CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2447 Governo);
   valutata positivamente la scelta del Governo – in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi – di riconsiderare la disciplina delle misure già assunte, volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari sia in specifici ambiti territoriali sia nell'intero territorio nazionale, prevedendo così in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
  considerato che:
   l'articolo 4, che reca l'apparato sanzionatorio volto ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento che verranno adottate sulla base del decreto-legge, prevede, al comma 1 che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamati dall'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (previsti dall'articolo 3), è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro;
   non è prevista una copertura sanzionatoria per la violazione delle misure di contenimento individuate e applicate dal Ministro della salute in casi di estrema necessità e urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
   la sanzione amministrativa pecuniaria andrebbe invece estesa anche alla violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2;
   in base al comma 5, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni);
   non è chiaro se la reiterazione sia configurabile in presenza di ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure indicate dall'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratti di una recidiva derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento;
   andrebbe specificato che la sanzione aggravata si applica nel caso di ulteriori violazioni di una qualsiasi violazione delle misure previste ex articolo 1, comma 2;
   il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa prevedendo che sia effettuata sulla base della legge 24 novembre 1981, n. 689 la fase dell'accertamento;
   andrebbe valutata l'opportunità di ricondurre alla legge n. 689 del 1981 non solo l'accertamento, ma l'intero procedimento Pag. 108di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   all'articolo 4, comma 1, si preveda l'applicazione della sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro anche per la violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, si valuti l'opportunità che la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni) in caso di reiterata violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2;
   b) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che la legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione, non solo per la fase dell'accertamento, ma per l'intero procedimento di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge.