CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2021
507.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04561 Topo: Sul trattamento del personale della scuola, docente e non docente, con rapporto di lavoro «atipico»

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Topo,

  relativamente ai profili attinenti al riconoscimento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., del servizio svolto con contratti atipici presso scuole non statali e centri di formazione professionale, si rappresenta quanto segue.
  La disciplina sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale A.T.A. è contenuta nel D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, il quale all'articolo 1, comma 6, stabilisce espressamente che «il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato ...(OMISSIS)».
  Il decreto ministeriale n. 640 del 2017 e i precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia, pertanto, nel prevedere per i servizi prestati in scuole paritarie l'attribuzione di un punteggio ridotto alla metà, si sono conformati alla normativa vigente in materia, la quale non contemplava la possibilità, per il conferimento di supplenze annuali, di ricorrere alla stipula di contratti c.d. «atipici» (in specie, collaborazioni coordinate e continuative).
  Ciò, d'altro canto, trova conferma anche nel CCNL comparto scuola 2006-2009, il quale agli articoli 44 e seguenti, per il personale ATA, individua quali uniche tipologie contrattuali cui poter fare ricorso per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato.
  Ciò detto, emerge con evidenza che le prescrizioni normative riferite al personale ATA si diversificano rispetto a quelle dettate per il personale docente.
  Difatti, il servizio prestato come docente nei centri di formazione professionale è valutabile con punteggio annuale pieno nelle graduatorie di istituto a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, con il quale hanno trovato attuazione le linee guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali.
  Un'analoga disciplina di raccordo è, invece, assente nelle linee guida per quanto riguarda il personale amministrativo.
  D'altronde, va considerato anche che per le scuole paritarie è intervenuta la legge n. 62 del 2000, sottesa alla quale, come evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 2008, vi è un disegno di «parificazione dell'attività di insegnamento» ovunque prestata. Si evince, dunque, un'espressa finalità di equiparare l'attività di insegnamento svolta dai docenti nelle scuole paritarie a quella svolta dai docenti nelle scuole statali, allo scopo di unificare la qualità dell'erogazione del servizio di insegnamento.
  Nella richiamata legge non vi è alcun richiamo al personale non docente; ciò rappresenta un'ulteriore conferma che l'equiparazione perseguita dalla legge è essenzialmente rivolta all'attività di insegnamento a cui, ovviamente, non sono equiparabili i compiti svolti dal personale ATA.
  Ciò posto, la circostanza che il richiamato D.M. 640 del 2017 consenta espressamente la valutabilità dei servizi prestati da personale ATA nelle scuole non statali paritarie, seppur prescrivendo per gli stessi il dimezzamento del punteggio attribuibile, attesta una precisa ratio normativa che comunque valorizza, seppur con punteggio Pag. 24dimidiato, le esperienze professionali acquisite presso scuole non statali.
  In aggiunta a tutto ciò va, altresì, considerato il diverso intervento normativo realizzato con la legge n. 205 del 2017, che all'articolo 1, comma 619, ha statuito: «...una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici».
  In tal caso, la piena valorizzazione del servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha trovato razionale giustificazione nella circostanza che trattasi di attività perfettamente equivalente, anche sul piano organizzativo, a quella prestata dal personale in scuole statali.
  Inoltre, vorrei far notare la non pertinenza, ai fini del tessuto normativo sin qui esposto, della sentenza del Tar dell'Aquila n. 813 del novembre 2014 da Lei citata. Infatti, la decisione di annullamento limitatamente alle determinazioni datoriali, trova ragione nella circostanza che alla ricorrente è stato negato il pur spettante punteggio parziale previsto dal decreto ministeriale n. 59 del 2008 per i titoli di servizio prestati nelle scuole non statali paritarie, con conseguente illegittima retrocessione della stessa nella graduatoria d'istituto in una posizione non più utile ad assumere il contratto di supplenza breve e temporanea.

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ALLEGATO 2

5-04743 Toccafondi: Sul nuovo edificio per il Liceo A.M. Enriques Agnoletti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Toccafondi,

  in merito al piano di intervento di edilizia scolastica relativo alla sede dell'istituto «Enriques Agnoletti» che prevede il trasferimento dello stesso presso il Polo Scientifico dell'Osmannoro, non posso che comunicare quanto con nota del 24 novembre 2020 il competente Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha riferito.
  Il trasferimento dell'istituto in argomento presso il Polo Scientifico dell'Osmannoro programmato ad inizio anno scolastico 2021/2022, come da accordi firmati tra Città metropolitana di Firenze, Eli Lilly Spa e Unifi, avverrà soltanto nel periodo fine dicembre 2021 - inizio gennaio 2022, in quanto i lavori per la costruzione del nuovo edificio hanno subito ritardi a causa dell'emergenza da Covid-19 nel periodo marzo-maggio 2020.
  Il nuovo edificio ospiterà la sede di Sesto Fiorentino dell'istituto «Enriques Agnoletti» che, ad oggi, accoglie 901 studenti, mentre la sede associata di Campi Bisenzio, che attualmente conta 221 studenti, continuerà ad essere attiva.
  Al riguardo, l'U.S.R. per la Toscana ricorda che l'Accordo di Programma, approvato con DPGR (Decreto del Presidente Giunta Regionale) n. 156 del 18 ottobre 2017, tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio e Eli Lilly Spa, impegna la Città Metropolitana alla realizzazione della nuova sede dell'istituto «Enriques Agnoletti» per una capienza di 900 studenti, con possibilità di un suo futuro ampliamento per ulteriori 300 studenti.
  Secondo quanto riferito dall'U.S.R. per la Toscana, all'epoca dell'approvazione dell'Accordo di Programma, gli studenti iscritti presso le due sedi erano, infatti, circa 900 ed il futuro ampliamento fu ipotizzato per far fronte ad eventuali evoluzioni di crescita nell'andamento delle iscrizioni che si sarebbero potute determinare nei successivi 5 anni.
  L'U.S.R. per la Toscana precisa, altresì, che il nuovo edificio è stato progettato per poter ospitare soltanto un futuro ampliamento in sopraelevazione di uno dei corpi di fabbrica ma, commisuratamente alle risorse finanziarie all'epoca stanziate, l'attuale progetto e l'attuale appalto di lavori non ne prevedono anche la realizzazione.
  In ultimo, secondo la nota dell'U.R.S. per la Toscana, l'Architetto referente della Città metropolitana per la costruzione del nuovo edificio avrebbe confermato che la sede di Campi Bisenzio è destinata a rimanere in esercizio anche oltre gennaio 2022, in attesa di valutare se mettere in programma, finanziare, progettare e realizzare l'ampliamento già ipotizzato nell'Accordo di Programma del 2017, oppure percorrere soluzioni alternative.

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ALLEGATO 3

5-04579 Paita: Sull'attività didattica in presenza presso l'Istituto Parentucelli – Arzelà di Sarzana (La Spezia).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Toccafondi,

  come noto, secondo le disposizioni della Regione, l'istituto Parentucelli-Arzelà, come tutti gli istituti del secondo ciclo di istruzione della regione Liguria, ha adattato progressivamente la programmazione oraria per arrivare alla percentuale di didattica digitale integrata prescritta di volta in volta.
  Ciò premesso, in merito alle altre considerazioni espresse e riferite alla necessità, da parte dell'Ente Locale competente, di completare i lavori in corso, al fine di evitare, quando ciò sarà possibile, la compresenza con alcune classi della scuola primaria, dalle relazioni del Dirigente scolastico e dagli elementi forniti dall'Ufficio di Ambito Territoriale per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria si evince quanto di seguito Le illustro.
  L'Istituto Parentucelli-Arzelà ospita due indirizzi liceali, due tecnici e il professionale agrario, nonché un percorso di secondo livello di istruzione degli adulti. I corsi del diurno accolgono, in un unico plesso, 62 classi che contano complessivamente 1.350 studenti di cui 37 con disabilità di diversa gravità. Nell'Istituto operano 120 docenti e 35 unità di personale ATA. Per l'anno scolastico in corso, un'ala dell'istituto in questione ospita anche sei classi di scuola primaria in quanto l'edificio dell'istituto Comprensivo dell'ISA 13 è stato dichiarato inagibile.
  Il Dirigente scolastico riferisce che l'edificio dell'istituto «Parentuccelli-Arzelà» è oggetto di importanti interventi strutturali e di impiantistica, iniziati nel mese di febbraio 2020 e i cui lavori, dopo una breve interruzione dovuta all'emergenza COVID, sono in pieno svolgimento. La conclusione dei suddetti lavori è prevista per febbraio 2021.
  Nel frattempo, sono state realizzate opere di adattamento per consentire, comunque, lo svolgimento delle attività didattiche nella struttura esistente e per adeguare, tra l'altro, locali posti al piano terra per accogliere due classi con alunni con disabilità motorie.
  A tutto ciò si stanno sovrapponendo altri interventi per l'impermeabilizzazione della copertura, adeguamento delle attrezzature e segnaletica antincendio, manutenzione dell'impianto di riscaldamento.
  In merito, invece, alla ricerca di spazi alternativi, il Dirigente scolastico dichiara che dalle indagini effettuate sul territorio dagli Enti Locali non risultano esserci spazi alternativi idonei allo svolgimento dell'attività scolastica.
  Inoltre, per quanto riguarda il trasporto, aggiungo che l'istituto in argomento è stato inserito nel piano trasporti adottato – secondo quanto prescritto dal dPCM del 3 dicembre 2020 – dal Prefetto di La Spezia lo scorso 22 dicembre; in tale piano, viene previsto, come per tutte le altre scuole del secondo ciclo della Provincia di La Spezia, lo scaglionamento di ingressi e uscite in due turni, in coerenza con la disponibilità dei mezzi pubblici, tale circostanza avrebbe garantito la didattica in presenza ad almeno il 50 per cento degli studenti.
  In ultimo, lo stesso Dirigente precisa che, le iniziative del «Festival della Mente», da Lei citate, si sono svolte all'inizio del mese di settembre in spazi all'aperto o in strutture storico-monumentali.

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ALLEGATO 4

5-05096 Testamento: Sull'educazione ambientale nelle scuole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Testamento,

  il Ministero dell'Istruzione è da tempo impegnato sul tema della sostenibilità ambientale per dare adeguate risposte a tutti quegli studenti che più volte sono scesi in piazza per la lotta contro i cambiamenti climatici e che sentono questo tema come prioritario per il loro futuro.
  Il tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra, inoltre, a pieno titolo nelle iniziative previste dal «Piano per l'educazione alla sostenibilità» promosso dal Ministero a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  La sostenibilità ambientale è anche uno dei temi principali di quell'educazione civica che, da quest'anno, è obbligatoria, fin dalla scuola dell'infanzia in cui si prevede l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.
  A tal proposito, ricordo che l'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) ed ENI hanno stipulato un protocollo d'intesa proprio per offrire spunti utili per la predisposizione dell'offerta formativa curricolare, in applicazione della legge n. 92 del 2019, che introduce l'educazione civica a scuola. Ritengo doveroso, inoltre, evidenziare che tale intesa è stata raggiunta senza alcun coinvolgimento del Ministero dell'istruzione.
  In virtù di tale intesa, sulla piattaforma S.O.F.I.A. è stata pubblicata l'offerta formativa relativa al corso «Il futuro non aspetta. Sostenibilità e ambiente all'interno dell'educazione civica», organizzato ed erogato integralmente da Dirscuola – ente accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva n. 170/2016 – in collaborazione con ANP e ENI.
  Il ciclo formativo, destinato a docenti e a dirigenti scolastici, si è articolato in otto seminari che si sono tenuti su tutto il territorio nazionale e si sono conclusi il 20 gennaio 2020.
  In aggiunta a quanto fin qui esposto, ritengo doveroso rappresentare che le attività di formazione sono definite, in autonomia, dalle singole istituzioni scolastiche e deliberate dal collegio dei docenti in coerenza con il Piano nazionale di formazione predisposto dal Ministero e inserite, poi, nel Piano di formazione triennale d'istituto, tenendo conto delle esigenze formative dei docenti e del personale ATA. È di tutta evidenza che sono i collegi dei docenti, sulla base di specifiche esigenze formative connesse agli insegnamenti, a decidere a quali corsi partecipare.
  Quindi, l'accordo stipulato tra l'ANP ed ENI non ha obbligato nessuna istituzione scolastica a partecipare alle attività formative, quale che sia stata la tematica di riferimento.
  Dal canto suo, Dirscuola è soggetto accreditato per la formazione del personale scolastico, in base a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'istruzione n. 170 del 21 marzo 2016, direttiva che ha fissato le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative.
  Ai sensi di quanto previsto dalla stessa Direttiva non è possibile impedire a un ente, nemmeno da parte del Ministero, di realizzare collaborazioni con altri enti per la realizzazione dei percorsi formativi, men che meno per quei percorsi che fanno riferimento a una tematica, quella dell'educazione civica, che riguarda proprio temi correlati alla sostenibilità ambientale.

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ALLEGATO 5

5-04964 Delmastro Delle Vedove: Sul concorso per Direttori DSGA bandito il 28 dicembre 2018.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Frassinetti,

  come noto per far fronte all'endemica carenza di personale appartenente alla qualifica professionale di DSGA il Ministero dell'istruzione, nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018, ha pubblicato un bando con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018, è stato indetto il primo concorso per il reclutamento dei DSGA.
  Segnalo che l'ultimo concorso ordinario risale al lontano 1996.
  La procedura concorsuale in questione è stata organizzata su base regionale e finalizzata al reclutamento di 2004 DSGA da immettere nei ruoli provinciali presso le istituzioni scolastiche statali.
  L'articolo 17 del bando stabiliva che le graduatorie di merito dovessero essere composte da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei medesimi.
  Tale soglia è stata, poi, innalzata al 30 per cento dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 126 del 2019.
  Successivamente, il cosiddetto «decreto Agosto», convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre scorso, nell'introdurre delle novità nelle modalità di reclutamento del personale DSGA risultato vincitore o idoneo nella summenzionata procedura concorsuale, ha elevato dal 30 per cento al 50 per cento la quota di idonei da poter assumere.
  Ebbene, Onorevole, in risposta alla Sua richiesta richiamo i commi 972 e 973 della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 con i quali la soglia di sbarramento all'assunzione degli idonei nella procedura concorsuale di cui si discute nell'atto di sindacato ispettivo è definitivamente venuta meno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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ALLEGATO 6

5-03593 Colmellere: Sulla dotazione di personale dell'Ufficio scolastico regionale di Belluno.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Colmellere,

  in merito alla situazione di carenza di organico in cui versa l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, da Lei denunciata, la Direzione Generale competente per il Veneto ha precisato che i funzionari amministrativi neo-assunti presso gli uffici del suddetto U.S.R per il Veneto non sono 12, come evidenziato dai dati da Lei esposti, bensì 13.
  L'USR Veneto fa, infatti, riferimento al funzionario assegnato direttamente dal Ministero dell'Istruzione all'ufficio scolastico territoriale di Belluno, nel mese di aprile 2019, per scorrimento di graduatorie di altri Enti.
  Di tale circostanza l'U.S.R. per il Veneto dichiara di avere tenuto conto al momento dell'assegnazione degli ulteriori 12 funzionari, intervenuta pochi mesi dopo.
  A questa precisazione, la Direzione Generale per il Veneto aggiunge, come ulteriore dato sostanziale, il numero inferiore di scuole che fanno capo all'Ufficio scolastico territoriale di Belluno rispetto agli altri Uffici territoriali della medesima regione.
  A supporto di tale considerazione, l'U.S.R per il Veneto rileva che il numero di scuole statali (direzioni didattiche, istituti comprensivi, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni educative e CPIA) gestito dall'Ufficio scolastico territoriale di Belluno è di 36 istituzioni.
  Con riferimento, inoltre, alla questione relativa al personale dirigenziale, l'U.S.R per il Veneto evidenzia la nomina, quale dirigente di ruolo dell'Ufficio scolastico territoriale di Belluno, di un vincitore di concorso e fa notare che, di contro, il coordinamento delle scuole della provincia di Rovigo e di Padova è svolto da un unico dirigente, in quanto il relativo Ufficio scolastico territoriale ha carattere interprovinciale, e che l'Ufficio scolastico territoriale di Venezia è accorpato all'Ufficio I della Direzione regionale, per cui anche in questo caso il dirigente è unico.
  Da ultimo, si richiama l'attività di supporto che la Direzione Generale dell'USR assicura attraverso i propri uffici agli Uffici territoriali.
  Proprio relativamente all'ipotesi di accentrare alcune competenze presso la direzione regionale – potenziandone la dotazione organica così da sgravare gli uffici territoriali – è opportuno evidenziare che le competenze degli Uffici regionali e territoriali degli UU.SS.RR. sono definite con appositi decreti ministeriali di organizzazione che giocoforza determinano, in capo agli Uffici scolastici territoriali, una serie di doverose e specifiche attività relative alla gestione del personale della scuola.