CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 ottobre 2021
680.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto del Governo n. 288);

   uditi i relatori, ascoltati i contributi dei soggetti intervenuti nelle audizioni programmate e acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata Stato, Regioni e Città;

   considerato che:

    la legge 22 aprile 2021, n. 53, che reca la delega per l'attuazione della direttiva in esame, prevede tra i principi e i criteri direttivi il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali. A tal fine lo schema di decreto legislativo interviene con l'integrale sostituzione del decreto legislativo n. 177 del 2005;

    la diffusione delle nuove tecnologie e l'evoluzione del mercato hanno reso necessaria l'adozione di interventi legislativi per gestire il processo di trasformazione delle modalità di fruizione dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video;

    la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva rappresenta uno dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia;

    la direttiva (UE)2018/1808 ha previsto un adeguato livello di protezione e l'adozione di misure che assicurino un'appropriata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, da estendere anche alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di social media;

    a tal proposito è affidato agli Stati membri il compito di definire le misure da adottare al fine di garantire la non esposizione, di regola, dei minori a contenuti che possano risultare dannosi per il loro sviluppo fisico, mentale o morale;

    alla luce dell'affermazione delle nuove tecnologie e del conseguente insorgere di criticità rispetto alla fruizione di contenuti audiovisivi da parte dei minori legate al mondo dei social, si presenta imprescindibile una disciplina volta, da una parte, a operare sul piano della regolamentazione e della co-regolamentazione mediante l'adozione di codici di condotta adottati a livello nazionale o dell'Unione da parte degli Stati membri e, dall'altra parte, a intervenire sull'aspetto dell'educazione e della sensibilizzazione dei minori e degli adulti coinvolti nel processo educativo, nonché dal punto di vista professionale;

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    il Capo II dello schema, che prevede una articolata disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, non prevede il coinvolgimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

    l'attuale assetto delle competenze sulla verifica del pluralismo informativo, come codificato nell'articolo 51 dello schema di decreto legislativo, appare condivisibile, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'oggetto di tale verifica,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sia chiarito meglio che cosa s'intenda per fornitore di servizi operante in Italia, per esempio sostituendo – al primo periodo – la parola «oppure» con le seguenti: «o viceversa»;

   2) all'articolo 4, comma 1, lettera q), si valuti l'opportunità di rivedere la definizione di «produttori indipendenti», che appare eccessivamente restrittiva rispetto a quella vigente, tenendo in debita considerazione la libertà negoziale concessa alle parti dei contratti di cessioni di diritti di trasmissione nell'individuazione dei diritti secondari;

   3) il Governo valuti l'opportunità di inserire all'articolo 4, in linea con quanto previsto dal considerando 43 della direttiva, la definizione di autopromozione, estendendola ai servizi appartenenti al medesimo gruppo di emittenti nonché al fornitore di servizi di media a richiesta, a tal fine inserendo la seguente lettera: «aaa) autopromozione»: gli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi o di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti; si considerano appartenenti al medesimo Gruppo anche i fornitori di servizi di media non lineari o a richiesta sottoposti ad un medesimo controllo ai sensi dell'articolo 51 (già articolo 43 TU) e articolo 2359 del codice civile;

   4) all'articolo 4, lettera mm), occorre sostituire le parole «fatta dall'emittente» con le seguenti: «realizzata sotto la responsabilità editoriale dell'emittente»;

   5) all'articolo 5, dopo le parole «l'imparzialità dell'informazione» siano aggiunte le seguenti: «il contrasto alle strategie di disinformazione»;

   6) all'articolo 7, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di prevedere che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente titolare di autorizzazione radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale, al fine di favorire il processo di digitalizzazione anche nel settore della radiofonia;

   7) occorre recepire il principio contenuto all'articolo 7-bis della direttiva, a norma del quale «Gli Stati membri possano adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale» e conseguentemente, dopo l'articolo 8 dello schema, sia aggiunto il seguente:

«Articolo 8-bis

(Accessibilità dell'informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico)

  1. Allo scopo di assicurare il pluralismo e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantita agevole accessibilità alla programmazione di informazione e di altri contenuti rilevanti dei servizi di media audiovisivi e radiofonici mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.
  2. L'Autorità, mediante proprio regolamento, definisce le regole cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici nonché i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori sotto qualsiasi forma, Pag. 10compresi i motori di ricerca Internet, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma precedente.
  3. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.»;

   8) dopo l'articolo 22, occorre aggiungere l'articolo 22-bis, con la previsione del rilascio dell'autorizzazione per la fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta, in linea con quanto già previsto dall'articolo 22-bis del Testo unico attualmente in vigore;

   9) all'articolo 24, comma 5, la parola «valutazione» sia sostituita con la seguente: «ricognizione»;

   10) all'articolo 32, coerentemente con quanto indicato al comma 2, lettera d), occorre aggiungere i seguenti commi:

  «4-bis. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 2 a 4 che precedono; tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.
  4-ter. Il sistema di numerazione di cui alle disposizioni che precedono è riservato esclusivamente ai fornitori di media audiovisivi e radiofonici. Il Ministero/L'Autorità, con appositi provvedimenti, ne inibisce l'utilizzo da parte di soggetti privi di titolo ed irroga le relative sanzioni.
  4-quater. Gli strumenti di ricerca presenti negli apparecchi di ricezione del segnale televisivo idonei alla connessione Internet devono assicurare la neutralità nell'indicizzazione dei contenuti audiovisivi e radiofonici e l'agevole reperibilità di ciascuno di essi, evitando ogni discriminazione ai danni dei fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici. L'Autorità emana le disposizioni applicative del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997».

   11) in relazione all'articolo 34, in ordine agli eventi di particolare rilevanza, valuti il Governo di inserire una disposizione volta a prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base dei parametri che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni potrà individuare, anche con la finalità di evitare fenomeni di congestione. Valuti altresì il Governo di attribuire specifici e chiari poteri all'AGCom, volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

   12) in relazione all'articolo 43, in ordine alla pubblicità e agli investimenti che le imprese compiono in tale ambito, valuti il Governo – a garanzia del mercato – di inserire una previsione per cui le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da tutti i fornitori a richiesta si devono conformare a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione, anche tenendo conto di quanto previsto nell'atto di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 194/21/CONS);

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   13) ancora in relazione all'articolo 43 dello schema di decreto legislativo, siano rafforzate le disposizioni volte a prevenire e sanzionare le comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie; in particolare:

    a) al comma 1, dopo la lettera c) sia aggiunta la seguente: «c-bis) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi discriminatori rispetto all'origine etnica, alla nazionalità, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale;»

    b) al comma 1, lettera c), sia conseguentemente soppresso il numero 2);

    c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

    «3-bis. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c-bis). I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.»

   14) all'articolo 44, comma 7, occorre ripristinare la formulazione della norma nella versione vigente che prevede il calcolo della durata del tempo di trasmissione al «lordo» e non al «netto»;

   15) all'articolo 45, comma 5, coerentemente con la definizione di autopromozione indicata alla precedente lettera b), occorre considerare anche i fornitori di servizi media radiofonici tra quelli non soggetti ai limiti di affollamento per l'autopromozione riguardante le altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

   16) dopo l'articolo 45, sia aggiunto un articolo 45-bis volto a esercitare la delega in ordine al criterio del livello sonoro delle comunicazioni commerciali;

   17) all'articolo 46, comma 5, occorre mantenere la formulazione della norma nella versione vigente e conseguentemente sopprimere le parole «nonché di programmi di attualità»;

   18) valuti il Governo di modificare il comma 3 del medesimo articolo 46 nel senso di escludere le finestre di televendita dai limiti di affollamento;

   19) all'articolo 50, comma 10, le parole «progressiva razionalizzazione» siano soppresse;

   20) all'articolo 54, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo, contenente la riserva di destinazione in favore delle opere di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni; conseguentemente, si valuti l'opportunità di rivedere il comma 7 alla luce delle finalità di semplificazione indicate dalla legge di delegazione;

   21) all'articolo 55, comma 1, le parole «I cataloghi» siano sostituite dalle seguenti: «L'offerta complessiva»;

   22) all'articolo 55, comma 2, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il secondo periodo alla luce delle finalità di semplificazione indicate dalla legge di delegazione;

   23) all'articolo 55, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di prevedere che – per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta – gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari a una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, si collochino tra il 15 ed il 20 per cento. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di definire con norma di legge le quote da applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, di Pag. 12modo che la quota sia del 12,5 per cento o, in alternativa, che la stessa quota del 12,5 per cento sia calcolata a livello di gruppo. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere che agli stessi soggetti non si applichino gli obblighi di programmazione previsti alla lettera a);

   24) all'articolo 55, si valuti di riformulare il comma 8, al fine di affidare alla disciplina di legge una semplificazione del sistema di sottoquote o sotto-sottoquote, secondo le indicazioni formulate nel parere di AGCom;

   25) all'articolo 56, comma 2, lettera b), dopo le parole «quota di mercato» siano aggiunte le seguenti: «o fatturato»;

   26) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 57, in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, trattandosi di materia da definire con disciplina di legge;

   27) all'articolo 58 sia valutata l'opportunità di aggiungere una previsione volta a escludere dall'ambito di applicazione del decreto legislativo il simulcast;

   28) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 61, di prevedere che, di norma, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia trasferito l'intero gettito derivante dal canone, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con il connesso impegno del Governo a determinare e assegnare tale importo su base triennale, onde consentire una più efficace programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, in relazione ai fabbisogni e agli obblighi del contratto di servizio;

   29) all'articolo 67, comma 1, lettera d), occorre sopprimere la sanzione prevista in relazione alla registrazione dell'emesso dei programmi, in quanto la norma che prevedeva la tenuta di tale registro rientra tra quelle abrogate dall'articolo 70 e non è stata riprodotta nel nuovo testo e al comma 2, lettera d). Si valuti altresì l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in tema di promozione della produzione europea, parificandole a quelle previste per le violazioni delle disposizioni in materia di tutela dei minori;

   30) all'articolo 67, comma 1, dopo la lettera m), sia aggiunta la seguente: «m-bis) dalle disposizioni di cui all'articolo 32-bis»;

   31) valuti inoltre il Governo di introdurre uniformità nei criteri relativi al presidio sanzionatorio delle norme, selezionando un unico e medesimo criterio – sanzione pecuniaria per singola violazione o percentuale del fatturato – per tutti fornitori di servizi tanto su mezzi di trasmissione tradizionali quanto sulle piattaforme online;

   32) all'articolo 71, comma 1, occorre sostituire le parole da «agevolare la» fino a «prosegue con l'esercizio» con le seguenti: «favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio prosegue con gli impianti»;

   33) al medesimo articolo 71, comma 3, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «dalla data», la seguente: «improrogabile»; e conseguentemente, dopo le parole: «1° gennaio 2023», di aggiungere le seguenti: «onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato»;

   34) al fine di assicurare la piena attuazione e un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale nonché dei diritti e degli interessi dei minori, all'articolo 38, commi 5 e 10, all'articolo 39, comma 6, e all'articolo 42, comma 5, occorre prevedere il coinvolgimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.