CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

  La seduta comincia alle 11.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3395 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 18 articoli, per un totale di 102 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 48 articoli per un totale di 201 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità: esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; misure di tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e anche in relazione all'emergenza sanitaria in corso; attuazione di obblighi internazionali nei confronti di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d'Europa; si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater relativo all'assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei e all'articolo 16-octies sugli interventi per le città di Bergamo e Brescia designate capitali italiane della cultura per il 2023;

   con riferimento poi alla finalità relativa alle “esigenze fiscali e finanziarie indifferibili” si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria” come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari” e “perché la ‘materia finanziaria’ risulta concettualmente ‘anodìna’, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura ‘finanziaria'”;

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  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 3-bis prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possano essere impugnati in caso di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, fattispecie che appare suscettibile di maggiore determinazione; la lettera g) del comma 2 dell'articolo 16-septies prevede che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie alla luce del quadro normativo in materia che vede la recente pronuncia di illegittimità costituzionale della proroga di un anno (articolo 3, comma 8 del decreto-legge n. 183 del 2020) di un blocco di pignoramenti ed esecuzioni nei confronti di enti del servizio sanitario perché “non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco” (sentenza n. 236 del 2021 della Corte costituzionale);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 14-quater dell'articolo 5 reca una modifica frammentaria al regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 695 del 1996 (norme per la semplificazione delle scritture contabili), in contraddizione con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

   l'articolo 5-quinquies reca una norma di interpretazione autentica di una norma tributaria (il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativo all'imposta di soggiorno comunale); in proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria; inoltre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020 ha affermato che “al Legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve tuttavia trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”;

   l'articolo 7-bis, nel modificare il codice della strada in materia di massa massima consentita nei trasporti di strada, sostituisce una disciplina entrata in vigore solo lo scorso 9 novembre con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 156 del decreto-legge n. 121 del 2021;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   sopprimere, all'articolo 5, il comma 14-quater.

  Il Comitato osserva infine:

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-bis e l'articolo 16-septies, comma 2, lettera g);

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  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5-quinquies, l'articolo 7-bis».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 11.40.