CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

   richiamata la finalità della direttiva oggetto di attuazione di allineare la legislazione unionale alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino;

   premesso che:

    il termine per il recepimento della direttiva è già scaduto il 28 giugno 2021 e risulta altresì avviata una procedura di infrazione (2021_0272), attualmente allo stato di messa in mora;

    il termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre;

    quanto al contenuto dello schema, in estrema sintesi, l'articolo 1 individua gli obiettivi dell'atto in esame di protezione dell'ambiente marino e di salvaguardia del buon funzionamento del traffico marittimo, l'articolo 2 reca le definizioni, l'articolo 3 indica l'ambito di applicazione, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di impianti portuali di raccolta, l'articolo 5 disciplina le procedure di predisposizione, approvazione e l'operatività del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, l'articolo 6 disciplina la notifica anticipata dei rifiuti, l'articolo 7 disciplina il conferimento dei rifiuti delle navi, da effettuare all'atto dell'approdo e prima di lasciare il porto, l'articolo 8 disciplina il Sistema di recupero dei costi per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, l'articolo 9 consente alcune esenzioni dagli obblighi previsti dallo schema di decreto, gli articoli 10 e 11 disciplinano le ispezioni, gli articoli 12, 13 e 14 dispongono in merito al sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni fra gli Stati membri, l'articolo 15 riguarda la formazione del personale, l'articolo 16 reca le sanzioni, gli articoli 17, 18 e 19 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria, la clausola di cedevolezza nonché l'abrogazione espressa del decreto legislativo n. 182 del 2003, sostituito integralmente dal provvedimento in esame; l'allegato 1 indica i contenuti dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti; gli allegati 2 e 3 recano i moduli di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali e la ricevuta; l'allegato 4 reca le categorie di costi e di entrate nette connesse al funzionamento e all'amministrazione degli impianti portuali di raccolta. L'allegato 5 reca il certificato di esenzione. L'allegato A reca le informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da fornire agli operatori e dagli utenti del porto;

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    lo schema di decreto legislativo in esame si pone l'obiettivo di protezione dell'ambiente marino dagli scarichi dei rifiuti dalle navi e del buon funzionamento del traffico marittimo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità di impianti portuali di raccolta dei rifiuti da navi;

    rilevata l'esigenza di:

     specificare con riferimento all'articolo 4, comma 6, e al richiamo alla disciplina di concessione di beni demaniali, il rapporto tra l'autorizzazione speciale prevista dall'articolo 208, comma 14, del decreto legislativo 152/2006 e le autorizzazioni generali in materia ambientale, con particolare riferimento alle attività di gestione dei rifiuti svolte all'interno delle aree portuali, nonché coordinare il disposto dell'articolo 193-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente introdotto con il decreto legislativo n. 116 del 2020, con le disposizioni transitorie di cui all'articolo 265, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 vagliando se sia necessaria una riformulazione della disposizione da ultimo citata o sia opportuno procedere ad una sua abrogazione espressa; allo stato, potrebbero rilevarsi dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti. In particolare, se è chiaro che gli impianti portuali di raccolta sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto in questione, non è altrettanto chiaro il rapporto con l'articolo 208, comma 14, del TUA relativamente alle procedure di autorizzazione delle aree in concessione demaniale dove possono anche essere effettuate operazioni di stoccaggio di rifiuti. Occorre inoltre valutare la compatibilità nell'ordinamento della disposizione transitoria di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 relative all'introduzione dell'articolo 193-bis nel medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il trasporto intermodale dei rifiuti;

     correggere un refuso all'articolo 5, comma 4;

     modificare il comma 5 dell'articolo 6 al fine di chiarire la portata della disposizione e correggere un refuso presente nel testo riferito all'unità di misurazione della stazza lorda dei pescherecci rappresentato dalla sigla GT (gross tonnage);

     coordinare il testo dello schema di decreto in esame con la disciplina generale di settore, prevista dall'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con riguardo al comma 7 dell'articolo 8;

    considerato che all'articolo 8 la norma stabilisce che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti dalle navi, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano in porto, definite dalle Autorità competente, e si compongono di «costi diretti», «costi indiretti» e di «entrate nette»;

    evidenziato al riguardo che:

     a) sulla base delle direttive unionali, la componente indiretta della tariffa viene pagata da tutte le navi, indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali in cui attraccano, mentre la componente diretta della tariffa viene pagata al porto in cui conferiscono i rifiuti;

     b) la formulazione dell'articolo 8, comma 8, invece, prevede che nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe «da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento», con la conseguenza che ci saranno porti che resteranno senza proventi;

     c) la normativa vigente (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182) disciplina i criteri per definire il regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, «su base portuale o regionale»; in Italia le navi di linea rappresentano l'80% del traffico navale totale, pertanto la condizione Pag. 100per cui le tariffe indirette vengono pagate dalle navi di linea in un solo porto, rischia di avvantaggiare i porti di maggiori dimensioni che avranno modo di rimodulare al ribasso le tariffe, rispetto ai porti di piccole dimensioni;

     d) la tariffa «indiretta» serve soprattutto per la manutenzione degli impianti portuali di raccolta rifiuti, per cui è fondato il rischio che molti dei porti più piccoli resteranno senza proventi e che non riusciranno a gestire i propri servizi portuali di raccolta rifiuti;

    rilevato, sempre con riguardo all'articolo 8, che nei porti ove non sia istituita una Autorità di sistema portuale, cui compete l'organizzazione del sistema di raccolta e di recupero dei rifiuti, il medesimo servizio viene coordinato dai comuni costieri che, per economia di risorse, provvedono affidando il servizio di raccolta ai medesimi soggetti che operano per il recupero dei rifiuti nelle restanti aree di competenza comunale segnalato che sarebbe comunque opportuno prevedere un periodo transitorio tale da permettere a chi fino ad oggi ha usufruito delle esenzioni, in quanto nave di linea, di stipulare accordi con erogatori del servizio in sede locale, senza perdere la possibilità di usufruire, nelle more della stipula, dei sopracitati benefici;

    acquisito il parere reso dalla Commissione V Bilancio in data 20 ottobre 2021 preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata in data 13 ottobre 2021;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine, il seguente comma: «4-bis. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può stabilire linee guida le linee guida per una uniforme applicazione nei porti nazionali degli articoli 4,5, 6,7,8 e 9.»;

   2) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di sostituire il secondo e il terzo periodo del comma 4 con i seguenti: «Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida»;

   3) al medesimo articolo 4, comma 5, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «il rispetto delle», con la seguente: «alle.»;

   4) con riferimento all'articolo 4, comma 6, e al richiamo alla disciplina di concessione di beni demaniali, si valuti l'opportunità di specificare il rapporto tra l'autorizzazione speciale prevista dall'articolo 208, comma 14, del decreto legislativo 152/2006 e le autorizzazioni generali in materia ambientale, con particolare riferimento alle attività di gestione dei rifiuti svolte all'interno delle aree portuali, nonché coordinare il disposto dell'articolo 193-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente introdotto con il decreto legislativo n. 116 del 2020, con le disposizioni transitorie di cui all'articolo 265, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 vagliando se sia necessaria una riformulazione della disposizione da ultimo citata o sia opportuno procedere ad una sua abrogazione espressa;

   5) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 5 come segue: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT»;

   6) all'articolo 5, comma 4, terzo periodo, si valuti l'opportunità si inserire, dopo le parole: «il comune» le seguenti: «o l'autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita»;

   7) all'articolo 8, comma 7 si valuti l'opportunità di sostituire le parole «I Comuni Pag. 101» con le seguenti: «I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»;

   8) all'articolo 8, si valuti l'opportunità di modificare il comma 8, affinché anche per le navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari in più porti venga garantito un meccanismo di ripartizione della parte indiretta della tariffa rifiuti da nave tra i porti di attracco, da applicare su base portuale o regionale, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, anche per consentire una garanzia di entrate a tutti i porti, per la manutenzione dei propri impianti di raccolta rifiuti, e scongiurare eventuali distorsioni della concorrenza a danno dei porti più piccoli;

   9) all'articolo 8, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire la parola «competente» con le seguenti: «di sistema portuale, ove istituita, ovvero dal comune che cura le procedure relative all'affidamento del servizio».