CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 luglio 2021
625.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05962 Vietina: Sulla formazione delle classi nelle scuole dei piccoli comuni e delle aree interne.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Vietina, abbiamo ben chiaro che bisogna investire sulla qualità degli ambienti di apprendimento e sulla continuità del percorso formativo che deve essere assicurato anche nei piccoli comuni e nelle aree interne, rivedendo da subito e in modo organico il dimensionamento delle scuole e della rete scolastica territoriale, specie nelle aree più fragili.
  È indubbio che per fronteggiare le straordinarie conseguenze della pandemia, come pure il progressivo calo demografico destinato a cambiare i numeri e la geografia della scuola italiana è necessario operare in modo puntuale sulla disciplina del dimensionamento.
  L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 prevede che «nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dallo stesso decreto».
  Ciò posto, ricordo come il tema del dimensionamento scolastico, ivi compresa la revisione della disciplina in tale materia, sia all'attenzione del Ministero avendo trovato solo una prima risposta nella legge di bilancio per il 2021 che ha ridotto, per l'anno scolastico 2021/2022, da 600 a 500 unità il numero minimo di alunni necessario perché le scuole possano essere autonome. Per le istituzioni delle piccole isole, dei comuni montani, delle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche vi è l'ulteriore riduzione a 300 unità.
  In tal senso, il PNRR da lei richiamato, offre un'occasione preziosa per creare un nuovo modello di scuola attraverso la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico contenuta nella Missione 4 «Istruzione e Ricerca», con il precipuo fine di fornire soluzioni concrete alla riduzione del numero degli alunni per classe e al dimensionamento della rete scolastica. L'intervento, in particolare, mira a superare l'identità tra classe demografica e aula, anche per venire incontro alle problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata. Tale impegno ed il relativo processo normativo sarà avviato quanto prima dal Ministero dell'istruzione.
  Concludo, richiamando l'attenzione sulle risorse da ultimo stanziate che tra l'altro incidono proprio su alcuni aspetti delle tematiche da lei rappresentate. Si tratta di 40 milioni destinati al finanziamento di interventi di costruzione di scuole innovative nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La misura nasce dalla volontà di offrire servizi adeguati alle realtà più piccole, evitare il loro spopolamento e potenziare il ruolo della scuola al loro interno. Inoltre, ricordo che il Ministro dell'istruzione ha firmato anche un decreto per 50 milioni di investimenti INAIL per gli stessi interventi di edilizia scolastica nelle aree interne.

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ALLEGATO 2

5-06168 Ubaldo Pagano: Sul numero minimo di alunni richiesto per l'assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ubaldo Pagano, come da lei ricordato il comma 978 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2021 riduce, per il solo anno scolastico 2021/2022 e nel limite di spesa 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022, il numero minimo di alunni necessario affinché alle istituzioni scolastiche possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Si passa da 600 a 500 unità, ovvero da 400 a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
  Conseguentemente, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite, in reggenza, a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche, alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva neppure un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
  Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione per garantire l'assegnazione di un dirigente scolastico o direttore dei servizi generali e amministrativi titolare, prende in considerazione le istituzioni scolastiche normodimensionate che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e ai sensi del nuovo disposto normativo del citato comma 978 mantengono tale caratteristica per tutto il triennio 2021/2024.
  Ciò al fine di poter stabilizzare i dirigenti scolastici e di poter fare accedere loro alla mobilità interregionale sui posti di cui in argomento con inizio dell'incarico dall'anno scolastico 2021/2022. In caso contrario, difatti, non potrebbe essere conferito l'incarico triennale.
  In virtù di tale assunto, l'amministrazione non conferisce incarichi di titolarità ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche nelle quali manchi il requisito della stabilità, quali normodimensionate, nel triennio 2021/2024; tali istituzioni scolastiche vanno, quindi, assegnate in reggenza ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi titolari in altre istituzioni.
  Inoltre, le istituzioni scolastiche da ultimo richiamate non sono tenute in considerazione dall'amministrazione ai fini della determinazione del contingente per le immissioni in ruolo di dirigenti scolastici. La limitata validità del normodimensionamento prevista dalla legge e dalla copertura finanziaria circoscritta all'anno scolastico di riferimento comporta che le stesse istituzioni scolastiche difficilmente possano essere ricomprese nel computo delle sedi disponibili per i trasferimenti interregionali.
  A quanto fin qui illustrato, aggiungo che il Ministero mantiene costante ed elevata l'attenzione sulla disciplina del dimensionamento della rete scolastica, oggetto di proposte emendative anche al cosiddetto decreto «sostegni bis» – alcune delle quali fortemente sostenute dal Ministero – che tuttavia, non sono state approvate in quanto la copertura del provvedimento in questione non ha permesso di finanziare misure a regime.
  Posso assicurarle che ogni iniziativa volta a realizzare gli obiettivi del nuovo modello organizzativo di scuola previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresa la revisione della disciplina in materia di dimensionamento scolastico, nel senso da lei auspicato, sarà sostenuta dal Ministero dell'istruzione e dal sottoscritto in occasione del primo veicolo normativo utile.

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ALLEGATO 3

5-05910 Quartapelle Procopio: Sul vincolo di permanenza per cinque anni scolastici nella scuola di assegnazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Quartapelle Procopio, come noto, il vincolo quinquennale è stato introdotto, inizialmente, con la legge di bilancio n. 145 del 2018, solo per il personale docente delle secondarie assunto a seguito del concorso straordinario del 2018. In seguito, è stato esteso, dalla legge n. 159 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020-2021, parificando così per i docenti neoassunti gli anni di permanenza in servizio nella stessa sede a quanto previsto per la generalità dei dipendenti pubblici all'articolo 35, comma 5-bis del T.U. in materia di pubblico impiego.
  Ciò posto, la necessità da lei rappresentata trova una prima risposta con il recente decreto cosiddetto «Sostegni bis» che, intervenendo sull'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 riduce il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti sulla sede di prima assegnazione da cinque a tre anni.
  Inoltre, il decreto sopra richiamato prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all'interno di una sede della provincia richiesta. Tale ultima disposizione si applicherà a decorrere dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.
  Onorevole, la scelta di ridurre – ma non di eliminare – il vincolo da quinquennale a triennale risponde all'esigenza di garantire adeguata stabilità agli organici così da migliorare la continuità didattica attraverso una corrispondente programmazione educativo-didattica.
  La nuova previsione è indubbiamente una misura a vantaggio degli studenti e delle istituzioni scolastiche autonome poiché mira all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, allo scopo di preservare l'esigenza di garantire la comunità educante in relazione alla continuità didattica, contenendo il fenomeno delle cosiddette «cattedre vuote» e nello stesso tempo soddisfa le legittime aspettative dei docenti.

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ALLEGATO 4

5-06051 Bella: Sulla situazione degli studenti delle scuole di Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bella, mi permetta, innanzitutto, di chiarire che questo Esecutivo ha sempre profuso il massimo impegno per limitare il ricorso alla didattica a distanza alle sole condizioni caratterizzate da una particolare gravità del rischio epidemiologico, disponendo misure a carattere nazionale volte a garantire il più equo bilanciamento tra il diritto allo studio e il diritto alla salute.
  Ciò premesso, concordo con Lei: l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti, ha esacerbato le diseguaglianze e accresciuto le fragilità. Per questo abbiamo voluto un Piano di accompagnamento, un ponte tra quest'anno e il prossimo, un'occasione che sta consentendo a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale.
  Si tratta del Piano scuola estate da 510 milioni di euro. Di questi, 150 milioni sono risorse stanziate già dal cosiddetto «decreto sostegni», invece la parte più consistente – 320 milioni, di cui il 70 per cento dedicato proprio alle scuole del Mezzogiorno, e ulteriori 40 milioni destinati al recupero delle povertà educative – deriva dal Piano Operativo Nazionale (PON).
  La partecipazione delle istituzioni scolastiche è stata davvero significativa: ben 5.888 si sono candidate per ottenere i fondi e partecipare alle attività, di cui 5.162 scuole statali su 8.054.
  Analogo impegno, le assicuro Onorevole, stiamo profondendo per garantire un regolare avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. Le misure contenute nel cosiddetto «sostegni bis» all'esame di questo ramo del Parlamento lo testimoniano.
  A tal fine, con il comma 4 dell'articolo 58 del citato «sostegni bis», è stato istituito un apposito Fondo per l'emergenza nello stato di previsione del Ministero.
  Le scuole statali potranno contare su ulteriori 350 milioni necessari alla ripresa dell'attività in presenza in totale sicurezza. Per gli stessi fini, ulteriori 50 milioni sono stati destinati alle scuole paritarie. Con riferimento a quest'ultime, tra gli emendamenti approvati in Commissione bilancio al decreto «sostegni bis» segnalo, in particolare, l'approvazione di una proposta emendativa che destina ulteriori dieci milioni alle scuole paritarie anche dell'infanzia.
  Le predette risorse potranno essere impiegate dalle istituzioni scolastiche per acquistare dispositivi di protezione personale, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, DSA e BES, per contrastare la dispersione scolastica, per l'acquisto e l'utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi, nonché per adattare gli spazi interni ed esterni e le loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
  Inoltre, grazie ad un'ulteriore misura contenuta nel «sostegni bis» sarà possibile concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari meno abbienti dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, tra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, nel limite dei 20 milioni a tal fine stanziati; nonché i dirigenti degli uffici scolastici regionali potranno attivare ulteriori Pag. 95incarichi temporanei a docenti fino al 30 dicembre 2021 proprio per il recupero degli apprendimenti che le istituzioni scolastiche potranno impiegare in base alle loro esigenze nella loro autonomia.
  Aggiungo, ancora, che grazie alle misure adottate col richiamato decreto, gli enti locali disporranno di ulteriori 70 milioni per l'affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare – come da lei augurato – il numero di spazi per la didattica.
  Inoltre, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico i tavoli prefettizi, già costituiti, potranno definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di risolvere le problematiche relative al trasporto scolastico, nodo nevralgico per garantire un rientro a scuola in piena sicurezza.
  A tal fine l'articolo 51 del citato «sostegni bis» stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei già menzionati tavoli prefettizi. Inoltre lo stesso articolo 51 dispone al comma 7, ai fini di un migliore raccordo tra gli orari di inizio e termine anche delle attività didattiche e gli orari del servizio del trasporto pubblico locale l'istituzione di un Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 presso il Ministero dell'infrastrutture destinato all'erogazione di contributi anche agli istituti scolastici che provvedono, previa nomina, del mobility manager scolastico, a predisporre un piano spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.
  Onorevole, la sfida per la scuola resta la medesima di sempre: non lasciare indietro nessuno.