CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 ottobre 2021
680.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
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TESTO AGGIORNATO AL 22 OTTOBRE 2021

ALLEGATO 1

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.295 delle relatrici, al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: dalle Regioni inserire le seguenti: «nonché dai Comuni e dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo».
0.1.295.1. Maraia.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale.
  6-ter. L'Osservatorio raccoglie dati attinenti alla sicurezza di strade e autostrade, alla loro manutenzione, alla funzionalità della segnaletica e agli incidenti. A tal fine riceve informazioni dal Ministero dell'Interno, dall'ISTAT, dall'ART, dall'ANSFISA e dalle Regioni. Può ricevere dati, segnalazioni e ricerche da chiunque le invii. Le modalità di ricezione e il formato dei dati sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-quater. L'Osservatorio è presieduto da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è composto da 10 ulteriori unità di personale.
  6-quinquies. L'Osservatorio pubblica semestralmente un rapporto e, periodicamente, ulteriori elaborazioni e li rende accessibili secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  6-sexies. Ai fini di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 500.000 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.295. Le Relatrici.

ART. 2.

  All'emendamento 2.33 delle relatrici, sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le parole: Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis,
0.2.33.1. Zolezzi.

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  All'emendamento 2.33 delle relatrici, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

  1-bis.1. In deroga alle previsioni di cui al comma 10 dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la nomina del promotore non può aver luogo in presenza di una sola offerta.
0.2.33.2. Zolezzi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludersi entro la data del 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto – legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di seguito CIPE, del 1° agosto 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione ad un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da detta società in forza della citata delibera CIPE risultino inferiori a quella corrisposte ai sensi del secondo periodo, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero s.p.a. mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
   1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento dalla prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascun anno.»;

   b) al comma 4, le parole «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021».
2.33. Le Relatrici.

ART. 5.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.20. Le Relatrici.

ART. 12.

  All'emendamento 12.21 delle relatrici, al capoverso, comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
0.12.21.1. Zolezzi.

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  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, ai progetti di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
12.21. Le Relatrici.

ART. 13.

  All'emendamento 13.08 delle relatrici, al capoverso art. 13-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: protezione civile comunale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, deve contenere tutte le informazioni utili alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'istituzione del presidio territoriale, all'accessibilità al territorio, all'individuazione delle sede del coordinamento delle attività di protezione civile e alla verifica della funzionalità delle aree di emergenza (aree di attesa, aree e centri di assistenza, zone per l'atterraggio in emergenza), nonché alle azioni per lo sviluppo del volontariato comunale e per l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'emergenza.
0.13.08.1. Mazzetti.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole: dal comma 1-ter con le seguenti: dal terzo periodo del comma 1-ter.
15.20. Le Relatrici.

ART. 16.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.37. Le Relatrici.

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ALLEGATO 2

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278, Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 16.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.37. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna».
16.054. Deiana.