non si procederà a perseguire l'infrazione (capoverso 3). Le somme riscosse in esecuzione delle sanzioni vanno allo Stato che ha perseguito l'infrazione, le spese del procedimento non danno luogo a rimborso e la parte lesa ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni con i relativi interessi (capoverso 4).
  L'articolo 23 sui rapporti tra autorità, stabilisce che i Commissari si consultino e prendano le decisioni di comune accordo (capoverso 1) e che possano corrispondere direttamente tra loro (capoverso 2).
  L'articolo 24 sulle spese di funzionamento, dispone che ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione (capoverso 1). Il secondo capoverso viene novellato specificando che non solo le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 ma anche quelle delle semine e delle attività ittiogeniche previste dall'articolo 19, saranno erogate dai Governi su proposta della Commissione, la quale (capoverso 3) stabilirà come ripartire tali spese quando non sia possibile farlo in base al precedente capoverso.
  L'articolo 25 sulle disposizioni esecutive, al primo capoverso stabilisce che ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della Convenzione emanando entro un anno dallo scambio delle ratifiche le relative disposizioni. Il testo viene integrato da un secondo capoverso in forza del quale la Convenzione trova applicazione nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti Pag. 143 e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
  L'articolo 26 – che ha non subito modificazioni – abroga alcune previgenti disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere. L'articolo 27 – parimenti non novellato – chiarisce che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche avranno luogo con Scambio di note. Infine l'articolo 28 specifica i termini dell'entrata in vigore e della possibilità di denuncia della Convenzione in oggetto.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, contenente una clausola di invarianza finanziaria, è stato modificato durante l'esame al Senato, prevedendo che per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provveda con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala, altresì, che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 12 gennaio scorso, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.
  Sottolinea quindi, anche sulla base della propria esperienza come assessore, come vi sia da tempo una fattiva collaborazione fra l'Italia e la Svizzera nel settore della pesca.

  Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 29 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.