CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (C. 2019 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2019, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020», nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato;
   rilevato come l'articolo 1, al comma 2, capoverso 2-octies, consenta di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, mediante procedure selettive riservate, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili, a personale interno alle fondazioni medesime;
   richiamato che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (sentenza n. 153 del 2011);
   considerata pertanto l'esigenza di valutare la formulazione del predetto articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, alla luce della giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
   rilevato, in particolare, come la Corte, con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, abbia, in via generale, evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa;
   segnalato inoltre come la Corte, nelle sentenze n. 81 del 2006 e n. 205 del 2006, abbia affermato che le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico», determinandosi altrimenti un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone;
   rilevato, più specificamente, come la Corte, facendo riferimento ai princìpi di ragionevolezza efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella sentenza n. 90 del 2012, abbia sancito il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili;
   osservato altresì che nella sentenza n. 225 del 2010, la Corte costituzionale ha Pag. 34chiarito che «è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione e che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa»;
   segnalato ulteriormente come la sentenza n. 194 del 2002 abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, affermando che le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili;
   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, con riferimento all'articolo 1, rilevi la materia «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza legislativa statale, alla quale la Corte costituzionale ha ascritto le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico;
   evidenziato come, con riferimento a vari articoli del decreto-legge, rilevino, inoltre, le materie «tutela dei beni culturali» – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa statale – e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali», affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente;
   considerato che, con riferimento all'articolo 4-bis, rileva, anzitutto, la materia «edilizia scolastica» – non menzionata nell'articolo 117 della Costituzione – nella quale, ad avviso della Corte, si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti nella competenza concorrente (sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018);
   rilevato come, quanto al predetto articolo 4-bis, l'aspetto della «prevenzione antincendio» appaia altresì riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla competenza legislativa statale;
   osservato che, per quanto attiene agli articoli 2, 3-bis e 4 rileva, altresì, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   rilevato come il nucleo centrale della disciplina recata dall'articolo 5 appaia prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   considerato che per taluni dei profili trattati dallo stesso articolo 5 rilevano, altresì, la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia «governo del territorio», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, primo e secondo periodo, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, Pag. 35secondo la quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione delle disposizioni, nel senso di riportare alla misura massima del 50 per cento (prevista dalla versione originaria del decreto-legge) la percentuale di posti disponibili riservata al personale artistico e tecnico o amministrativo che presta servizio presso fondazioni lirico sinfoniche, nel caso di procedure di assunzione a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico o amministrativo da parte delle medesime fondazioni.

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ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale (Nuovo testo C. 294).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 294, recante «Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale», come risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente;
   evidenziato come il testo in esame consti di un unico articolo, il quale inserisce un nuovo comma 6-bis nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, prevedendo che l'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predisponga modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che svolgono attività sindacale di cui ai commi 5 e 6 volte a prevenire e contrastare eventuali abusi;
   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «previdenza sociale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.