CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2020
453.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04756 Pezzopane: Messa in sicurezza ambientale dell'acquifero del Gran Sasso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, ferme restando le competenze del Ministero della salute per gli aspetti sanitari, si segnala che la problematica rappresentata è nota da tempo al Ministero dell'ambiente.
  Il tema in questione nasce dal fatto che, a seguito dei lavori effettuati per la realizzazione della Galleria Autostradale del Traforo del Gran Sasso e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), è stata rilevata l'esistenza di una consistente falda acquifera attualmente in uso a scopo idropotabile, che soddisfa il fabbisogno di circa 700 mila abitanti dei Comuni delle Province di Teramo e dell'Aquila. La particolare ubicazione della risorsa, ricadente tra i due centri di pericolo, Laboratori Nazionali del Gran Sasso e Galleria autostradale, non permette il rispetto dei dettami dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla delimitazione e disciplina della cosiddetta «zona di tutela assoluta» e della cosiddetta «zona di rispetto». La presenza di tali centri di pericolo rende, infatti, vulnerabili le fonti di approvvigionamento in questione. Peraltro, i LNGS sono classificati come «impianti a rischio di incidente rilevante».
  Pertanto, al fine di mettere in sicurezza la falda idropotabile sono stati attuati dalla Regione diversi interventi, per un costo complessivo di circa 80 milioni di euro. In particolare, sono stati attivati:
   un sistema di dreni, lateralmente e al di sopra della volta delle due gallerie autostradali per una lunghezza di 5 km, che porta l'acqua della falda ad una condotta di cemento che corre sotto ognuna delle due gallerie;
   un sistema di allerta rapido con monitoraggio in continuo per dare immediato avviso nel caso in cui vi sia presenza di sostanze indesiderate. Inoltre, tra la Regione e gli altri Enti territoriali coinvolti è stato attuato, nel 2017, un Protocollo di intesa secondo cui, nel caso in cui i centri coinvolti abbiano necessità di operare particolari interventi, questi siano immediatamente segnalati per consentire il tempestivo avvio di opportuni controlli. Successivamente, con la legge n. 55 del 2019 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, è stata prevista la nomina del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2019 è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gisonni, il cui incarico avrà termine il 31 dicembre 2021.

  Con la richiamata legge è stato, inoltre, stabilito che la protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario cui compete altresì la messa in sicurezza delle gallerie autostradali e dei laboratori. Per la definizione dei progetti e, per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 20 milioni per l'anno Pag. 792019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
  Inoltre, recenti modifiche della normativa comunitaria e nazionale in materia di acque destinate al consumo umano (direttiva 2015/1787 e decreto ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente 14 giugno 2017) hanno introdotto la possibilità di applicare il modello dei Water Safety Plans (Piani di Sicurezza dell'Acqua — PSA) alla filiera idropotabile. Tale modello prevede un'attenta valutazione del rischio in relazione alle caratteristiche sito-specifiche delle zone di approvvigionamento, con particolare riferimento a pressioni ed impatti che potrebbero avere influenza sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, consentendo una gestione basata sulla prevenzione dei rischi e applicando un monitoraggio mirato.
  A tal proposito, l'ISS sta seguendo, nell'ambito di un gruppo di lavoro con i vari Enti interessati, la redazione del PSA per il Sistema idrico del Gran Sasso, in fase di finalizzazione.
  Da ultimo, in merito alla dismissione degli esperimenti LVD e Borexino da parte dei Laboratori del Gran Sasso, la Regione Abruzzo ha segnalato che sono state esperite, con esito positivo, le procedure ambientali previste (VINCA) e i Laboratori hanno, nel corso delle ultime riunioni della Commissione e in riscontro alle richieste, di avanzamento delle attività da parte della Regione stessa, assicurato il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2020.

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ALLEGATO 2

5-04757 Cunial: Rischi per l'equilibrio dell'ecosistema legati alla presenza sul territorio nazionale del laboratorio PoloGGB di produzione di zanzare geneticamente modificate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre, innanzitutto, premettere che, nel caso di una sperimentazione con OGM condotta in ambiente confinato, le disposizioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 stabiliscono che un OGM può essere utilizzato a scopo sperimentale in ambiente confinato in strutture apposite dove si applichino misure specifiche di confinamento che ne impediscano effettivamente il contatto con l'ambiente e con la popolazione, garantendo un elevato livello di sicurezza di questi ultimi. Per quanto riguarda la sperimentazione in ambiente confinato con zanzare GM condotta dal Polo d'innovazione di Genomica, Genetica e Biologia di Temi, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad acquisire informazioni sulla sperimentazione già dal giugno 2019. Successivamente, si è provveduto a richiedere il parere dell'ISPRA per valutare se le procedure di contenimento applicate costituiscano misure rigorose e specifiche di confinamento.
  Sulla base della documentazione acquisita, ISPRA ha ritenuto adeguate le misure di confinamento e le procedure di gestione del rischio adottate. In particolare, l'istituto ha segnalato che l'impiego di zanzare GM, valutando i potenziali fattori di rischio derivanti da insetti geneticamente modificati non infetti da un patogeno, è stato classificato di rischio 2 e pertanto il livello di contenimento richiesto è il 2. L'attuale quadro normativo europeo (Direttiva 2009/41/CE) e italiano (decreto legislativo n. 206 del 2001) stabilisce i requisiti per le misure di contenimento applicabili a qualsiasi lavoro sperimentale con microrganismi, piante o animali geneticamente modificati. Tuttavia, tali misure di contenimento non sono specifiche per gli artropodi GM, per cui sono state utilizzate anche tecniche di contenimento specifiche per gli artropodi in classe di rischio 2, definite da esperti e istituzioni scientifiche internazionali. Particolare attenzione deve essere prestata durante tutte le fasi del lavoro in insettario al fine di prevenire il rilascio di zanzare dal contenimento primario. Sono quindi previste misure di confinamento fisico garantite da: la struttura del laboratorio, l'implementazione delle procedure operative, l'organizzazione del laboratorio e la gestione dei rifiuti funzionali al fine di ridurre al minimo la possibilità che le zanzare GM possano essere rilasciate accidentalmente o deliberatamente nell'ambiente.
  Le misure di contenimento fisico sono adattate alle esigenze della gestione ordinaria. Tuttavia, nella valutazione dei rischi è stato preso in considerazione anche uno «scenario estremo» quale, ad esempio, un incendio o un terremoto distruttivo. Ulteriore misura di contenimento è quella geografica in quanto la specie Anopheles gambiae è tropicale e non è in grado di colonizzare regioni climatiche temperate. Infatti, nonostante la continuità territoriale con l'Africa tropicale, queste zanzare non sono presenti neanche nelle regioni mediterranee del Nord Africa. In caso di rilascio accidentale, secondo ISPRA si può affermare, con ragionevole certezza, che le suddette zanzare non sarebbero in grado di riprodursi a lungo e non potrebbero in ogni caso superare la stagione invernale. Pag. 81Un ultimo aspetto importante è relativo al potenziale trasferimento verticale del DNA ricombinante da zanzare GM a specie selvatiche italiane, che tuttavia non sono compatibili.
  Si segnala, inoltre, che al momento, per quanto a conoscenza dell'Istituto, le zanzare GM oggetto di studio presso il Polo Genomica, Genetica e Biologia, non sono mai state utilizzate in sperimentazioni in campo aperto in nessun luogo del mondo, in quanto la finalità stessa del Polo è quella di raccogliere dati, ed informazioni sul comportamento di tali zanzare in un ambiente confinato in grado di simulare il più possibile l'ambiente naturale di rilascio.
  Si rappresenta, infine, che della sperimentazione condotta dal Polo GGB di Terni è stata data ampia informazione sia a livello di Unione europea che a livello internazionale, da ultimo durante i lavori del Secondo Incontro dell’Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework, tenutosi a Roma presso la FAO nel febbraio 2020, nell'ambito dei lavori preparatori della 15a Conferenza delle Parti contraenti la Convenzione sulla Diversità Biologica e della 10a Conferenza delle Parti contraenti il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza.

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ALLEGATO 3

5-04758 Labriola: Riciclo e riutilizzo dei rifiuti derivanti dai prodotti da fumo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'abbandono incontrollato dei mozziconi di sigarette comporta un innegabile impatto ambientale. Da alcune informazioni bibliografiche, seppur non sufficienti ai fini di una completa classificazione del rifiuto in relazione alle varie caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, è infatti possibile rilevare che all'interno del mozzicone possono essere presenti diverse sostanze pericolose.
  Come noto, la legge n. 221 del 2015 ha introdotto nel testo unico ambientale, all'articolo 232-bis, le disposizioni inerenti il contrasto all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo altresì che i Comuni provvedano ad installare nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori e stabilendo, opportune sanzioni amministrative i cui proventi sono destinati ai Comuni stessi che hanno irrogato le sanzioni, per finanziare le citate iniziative di raccolta e per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dei consumatori.
  Ferma restando la richiamata normativa vigente in materia, per quanto concerne le iniziative da adottare al fine di favorire operazioni di riciclo dei rifiuti dei prodotti da fumo, si evidenzia che la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che prevede iniziative specifiche destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, cosiddetta «Direttiva SUP — Single-Use-Plastics», che dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021, tra le misure di contrasto, stabilisce l'istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore, da adottare entro il 5 gennaio 2023, proprio per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
  Tale disposizione prevede che i produttori di tali prodotti dovranno sostenere sia i costi delle misure di sensibilizzazione previste dalla Direttiva sia i costi di rimozione dei rifiuti di tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento.
  Dovrà dunque essere assicurato che i produttori coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento.
  La realizzazione del sistema di raccolta darà quindi via alla creazione ed allo sviluppo della relativa filiera, comprese anche tutte le possibili modalità di riciclaggio e recupero che si rendono disponibili per questa tipologia di rifiuti.

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ALLEGATO 4

5-04759: D'Ippolito: Direzione e gestione del parco nazionale del Pollino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, per quanto attiene, in primo luogo, alla corretta attuazione del piano di monitoraggio e controllo della Centrale Termoelettrica nella Valle del Mercure, si evidenzia che l'Ente Parco Nazionale del Pollino, nell'ambito delle proprie competenze, con apposito provvedimento direttoriale, aveva espresso il proprio dissenso alla riattivazione della sezione 2 della Centrale. Detto dissenso, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 nella versione all'epoca vigente, è stato superato dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015, nella quale veniva previsto il rispetto di un Accordo di compensazione sottoscritto dal Parco stesso unitamente alle Autorità regionali di Calabria e Basilicata, ad Enel nonché a sette Autorità comunali ed alcune Organizzazioni Sindacali.
  Nell'ambito di tale Accordo veniva peraltro istituito un Osservatorio Ambientale a «tutela e salvaguardia ambientale e della salute e sicurezza delle popolazioni».
  Con riferimento, inoltre, al richiamato articolo 11 della legge della regione Calabria n. 20 del 1999, il quale qualifica espressamente come incompatibile con altre attività professionali il rapporto di lavoro del direttore generale dell'ARPA Calabria, si rappresenta innanzitutto che la valutazione della inconferibilità di tale incarico rientra nelle dirette competenze della Regione. Ad ogni modo, nel ribadire la legittimità della nomina a Presidente dell'Ente Parco da parte del Ministero dell'ambiente, peraltro anteriore al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Arpa Calabria, si osserva altresì che, sulla base della normativa vigente, l'incarico di Presidente di Ente Parco non si qualifica come Organo di gestione amministrativa ma piuttosto quale Organo di rappresentanza e di indirizzo dell'Ente. Inoltre, tale incarico non rientra nel novero delle attività professionali, trattandosi di una nomina conferita da un Ministro della Repubblica con atto di alta amministrazione, che non implica, tra l'altro un vincolo di esclusività.
  Si informa, infine, che la delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 22 del 9 settembre 2020, con la quale è stato disposto il conferimento di un contributo straordinario per la manifestazione «I- International Film Festival» è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente per il controllo tutorio lo scorso 16 settembre, a manifestazione già iniziata. La citata delibera è, pertanto, in corso di esame da parte della competente Direzione Generale del Ministero.

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ALLEGATO 5

5-04760 Butti: Individuazione di un sito alternativo per la lavorazione del materiale di scarto proveniente dal cantiere della variante della Tremezzina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, premesso che le stesse non rientrano nelle dirette competenze del Ministero dell'ambiente, si è provveduto a richiedere informazioni alle competenti Autorità locali.
  Al riguardo, la Regione Lombardia ha fatto presente che la Variante alla Tremezzina lungo la SS. 340 «Regina» è stata oggetto di procedura di VIA regionale nel 2015 (decreto n. 7879 del 29 settembre 2015 con pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e VIC positiva). È stata, inoltre, individuava l'ex Cava Citrini quale area, di cantiere/campo base (baraccamenti, logistica del cantiere).
  Per quanto riguarda l'individuazione di siti di destino dei materiali inerti, ai sensi della normativa sulle terre e rocce da scavo, la stessa è stata rinviata dal predetto provvedimento all'approvazione del Piano di utilizzo, previa istanza da parte del Proponente alla Regione Lombardia quale Autorità competente per la VIA, preliminarmente all'inizio dei lavori e nell'ambito di specifica verifica di ottemperanza.
  Allo stato attuale, sulla base delle informazioni a disposizione della Regione, i lavori non risultano avviati e neppure ancora aggiudicati.
  A tal proposito, anche la Provincia di Como ha rappresentato che il materiale di scavo, secondo le previsioni del progetto definitivo approvato, non viene conferito a Castiglione Intelvi nell'area ex Cava Citrini, ma solo lavorato per il successivo riutilizzo all'interno dei lavori di costruzione della galleria.
  Sempre secondo quanto riferito dalla Provincia, l'area indicata risulta peraltro la destinazione compatibile a livello urbanistico. L'impresa appaltatrice, a valle del contratto, dovrà redigere il progetto esecutivo, nel quale sarà disciplinata la cantierizzazione dell'opera. All'interno di tale progetto quindi sarà indicata in via definitiva la località di destinazione per l'esecuzione della lavorazione dello smarino.
  La Provincia di Como segnala, infine, che, non essendo ancora redatto il progetto esecutivo, non si può allo stato attuale asserire con certezza che la Ex Cava Citrini sarà interessata dalle lavorazioni di materiale inerte, potendo lo stesso progetto esecutivo individuare siti alternativi per la lavorazione e il conferimento definitivo.

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ALLEGATO 6

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb., come risultante dalle proposte emendative approvate, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore;
   premesso che:
    l'articolo 3, istitutivo del Fondo pesca CISOA, prevede che le risorse eccedenti siano destinate anche a sostenere le misure di tutela all'ecosistema marino;
    l'articolo 5, istitutivo del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, prevede che i finanziamenti siano destinati anche ad interventi orientati nel senso dell'economia circolare, alla salvaguardia dell’habitat marino e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;
    l'articolo 11 modifica la composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette;
    l'articolo 14 dispone in merito alla pesca del tonno rosso ed alla relativa filiera;
    l'articolo 15-ter destina anche a finalità ambientali la quota parte delle aliquote derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi destinata ai comuni;
    l'articolo 15-quinquies prevede sanzioni per la violazione del divieto di cattura della specie Lithophaga lithophaga;
   considerato che l'integrazione della composizione della Commissione di riserva – con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative (rispettivamente per imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura) e un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi – altera gli equilibri decisionali all'interno della medesima Commissione che persegue, in via prioritaria, le finalità di tutela dell'ambiente marino previste dalle norme sull'istituzione e il funzionamento delle aree marine protette. Gli interessi del comparto della pesca sono peraltro già rappresentati dai membri nominati dagli enti locali, con ampia facoltà di essere consultati nelle diverse fasi di istituzione, regolamentazione e gestione delle suddette aree;
   reputato utile verificare l'esigenza di estendere le misure recate dalla legge, con riguardo alla tutela dell'ambiente acquatico, anche alle acque interne (laghi e fiumi),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 11 – al fine di mantenere la composizione attuale dei membri della Pag. 86Commissione di riserva, disponendo la sola sostituzione dell'ISPRA all'ICRAM nella designazione dell'esperto – si sopprimano le parole da «da tre esperti locali» fino alla fine dell'articolo, prevedendo comunque la possibilità che la Commissione acquisisca i pareri che le associazioni rappresentative delle imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura ritengano di inviarle.