CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2020
342.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 marzo 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 334 del 27 febbraio 2020, alle pagine 47 e 48, il parere approvato si intende sostituito dal seguente:

  La IV Commissione difesa,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1339;
   constatato che esso riguarda le commissioni medico-ospedaliere interforze, di prima istanza, le quali esprimono i giudizi sanitari sulla dipendenza da causa di servizio degli infortuni nell'ordinamento militare;
   rilevato che vi si prevede che tali Commissioni siano integrate, nella loro composizione, da un membro medico nominato dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
   osservato come, in punto di tecnica legislativa, la proposta di legge in questione non modifichi in modo esplicito (mediante novella) il testo di riferimento in materia di commissioni medico-ospedaliere interforze, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare». Tale mancata indicazione non consente, conseguentemente, una corretta interpretazione della disposizione nel suo contesto complessivo, sì da determinare palesi perplessità interpretative e applicative;
   rilevato, nel merito, come un'approfondita disamina della relazione illustrativa – all'opposto di quanto sostenuto dal deputato proponente – riveli l'oggettiva impossibilità di comparare, in ragione della assoluta diversità di situazioni, la compartecipazione di «rappresentanti» delle associazioni consorelle nella composizione di organismi di tipo amministrativo (nella fattispecie, il Consiglio di indirizzo e vigilanza presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro) con la previsione di una diversa articolazione organizzativa di organi investiti di funzioni tipicamente valutative;
   evidenziato come le commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del presidente della giunta regionale, dislocate sul territorio regionale, diversamente da Pag. 29quanto previsto per le attività delle commissioni medico-ospedaliere interforze, connotate da una distinta pianificazione e organizzazione degli ambiti territoriali e competenze medico-legali, non consentono di parificare il ruolo ricoperto dagli equivalenti enti morali nello svolgimento di accertamenti sanitari concernenti gli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap (pure espressamente richiamati dal proponente) rispetto a quanto disciplinato dagli istituti normativi militari;
   rilevato che le commissioni mediche collegiali, oltre al medico specialista in medicina legale ovvero al medico che rivesta la carica apicale nel ruolo medico legale degli enti previdenziali, con funzioni di presidente, si compongono di tre medici membri effettivi, di cui uno designato rispettivamente dalle associazioni, allorquando occorra pronunciarsi su soggetti appartenenti a specifiche «tipologie» di invalidità (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti);
   osservato, poi, come la partecipazione all'interno di organismi valutativi di tale ente morale, con personalità giuridica di diritto privato, denominato «Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra», pure individuato nel corpo della rubrica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sia delimitata – con carattere di esclusività – ai soli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare e del civile finalizzate alla concessione del beneficio della pensione di guerra;
   considerato come per «pensione di guerra» si intenda il trattamento economico costituente mero atto risarcitorio di «riconoscimento» e di «solidarietà» dello Stato, che è ben distinto dall'individuazione di una «causa di servizio» in dipendenza di infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, cui è evidentemente orientata la proposta di legge in esame;
   osservato che l’«Unione Nazionale» di cui si fa menzione del testo di legge è ente morale a carattere privatistico, parte del più generale complesso delle associazioni di promozione sociale e della Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità, e che, pertanto, appare ingiustificata la previsione che solamente ad essa – e non anche agli altri enti associati – spetti di nominare un membro nelle commissioni medico-ospedaliere interforze;
   considerato che l'integrazione ordinativa della commissione medico-ospedaliera interforze di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, così come disposta dall'articolato in esame, implicherebbe una sostanziale «alterazione» della natura stessa della Commissione, la quale si compone esclusivamente di tre ufficiali medici e che, elevando il numero di membri a quattro, si potrebbe determinare la difficoltà della verifica di una maggioranza in circostanze di procedimento di riconoscimento delle cause di servizio;
   tenuto altresì conto che, l'insieme degli istituti garantistici, per effetto della previsione di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (rubricato «accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio»), in ogni caso sanciscano come «la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista» (comma 2) e che la parte privata reclamante la causa di servizio «può essere assistita durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia» nella procedura di verifica e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (comma 3);
   osservato, in conclusione, che la proposta di legge appare di contenuto irragionevole,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 30

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 337 del 4 marzo 2020:
   a pagina 76, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire dalla parola: «Avverte» alla parola: «distribuzione» con le seguenti: «Avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 3.100, 9.100, 13.100 e 17.100 nonché una nuova formulazione del suo emendamento 6.1 che sono in distribuzione»;
   a pagina 87, prima colonna, trentaseiesima riga, sostituire le parole: «13.1. (Nuova formulazione)» con la seguente: «13.100».